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Numero d'incarto:
12.2003.52
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.52
Lugano
4 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney–Colombo e G.A. Bernasconi
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa –inc. n. DI.2003.00014 della
Pretura della giurisdizione di Locarno–Città– promossa con istanza di sfratto
10 gennaio 2003 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 28 gennaio 2003,
ordinando ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione della
parte istante gli enti locati siti ai mappali n. __________ e __________ RFD di
__________;
ed
ora sull'appello 27 febbraio 2003 dei convenuti;
Considerato
in fatto e in diritto: che con
decisione 28 gennaio 2003 il Segretario assessore, preso atto che l'istanza si
fondava sul contratto di locazione a tempo determinato stipulato tra le parti
in data 25 marzo 2002 (doc. A), il quale prevedeva la fine della locazione per
il 31 dicembre 2002 (cfr. la sua clausola n. 3), termine nel frattempo scaduto,
ha decretato lo sfratto dei convenuti dall'ente locato;
che
con l'appello 27 febbraio 2003, corredato di una richiesta di effetto
sospensivo –che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio– i
convenuti chiedono l'annullamento del decreto di sfratto, lamentando da una
parte il mancato ricevimento dell'istanza e della convocazione all'udienza di
discussione, e asserendo dall'altra che il contratto di locazione si sarebbe rinnovato
per atti concludenti, in quanto essi avevano continuato a versare la pigione
nei mesi di gennaio e febbraio 2003 senza che la controparte avesse avuto nulla
da ridire;
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che,
giusta l'art. 124 CPC, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di
regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è
considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o
impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto
modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto,
l'invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato
all'ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l'ultimo dei 7 giorni di
giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che
dagli atti di causa si evince che nel caso di specie la notificazione
dell'istanza di sfratto, cui era allegata la citazione all'udienza di
discussione indetta per il 27 gennaio 2003, è avvenuta il 13 gennaio 2003 con
invio postale raccomandato e che il plico in questione è stato ritornato alla
Pretura, siccome non ritirato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine di
giacenza: in base alle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere
per la validità della notificazione di quegli atti;
che
la tesi della riconduzione per atti concludenti deve a sua volta essere
respinta, il fatto che il locatore abbia inoltrato l'istanza di sfratto già 10
giorni dopo la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2002 escludendo, in
effetti, la venuta in essere di un eventuale nuovo contratto per atti
concludenti;
che,
a prescindere da quanto precede, l'appello avrebbe già dovuto essere dichiarato
irricevibile, siccome non inoltrato entro il termine di 10 giorni dalla
notificazione del querelato giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad
art. 508);
che
il decreto di sfratto è in effetti stato intimato il 28 gennaio 2003 per invio
postale raccomandato, sennonché, anche in questo caso, esso non è stato
ritirato dai convenuti ed è stato ritornato alla Pretura: esso è in ogni caso
da considerare come validamente notificato già il settimo giorno di scadenza,
ovvero al più tardi il 5 febbraio 2003; di nessuna rilevanza è il fatto che in
seguito, e meglio il 13 febbraio 2003, la Pretura abbia ritenuto di tentare una
nuova notifica a mezzo usciere, avvenuta il successivo 17 febbraio: in base
alla giurisprudenza, essa in effetti non è altro che l'inutile ripetizione di
quella da ammettere ex lege in conseguenza del comportamento negligente od
elusivo dei convenuti e che per prima ha fatto decorrere, senza possibilità di
proroga o interruzione, il termine per l'impugnazione (II CCA 16 gennaio
1997 in re P./D. SA, 26 aprile 2001 in re R. e llcc./R. SA);
che
l'appello in questione deve pertanto essere respinto, con l'accollo agli
appellanti della tassa di giustizia e delle spese;
Per
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
27 febbraio 2003 di __________ e __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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