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Numero d'incarto:
12.2004.37
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.37
Lugano
18 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.886
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21
novembre 2003 da
contro
APPO1
rappr. da RAPP2
ed ora
sull'istanza di pari data dell'attore chiedente in via provvisionale che sia
fatto ordine alla convenuta di astenersi dall'intrattenere relazioni
contrattuali o d'affari con __________ rispettivamente con le persone fisiche,
giuridiche e gli enti pubblici già clienti dell'istante elencati al punto II.5
dell'istanza e … relativamente al territorio del Cantone Ticino e di Campione
d'Italia, il tutto sotto la comminatoria della pena di cui all'art. 292 CP;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con decreto provvisionale 30 gennaio 2004 ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 12 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di fare ordine alla convenuta di astenersi
dall'intrattenere relazioni contrattuali o d'affari per quanto attiene alla
vendita o ricerca di acquirenti di prodotti chimici con __________
rispettivamente con le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici già
clienti dell'istante elencati al punto II.5 dell'istanza e al doc. E
relativamente al territorio del Cantone Ticino e di Campione d'Italia, il tutto
sotto la comminatoria della pena di cui all'art. 292 CP, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 22 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
l'istanza in rassegna la società APPE1 (in seguito APPE1), lamentando la
violazione di disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSl) da parte della APPO1 ditta presso la quale era impiegato il suo ex
dipendente __________, ha chiesto in via provvisionale che fosse fatto ordine a
quest'ultima di astenersi dall'intrattenere relazioni contrattuali o d'affari
con il predetto __________ rispettivamente con tutta una serie di persone
fisiche, giuridiche ed enti pubblici già clienti dell'istante relativamente al
territorio del Cantone Ticino e di Campione d'Italia.
-
Dopo
aver rifiutato tutte le prove offerte dalle parti in occasione dell'udienza di
contraddittorio, il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto
l'istanza provvisionale, escludendo in sostanza che nella fattispecie si
potessero ritenere dati i presupposti per ottenere un intervento cautelare:
l'assenza di una puntuale indicazione di quale atto di concorrenza sleale,
imminente o attuale, causa di pregiudizio difficilmente riparabile, o
suscettibile di causarlo, veniva rimproverato alla convenuta, nonché del
contestuale riferimento alla norma di legge che si pretendeva violata, erano
tutti elementi che non consentivano di valutare se fosse giustificata
l'adozione di simili provvedimenti a tutela dell'istante, e ancor meno di
quelli del tenore richiesto.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'istante, dopo aver
censurato la mancata assunzione da parte del Pretore delle prove offerte in
occasione dell'udienza di contraddittorio, di cui postula preliminarmente l'assunzione
ad opera di questa Camera, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere l'istanza, ora limitata nella misura in cui l'attività
concorrenziale si riferisce alla vendita o ricerca di acquirenti di prodotti
chimici.
-
Il
diritto di essere sentito comprende varie facoltà: non solo quella di
esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di indicare prove
sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di
determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid 4b; 116 Ia 99
consid. b e rinvii). In linea di principio l’autorità deve quindi assumere le
prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale
(DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi probatori il
cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia
11 consid. 2a e b, 100 consid. 5) e tale decisione deve basarsi su una
valutazione anticipata della concludenza della prova offerta e verrà
pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o
irrilevante. Tale valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito
dei rimedi di diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà
motivato la propria decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) ritenuto che il rifiuto
ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che violazione dell’art.
8 CC (DTF 114 II 290), violazione dei principi di uguaglianza dedotti
dall’art. 8 Cost (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, art. 4 Cost. n. 106). La conseguenza, essendo il diritto
di essere sentito di natura formale e indipendente, è l’annullamento della
sentenza emanata senza rispettarlo (Müller, op. cit., art. 4 Cost. n.
100), così come del resto previsto dall’art. 142 litt. b CPC che commina la
nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di rispondere
(ossia di essere sentita) oppure anche dall’art. 143 CPC che dispone
l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito,
in concreto individuate nell’art. 184 CPC, quando la violazione arreca
pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20 ottobre 1997 inc. n.
12.96.232).
-
Nel
caso di specie il Pretore ha in sostanza rifiutato di assumere tutte le prove
offerte dalle parti per lo stesso motivo che lo ha in seguito indotto a
concludere per la reiezione dell'istanza, ovvero per il fatto che l'istante non
avrebbe sufficientemente sostanziato, né con l'istanza né con la replica, le
circostanze di fatto idonee a giustificare l'adozione dei provvedimenti
cautelari richiesti, in particolare non avendo specificato quale atto o
comportamento, fra tutti quelli previsti dalla LCSl, fosse concretamente
rimproverato alla convenuta.
L'assunto
pretorile non può essere condiviso già per il fatto che in sede di istanza
l'istante ha chiaramente indicato quali erano gli atti ed i comportamenti
rimproverati alla convenuta, sostenendo tra l'altro che "__________ si
rivolge quotidianamente e sistematicamente, a nome della convenuta, alla clientela
della APPE1proponendo i prodotti ed i servizi della ditta APPO1 ad un prezzo
inferiore ed a condizioni favorevoli rispetto a quanto proposto dalla APPE1. La
convenuta sfrutta scientemente le conoscenze commerciali riservate e segrete,
acquisite e divulgate illecitamente dal __________ nell'ambito della sua
attività precedente, ponendo in essere una pratica di accaparramento clienti
sleale e aggressiva, che ha pregiudicato i rapporti tra la APPE1ed i suoi
clienti" (p. 4). E contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore non era
neppure necessario che l'istante, oltre a far riferimento agli art. 2 e 11 LCSl
(istanza p. 5 seg.), specificasse in dettaglio quale di queste disposizioni, ed
eventualmente per quale motivo, dovesse essere in concreto applicabile, l'applicazione
del diritto incombendo per legge al giudice (art. 87 CPC), che non è vincolato
dalle motivazioni giuridiche prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 CPC).
-
Per
le considerazioni che precedono la decisione impugnata dev’essere annullata, i
documenti versati agli atti (specialmente i doc. G e I) non essendo ancora
sufficienti per pronunciarsi sulla domanda provvisionale, ancorché basata sulla
semplice verosimiglianza, ed altrettanto deve valere (art. 144 cpv. 1 CPC) per
il precedente atto giudiziario rappresentato dall’ordinanza sulle prove 18
dicembre 2003. L’incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore affinché
abbia a verificare quali prove, tra quelle indicate dalle parti, possono essere
rilevanti per accertare l'eventuale violazione da parte della convenuta di
norme della LCSl, ritenuto che è evidentemente escluso che le prove non assunte
dal Pretore lo possano essere, ai sensi dell’art. 322 litt. b CPC, da questa
Camera, perché la violazione del diritto di essere sentito comporta la nullità
della sentenza e quindi l’inesistenza di una decisione della quale l’autorità
d’appello possa essere investita e la necessità invece di un nuovo giudizio da
parte del primo giudice (art. 326 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18
ad art. 322; cfr. pure II CCA 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.103).
-
Tasse,
spese e ripetibili della procedura d’appello sono a carico della parte
appellata, che -nonostante la richiesta dell'appellante di riformare la
decisione pretorile nel senso dell'accoglimento dell'istanza fosse a questo
stadio della lite prematura- ha resistito, a torto, alle censure formulate nel
gravame (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
visti, per le spese
l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 febbraio 2004 di APPE1 è accolto e di conseguenza il
decreto 30 gennaio 2004 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, così
come l’ordinanza sulle prove 18 dicembre 2003 (inc. n. DI.2003.886) sono annullati.
§ Gli
atti sono rinviati al Pretore ai sensi dei considerandi.
II. La
tassa di giustizia in fr. 350.- e le spese in fr. 50.- (totale fr. 400.-), già
anticipate dalla parte appellante, sono a carico della parte appellata, che
rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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