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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.106
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.106
Lugano
18 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.254
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 e meglio sull'istanza 6 maggio
2003 con la quale
rappr. dall'
avv. __________
ha chiesto alla Pretura di certificare la crescita
in giudicato della sentenza emanata l'8 marzo 2001 in quella procedura da lui
avviata, con petizione in convalida di sequestro 25 aprile 2000
contro
entrambi rappr. dall' avv. __________
che il Pretore, con pronuncia 10 giugno 2003, ha
respinto.
Appellante l'istante il quale, con appello 13 giugno
2003, chiede l'accoglimento della sua istanza e la conseguente attestazione
della crescita in giudicato di quella sentenza.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che, con sentenza 8 marzo 2001, il Pretore ha condannato __________
ed __________, preclusi, a versare a __________ l'importo di Fr. 425'000.-
oltre interessi al 5% dal 1 aprile 2000;
che tale
sentenza non è mai stata direttamente intimata ai convenuti nonostante i
tentativi fatti, nelle vie dell'assistenza giudiziaria internazionale, dalla
Pretura, prima a __________ e poi a __________;
che,
nonostante ciò, la Pretura ha certificato, con attestazione in data 5 ottobre
2001 in calce alla predetta sentenza, che la stessa era cresciuta in giudicato;
che
accertato, a seguito di un intervento del patrocinatore dei convenuti
incaricato di rappresentarli nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,
come la sentenza non fosse mai stata intimata ai convenuti stessi il Pretore ha
convocato i rappresentanti delle parti all'udienza dell'11 marzo 2003 ed ha
dichiarato a verbale che la crescita in giudicato apposta a quella sentenza
"è da considerarsi inoperante";
che, con
istanza 6 maggio 2003 l'istante ha chiesto la certificazione della crescita in
giudicato della sentenza argomentando che l'attuale patrocinatore dei convenuti
l'aveva conosciuta il 20 febbraio 2003 e di conseguenza l'intimazione era
avvenuta almeno a quel momento senza che fosse interposto ricorso nei termini
di legge;
che il
Pretore, sentita la controparte, ha respinto l'istanza con la pronuncia che
qui, per appello dell'istante, ci occupa;
che il
diritto ticinese non conosce nessuna norma particolare per l'attestazione della
crescita in giudicato delle sentenze pronunciate da tribunali ticinesi,
similmente a Zurigo (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 260 n. 4) e
diversamente da Berna che, all'art. 136 ZPO, prevede che la crescita in
giudicato di una sentenza è certificata dal cancelliere o dal segretario del
giudice che ha statuito;
che, in
ogni caso, per eseguire una sentenza non è generalmente necessaria
un'attestazione della sua crescita in giudicato che può anche essere
diversamente comprovata (BlZR 1987, 136 n. 55);
che,
nella prassi ticinese, tale attestazione è rilasciata dalla cancelleria (a
firma del segretario) dell'autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza;
che
questa attestazione non è una decisione giudiziaria, né nella forma della
sentenza né in quella del decreto, ma un'informazione, successiva
all'emanazione del giudizio e destinata alla procedura di esecuzione,
riguardante la mancata presentazione di un mezzo di ricorso o la sua reiezione;
che, di
conseguenza, nei confronti di un'attestazione di crescita in giudicato o del
suo rifiuto al rilascio, non è possibile l'appello, mezzo di impugnazione
riservato alle sole sentenze e ai soli decreti (art. 307 CPC), come ha già
giudicato il Tribunale di cassazione di Zurigo (BlZR 1998, 159 n. 51);
che
l'appello 13 giugno 2003 va così, già all'esame preliminare dell'art. 313bis
CPC, respinto perché irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 13 giugno 2003 di __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr.300.-) sono a
carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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