AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.82
Data decisione, Autorità:
25.05.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.82
Lugano
25 maggio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00211
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 18
marzo 1998 da
AO1
rappr. da RA2
contro
AP1
rappr. da RA1
con cui l’attore
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36'245.80 oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE
n. __________dell'UE di Lugano, domande avversate dalla controparte e che il
Pretore, con sentenza 21 marzo 2003, ha accolto, modificando unicamente la
decorrenza degli interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 28 aprile 2003, con cui, previa l'assunzione
di alcune prove rifiutate dal giudice di prime cure, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di
annullare la sentenza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 10 giugno 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel
gennaio 1996 (doc. 3) __________ AP1ha incaricato la ditta __________ di
fornirgli, per un prezzo di fr. 84'935.50, un complesso sistema di apparecchi
audio e video da installare nel centro __________ "__________" di
__________ di sua proprietà. L'esecuzione del contratto si è rivelata ben
presto problematica, visto che le parti, dopo una prima fornitura di merce ed
il pagamento di 3 rate, sospesero le loro prestazioni, rimproverandosi a
vicenda il mancato rispetto dei termini di consegna rispettivamente di
pagamento.
-
Nel
mese di settembre, per superare questa situazione di stallo, esse, patrocinate
a quel momento da due legali, ridefinirono e puntualizzarono le rispettive
obbligazioni contrattuali in una nuova convenzione (doc. B), con tra l'altro un
aumento del prezzo a fr. 94'885.05. Sennonché, dopo un'ulteriore fornitura di
merce ed il pagamento di altre 2 rate, il problema si ripresentò, ciò che
indusse l'acquirente, nel marzo 1997, a recedere dal contratto (doc. 23).
-
Con
la petizione in rassegna __________ AO1, titolare della ditta individuale
__________, ha addotto che __________ AO1sarebbe stato in mora con il pagamento
della rata di novembre 1996, ciò che lo legittimava a sospendere le ulteriori
forniture di merce. Nonostante la rescissione del contratto da parte
dell'acquirente, del tutto ingiustificata, egli ben poteva pretendere il
pagamento di fr. 36'245.80, pari al valore della merce complessivamente fornita
(fr. 52'745.80), dedotte le 5 rate versate fino a quel momento (fr. 16'500.-).
-
Di
tutt'altro avviso il convenuto, per il quale inadempiente e dunque moroso
sarebbe stato invece l'attore, che con il suo comportamento anticontrattuale
gli avrebbe causato tutta una serie di danni (fr. 383.40 e fr. 1'137.40 per il
noleggio di apparecchi sostitutivi agli inizi del 1996 e nel settembre 1996,
fr. 498'000.- per il mancato guadagno dovuto alla perdita di clienti nel
periodo marzo-agosto 1996, fr. 6'421.90 per i lavori divenuti inutili a causa
della fornitura incompleta e fr. 73'350.75 per il maggior costo per la
completazione dell'installazione da parte di un'altra ditta), il cui ammontare,
puntualmente posto in compensazione, era di gran lunga maggiore all'importo da
lui preteso. La petizione andava in ogni caso respinta già per il fatto che
l'attore non aveva assolutamente provato di aver fornito la merce di cui
chiedeva il pagamento rispettivamente poiché quanto fornito non corrispondeva a
quanto ordinato.
-
Con
il giudizio qui impugnato, il Pretore, facendo riferimento alla testimonianza
dell'ex dipendente della ditta attrice __________, ha innanzitutto ritenuto che
l'attore, pur non avendo messo a disposizione un impianto dimostrativo entro il
19 settembre, aveva effettivamente fornito quanto si era impegnato a consegnare
entro il 5 ottobre e meglio la merce relativa alle pos. 5.1.1 e 5.4 del
contratto -con la sola eccezione per due altoparlanti, forniti per misurarne la
potenza in loco ed in attesa della conferma d'ordinazione del convenuto- mentre
la mancata consegna di quanto previsto alla pos. 5.3 non costituiva
inadempienza siccome la relativa sala non era ancora stata ultimata; da parte
sua il convenuto, pur avendo versato la rata di fr. 5'000.- alla consegna e,
sia pure in ritardo, la rata di fr. 2'500.- esigibile il 1° ottobre, aveva in
seguito omesso di pagare la rata di fr. 2'500.- dovuta per il 1° novembre, per
cui era senz'altro a ragione che l'attore, in applicazione dell'art. 82 CO,
aveva sospeso la seconda fornitura, che avrebbe dovuto essere eseguita entro il
5 novembre. Il giudice di prime cure ha pertanto concluso per il sostanziale
accoglimento della petizione, anche perché l'eccezione di compensazione fatta
valere dal convenuto doveva senz'altro essere disattesa, in quanto la
sospensione nell'esecuzione del contratto era stata da lui cagionata e per il
fatto che egli non era stato in grado di provare di aver subito una perdita di
guadagno dell'ordine di quasi fr. 500'000.-.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, il convenuto, previa l'assunzione di alcune prove
non ammesse dal giudice di prime cure, chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo che la controparte non
aveva provato di aver consegnato tutta la merce oggetto della prima fornitura e
opponendo nuovamente in compensazione le posizioni di danno formulate in
risposta (tranne quella di fr. 383.40), in parte nemmeno passate in rassegna
dal primo giudice. In via subordinata chiede di annullare la sentenza, per far
assumere dal Pretore le prove in questione.
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Con
il primo gruppo di censure il convenuto contesta di aver ricevuto la merce che
l'attore pretende di aver fornito, lamentando inoltre che quella parzialmente
consegnata costituiva unicamente un impianto di dimostrazione, tecnicamente un aliud.
8.1 La
censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di essersi al riguardo
basato sulla testimonianza di __________, a sua dire invece poco attendibile,
dev'essere disattesa già per il fatto che l'inattendibilità del teste è stata
da lui eccepita per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mentre la stessa parte in precedenza, e meglio
in sede conclusionale, non aveva formulato alcuna riserva in proposito (II
CCA 27 agosto 2003 inc. n. 12.2002.154). Nulla permette in ogni caso di confermare
l'inattendibilità del teste: il fatto che egli non sia stato in grado di
fornire grandi dettagli sugli accordi di consegna e pagamento, di cui per altro
egli non poteva essere al corrente non avendo partecipato alle relative
trattative, non è in effetti determinante, come non lo è il fatto che egli non
abbia saputo precisare se fosse stato fornito o meno un impianto di
dimostrazione; quanto alle asserite grossolane contraddizioni in cui egli
sarebbe incorso, le stesse non sono state dimostrate, visto e considerato che
l'unica affermazione contestatagli, quella di aver dichiarato che il termine
per la seconda fornitura, in realtà mai avvenuta, fosse stato rispettato,
risulta più che altro essere il frutto di un'erronea formulazione da parte del
teste, che verosimilmente intendeva riferirsi all'ossequio del termine per la
prima fornitura ("wir gaben uns Mühe, die 30- bzw. 60-tägige Frist
einzuhalten, was uns auch gelungen ist. Ausgehend vom Datum des Vertrages
Anfang September 1996 wurden nach dem 20. September 1996 noch Gegenstände
geliefert, weil wir uns eben sehr Mühe gaben, die innert der 30 Tage tun zu
können", ad 8).
8.2 A
detta del convenuto, il fatto che il teste __________ avesse eventualmente
confermato l'avvenuta fornitura della merce contenuta nel doc. C non permetteva
ancora di ritenere che l'attore avesse ossequiato all'onere della prova che gli
incombeva, visto e considerato che, sempre a suo dire, la merce consegnata non
corrispondeva a quanto previsto dal contratto, trattandosi di merce differente
e incompleta (e meglio un semplice impianto di dimostrazione). La censura è
infondata.
8.2.1 Il
teste __________ ha innanzitutto confermato che quanto fornito dall'attore dopo
il 20 settembre costituiva il vero e proprio impianto definitivo (ad 9). Che
non si trattasse dell'impianto di dimostrazione, che in base alla convenzione
(doc. B) avrebbe dovuto essere messo a disposizione gratuitamente del convenuto
entro il 19 settembre, ritenuto che in caso di ritardo le rispettive spese di
noleggio sarebbero state a carico del venditore, è altresì provato dal fatto
che l'attore, l'8 ottobre (doc. 18), aveva chiaramente espresso al convenuto la
sua disponibilità ad assumersi le spese per il noleggio dell'impianto
dimostrativo dopo il 19 settembre -questione su cui si tornerà in seguito
(consid. 9.3)- senza che quest'ultimo avesse avuto nulla da ridire (a p. 2 del
doc. 18 si parla per l'appunto di "Mietverteilung Demoanlage __________
").
8.2.2 Il
fatto che la merce fornita (doc. C) non corrispondesse esattamente a quella
prevista dal contratto (pos. 5.1.1 doc. B14, pos. 5.3 doc. B16 e pos. 5.4 doc.
B17) non permette a sua volta di concludere per un'inadempienza dell'attore e
dunque per la facoltà del convenuto di sospendere il pagamento delle rate in
applicazione dell'art. 82 CO, norma applicabile alla fattispecie in virtù del
rimando al CO contenuto all'art. 5.2 della convenzione. A ragione il Pretore ha
stabilito che la mancata fornitura della merce di cui alla pos. 5.3 era del
tutto legittima, come previsto dal contratto (art. 1.3), in quanto i relativi
spazi a quel momento non erano stati ancora ultimati (teste __________ ad 13 e
14). Il fatto che rispetto alla pos. 5.1.1 fossero stati forniti due box ed
amplificatori in meno e sostegni per i box ed impianto microfono differenti era
pure irrilevante: l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che il
convenuto chiese di poter disporre di un impianto più potente e di testare
l'impianto con 4 altri altoparlanti -di qui l'uso di supporti mobili invece che
fissi al muro (teste __________ ad 9)- invece degli 8 previsti (teste
__________ ad 10 e 11), fermo restando che egli avrebbe poi dovuto comunicare
le sue effettive intenzioni (teste __________ ad 10), ciò che, seppur
richiesto, in seguito mancò di fare (teste __________ ad 10 e doc. 18); nulla
può essere preteso dalla diversità dell'impianto microfono fornito (C420 invece
di C410), trattandosi verosimilmente di un'evoluzione del prodotto, che per
altro non ha comportato un maggior costo. Il fatto, evidenziato per la prima
volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
che rispetto alla pos. 5.4 il doc. C contenesse una "Fernbedienung
Mic/Line" di fr. 786.- in meno -ma, oltre ad accessori vari, anche un
"Mischpult 16-Kanal" di fr. 509.- in più- è pure irrilevante:
in base al contratto, in caso di fornitura tardiva l'acquirente non era in
effetti legittimato a sospendere i pagamenti qualora mancassero solo parti di
secondaria importanza che non limitavano l'efficienza complessiva dell'impianto
(art. 1.5), ciò che è senz'altro il caso per la "Fernbedienung"
in questione, ritenuto che ciononostante l'impianto era perfettamente
funzionante, con grande soddisfazione per il convenuto (teste __________ ad 9).
E del resto mai in precedenza il convenuto aveva espressamente preteso che la
sospensione dei pagamenti fosse avvenuta per la mancata fornitura di questo
(solo) apparecchio.
8.3 Del
tutto infondata è poi la censura, secondo cui l'attore, nella migliore -per
lui- delle ipotesi, avrebbe potuto pretendere solo un importo di fr. 13'233.80
(pari al controvalore della merce fornita nel settembre 1996 di fr. 29'733.80,
dedotti i pagamenti complessivi di fr. 16'500.-), come da lui specificato in
sede conclusionale (p. 7). Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, quella
somma corrisponde in realtà alla merce fornita prima della sottoscrizione della
convenzione di cui al doc. B (cfr. doc. D) ed alla stessa vanno aggiunte -come
preteso dall'attore a quel momento- le forniture successive, pari a fr.
23'012.- (cfr. doc. D), da cui per l'appunto il suo credito di fr. 36'245.80.
- Ammesso
con ciò il diritto dell'attore al pagamento del saldo delle forniture da lui
effettuate, si tratta ora di esaminare se il convenuto possa validamente porre
in compensazione alcuni danni da lui asseritamente patiti a seguito del preteso
inadempimento di controparte e della conseguente rescissione del contratto. La
censura è parzialmente fondata.
9.1 Ai
considerandi precedenti si è già avuto modo di stabilire che l'attore non era
in mora con la fornitura prevista per il 5 ottobre. Il convenuto non era
pertanto legittimato a trattenere la rata del 1° novembre, sicché è senz'altro
a ragione che l'attore, in applicazione dell'art. 82 CO, ha sospeso la seconda
fornitura, quella prevista per il 5 novembre. Dovendosi pertanto ritenere che
l'attore non si trovava in mora con quest'ultima prestazione (Wiegand,
Basler Kommentar, 2. ed., n. 12 ad art. 102 CO), è ovviamente a torto che il
convenuto, dopo aver fissato alla controparte un termine per l'adempimento, ha
provveduto alla rescissione del contratto ex art. 107 segg. CO. Ed è pure a
torto che egli ha chiesto il risarcimento del danno a seguito di questo preteso
inadempimento (art. 103 e 107 segg. CO). Da quanto precede si deve concludere
che le pretese di fr. 6'421.90 per i lavori divenuti inutili a seguito della
fornitura incompleta dell'impianto (doc. 12) e di fr. 73'350.75 a titolo di
maggior costo per la completazione dell'installazione da parte di un'altra
ditta non possono assolutamente essere opposte in compensazione.
9.2 Diverso
è il discorso per la posizione di danno di fr. 498'000.-, corrispondente al
preteso mancato guadagno del convenuto per la perdita di clienti, nel periodo
marzo-agosto 1996, a seguito del mancato uso della sala d'aerobica grande,
causato dall'asserito inadempimento dell'attore in occasione della fornitura
avvenuta all'inizio del mese di gennaio 1996.
A tale
proposito occorre innanzitutto premettere che ogni divergenza tra le parti
relativa al contratto concluso nel gennaio 1996 (doc. 3) è stata
definitivamente appianata con la sottoscrizione della convenzione di cui al
doc. B (teste __________ ad 10; cfr. pure teste __________ p. 3; il medesimo
legale del convenuto, nella lettera 18 giugno 1996, doc. 14, aveva del resto
precisato che nel caso in cui non fosse stato possibile trovare una soluzione
alla situazione di stallo il suo cliente si sarebbe espressamente riservato di
far valere gli eventuali danni subiti, lasciando con ciò intendere che in caso
di accordo, poi intervenuto, questi avrebbe rinunciato a tali pretese), sicché
il convenuto è assai malvenuto a pretendere ora il risarcimento dei danni
causatigli dalla violazione del primo accordo. Ma a prescindere da quanto
precede, il convenuto non è stato in ogni caso in grado di provare che il danno
da lui subito fosse dovuto a un'inadempienza e dunque alla mora dell'attore (Wiegand,
op. cit., n. 14 ad art. 102 CO) ed anzi, da quanto si è potuto accertare, sembrerebbe
piuttosto che la responsabilità della sospensione delle rispettive prestazioni
fosse proprio da ascrivere al convenuto. L'istruttoria di causa ha in effetti
permesso di accertare che inizialmente egli avrebbe dovuto versare delle rate
di fr. 2'000.- il 15 gennaio e di seguito il 1° di ogni mese nonché ulteriori
acconti di fr. 5'000.- il 15 febbraio, marzo e aprile (doc. 3), ritenuto che un
primo quantitativo di merce doveva essergli fornita in gennaio, un secondo in
marzo e un terzo in giugno (doc. 3). In seguito tra le parti intervennero altri
accordi verbali, che modificarono parzialmente quelli stabiliti nel doc. 3. La
prima fornitura, avvenuta tra il 31 gennaio e il 13 marzo (cfr. doc. C e D),
dev'essere considerata tutto sommato conforme al contratto (contrariamente a
quanto preteso in sede di risposta non risulta in effetti che mancasse un
impianto microfono e un Box Bose 150W, cfr. in proposito i doc. 2 p. 11-13 e
B3), anche perché l'assenza di un unico interruttore "Schalteinheit
LS/Netz" (cfr. doc. B15, la "Blende 3HE" di fr. 80.-,
pure mancante, non era invece prevista nel contratto doc. 3), proprio per il
suo limitato valore di fr. 550.- e per il fatto che esso, dopo la riconsegna
degli impianti noleggiati durante 2 sole settimane (cfr. doc. 5), non aveva
comunque compromesso l'uso regolare del relativo locale d'aerobica (cfr. testi
__________, __________ e __________), non consentiva in ogni caso al convenuto
di avvalersi dell'art. 82 CO (cfr. Leu, Basler Kommentar, 2. ed., n. 9
ad art. 82 CO). A fronte di questa fornitura, il convenuto versò unicamente un
acconto di fr. 5'000.- il 21 febbraio e due rate di fr. 2'000.- il 14 e 29
marzo. Trattenendo l'acconto di fr. 5'000.- dovuto per il 15 marzo (cfr. doc.
13, pagamento che egli aveva oltretutto condizionato a una nuova fornitura),
egli si è dunque dimostrato inadempiente ed ha così indotto l'attore a
sospendere la seconda fornitura di merce, quella relativa alla sala di aerobica
grande, che avrebbe dovuto avvenire in marzo (entro la fine del mese). Stando
così le cose, egli non può pretendere il risarcimento dell'eventuale perdita di
guadagno subita, ciò che tra l'altro impone di respingere la richiesta di
assunzione in questa sede delle prove non ammesse dal Pretore (21 testimonianze
di clienti o potenziali clienti), atte, -a detta del convenuto- proprio a
comprovare l'ammontare del danno rispettivamente quella di annullamento della
sentenza di prime cure allo scopo di far assumere quelle prove dal Pretore.
9.3 La
posizione di danno di fr. 1'137.40 relativa al noleggio di apparecchi
sostitutivi dal 2 al 25 settembre 1996 (doc. 18 p. 3) può al contrario essere
opposta in compensazione, almeno in parte. Nella misura in cui il convenuto ne
chiede il risarcimento sulla base di una pretesa mora dell'attore nelle
forniture con riferimento all'accordo concluso nel gennaio 1996 o di quello
stipulato nel settembre di quell'anno, la stessa -come già accennato in
precedenza- è del tutto infondata. Essa risulta invece parzialmente fondata da
un altro punto di vista. Come detto, la convenzione di cui al doc. B imponeva
all'attore di mettere provvisoriamente a disposizione del convenuto un impianto
dimostrativo entro il 19 settembre, ritenuto che in caso di ritardo le spese
per il noleggio di un impianto sostitutivo sarebbero state a suo carico (art.
1.2). Visto che l'attore non aveva messo a disposizione quell'impianto, essendo
stato in grado di fornire direttamente l'impianto definitivo (doc. E), egli,
giustamente, si era offerto di risarcire al convenuto fr. 365.35 (doc. 18 e
19), pari alle spese di noleggio dal 19 settembre, data dacché egli si trovava
in ritardo con la messa a disposizione dell'impianto dimostrativo, fino alla
data della consegna dell'impianto definitivo. Ora, nonostante egli abbia a più
riprese offerto questo pagamento (in replica, p. 4, egli pretende addirittura
che lo stesso sarebbe stato da lui pagato; cfr. pure osservazioni p. 6), tale
somma non è mai stata dedotta dai crediti da lui pretesi con gli allegati di
causa, né lo è stata dal Pretore, ciò che impone di riformare in tal senso la
sentenza di prime cure.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché
integrale soccombenza del convenuto qui appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 aprile 2003 di __________ AP1è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 21 marzo 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ AP1, __________, è condannato a versare a __________
AO1, __________, l'importo di fr. 35'880.45 oltre interessi al 5% dal 22
gennaio 1997.
§§ Entro
tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
552289 dell'UE di Lugano.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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