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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.117
Data decisione, Autorità:
28.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.117
Lugano
28 aprile
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. CL.2002.34 della
Pretura della giurisdizione di __________, promossa con istanza 6 dicembre 2002
da
APPE1
rappr. dall’
RAPP2
contro
__________,
__________,
__________,
__________,
tutti soci della società semplice __________
rappr. dall’ RAPP1
con cui l'istante, a liquidazione di un rapporto di
lavoro ha chiesto il versamento della somma di fr. 17'164.– oltre interessi del
5% dal 1° novembre 2002;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con
sentenza 4 luglio 2003, ha accolto limitatamente a fr. 4'167.10 oltre
accessori;
appellante l'istante che, con appello 14 luglio 2003,
in riforma del giudizio impugnato, postula la condanna di controparte al
pagamento di complessivi fr. 16'771.–, mentre le controparti si oppongono
all'accoglimento dell'appello;
letti gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
-
L'istante
è stato assunto dai convenuti, e per essi dall'__________, in qualità di ausiliario
addetto aiuto scalo, dal 2 aprile al 31 ottobre 2002 (doc. A). La
retribuzione è stata fissata in fr. 20.– l'ora, mentre la presenza sul lavoro è
stata programmata in modo abbastanza complesso, ossia, da un lato, secondo
l'alternarsi di un turno (settimanale) A e di un turno B che per l'istante
comportava la presenza sul lavoro di 4, rispettivamente 5 giorni –mentre i
giorni restanti erano liberi– e, dall'altro, da orari giornalieri diversi a
seconda in particolare delle condizioni meteorologiche: ossia dalle 08.45 alle
18.00, rispettivamente dalle 10.00 alle 15.00 (doc. A e B: in particolare
descrizione manoscritta sul doc. B).
-
L'istante
è stato allontanato con effetto immediato dal posto di lavoro a fine luglio,
per motivi che qui non torna più conto ricordare: infatti, il suo diritto di
essere rimunerato dal 1° agosto fino alla fine del contratto non è più
litigioso. Con l'appello egli censura anzitutto la base di calcolo del salario
per i mesi restanti che il Pretore ha fissato in fr. 2'000.– per agosto e per
settembre, nonché in fr. 2'400.– per ottobre; dissente inoltre dal calcolo
dell'indennità per vacanze non godute e da quello della tredicesima mensilità
pro rata. Contesta inoltre la detrazione dal suo credito, oltre che dello
stipendio percepito da parte di un secondo datore di lavoro durante un tempo
limitato (dal 2 agosto al 6 settembre), anche dell'indennità di disoccupazione
percepita per settembre e ottobre.
-
Rispetto
a quest'ultima censura va subito detto che il Pretore, accertati gli importi
lordi percepiti dal lavoratore, li ha rettamente detratti dal credito
complessivo calcolato a favore dell'istante, precisando che, se del caso, la
Cassa potrà far valere con istanza separata la somma anticipata, per la quale è
al beneficio della subrogazione ex art. 29 LADI (cons. 11). A questa
decisione l'appellante contrappone, ammettendo di aver percepito effettivamente
le indennità indicate, che la Cassa non avrebbe ancora richiesto i rispettivi
importi alla controparte (appello, pag. 1). L'osservazione può ben essere
corretta, ma ciò nulla toglie al dovere del giudice di detrarre dal credito di
un lavoratore quanto ha percepito sotto forma di indennità di disoccupazione
perdurante il contratto, non avendo più –relativamente all'importo delle
indennità versategli– nessuna legittimazione a procedere nei confronti del
datore di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.
337c CO, N. 5 in fine).
-
Quanto
al calcolo degli stipendi da agosto in poi la differenza rilevata
dall'appellante sta fra il proprio computo –che si basa su un numero ipotetico
di ore lavorate da agosto a ottobre– e il conteggio del Pretore che invece ha
assunto uno stipendio medio (equitativo) calcolato in base al limite minimo e
al limite massimo di ore deducibili dal contratto e peraltro conformi alle
allegazioni dei convenuti: ossia tra fr. 1'800.–, pari a minime ore 90 mensili
e fr. 2'600.–, pari a un numero massimo di 130 ore. Riguardo alle ore
conteggiate dall'appellante dev'essere anzitutto osservato che i dati proposti
in questa sede non corrispondono né alle cifre chieste con l'istanza, né a
quelle indicate nei conteggi mensili doc. H in cui sono esposte
dettagliatamente prestazioni ipotetiche del lavoratore; potrebbe quindi
trattarsi di nuova domanda, ma la questione è irrilevante a dipendenza della
minore domanda complessiva posta in sede d'appello. Nel merito, v'è invece da
chiedersi se effettivamente il contratto di lavoro in esame non abbia avuto le
caratteristiche del contratto su chiamata, come afferma la convenuta: ma anche
questa ipotesi non avrebbe rilievo per la soluzione del caso. Anzitutto, tale
connotazione è messa in forse già dal fatto che –a prescindere da eventuali
necessità di supplenza di altri dipendenti che hanno tuttavia rivestito
carattere eccezionale (testi __________e __________)– un'importante variabile
che determinava il numero delle ore lavorative era costituita dalle condizioni
meteorologiche; sennonché esse non venivano giudicate giorno per giorno dalla
datrice di lavoro, ma esclusivamente dal lavoratore (teste __________), ciò che
toglie una delle caratteristiche del contratto di lavoro su chiamata, ossia
l'accordo sulla durata di singole prestazioni lavorative, di volta a volta,
secondo le necessità del datore di lavoro (Roncoroni, in AJP/PJA
1998, 1413).
Inoltre,
stesse questa qualifica del contratto, per il computo della retribuzione dei
mesi successivi alla disdetta non si potrebbe comunque far capo ai principi
giurisprudenziali sorti in quell'ambito: sia perché una retribuzione
corrispondente al passato varrebbe solo nel caso di drastica diminuzione del
volume di lavoro offerto al lavoratore (II CCA 20 gennaio 2004 in
re D./ E.M. SA – inc. 12.2003.102), che in concreto non risulta, sia perché
nemmeno si potrebbe assumere come media salariale quanto è stato effettivamente
percepito nei primi quattro mesi di impiego, in quanto condizionato anche da
eccezionali supplenze, rispettivamente dalla disponibilità (o alla volontà) del
lavoratore –come sostiene la convenuta e come è stato accertato (testi
__________ e __________)– di compiere, in buona sostanza, un numero di ore
superiori al previsto: ciò che trova conforto nella circostanza che questi mai
ha sostenuto in causa di aver superato le ore previste in seguito a richieste
del datore di lavoro.
- Nell'ambito
d'applicazione dell'art. 337c CO, per definire quanto il lavoratore avrebbe
guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del contratto,
non resta pertanto che fondarsi, come ha fatto il primo giudice, sulle
indicazioni del contratto che vanno tuttavia rettificate. Infatti, in base agli
atti dell'incarto, risulta che il numero massimo di ore da lavorare sarebbe
stato –per 18 giorni lavorativi al mese (turno A: 4 giorni; turno B: 5 giorni)–
sempre di 9 ore e mezzo al giorno: dal doc. B si deduce infatti che quel carico
di lavoro era richiesto sia quando gli addetti fossero solo due, sia quando
fossero tre alla condizione che vi fosse bel tempo: la retribuzione massima mensile
(4 settimane) raggiungerebbe pertanto fr. 3'420.– e non solo fr. 2'600.– come
indica il primo giudice. Ma dev'essere corretto anche il numero minimo di ore
da lavorare che non corrisponde a sole 5 ore per 18 giorni, dal momento che
–almeno quando i dipendenti sul posto fossero stati solo due, ossia il martedì
e il mercoledì del turno A, nonché il mercoledì e il giovedì del turno B–
l'orario fisso sarebbe stato di 9 ore e mezzo: ciò che porta a un minimo
mensile contrattuale di ore 126 e di fr. 2'520.–. La media salariale raggiunge
così fr. 2'970.– importo da cui non si ritiene di dover scostarsi nella
determinazione del salario corrispondente agli ultimi tre mesi del contratto, a
dipendenza dell'estrema variabilità dei dati meteorologici forniti da Meteo
Svizzera per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2002.
Infine,
dev'essere ancora osservato che il documento H, relativo ai mesi da agosto a
ottobre, è stato prodotto e allestito dallo stesso istante sulla base del
programma datogli a suo tempo e dovrebbe dimostrare che durante quei tre
mesi vi sono stati soltanto tre giorni di pioggia (replica, ad 1); sennonché
–come osservato– quest'affermazione appare almeno azzardata. Egli invece non si
basa mai su quei dati (ipotetici) per quantificare le proprie pretese.
-
Per
quanto riguarda la tredicesima, pacifica la sua pattuizione (doc. 1), ancorché
i convenuti ne sostengano a titolo abbondanziale la pattuizione come dovuta a una
svista (osservazioni, pag. 4), può essere senz'altro fissata in 6/12 dello
stipendio medio lordo, ossia fr. 1'485.–. E' vero –come afferma
l'appellante– che la durata del contratto non è stata di soli sei mesi, ma di
sette; tuttavia, non può essere dimenticato che egli –liberato dall'obbligo di
presenza presso lo scalo delle __________– ha lavorato presso
____________________di __________per 20 giorni nel mese di agosto 2002 e per 5
giorni in settembre (Inc. richiamato II). Orbene, così come il salario
percepito da quella ditta gli viene detratto dal credito nei confronti della controparte,
altrettanto deve valere per ogni diritto economico ivi connesso, essendo
impensabile che i convenuti siano chiamati a rispondere in vece di altro datore
di lavoro.
-
In
merito alle vacanze non godute, pacifico in questa sede il diritto in sé a tale
indennità, in particolare riferita a tutta la durata del contratto, essa
dev'essere rettificata almeno a dipendenza del salario medio riconosciuto
all'appellante per i mesi restanti, tenuto conto anche qui del periodo di
lavoro presso __________ __________, come rettamente osservano i resistenti. Il
calcolo del Pretore, incontestata la percentuale dell'8,33% per stabilire lo
stipendio orario lordo di fr. 21.67, dev'essere così corretto come segue:
ore
lavorate e pagate 679
ore
presumibili mensili (media: 148,5) x 3 445.5
ossia in
totale 1'124.5
ciò che,
a fr. 1.67, porta a un credito complessivo di fr. 1'877.90,
arrotondato
in fr. 1'878.–
- Riassumendo, in accoglimento parziale dell'appello, l'istanza
dev'essere ammessa per i seguenti importi:
stipendio
di agosto, settembre e ottobre fr. 8'910.–
tredicesima fr. 1'485.–
indennità
vacanze fr. 1'878.–
in totale fr. 12'273.–
importo
dal quale vanno dedotti gli importi indicati dalla sentenza impugnata, con un
saldo a favore dell'istante di fr. 6'963.20.
Le
ripetibili della prima sede sono state compensate dal primo giudice, malgrado
avesse accolto l'istanza per un importo inferiore. Non contestata quella
decisione, non v'è motivo per riformarla in questa sede. Non così per le
ripetibili dell'appello che tengono conto del grado di reciproca soccombenza
delle parti (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 417 lett. e CPC e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello 14 luglio 2003 di __________APPE1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 luglio 2003 del Pretore di
____________________–immutato il dispositivo n. 2– è così riformata:
- In
parziale accoglimento dell'istanza, lo __________, il __________, il
__________a, il __________o, la __________, sono tenuti in solido a versare
all'istante __________APPE1, __________, l'importo lordo di fr. 6'963.20 oltre
interessi del 5% dal 1° novembre 2002.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante
verserà ai convenuti fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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