AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.17
Data decisione, Autorità:
22.01.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.17
Lugano
22 gennaio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
-inc. n. SF.2003.00226 della Pretura del distretto di __________ - promossa con
istanza di sfratto 30 settembre 2003 da
contro
che il
Pretore ha accolto, con decreto 7 gennaio 2004, ordinando ai convenuti di
mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento sito nello
stabile in __________ a __________ entro 10 giorni dall'intimazione della
decisione;
ed ora sull'appello
20 gennaio 2004 dei convenuti;
mentre gli istanti
non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto e in
diritto:
che
con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che il contratto di
locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 1° ottobre 2003 ai
sensi dell'art. 257d CO (mora del conduttore) e che nel corso dell'udienza di
discussione del 30 ottobre 2003 le parti si erano accordate nel senso che la
pronuncia dello sfratto sarebbe potuta avvenire solo nel caso in cui entro il
31 dicembre 2003 non fossero stati saldati gli arretrati di fr. 2'500.-,
termine che in seguito non è però stato rispettato, ha senz'altro decretato lo
sfratto dei convenuti dall'ente locato;
che
con l'appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto
sospensivo -che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio- i
convenuti chiedono di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere
l'istanza di sfratto;
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che gli appellanti
non hanno in effetti preteso di aver rispettato la condizione prevista
nell'accordo concluso nel corso dell'udienza di discussione, ovvero il
pagamento della somma di fr. 2'500.- entro il 31 dicembre 2003, ammettendo anzi
di non aver soluto quell'importo per diversi motivi;
che il
fatto che essi siano nondimeno intenzionati ad estinguere al più presto il loro
debito, tanto da dichiararsi disponibili a versare tutti i canoni scoperti con
un pagamento rateale, non consente in ogni caso di far rivivere l'accordo 30
ottobre 2003, con cui in sostanza sarebbe stato possibile revocare la disdetta
per mora, o di procrastinarne gli effetti, sicché è sicuramente a ragione che
il Pretore ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di sfratto;
che l'appello
deve pertanto essere respinto, con l'accollo agli appellanti della tassa di
giustizia e delle spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e
segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
L'appello 20 gennaio 2004 di __________ e __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– __________;
– __________.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster