AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.116
Data decisione, Autorità:
21.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.116
Lugano
21 luglio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00332
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 30
maggio 2000 da
entrambe rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
volta ad
ottenere la condanna in solido delle convenute al pagamento di fr. 3'700'000.-
oltre interessi;
Ed ora sul
decreto 18 giugno 2003 con cui il Pretore da una parte ha dato atto che
l'attrice __________ aveva dato seguito alla decisione 15 dicembre 2000 e
quindi prestato valide cauzioni processuali mediante il deposito presso la
Pretura dei due libretti al portatore della __________ menzionati nei
considerandi e dall'altro ha respinto la domanda di stralcio della causa
presentata dalle parti convenute;
appellanti
le convenute con separati atti di appello 11 luglio 2003, con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di accertare che le cauzioni non erano
state prestate conformemente alla decisione 15 dicembre 2000 con la conseguenza
che la petizione doveva essere stralciata dai ruoli e in subordine di accertare
la tardività della produzione dei due libretti al portatore avvenuta il 25
marzo 2002 e dunque di rinviare l'incarto al primo giudice affinché si pronunci
in merito alla conformità della garanzia prodotta il 29 gennaio 2001, il tutto
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
richiamato
il decreto 14 luglio 2003 con il Pretore ha concesso al gravame l'effetto
sospensivo richiesto;
congiunti
per un unico giudizio entrambi gli appelli;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
decreto 15 dicembre 2000 il Pretore ha fatto ordine all'attrice __________ (in
seguito: attrice) di prestare a favore di ognuna delle convenute una cauzione
processuale dell'importo di fr. 50'000.-, con la precisazione che le cauzioni
dovevano essere fornite mediante consegna di un libretto al portatore, di altra
forma di deposito garantito o fideiussione solidale di primario istituto
bancario operante sulla piazza di __________ e con la comminatoria dello
stralcio della causa qualora le stesse non fossero prestate entro il termine di
30 giorni;
che il 29
gennaio 2001 l'attrice ha trasmesso alla Pretura, in originale, una garanzia
bancaria di fr. 100'000.- rilasciata dalla __________;
che le
convenute, visto il tenore della garanzia bancaria, hanno chiesto, con
osservazioni 2 febbraio 2001, che fosse accertato che le cauzioni non erano
state prestate conformemente al decreto e che di conseguenza la causa fosse
stralciata dai ruoli;
che in
data 25 marzo 2002 l'attrice, preso atto delle critiche mosse dalla
controparte, ha consegnato alla Pretura due libretti al portatore della
__________ di fr. 50'000.- ciascuno, indicando che gli stessi erano da
intendere in sostituzione della garanzia bancaria fornita in precedenza;
che le
convenute, con osservazioni 15 aprile 2002, si sono opposte a questo modo di
procedere ed hanno nuovamente chiesto che fosse appurata la non conformità
delle cauzioni e fosse dunque decretato lo stralcio dai ruoli della causa;
che il
Pretore, con decreto 18 giugno 2003, ha dato atto che l'attrice aveva dato seguito
al decreto 15 dicembre 2000 prestando valide cauzioni processuali mediante il
deposito presso la Pretura dei due libretti al portatore e ha quindi respinto
la domanda di stralcio della causa formulata dalle convenute: egli ha ritenuto
che l'attrice aveva sostanzialmente ossequiato quanto disposto con il decreto
15 dicembre 2000 e che, fosse anche solo per ragioni di buona fede processuale,
si doveva ammettere che con l'invio alla Pretura della garanzia bancaria il
termine di 30 giorni per prestare la garanzia era stato ossequiato;
che con
gli appelli 11 luglio 2003 che qui ci occupano, cui è stato concesso l'effetto
sospensivo, le convenute chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso
di accertare che in realtà le cauzioni non erano state prestate conformemente
al decreto 15 dicembre 2000, ciò che imponeva di stralciare dai ruoli la
petizione, e in subordine di accertare la tardività della produzione dei due
libretti al portatore con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice
affinché avesse a pronunciarsi in merito alla conformità della garanzia
bancaria;
che
l'art. 114 CPC prescrive che gli atti del processo per i quali la legge non
richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al
conseguimento del loro scopo, ritenuto che secondo l'art. 115 cpv. 3 CPC gli
atti che tra l'altro non adempiono le esigenze di forma previste dal codice,
sono rinviati alla parte interessata, con l'invito a porvi rimedio entro un
breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità
espressamente previsti dal codice;
che
l'art. 163 CPC dispone a sua volta che nei casi non previsti dalla letterale
espressione del codice di rito il giudice decide per analogia e, se ciò non è
possibile, secondo i principi generali del diritto, con riguardo alla regola
della buona fede;
che,
ciò premesso, la decisione con cui il Pretore ha ritenuto di confermare
l'ammissibilità della prestazione della cauzione da parte dell'attrice e con
ciò di respingere la domanda di stralcio della petizione può senz'altro essere
confermata;
che,
in effetti, quand'anche fosse vero -come preteso dalle convenute- che la
garanzia bancaria trasmessa inizialmente dall'attrice non ossequiava in tutta
una serie di punti le esigenze poste dal decreto 15 dicembre 2000 (una sola
garanzia di fr. 100'000.- invece di due da fr. 50'000.-, mancanza di chiarezza
su quale succursale della __________ avesse rilasciato la garanzia, dubbi sul
diritto di firma delle persone che avevano sottoscritto la garanzia, dubbi che
la __________ costituisse un primario istituto sulla piazza luganese,
formulazione vaga e in parte erronea del testo della garanzia per quanto
riguardava i beneficiari e le prestazioni garantite), è però altrettanto vero
che in base al chiaro tenore dello stesso (dispositivo N. 3, che per altro
riprende quanto stabilito dall'art. 153 cpv. 3 CPC) lo stralcio della causa
sarebbe entrato in linea di conto unicamente nel caso di decorrenza infruttuosa
del termine di 30 giorni fissato per la prestazione della cauzione, termine che
in concreto era però stato pacificamente rispettato;
che
in definitiva, non avendo il Pretore comminato lo stralcio della causa anche
nell'evenienza in cui la cauzione prestata non avesse ossequiato le esigenze
poste nel decreto, le eventuali carenze evocate dalle convenute non avrebbero
potuto comportare lo stralcio della causa, tale soluzione non essendo per altro
prevista neppure dalla legge;
che,
se avesse ammesso l'esistenza di tali carenze, il Pretore, in applicazione
degli art. 115 cpv. 3 e 163 CPC, avrebbe semmai dovuto assegnare alla parte un
breve termine per rimediarvi, per cui la sostituzione della cauzione ad opera
dell'attrice mediante la produzione dei due libretti al portatore prima che
egli abbia provveduto a fissarle quel termine non può assolutamente essere
considerata tardiva e dunque irrituale;
che
non essendovi ragione per censurare la decisione pretorile, l’appello delle
convenute, del tutto infondato, dev'essere evaso già nell'ambito dell’esame preliminare
di cui all’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli appelli 11 luglio 2003 di __________ e di __________ sono
respinti.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (con una tassa di
giustizia di fr. 480.- e le spese di fr. 20.-) sono poste a carico delle
appellanti in solido.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster