AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.93
Data decisione, Autorità:
26.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.93
Lugano
26 luglio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.101
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 31 maggio
2001 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. da
RA 1
contro
AO 1
rappr. da' RA 2
con cui
le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
150'000.- oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori della
società anonima);
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 28 aprile 2003 ha respinto;
appellanti
le attrici con atto di appello 19 maggio 2003, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 24 giugno 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
L'8 settembre 1997 è stato decretato il fallimento della società __________,
con sede a __________. Nell'ambito della procedura di fallimento sono state,
tra le altre, ammesse nella III classe della graduatoria le società AP 1 per un
credito di fr. 408'797.10, AP 2 per un credito di fr. 45'516.70 e AP 3 per un
credito di fr. 59'366.35 (doc. D).
-
Con la petizione in rassegna queste tre società, cessionarie ex art.
260 LEF -insieme ad altri creditori, che in seguito hanno tuttavia rinunciato a
far valere in causa i loro diritti- dei crediti della massa fallimentare (doc.
D), hanno convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e segg. CO __________ AO 1,
già vice-presidente del consiglio d'amministrazione della fallita, per ottenerne
la condanna al pagamento di un importo ridotto a fr. 150'000.- più interessi.
Esse gli hanno in particolare rimproverato di aver tenuto un comportamento
passivo, non consono ai doveri di un amministratore, e segnatamente di non aver
allestito un bilancio ai valori di liquidazione rispettivamente di non essersi
rivolto al giudice nonostante fosse chiaro, già a partire dall'esercizio 1995,
che la società era sovraindebitata (art. 716 n. 7 e 725a CO). A loro dire, tali
omissioni avrebbero contribuito a causare il loro danno, corrispondente a tutta
una serie di forniture rimaste impagate, perlopiù effettuate tra marzo e
dicembre 1996 (cfr. doc. Q e R).
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei suoi
confronti e adducendo in particolare che la gestione della società era stata
delegata a ____________________, padre e padrone della stessa, per cui egli,
oltretutto dimissionario dalla sua carica di consigliere d'amministrazione già
agli inizi del 1996, non poteva essere reso responsabile del danno patito dalle
attrici; a quel momento, oltretutto, __________ aveva chiaramente lasciato
intendere di voler evitare il fallimento.
-
Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto respinto le argomentazioni
difensive del convenuto, escludendo da una parte che la gestione della società
fosse stata oggetto di una delega decisionale a favore di __________ ed
accertando dall'altra che le sue dimissioni erano state rassegnate solo il 2
dicembre 1996, con effetto legale dal 23 gennaio 1997. Pur avendo ammesso che
il convenuto aveva violato, per negligenza, gli art. 716 n. 7 e 725a CO, il
giudice di prime cure ha tuttavia concluso per la reiezione della petizione in
quanto, a suo giudizio, le attrici non avevano provato l'esistenza di un nesso
causale adeguato tra il danno da esse asserito ed il comportamento del
convenuto, la cifra di fr. 150'000.- non essendo stata per nulla messa in
relazione né temporale né quantitativa con l'agire di quest'ultimo.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, le attrici chiedono di
riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione,
adducendo, in estrema sintesi, che l'istruttoria di causa aveva senz'altro
permesso di confermare l'esistenza di un nesso causale adeguato.
-
Prima di passare in rassegna le censure dell'appello, questa Camera
ritiene di dover spendere alcune parole in merito all'assunzione di alcune
prove, in particolare il richiamo dell'incarto penale ed il richiamo dall'UEF
di Bellinzona rispettivamente dall'amministratore del fallimento degli atti
relativi al fallimento -quest'ultimo sostituito dall'ispezione, da eseguirsi ad
opera delle attrici (verbale p. 2 e 21)- ammesse a suo tempo dal Pretore
(verbale p. 1 seg.), ma di fatto non concretizzate, tant'è che la
documentazione in questione non risulta tra gli atti della causa. Ebbene questa
Camera non ritiene di dover provvedere essa stessa all'assunzione di queste
prove: innanzitutto nessuna delle parti si è lamentata in questa sede per
l'assenza dal fascicolo processuale delle prove in questione; d'altro canto
nessuna di esse, né in sede conclusionale né nella procedura d'appello, ha
fatto riferimento a circostanze che sarebbero emerse in occasione
dell'assunzione di quelle prove o ha preteso che altre circostanze di fatto
sarebbero state provate da quei richiami, così che non appare arbitrario
concludere che esse abbiano in definitiva rinunciato, quanto meno per atti
concludenti, alla loro assunzione.
-
Ai sensi dell'art. 754 cpv. 1 CO, dev'essere risarcito -come preteso
dalle attrici nel caso di specie (cfr. petizione p. 6)- il danno subito dal
creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep.
1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della
diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione
degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in
primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore
insoddisfatto; nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosi-
l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del
fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio
diritto alle attrici (art. 757 cpv. 2 CO), che sono perciò in ogni caso
legittimate a procedere a tal titolo. Premesse per l’azione di responsabilità
di cui sopra sono l’esistenza di un danno (patito dalla società), la violazione
di un dovere da parte dell’amministratore, l'intenzionalità o la negligenza, e
il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento di
quest'ultimo e il danno (Forstmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.; DTF 110 II 394;
Rep. 1984 p. 364; per tante: II CCA 30 gennaio 2004 inc. n.
12.2003.47).
-
Nel
caso di specie, le uniche questioni ancora litigiose si riferiscono più che
altro all'esistenza del nesso causale adeguato tra la violazione di un dovere
da parte del convenuto ed il danno vantato dalle attrici.
8.1 Il convenuto ritiene di non poter essere reso responsabile già
per il fatto di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di vice-presidente
del consiglio d'amministrazione agli inizi del 1996, ovvero prima che si fosse
prodotto il danno patito dalle attrici. L'assunto è infondato. In effetti,
nulla, se non il suo interrogatorio formale (ad 37-41), le cui risultanze hanno
però solo una valenza indiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 764 ad art. 276), permette di ritenere che egli avesse effettivamente
comunicato le sue dimissioni già a quel momento. I testi hanno per contro
ricordato come le sue dimissioni fossero state date verso la fine del 1996
(teste __________ p. 12), rispettivamente poco prima di Natale 1996 (teste __________
p. 6), mentre, allorché ha riferito che il convenuto gli aveva detto di aver
dato oralmente a __________ le dimissioni all'inizio del 1996 (verbale p. 13),
il teste __________ -la cui testimonianza, su questo punto, è per altro priva
di qualsiasi forza probatoria (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad
art. 237)- si riferiva verosimilmente alle cariche che entrambi rivestivano
nella __________, dimissioni per entrambi pubblicate sul FUSC con effetto al 10
maggio 1996 (cfr. doc. L). Del resto, a conferma del fatto che il convenuto
fosse ancora amministratore della fallita nell'autunno 1996, va pure menzionato
l'episodio riferito dal revisore della fallita, il quale ha ricordato che
qualche giorno prima di rassegnare il rapporto sull'esercizio 1995 aveva avuto
modo di discutere sia con __________ che con il convenuto (teste __________ p.
3 seg.).
Del
tutto irrilevante è poi l'ulteriore argomento difensivo sollevato dal
convenuto, secondo cui __________, se lo avesse voluto, ciò che a quel momento
sembrava pacifico a tutti e che in seguito, in conseguenza della nota
controversia che lo vedeva opposto al fisco, non è stato però il caso, sarebbe
stato certamente in grado di risolvere i problemi economici della società e
delle altre entità giuridiche facenti parte del cosiddetto "Gruppo __________
", provvedendo a mettere a disposizione i capitali necessari alla sua
sopravvivenza. Nessuna disposizione di legge gli faceva in effetti obbligo di
"coprire i buchi" della società, né egli si era formalmente impegnato
ad agire in tal senso.
8.2 A
sostegno dell'esistenza nella fattispecie del necessario nesso causale tra il
comportamento illecito del convenuto e il danno di cui le attrici avevano
preteso il risarcimento, negato dal Pretore, queste ultime hanno ribadito in
questa sede che le fatture rimaste scoperte concernevano quasi esclusivamente
degli ordini di fornitura confermati dal consiglio d'amministrazione della
fallita fra marzo e dicembre 1996, vale a dire quando il convenuto era di
sicuro a conoscenza della situazione fallimentare della società, ritenuto in
particolare, sempre a loro dire, che il mancato intervento del convenuto,
innanzi all'eccedenza dei debiti della società, non poteva che risalire al
momento in cui egli aveva preso conoscenza del rapporto d'esercizio per il 1995
(appello p. 7). Sennonché, contrariamente a quanto da esse preteso (appello p.
7), questo momento non può essere fatto risalire ai primi mesi del 1996. Il
revisore della fallita, fiduciario di professione e dunque cognito del diritto
societario, ha in effetti dichiarato in sede testimoniale che il bilancio dell'esercizio
1995 era stato presentato in ritardo poiché i conti non erano pronti (teste __________
p. 4). Ritenuto che, per legge, il bilancio deve essere sottoposto all'esame
dell'assemblea generale entro 6 mesi dalla chiusura del relativo anno contabile
(art. 699 cpv. 2 CO) e dunque deve essere giocoforza allestito prima di questa
scadenza (Neuhaus/Binz, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 958 CO),
la dichiarazione del teste sta indubbiamente a significare che il bilancio in
questione non era stato presentato entro il 30 giugno 1996, ma, atteso che il
rapporto del revisore reca la data del 13 dicembre 1996 (doc. N) e che, come
dichiarato sempre dal medesimo teste, qualche giorno prima egli aveva avuto
modo di discuterne con gli organi della fallita (teste __________ p. 3 seg.),
che lo stesso era stato presentato in una data imprecisata tra il luglio ed i
primi di dicembre 1996. Questo accertamento, come vedremo, risulta determinante
per l'esito della lite. In tali circostanze non è in effetti possibile
stabilire con certezza, ma neppure con una certa approssimazione, se ed
eventualmente in quale misura il comportamento passivo del convenuto, che come
detto non aveva ritenuto di agire secondo quanto previsto dall'art. 725a CO,
possa aver causato il danno vantato dalle attrici. In primo luogo non è
possibile concludere che egli sia responsabile per le fatture emesse da queste
società prima degli inizi di dicembre 1996, pari a fr. 361'486.55 per quanto
riguarda AP 1 (doc. Q) e fr. 56'983.15 per quanto riguarda AP 3 (doc. R),
mentre è già sin d'ora escluso che egli debba rispondere per il credito ammesso
in graduatoria a favore della AP 2 (fr. 45'516.70), non essendo chiaro, anche
perché non è stato versato agli atti un estratto conto delle fatture insolute,
quando le stesse siano state fatturate. Ma, a ben vedere, nemmeno è possibile
ritenere che il convenuto debba rispondere per il danno corrispondente alle
fatture emesse dalle attrici dagli inizi di dicembre 1996 all'aprile 1997, di
fr. 41'327.95 per quanto riguarda AP 1 (doc. Q) e di fr. 442.80 per quanto
riguarda AP 3 (doc. R). L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di
accertare che egli aveva rassegnato le dimissioni da membro del consiglio
d'amministrazione della fallita il 2 dicembre 1996 (doc. I) e che, stante
l'inazione del presidente del consiglio, che nei successivi 30 giorni aveva
omesso di trasmetterle a RC per le necessarie iscrizioni, egli, in applicazione
dell'art. 25a ORC, aveva provveduto il 3 gennaio 1997 ad inoltrarle
direttamente a RC (doc. I), che le ha finalmente iscritte a giornale l'8
gennaio, per poi pubblicarle sul FUSC il 23 gennaio (doc. H). Ora, nella misura
in cui -come nel caso di specie- all'amministratore non può essere rimproverato
un colpevole ritardo in occasione della cancellazione della sua iscrizione a
RC, se del caso facendo tempestivamente capo alla procedura di cui all'art. 25a
ORC, dottrina e giurisprudenza ritengono iniquo che la sua responsabilità
rimanga nondimeno innescata fino al giorno successivo alla data in cui la
cancellazione della sua carica è stata pubblicata sul FUSC (Widmer/Banz,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 11 ad art. 754 CO; cfr. pure Wernli, Basler
Kommentar, 2. ed., N. 8 ad art. 711 CO; DTF 111 II 485), così che nel
caso concreto si potrebbe ritenere che la stessa sia venuta meno già il 2
dicembre 1996 rispettivamente, visti i tempi tecnici che una domanda di
cancellazione a RC formulata a quel momento avrebbero richiesto, attorno a metà
di dicembre. Ma, sia come sia, anche qualora si volesse considerare come
momento determinante il 24 gennaio 1997, primo giorno feriale successivo alla
data di pubblicazione sul FUSC, è in ogni caso evidente che le attrici non
hanno provato se ed eventualmente in quale misura le fatture in questione si
riferissero ad ordinazioni avvenute nel periodo in cui la responsabilità del
convenuto era innescata, ovvero dopo gli inizi di dicembre 1996 e prima della
metà di quel mese rispettivamente del 24 gennaio 1997. Ritenuto che tale prova
avrebbe senz'altro potuto essere fornita, ad esempio versando agli atti la
documentazione relativa alle ordinazioni, di cui non è pretesa l'inesistenza, è
parimenti esclusa la facoltà di applicare in concreto l'art. 42 cpv. 2 CO, che
consente al giudice di stabilire in base al suo prudente giudizio il danno di
cui non può essere provato il preciso importo, scopo della disposizione non
essendo in effetti quello di ovviare alle negligenze della parte gravata
dell'onere della prova (cfr. Brehm, Berner Kommentar, N. 51 ad art. 42
CO).
- Ne
discende, per questi motivi, la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 19 maggio 2003 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'250.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1'300.-
da
anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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