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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.90
Data decisione, Autorità:
27.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00090
Lugano
27 settembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.2001.00263 (già 54/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 19 aprile 2001 da
entrambe rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui le
attrici hanno chiesto di far ordine alla convenuta di rendere conto
dell'operato nell'ambito dell'esecuzione di ogni mandato a lei conferito dal de
cuius __________ di __________ a partire dal novembre 1981 e di consegnar loro
tutta la documentazione relativa ai conti di cui il de cuius era stato
titolare, contitolare o beneficiario economico, così come pure ad ogni mandato
di costituzione e di gestione di società svizzere od estere;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore, con sentenza 8 aprile 2002, ha parzialmente accolto,
facendo ordine alla convenuta di informare le attrici circa l'esistenza, in data
23 aprile 1991, di eventuali relazioni bancarie di cui il de cuius era
beneficiario economico nonché circa l'ammontare delle stesse in medesima data;
appellante
la convenuta, con atto di appello 29 aprile 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le
attrici, con osservazioni 17 giugno 2002, postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
di __________, cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera, è deceduto
a __________ il __________ (doc. A), lasciando quali eredi legittimi la sorella
__________, morta a sua volta nel luglio 1997, e cinque nipoti, tra cui
__________ e __________ (doc. C).
Queste ultime,
nella primavera del 2001, si sono rivolte alla succursale luganese di
__________, già __________, per ottenere informazioni in merito agli averi ivi
depositati di pertinenza del defunto zio, informazioni che sono state loro
rifiutate nella misura in cui non erano già state date.
-
Con la
petizione in rassegna __________ e __________ hanno chiesto di far ordine ad
__________ di rendere conto dell'operato nell'ambito dell'esecuzione di ogni
mandato a lei conferito dal de cuius a partire dal novembre 1981 e di consegnar
loro tutta la documentazione relativa ai conti di cui quest'ultimo era stato
titolare, contitolare o beneficiario economico, così come pure ad ogni mandato
di costituzione e di gestione di società svizzere od estere. A loro dire,
stante la loro qualità di eredi legittime, la banca era senz'altro tenuta a
fornir loro tutte le informazioni richieste.
-
La convenuta
si è opposta alla petizione, rilevando innanzitutto che in merito ai conti di
cui il de cuius era stato titolare, per altro nel frattempo già ripartiti tra
gli eredi, l'esecutore testamentario prima ed il patrocinatore delle attrici
poi avevano a suo tempo già ricevuto le più ampie informazioni. Per il resto le
attrici, avendo già dato scarico alla banca, non potevano pretendere ulteriori
informazioni, tanto più che per quanto riguardava i conti di cui il de cuius
era il beneficiario economico la pretesa attorea doveva essere respinta anche
per carenza di legittimazione attiva e passiva nonché per incompetenza
territoriale e per materia del giudice adito.
-
Con il
giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha parzialmente accolto la
petizione, facendo ordine alla convenuta di informare le attrici circa
l'esistenza, alla data del decesso del de cuius, di eventuali relazioni
bancarie di cui quest'ultimo era beneficiario economico nonché circa
l'ammontare delle stesse nella medesima data; la tassa di giustizia e le spese
sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
Il giudice di
prime cure ha in sostanza ritenuto che alle attrici andava riconosciuto il
diritto di ottenere dalla convenuta le informazioni che permettevano loro di
accertare l'ammontare dei beni depositati presso l'istituto al momento della
morte del de cuius, ritenuto che in tali beni, stante l'universalità della
successione, rientravano non solo le relazioni di cui il de cuius era
intestatario bensì anche i conti dei quali egli risultava essere il
beneficiario economico: essendo le attrici semplici eredi legittime e non
legittimarie, esse non avevano per contro diritto ad informazioni riguardanti
il periodo precedente la sua morte. L'azione di rendiconto andava tuttavia respinta
per quanto riguardava i conti di cui il de cuius era stato semplice
intestatario, atteso che in merito agli stessi le attrici erano effettivamente
già state rese edotte prima dell'inoltro dell'allegato petizionale.
-
Con
l'appello qui in esame la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione. A suo dire, nessuna
informazione andava in effetti rilasciata alle attrici in relazione a conti di
cui il de cuius sarebbe stato solo l'avente diritto economico, sia perché tali
beni non rientravano nell'asse successorio, sia perché esse non erano eredi
riservatarie né altrimenti titolari di un qualsiasi diritto successorio o
interesse degno di protezione che giustificherebbe il rilascio delle
informazioni richieste, in particolare poiché risultava comunque che le
controparti avevano già dato scarico alla banca e all'esecutore testamentario e
rinunciato ad ogni ulteriore diritto successorio ed infine poiché risultava che
il de cuius stesso aveva desiderato nascondere alle controparti l'esistenza di
eventuali conti di cui lo stesso era il beneficiario economico. Essa ribadisce
infine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e quella di
incompetenza territoriale e per materia del primo giudice.
-
Delle
osservazioni con cui le attrici si sono opposte al gravame si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
-
A questo
stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca
svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non
risulta- siano rette dal diritto svizzero.
Pure pacifica è
l’applicazione del diritto svizzero alla successione di __________.
- Questa
Camera, con sentenza pubblicata in Rep.
1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del
titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono
tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero
dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio
dell’universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale
del cliente stesso (Aubert / Béguin /
Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire
suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert / Haissly / Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996
p. 139 e segg.; Béguin,
Secret bancaire et successions, in Bernasconi,
Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24
e 27 e segg.; Cocchi,
Commentaire - L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und
Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ
1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.;
cfr. pure Stanislas, Ayant
droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ
1999 II p. 437 e seg.; Cretti,
Le gérant de fortune face aux héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto
congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).
Nel caso in cui
invece il de cuius intratteneva relazioni con la banca soltanto in via
indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di
un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza
del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un
lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o
all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente
partner contrattuale della banca (Béguin,
op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg / Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op.
cit., p. 141), dall’altro è però altrettanto vero che quest’ultimo non può
essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin, op. cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina, op.
cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito
ed ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed
eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli
eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin / Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.)- non può
essere data in modo generalizzato (Béguin,
op. cit., ibidem; Hertig,
Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile
svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata
apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della
proporzionalità (Aubert / Haissly /
Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione
da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto economico ed in
particolare l’interesse -intimo o strettamente personale- rispettivamente la
volontà del de cuius al mantenimento del segreto bancario e dall’altra le
esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste d’informazione.
Nel caso concreto
va preliminarmente evasa l'eccezione di incompetenza territoriale e per materia
sollevata dalla convenuta nel gravame, già irricevibile in ordine -siccome non
motivata (cfr. appello p. 13; art. 309 cpv. 1 lett. f CPC)- e comunque
ampiamente infondata anche nel merito (Brückner,
Die erbrechtlichen Klagen, Zurigo 1999, n. 94).
Nella ponderazione
degli interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni appena esposte,
s'impone- va innanzitutto rilevato che la convenuta non ha assolutamente
provato l'intenzione del de cuius -per altro non presunta (cfr. Rep. 1999 p. 215; Taisch, op. cit., p. 275 con rif.)-
di tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di
cui egli era il beneficiario economico, il fatto che il suo esecutore
testamentario non ne sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato
non potendo (ancora) bastare per confermare tale intenzione, che deve piuttosto
risultare da altre circostanze concrete, quali la distruzione dei
giustificativi o un esplicito scritto in tal senso (cfr. SJZ 1965 p.
357; Brückner, op. cit.,
n. 92). Dall'altra parte, escluso che con il doc. B gli eredi abbiano dato
scarico alla banca in relazione ad eventuali mandati svolti a favore del de
cuius e soprattutto rinunciato ad ogni ulteriore diritto successorio connesso a
beni di cui lo stesso sarebbe stato solo avente diritto economico, l'esistenza
di un interesse degno di protezione delle attrici ad ottenere determinate
informazioni, nella loro qualità di eredi legittime, è a sua volta evidente,
nonostante negli allegati preliminari esse si siano limitate ad addurre dei
generici "interessi ereditari" (replica p. 4 e 5; conclusioni p. 5),
essendo in effetti chiaro il loro interesse ad accertare l'esistenza e la
consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, dei quali
esse avrebbero potuto pretendere una quota al momento della divisione
ereditaria (cfr. Druey,
Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, §13 N. 14): ora, tra i beni di cui
il de cuius è beneficiario economico -ammesso che ve ne siano- gli unici che
potrebbero rientrare nel suo asse successorio sono quelli eventualmente
intestati a un suo fiduciario (Stanislas,
op. cit., p. 447) rispettivamente a una società anonima di cui egli il
detentore maggioritario d'azioni (Stanislas,
op. cit., ibidem; Béguin,
op. cit., p. 34); non rientrano per contro nell'asse successorio i conti
intestati a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o
Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert / Haissly / Terracina, op.
cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi le attrici non
possono far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun
interesse degno di protezione (Fellmann,
Berner Kommentar, N. 84 ad art. 400 CO).
Quanto
all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta l'esigenza di protezione
del segreto bancario nei confronti dell'eventuale fiduciario o dell'eventuale
società anonima a cui il de cuius ha fatto capo, la banca è tenuta unicamente a
comunicarne l'identità e ad indicarne gli organi cui le attrici dovranno in
seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni (Stanislas, op. cit., p. 447 e
seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del decesso del de
cuius (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi un diritto
d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al de cuius se
fosse ancora stato in vita: cfr. ZR 2002 p. 101; Stanislas, op. cit., p. 453).
Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite dalla banca, se i
terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste formulate nei loro
confronti (Béguin, op.
cit., p. 34 e seg.).
- Ne discende
il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29 aprile 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 8 aprile 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è così
riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è fatto ordine ad __________ (già __________) di informare le attrici
circa l'esistenza, in data 23 aprile 1991, di eventuali relazioni bancarie di
cui __________ di __________ era beneficiario economico in qualità di
fiduciante o di detentore di azioni.
- La
tassa di giustizia in fr. 1'500.-- e le spese di fr. 105.--, da anticipare come
di rito dalla parte attrice, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste
a carico della convenuta, a cui le attrici rifonderanno fr. 3'000.-- per parti
di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono caricate alla
parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 500.-- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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