AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.55
Data decisione, Autorità:
20.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.55
Lugano
20 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.00642
della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 19 settembre
1996 da
rappr. da
contro
rappr. da
con cui la
società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
16'500.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UE di __________;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2003, ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 4 marzo 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 10 aprile 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna la società in nome collettivo __________ e __________
sostiene che nel corso del 1992 la ditta individuale __________, di cui essa ha
in seguito assunto attivi e passivi, sarebbe stata incaricata da __________ i,
tramite l'arch. __________, suo lontano parente, di eseguire le opere da
carpentiere e copritetto nell'ambito della riattazione della casa d'abitazione
sita sul mappale n. __________NMC di __________. Per tali prestazioni, rimaste
impagate, essa vanterebbe tuttora un credito di fr. 16'500.- più interessi,
oggetto della presente causa.
La
convenuta si è opposta alla petizione, affermando di aver a suo tempo concluso
un contratto di appalto generale "chiavi in mano" con l'arch. __________,
il quale in seguito avrebbe provveduto ad incaricare direttamente __________.
Ne discendeva che l'attrice, per il pagamento delle sue spettanze, avrebbe
semmai dovuto rivolgersi all'architetto.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, pacifica l'esecuzione dei lavori da
carpentiere e copritetto e l'ammontare della mercede pretesa, ha in sostanza
ritenuto che nel caso di specie troppi dubbi rimanessero in merito tanto al
contenuto del contratto stipulato tra la convenuta e l'arch. __________ (contratto
di architetto oppure contratto generale di appalto o di appalto totale), quanto
in merito alla persona del committente (convenuta o arch. __________) nel
contratto di appalto concluso con __________. Ciò non consentiva di ritenere
infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per cui, l'onere
della prova incombendo all'attrice, la petizione è stata respinta.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, l'attrice ribadisce
come gli atti e i documenti di causa avessero permesso di ritenere
sufficientemente comprovata o perlomeno preponderante la versione secondo cui
l'arch. __________ sarebbe in concreto intervenuto quale rappresentante della
convenuta. Ciò imponeva, a suo dire, di respingere l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva e dunque di accogliere la petizione.
-
La
legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto
al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un
presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che
impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti
allegati dalle parti ed accertati (per tante: II CCA 7 settembre 1999
inc. n. 12.99.126; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3
ad art. 181). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale la controparte procede (per tante: II CCA 4 dicembre 2003 inc. n.
__________).
-
In
diritto, è senz'altro a ragione che il Pretore ha premesso che l'architetto,
diversamente dall'imprenditore generale o dall'appaltatore totale, i quali
concludono i contratti di appalto con i singoli artigiani a proprio nome, li
conclude di regola a nome e per conto del suo committente o mandante (cfr. Schwager,
Die Vollmacht des Architekten, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
-
ed., n. 800; Rep. 1989 p. 241 seg.).
Nel caso
di specie si tratta pertanto di stabilire quale sia il contratto che lega la
convenuta all'arch. __________ rispettivamente se quest'ultimo abbia agito in
rappresentanza della convenuta al momento della stipulazione dei singoli
contratti con gli artigiani.
- A
giudizio della scrivente Camera, il contratto stipulato (verbalmente) tra la
convenuta e l'arch. __________ deve senz'altro essere considerato un contratto
di impresa generale concluso con la formula "chiavi in mano".
È ben
vero che l'arch. __________, sentito in sede testimoniale, ha sostanzialmente
negato la circostanza. Tale assunto deve tuttavia essere relativizzato, già
solo per il fatto che il teste era ovviamente interessato all'esito della lite
(lo stesso Pretore, alle cui considerazioni si può senz'altro rinviare, ha a
sua volta evidenziato l'ambiguità della sua testimonianza). In quella sede egli
ha comunque ammesso -circostanza infine riconosciuta anche nell'appello (p. 6)-
di aver svolto anche altre mansioni che poco avevano a che vedere con un
contratto di architetto, segnatamente di aver utilizzato alcuni operai
disoccupati nonché altri messi a sua disposizione dalla ditta __________ per
effettuare le opere da capomastro (cfr. pure le testimonianze __________ e
__________), il cui valore era pur sempre pari ad almeno un terzo del prezzo
della riattazione, preventivato in fr. 211'900.- (cfr. doc. _). A conferma del
fatto che egli non agiva sulla base di un contratto di architetto, va pure
rilevato che nella liquidazione finale (doc. _), riferendosi alle fatture
dell'artigiano __________, egli aveva evidenziato di aver sopportato le spese
giudiziarie di una causa in Pretura relativa alla contestazione da parte sua di
quelle fatture, ciò che non si sarebbe potuto pretendere da un semplice rappresentante.
Ma, a sgombrare definitivamente il campo da eventuali dubbi in merito alla
qualifica giuridica del contratto concluso con la convenuta, vi è lo scritto
che l'arch. __________ ha trasmesso il 2 agosto 1993, dunque in tempi non
sospetti, all'artigiano __________, la cui rilevanza è ulteriormente accentuata
dalla grave reticenza dimostrata dall'architetto allorché gli era stato chiesto
di dar seguito a un'istanza di edizione, ciò che gli era costato l'avvio di un
procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità. In quella
lettera egli ha in effetti dichiarato che "la signora __________ ha
stipulato con me un contratto "chiavi in mano" per cui i versamenti
fatti dalla signora per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione della
sua casa a __________ sono a mia disposizione in quanto gli eventuali contratti
o accordi con gli artigiani sono stipulati da me e di ciò ne sono responsabile"
(lettera versata agli atti sub doc. _ in forza di un'istanza di restituzione in
intero). È del resto solo per la prima volta in questa sede, e dunque
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che l'attrice ha preteso che
quello scritto sarebbe stato allestito per celare i reali fatti alla convenuta,
alla quale esso -diversamente da quanto risultava dal suo tenore- neppure
sarebbe stato inviato in copia.
Del tutto
irrilevanti sono per contro le altre circostanze, di carattere indiziario,
evocate dall'attrice nel gravame (in larga misura irricevibili siccome non più
riprese in sede conclusionale), si pensi in particolare all'intestazione delle
fatture (per tante: II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. __________),
oltretutto intestate perlopiù all'architetto (cfr. doc. _); lo stesso dicasi
per l'allestimento della liquidazione finale, il cui scopo era verosimilmente
di garantire alla convenuta che non vi erano altri artigiani da pagare (cfr.
teste __________ e doc. _), come pure il fatto che la convenuta,
presumibilmente per evitare l'iscrizione di eventuali ipoteche legali sul suo
fondo o comunque "pro bono pacis", abbia ritenuto, prima
dell'allestimento della menzionata liquidazione, di pagare di persona alcune
fatture di artigiani per un ammontare di ca. fr. 30'000.- (cfr. doc. _).
-
Ma
la petizione dev'essere in definitiva respinta per il fatto che l'istruttoria
di causa non ha permesso di accertare se l'arch. __________, che come detto non
si era limitato ad eseguire prestazioni tipiche del contratto d'architetto, si
sia presentato quale rappresentante della convenuta allorché ha concluso i
contratti per le singole opere (in sede testimoniale egli oltretutto ha
dichiarato di aver agito "sempre per conto " ma solo "a
volte a nome" della convenuta). In generale gli artigiani sentiti in
sede testimoniale -a parte __________, che ha dichiarato di essere stato
assunto dall'architetto- si sono in effetti limitati a trarre semplici
deduzioni da varie circostanze (teste __________) oppure ad esprimere loro
impressioni personali (teste __________) -aspetti questi che non possono fare
oggetto di una testimonianza, non trattandosi di veri e propri fatti (per
tante: II CCA 22 luglio 1998 inc. n. __________)- concludendo perlopiù
di non sapere chi fosse il loro effettivo committente (testi __________i,
__________ e __________). Nemmeno per quanto riguarda in particolare il
contratto concluso con __________ si può essere più precisi. A parte
l'intestazione dell'offerta ("Offerta per opere da carpentiere e
copritetto Sig. __________ ", cfr. doc. _) e della fattura
("egregio signor __________ ", cfr. doc. _) -come detto
comunque non decisiva (cfr. consid. 6)- nulla permette in effetti di concludere
che la convenuta fosse il suo effettivo partner contrattuale, tanto più che, a
favore della tesi opposta, vanno menzionati la circostanza che i due scritti in
questione sono stati consegnati all'arch. __________, il fatto che la conferma
d'ordine relativa al "cantiere __________ " provenga in
definitiva dall'architetto ("vi confermo i lavori …", cfr.
doc. _) e infine il fatto che il credito è stato inizialmente sollecitato proprio
a quest'ultimo (petizione p. 3), salvo poi la decisione dell'attrice,
nell'ottobre 1994, di dover "purtroppo … rivolgerci all'interessata
proprietaria per vedere di definire la pendenza", visto che "malgrado
le vostre promesse" l'importo era rimasto impagato (doc. _).
-
Quand'anche
per ipotesi si volesse ammettere, facendo con ciò affidamento alla
testimonianza -come detto in gran parte inattendibile- dell'arch. __________,
che quest'ultimo avesse inteso agire in rappresentanza della convenuta e, con
un'ulteriore sforzo, che a sua volta __________ e per esso l'attrice, che a suo
dire non sapeva quale fosse il rapporto contrattuale tra l'architetto e la
convenuta (doc. _), avesse in buona fede avvertito l'esistenza di questo potere
di rappresentanza, l'esito della causa non sarebbe stato in ogni caso diverso.
In tal caso, pacifico che la convenuta non ha ratificato il contratto ai sensi
dell'art. 38 cpv. 1 CO, si dovrebbe in effetti ritenere che l'arch. __________
ha agito in qualità di "falsus procurator", per cui potrebbe
essere reso responsabile dall'attrice in applicazione degli art. 39 e 41 segg.
CO (DTF 97 II 66 segg.). Teoricamente la convenuta potrebbe a sua volta
essere chiamata in causa in applicazione delle norme sull'indebito
arricchimento siccome i lavori da carpentiere e copritetto erano divenuti parte
integrante dell'immobile (art. 39 cpv. 3 CO; sentenza DTF citata).
Sennonché nel caso di specie l'arricchimento della convenuta che ne è così
derivato non risulta essere indebito ai sensi dell'art. 62 CO, visto e
considerato che esso trova la sua contropartita nelle obbligazioni contrattuali
che quest'ultima aveva assunto con l'arch. __________ (sentenza DTF
citata).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 marzo 2003 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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