AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.107
Data decisione, Autorità:
09.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.107
Lugano
9 giugno 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'istanza 15 aprile 2004 -inc.
n. DI.2004.398 (53/G/2004) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- di
APPE1
volta ad
ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa
creditoria che egli intende promuovere nei confronti di , , , e , ;
istanza
che il Segretario assessore con decreto 21 maggio 2004 ha respinto;
appellante
l’istante, che con ricorso 4 giugno 2004 chiede nuovamente la concessione dell’assistenza
giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e in diritto: che con l'istanza
in rassegna __________APPE1, dichiarandosi indigente, ha chiesto di essere
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa
creditoria di fr. 23'592.- oltre interessi, attualmente non ancora pendente,
che egli intende promuovere nei confronti di tre suoi clienti;
che
con il decreto qui impugnato il Segretario assessore della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1, __________, ha integralmente respinto l’istanza
di assistenza giudiziaria, escludendo che la stessa potesse essere richiesta
prima dell'avvio della relativa causa di merito;
che
con il ricorso che qui ci occupa -inoltrato alla Camera di cassazione civile,
ma in realtà di competenza della scrivente Camera, siccome la causa di merito
che s'intende promuovere in futuro, per il suo valore litigioso, è senz'altro
retta dalla procedura appellabile- l'istante postula, previa l'esclusione
rispettivamente la ricusazione del Segretario assessore, l'accoglimento
dell'istanza di assistenza giudiziaria;
che
il gravame dev'essere evaso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che
la richiesta preliminare di esclusione e di ricusazione del Segretario
assessore, che per altro non avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale
d'appello, ma semmai al Pretore da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC), è
manifestamente infondata;
che
in effetti l'istante, pur avendo postulato l'esclusione del primo giudice, non
ha assolutamente indicato, ancor prima che provato, quale dei motivi di
esclusione di cui all'art. 26 CPC sarebbe in concreto adempiuto;
che
la richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 27 CPC dev'essere a sua volta
disattesa già per il fatto che, per giurisprudenza invalsa, gli effetti della
ricusazione hanno carattere ex nunc, in altre parole gli atti giudiziari
che hanno avuto luogo prima della formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 e m. 118 ad art. 27; II CCA 28 settembre 1995
inc. n. 12.95.195, 18 febbraio 2002 inc. n. 12.2002.36), per cui nel caso di
specie la richiesta stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non migliorerebbe
in ogni caso la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal
che la sua inammissibilità;
che,
beninteso, queste contestazioni potranno senz'altro essere riproposte una volta
inoltrata la causa di merito;
che
pure infondata è la domanda principale di accoglimento dell'istanza di
assistenza giudiziaria;
che
è in effetti a ragione che il giudice di prime cure, sulla base del tenore
letterale dell'art. 4 cpv. 1 Lag -secondo cui il beneficio dell'assistenza
giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura- ha escluso che
l'istanza di assistenza giudiziaria potesse essere accolta prima del formale
avvio della causa di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 156
e n. 552 con rif. ad art. 155), fermo restando che, contrariamente a quanto
addotto nell'impugnativa, l’inoltro di un'istanza di conciliazione ai sensi
dell'art. 354 segg. CPC, in concreto avvenuto (cfr. doc. H, 7 e 7.1), non crea
ancora la litispendenza per la relativa azione di merito, che interviene unicamente
al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o
ad un ufficio postale (art. 167 cpv. 1 CPC);
che
il ricorso deve pertanto essere respinto ai sensi dei considerandi, ritenuto
che per motivi di opportunità (art. 148 cpv. 2 CPC), non si ritiene di dover
caricare all'istante né la tassa di giustizia, né le spese;
Per i quali motivi,
viste le norme citate e l’art. 313 bis CPC
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 4 giugno 2004 del__________. __________APPE1 è
respinto.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster