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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.57
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.57
Lugano
13 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.58
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 16
maggio 2002, da
patrocinata
dall' __________
contro
patrocinata
dall' __________
in materia di inesistenza del debito che il Pretore,
con sentenza 24 febbraio 2003, ha accolto dichiarando inesistente il debito di
fr. 30'000.- oltre interessi di cui al precetto esecutivo no. __________fatto
spiccare dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
Appellante la convenuta la quale, con appello 6 marzo
2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione
mentre la controparte, con osservazioni all'appello 7 aprile 2003, ne postula
la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, quale amministratore unico di __________ SA, ha sottoscritto un
vaglia cambiario all'ordine di __________ SA per fr. 30'000.-. Il vaglia porta
la data del 12 luglio 2001, la scadenza del pagamento è fissata al 16 luglio
2001 e contiene l'indicazione "ricevuto a contanti quale mutuo".
SA, non ottenendo il pagamento dell'impegno, ha escusso nelle vie ordinarie la
__________ SA, ottenendo in seguito, con decisione 26 aprile 2002 della Pretura
di __________, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta, dalla
controparte, al precetto.
-
SA ha tempestivamente introdotto un'azione in disconoscimento del debito
argomentando che il contratto di mutuo cui fa riferimento il vaglia cambiario,
sottoscritto in bianco e successivamente riempito da controparte, era stato
pattuito tra persone fisiche, il signor __________ quale mutuante ed il signor
__________ quale mutuatario, tanto è vero che la ditta __________ SA, al
momento della sottoscrizione del riconoscimento ancora non era iscritta a
registro di commercio.
SA ha contestato le ragioni dell'attrice sostenendo che il contratto di mutuo è
effettivamente venuto in essere tra le due società indicate dal vaglia
cambiario e che, pur essendo stata iscritta a registro successivamente ma con
costituzione notarile precedente alla firma del riconoscimento, la sua qualità
di creditrice è data avendo agito per essa uno dei fondatori.
-
Il
Pretore ha accolto la petizione, constatando che il vaglia cambiario
costituisce un valido riconoscimento di debito a carico della __________ SA ma
che la __________ SA non aveva dichiarato di assumersi l'obbligazione venuta in
essere, prima della sua iscrizione a registro di commercio, tra __________ e
l'attrice e nemmeno vi era stata una formale cessione del credito a favore
della stessa attrice come prescrive, in casi del genere, l'art. 645 CO.
-
Con
l'appello la __________ SA sostiene, contrariamente all'assunto del primo
giudice, di aver proceduto ad assumere l'obbligazione per atti concludenti sia
precedentemente sia successivamente al termine di tre mesi dall'iscrizione
della società a registro di commercio dell'art. 645 cpv. 2 CO.
Con le
osservazioni all'appello __________ SA - oltre a contestare le ragioni
dell'appellante ed a confermare, al proposito, le conclusioni del Pretore -
riprende l'argomentazione per la quale debitore dell'importo concesso in mutuo era
il signor __________ personalmente e non la società.
-
Anche
ammesso che il vaglia cambiario sia stato sottoscritto in bianco dal signor
__________ e compilato in seguito dal suo detentore, operazione lecita ai sensi
dell'art. 1000 CO, nulla cambia alla conclusione del Pretore poiché chi
sottoscrive una cambiale e pretende di non essere obbligato dalla stessa deve
provare che è stata completata contrariamente agli accordi intervenuti (DTF
99 II 324), prova che l'attrice non ha assolutamente portato. Il fatto di aver
trattato con il signor __________ (teste __________) e di avergli rivolto
solleciti verbali (teste __________) non dimostra nulla, quest'ultimo essendo
amministratore unico della __________ SA ed il doversi rivolgere a lui, per la
società, è fatto comune ed inevitabile.
-
Per
l'art. 645 CO coloro che hanno agito e contratto obbligazioni per conto di una
società prima della sua iscrizione - quando ancora la stessa non possiede
personalità giuridica (art. 643 cpv. 1 CO) - ne sono responsabili personalmente
e possono esserne liberati se la società anonima, nei tre mesi dall'iscrizione,
assume tali obblighi. Ciò vale, evidentemente, per tutte le obbligazioni
contratte, quindi non solo per gli impegni debitori ma anche per i crediti (BSK
OR II-Schenker, art. 645 n. 2).
Dall'istruttoria
di causa non appare una prova certa che, nei tre mesi successivi all'iscrizione
a registro della __________ SA avvenuta il 7 agosto 2001, questa società abbia
assunto il credito. Non è sufficiente la testimonianza __________ che riferisce
che "il sig. __________ ha richiesto ripetutamente il rimborso del
prestito telefonicamente al sig. __________ " poiché non vi è nessuna
indicazione temporale che possa convincere che ciò sia avvenuto nel termine. La
domanda d'esecuzione presentata dalla __________ SA, che può essere considerata
atto concludente, è avvenuta però l'8 gennaio 2002, oltre il termine dei tre
mesi dall'iscrizione a registro.
-
Nulla impedisce però che la società assuma la qualità di creditrice,
nell'obbligazione stipulata dal suo promotore, in qualsiasi momento dopo il
decorso del termine di tre mesi dell'art. 645 CO, attraverso l'istituto della
cessione di credito dell'art. 164 CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerische Aktienrecht, 1996, § 18 n. 4). Per fare ciò, non bastano atti
concludenti, ma occorre una dichiarazione scritta (art. 165 CO) che non è agli
atti e nemmeno è sostenuto esistere.
-
Ne
discende la reiezione dell'appello con il seguito di tasse, spese e ripetibili
a carico della parte appellante.
Per i quali motivi,
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 6 marzo 2003 di __________ SA è respinto.
-
Gli
oneri della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giudizio fr. 550.-
-spese fr.
50.-
fr.
600.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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