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Numero d'incarto:
12.2003.58
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.58
Lugano
24 marzo 2003/dp
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.2003.41 della Pretura del distretto di __________ - promossa con
petizione 28 febbraio 2003 da
Patrocinato
dall’avv. __________
Contro
chiedente la
condanna dell'ente convenuto al pagamento di complessivi fr. 20'000.-- oltre
accessori a titolo di risarcimento danni e di indennità per torto morale;
ed ora sulla domanda
di esclusione, rispettivamente di ricusa del Pretore di __________,
presentata contestualmente alla petizione;
preso atto della
dichiarazione 11 marzo 2003 con cui lo stesso magistrato riconosce in sé motivo
di astenersi dal decidere la vertenza in oggetto, con particolare riferimento
ad analoga decisione di questa Camera;
mentre l'ente convenuto non ha ritenuto di
esprimersi al proposito;
esaminata la petizione e la documentazione
prodotta;
considerato
in
fatto e in diritto:
-
L'attore,
di professione giornalista, ha convenuto in causa il Canton Ticino sulla base
dell'art. 4 cpv. 1 LResp, ossia considerandone la responsabilità per l'agire
del Consiglio della magistratura. Quest'autorità, redigendo e pubblicando in
data 26 giugno 2001 un rapporto concernente attività svolte da un ex magistrato
penale, avrebbe utilizzato indebitamente ascolti telefonici, ordinati a suo tempo
nel contesto di inchieste preliminari avviate dal Ministero pubblico della
Confederazione e dal Ministero pubblico cantonale, ledendo gravemente la sua
personalità. Infatti, coinvolgendolo e citandolo con nome e cognome come
persona vicina a un magistrato bollato di indegnità, il Consiglio della
magistratura ha superato i propri limiti di competenza, ritenuta l'estraneità
dell'attore dalle procedure penali o disciplinari connesse con la fattispecie,
tutte concernenti terze persone. Invocando gli art. 28 CC e 8 CEDU, ovvero per
la lesione della sua personalità e della sua immagine professionale, l'attore
chiede un risarcimento di fr. 10'000.--, mentre postula -per una somma
identica- riparazione del torto morale.
-
Con
l'istanza in esame l'attore rileva l'esistenza di un motivo di esclusione del
Pretore __________ ai sensi dell'art. 26 lett. d CPC per essere stato eletto
membro del Consiglio della magistratura, ossia dell'autorità il cui operato è
censurato nella presente azione. Subordinatamente, ossia se non fossero dati i
presupposti dell'esclusione, lo stesso fatto rappresenterebbe motivo di ricusa,
non potendosi escludere il pericolo di parzialità del Pretore in favore
dell'autorità di cui ora fa parte (art. 27 lett. b CPC).
-
Gli
istituti dell'esclusione (art. 26 CPC) e della ricusazione (art. 27 CPC) hanno
quale scopo comune di garantire alle parti un giudice indipendente e neutrale,
così che -se ne sono dati i presupposti oggettivi e soggettivi- s'impone
l'astensione del magistrato dal giudicare una determinata controversia.
L'esclusione (generalmente indicata come astensione obbligatoria:
Catenazzi, Considerazioni
sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione, in Evoluzione
del diritto delle assicurazioni sociali, Berna 1992, pag. 337) si
distingue concettualmente dalla ricusazione: mentre questa riveste carattere
eccezionale e si riconduce a una possibile parzialità del giudice, in
particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale,
rispettivamente quando c'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in
una determinata vertenza (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13), l'esclusione si fonda
su motivi indicati dalla legge, ancorché riferiti a un litigio specifico, ma
indipendentemente da un rischio di parzialità (RDAT II 1993, n. 19, pag.
48; Rep 1997, n. 94).
-
Anche nel caso concreto (del tutto analogo a quello recentemente
deciso da questa Camera in re C. c/ Stato del Canton Ticino) si considera che i
motivi formalmente invocati dall'istante non corrispondono alle esigenze del
codice di rito civile cantonale. Infatti, per quanto riguarda il motivo di
ricusa invocato in subordine, in particolare né può giustificare un sospetto di
parzialità a carico del giudice ricusato il rapporto di collegialità con gli
altri membri del Consiglio della magistratura (RDAT II 1991, n. 12, pag.
41; Rep 1998, n. 6), né può essere ipotizzato
-in linea di principio- un interesse personale (materiale o morale, diretto o
indiretto) del Pretore all'esito della vertenza, già perché il paventato
giudizio di merito attiene alla sfera degli interessi pubblici (Dittrich, Incompatibilità,
astensione e ricusazione del giudice civile, Padova 1991, pag. 90). D'altra
parte, il motivo d'esclusione di cui all'art. 26 lett. d CPC non si attua,
ritenendo di non poter assimilare al concetto di persona giuridica (di
cui il giudice sia amministratore o gerente) le pubbliche autorità,
rispettivamente i loro membri.
-
Ciò nonostante, a prescindere dalla questione della competenza di
un Pretore a giudicare il presupposto dell'illiceità relativa all'attività del
Consiglio della magistratura (organo che esercita il potere disciplinare e di
sorveglianza sui magistrati stessi), si deve concludere che esistono ragioni
sufficienti per ritenere l'esistenza di un motivo -non previsto dalle norme
processuali- di astensione obbligatoria del giudice civile ordinario previsto
dall'art. 22 cpv. 1 LResp. Altrimenti egli sarebbe chiamato a esprimersi in una
sentenza su determinati aspetti di un atto, o di una decisione o di un rapporto
che -ancorché relativi a procedimenti diversi e fors'anche (come in concreto)
destinati a terze persone- egli ha contribuito a formare o che ha emanato
un'autorità di cui è membro, venendo a giudicare, in altre parole, il proprio
operato.
-
La
domanda processuale deve pertanto essere accolta con la conseguente astensione
del Pretore __________ dal trattare la causa.
La natura
della questione e l'atteggiamento del giudice coinvolto, così come la mancata
resistenza della controparte, comportano la gratuità della decisione e il
motivo per non riconoscere ripetibili alla parte istante che non può essere
considerata pienamente vittoriosa (art. 148 cpv. 2 CPC).
Motivi per i quali,
richiamato l'art. 30 cpv. 3 CPC
decreta:
- L'istanza
28 febbraio 2003 di __________ è accolta.
Di
conseguenza il Pretore del distretto di __________, avv. __________, è tenuto
ad astenersi dalla trattazione della causa civile OA.2003.41 della propria
giurisdizione.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia; le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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