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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.177
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.177
Lugano
15 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2003.00078
della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza di sfratto 4
aprile 2003 da
rappr. da
contro
rappr. da
chiedente che fosse fatto ordine ai convenuti di
liberare immediatamente i locali occupati in Via __________, domanda accolta
dal Pretore, con decisione 7 ottobre 2003, con cui è stato ordinato lo sfratto
di __________ dall'appartamento di 3 1/2 locali sito nello stabile denominato
__________;
appellante __________, con atto di appello 15 ottobre
2003, con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante, con osservazioni 31 ottobre 2003,
postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 21 ottobre 2003 con cui il
presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo
richiesto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto da una parte che il contratto
di locazione tra __________ e __________ (doc. _) era stato validamente
disdetto in due occasioni, una prima volta in via ordinaria il 20 dicembre 2002
per il 29 marzo 2003 (doc. _) e una seconda volta in via straordinaria (per
mora del conduttore, art. 257d CO) il 10 febbraio 2003 con effetto al 31 marzo
successivo (doc. _), e dall'altra che l'ente locato non era stato riconsegnato
per quelle scadenze, ha decretato lo sfratto del conduttore convenuto;
che con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, il conduttore convenuto
chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di annullare il
giudizio di prime cure rispettivamente di riformarlo nel senso di respingere
l'istanza di sfratto;
che, a
sostegno della richiesta di annullamento della decisione di prime cure, egli
rimprovera al Pretore di non averlo a suo tempo diffidato a munirsi di un
patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante questi avrebbe
dovuto accorgersi che egli aveva una manifesta necessità di farsi assistere;
che la
censura dev'essere disattesa già per il fatto che l'appellante non ha indicato
quali sarebbero state le circostanze concrete oggettive o soggettive relative
alla lite o alla sua personalità (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 5 ad art. 39) che avrebbero dovuto indurre il primo giudice ad
ammettere una sua incapacità di proporre e di discutere con la necessaria
chiarezza la propria causa e dunque a procedere secondo quanto previsto dalla
norma;
che, ad
ogni buon conto, il fatto che egli avesse attivamente partecipato all'udienza
di discussione, nel corso della quale aveva tra l'altro contestato l'istanza e
prodotto tutta una serie di documenti (doc. _), come pure all'udienza per
l'audizione di un teste, non permetteva ragionevolmente (ancora) al Pretore di
concludere per l'esistenza di un'incapacità della parte convenuta a difendersi
in una semplice causa di sfratto (cfr. il caso analogo in Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 ad art. 39), tanto più che la circostanza che essa avesse
omesso di comunicare alla pretura il nominativo della responsabile per il
sostegno sociale del comune di __________ non era dovuta ad ignoranza della
legge o della procedura ma unicamente a motivi di fatto (cfr. verbale 11
settembre 2003 p. 3);
che, per
giustificare la riforma della decisione pretorile, l'appellante ha per contro
addotto che la controparte, con lo scritto di cui al doc. _, si sarebbe
impegnata a ritirare entrambe le disdette dopo il pagamento degli arretrati e
la garanzia del pagamento delle pigioni future da parte dell'assistenza,
condizioni che sarebbero state puntualmente adempiute;
che anche
questa seconda censura dev'essere respinta: in effetti, a parte il fatto che
-come vedremo- gli arretrati non sono stati comunque pagati, lo scritto di cui
al doc. _ risulta essere datato 3 ottobre 2002 e si riferisce dunque a
un'altra, precedente disdetta e non a quelle qui in esame, che a quel momento
non erano ancora state significate;
che non
essendo stata provata l'esistenza di quell'accordo, la disdetta intimata
dall'istante in via ordinaria (doc. _), oltretutto nemmeno contestata davanti
all'ufficio di conciliazione, è perfettamente valida ed operante e lo stesso
vale per quella straordinaria (doc. _), visto e considerato che l'istruttoria
di causa ha permesso di accertare che parte delle pigioni per le quali il
convenuto era stato a suo tempo diffidato ai sensi dell'art. 257d CO (doc. _),
siano esse quelle relative al periodo gennaio - agosto 2002 (cfr. teste
__________, con rif. al doc. _) oppure quelle relative al periodo agosto -
dicembre 2002 (come risulterebbe dal doc. _, presentato invero per la prima
volta e dunque irritualmente con il gravame, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
erano rimaste insolute;
che
l'appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere
respinto con accollo all'appellante di tassa di giustizia, spese e ripetibili
(art. 148 CPC), ritenuto che la sua domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria per la procedura di secondo grado dev'essere a sua volta respinta
per assenza di probabilità di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag);
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e, per le spese, l'art.
148 CPC
pronuncia:
-
L'appello 15 ottobre 2003 di __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e
spese di fr. 20.-) sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla
parte appellata fr. 100.- per ripetibili.
-
La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la
procedura d'appello presentata da __________ è respinta.
-
Intimazione
a: - avv. __________;
avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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