AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.38
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.38
Lugano
25 novembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
Segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.00839 della
Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 29 novembre 1999 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto il pagamento della somma di lire italiane 195'680'000
oltre interessi al 2,5 % dal 31 dicembre 1998, più lire italiane 4'837'322 (in
subordine franchi svizzeri 167'057.-- oltre interessi al 2,5% dal 31 dicembre
1998 più franchi svizzeri 4'129.70) a seguito della fornitura - rimasta
impagata - di articoli tessili destinati alla confezione di capi di
abbigliamento, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, procedendo all’esame dell eccezione
di incompetenza del tribunale adito per mancanza di foro sollevata dal
convenuto e rilevando l’incompetenza della Pretura del Distretto di Lugano per
decidere nel merito della vertenza, ha respinto con sentenza 28 dicembre 2001;
appellante
l’attrice che con memoriale 11 febbraio 2002 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza per mancanza di
foro e di rinviare gli atti al Pretore affinché venga emanata una decisione nel
merito, rispettivamente, in subordine, che la sentenza venga riformata nel
senso che le domande di petizione siano integralmente accolte, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 20 marzo 2002 postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1998 la ditta __________ (di seguito: __________)
forniva alla società convenuta diversi articoli tessili destinati alla
confezione di capi di abbigliamento. In particolare, per ordine e conto della
__________ la merce veniva consegnata dalle __________ alla ditta __________ di
__________, la quale, a sua volta, si occupava della gestione della confezione
dei capi di abbigliamento, subappaltando il lavoro a vari altri confezionisti.
Successivamente, la __________ vendeva gli articoli alla __________ di
__________ e alla __________ di __________ (v. verbale IF __________ 10 luglio
2001, ad 10, pag. 7). Sempre nel 1998, per le suddette forniture la ditta
attrice emetteva diverse fatture (doc. C-E, G-L, O, S-U). Dedotti i pagamenti
effettuati dalla __________ e le note di credito rilasciate a suo favore, lo
scoperto dovuto alla __________ ammonterebbe a complessive lit. 195'680'000
(doc. C - U).
B. La parte convenuta si è opposta alla pretesa della ditta attrice
adducendo che la merce sarebbe stata consegnata in maniera difforme da quanto
previsto contrattualmente. La __________ avrebbe informato tempestivamente la
controparte di tale circostanza. Inoltre, i destinatari finali dei capi di
abbigliamento confezionati con i tessuti forniti dalle __________ ne avrebbero
rifiutata una parte in quanto difettosa; infine, a mente della convenuta, le
forniture sarebbero già state pagate all’attrice dalla ditta __________ di
__________.
La
convenuta ha altresì sollevato l’eccezione di competenza della Pretura del
Distretto di Lugano per mancanza di foro, in quanto a __________ non
esisterebbe alcuna succursale, ma unicamente “gli uffici …omissis… della
__________, Ufficio di rappresentanza che nulla ha a che vedere con la presente
vertenza (e tantomeno con le pretese dell’attrice)” (v. risposta 18.2.2000, ad
A-D, pag. 2). Inoltre, secondo la convenuta i pagamenti della merce sarebbero
sempre avvenuti da parte della __________ e non da una succursale di
__________. Pertanto, l’unico foro legittimo per proporre un’eventuale azione
nei confronti della __________ si troverebbe in Irlanda.
C. Con
sentenza 28 dicembre 2001, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando
l’incompetenza della Pretura del Distretto di Lugano per carenza di foro.
Invero, il primo giudice ammetteva che a __________ la __________ disponesse di
una struttura operativa che andava oltre alla mera rappresentanza e la cui
attività era essenziale nell’ambito della trattazione delle relazioni
contrattuali con la __________. Di principio, si sarebbero quindi ravvisati gli
estremi dell’esistenza di una succursale della __________ a __________. Il
Pretore è però giunto alla conclusione che non vi fosse competenza del tribunale
adito in quanto a fine 1998/inizio 1999 la società aveva cessato la propria
attività - circostanza di cui del resto l’attrice era a conoscenza - e
pertanto, al momento dell’introduzione della causa, la __________ non disponeva
più di alcuna succursale a __________.
D. Con
appello 11 febbraio 2002 la parte attrice ha censurato la decisione del Pretore
adducendo che sia al momento della creazione della litispendenza sia
successivamente, la succursale della __________ con sede a __________ era
operativa. In particolare, tale circostanza sarebbe emersa dalla documentazione
bancaria versata agli atti. L’appellante ha altresì segnalato che il Pretore
avrebbe applicato all’istituto della succursale, contrariamente alla ratio
legis dell’art. 5 cifra 5 CL, delle considerazioni dottrinali che
riguarderebbero unicamente la sede - e non la sucursale - di una società. Nel
caso specifico sarebbe infatti sufficiente che la connessione della lite con
l’attività svolta, anche in passato, dalla succursale della società convenuta.
Sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale e rinviando la parte
attrice al foro irlandese, la __________ avrebbe agito in maniera abusiva.
Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi della decisione.
Considerato
in diritto:
- Nel caso concreto è necessario esaminare se risultano adempiuti i
presupposti sanciti dall’art. 5 cifra 5 della Convenzione di Lugano, ratificata
sia dalla Svizzera sia dall’Irlanda, paese in cui ha sede la __________, nonché
dall’Italia, paese di sede della ditta attrice. Questa norma stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno
Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente - davanti al
giudice del luogo territorialmente competente - qualora si tratti di una
controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di
qualsiasi altra filiale (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1996-1998, n. 1063 s.).
La
nozione di succursale ai sensi della Convenzione di Lugano ha carattere
autonomo e non dipende dall’iscrizione nel Registro di Commercio svizzero (Donzallaz, op. cit., n. 5280 ss. e
5337): essa presuppone l’esistenza di due entità materiali, una principale e
l’altra accessoria. La seconda deve rappresentare un prolungamento
decentralizzato della prima e rimanere pertanto dipendente dall’entità
principale. D’altro canto, la succursale deve però disporre di una autonomia
parziale che le consenta di concludere dei contratti e di procedere alla loro
esecuzione. Inoltre, l’attività svolta deve rivestire una certa importanza e
continuità (Donzallaz, op.
cit., n. 5297 ss. e 5358 ss.; Gaudemet-Tallon,
Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 147 ss.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg
2002, n. 92 ad art. 5 cifra 5 CL; Schwander, Gerichtszuständigkeiten im
Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen, S. Gallo 1990, pag. 76, DTF
117 II 87 e DTF 108 II 124, consid. 1). Per
quanto riguarda la competenza stabilita dall’art. 5 cifra 5 CL occorre
“evidentemente, perché vi sia competenza del giudice del luogo della
succursale, che l’oggetto della controversia riguardi l’esercizio della
succursale” (Broggini, La Convenzione di Lugano:
Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, in: La
Convenzione di Lugano – temi scelti e prime esperienze; ed. CFPG, Lugano 1992,
pag. 31; Donzallaz, op.
cit., n. 5358 e 5363). In tal modo viene quindi previsto un foro - quello della
succursale - che da un lato garantisce una maggiore connessione e prossimità
del giudice rispetto alla vertenza da decidere e dall’altro facilita l’accesso
ai tribunali alla parte attrice: questa impostazione ha come scopo di ottenere
una migliore amministrazione della giustizia (Kropholler, op. cit., n. 88 ad art. 5 CL; Donzallaz, op.
cit., n. 4269 ss., 5363 e 5274 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali e in
particolare Lando, La
mission de la Cour et le système de la Convention de Bruxelles, in: Compétence
judiciaire et exécution des jugements en Europe, Bruxelles 1993, pag. 28 s.; v.
anche Broggini, La Convenzione di Lugano:
Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano
1992, nota n. 60 a pag. 27 e pag. 31).
Naturalmente è la società principale a essere
convenuta al foro della succursale, essendo quest’ultima priva di personalità
giuridica (DTF 120 III 13; Donzallaz, La Convention de Lugano, n.
5306).
- A giusta ragione, il Pretore è giunto alla conclusione che la
__________ disponeva di una succursale a __________ e che quindi, in linea di
principio, alla fattispecie tornava applicabile l’art. 5 cifra 5 CL.
In
effetti, la parte appellante ha fin dall’inizio instaurato i propri rapporti
commerciali con la succursale di __________ della __________.
I
fondatori della __________, __________ e __________, detenevano un pacchetto
azionario del 25% ciascuno ed erano entrambi domiciliati a __________ (IF
__________, ad 3, pag. 2 e ad 16, pag. 5; IF __________, ad 1, pag. 6, ad 3,
pag. 6 e ad 7 e 8, pag. 6, ad 16, pag. 9). __________ aveva diritto di firma
individuale per disporre delle somme depositate sui conti luganesi ed era
amministratrice della __________ (v.
verbale teste __________, pag. 3; IF __________, ad 8,
pag. 6; IF __________, ad 12, pag. 3).
A
__________, la __________ disponeva di uffici propri, a partire dai quali
veniva svolta un’intensa attività commerciale, segnatamente con la __________.
Inoltre, la società appellata utilizzava unicamente una carta intestata che
recava solo l’indirizzo postale e i numeri di telefono di __________ (v. DTF
126 II 78). La succursale luganese della __________ aveva a __________ anche
una casella postale, che secondo l’amministratrice __________ è rimasta attuale
fino a “un anno o un anno e mezzo” dalla data del suo interrogatorio formale
del 10 luglio 2001 (IF __________, ad 12, pag. 8; IF __________, ad 14, pag. 4;
v. doc. AI).
La
__________ ha sempre e solo avuto contatti con gli uffici della __________ di
__________, rispettivamente con __________ della __________ di __________, ma
mai con la sede di __________ (doc. B, W, Y, Z, AA, AB, AC, AI, 2 – 6, 9, 17;
IF __________, ad 13, pag. 9; IF __________, ad 12, pag. 3).
Dall’ufficio
di __________ venivano condotti gli affari e partivano le ordinazioni destinate
alla __________; allo stesso ufficio giungevano direttamente tutte le ordinazioni della __________ (v. verbale
teste __________, pag. 2).
A
__________ pervenivano le fatture a carico della __________, avvenivano
fatturazioni e pagamenti a terzi; __________ provvedeva a registrare le fatture
e ad apporvi il timbro con la dicitura “registrato” (v. verbale teste __________, pag. 3; IF __________, ad 12, pag. 8; doc. 13-16).
Un
ulteriore elemento che conferma l’effettiva esistenza della succursale di
__________ consiste nel fatto che la parte appellata disponeva di personale
proprio, e meglio la segretaria __________ (impiegata al 50%; DTF 126 II
75, consid. 5b/cc e DTF 108 II 127; v. verbale teste __________, pag. 1). Quest’ultima redigeva e sottoscriveva la corrispondenza sociale
inviata all’appellante o a terzi (v. plico di cui al doc. 2, 4, 15, 17; verbale
teste __________, pag. 3 s.; IF __________, ad 12, pag. 8 e 15, pag. 9; IF
__________, ad 12, pag. 3).
Inoltre,
da __________ venivano gestiti due conti bancari presso due istituti di credito
di __________, la __________ e la __________; tramite questi due conti venivano
effettuati tutti i pagamento relativi alla rapporto commerciale con la
__________, con la __________ e con altri clienti (v. verbale teste __________, pag. 2 s.; IF __________, ad 12, pag. 8; IF __________, ad 12,
pag. 3; doc. 4, 19; sub cartelletta I. richiamo da __________: chiusura di
questo conto il 18.1.1999; v. DTF 126 II 78). Infine si rileva che tutta
la documentazione versata agli atti, prescindendo dall’estratto del registro di
commercio irlandese (doc. AG e AH), è redatta in lingua italiana.
Di
conseguenza, i presupposti sanciti dalla Convenzione di Lugano riguardanti
l’esistenza di una succursale di una società sono senz’altro adempiuti.
- Il Pretore ha però negato la propria competenza asserendo che
alla data dell’introduzione della petizione (29 novembre 1999), la __________
non avrebbe più esercitato alcuna attività a __________ e inoltre, nel corso
dell’istruttoria, sarebbe emerso che vi era intenzione di porre la stessa
società in liquidazione. Di conseguenza, al momento della creazione della
litispendenza, sarebbe venuto a mancare il presupposto dell’esistenza di una
sede, rispettivamente del luogo della stabile organizzazione costituente una
succursale e quindi l’azione non poteva essere proposta al foro di __________.
Innanzitutto
si rileva che __________ ha asserito che “a fine 1998/inizio 1999 la ditta ha
cessato l’attività e si aspetta di metterla in liquidazione” (IF __________, ad
8 in fine, pag. 6). Ne discende che ancora il 10 luglio 2001, data
dell’interrogatorio formale di __________, la __________ non era ancora stata
posta in liquidazione. Del resto, la stessa parte appellata ha espressamente
ammesso questa circostanza adducendo che “fino alla chiusura della presente
vertenza, la società non può essere chiusa” (v. osservazioni all’appello 20
marzo 2002, ad 2, pag. 6).
Tra
l’altro, l’affermazione di __________ quo alla cessazione dell’attività rappresenta
una mera allegazione di parte di natura indiziaria che deve essere suffragata
da ulteriori indizi di segno convergente per costituire una valida prova di un
fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 764, pag. 654 e m. 12 ad art. 90 CPC).
Quanto
asserito da __________ non concorda con la la documentazione bancaria versata
agli atti, dalla quale è invece emerso che sul conto ordinario n. __________
intestato alla __________ presso la __________ di __________ sono avvenute
rilevanti movimentazioni di valuta ancora a fine 1999 (1. luglio, 30 settembre,
5 ottobre, 21 e 28 dicembre 1999), nel 2000 (2 febbraio, 30 marzo, 28 giugno,
con entrate e uscite superiori a 200 mio di lire e con un saldo attivo pari a
105'027'840 mio di lire) e nel 2001 (29 gennaio e 2 febbraio con girate
superiori a 100 mio di lire).
Questo
significa che dopo il 1998 una certa attività veniva ancora svolta dalla
succursale di __________ della __________ (la quale nel 2001 disponeva di un
capitale superiore a 100 milioni di lire, v. doc. 19). Si osserva che tutti gli
estratti conti della __________ sono stati inviati alla parte appellata alla
casella postale __________ di __________ e ciò fino alla chiusura del conto
avvenuta il 31 marzo 2001 (v. doc. 19).
Anche
lo scritto del 19 ottobre 1998 della __________ di __________ rappresenta una
mera allegazione di parte e senza averne dubbio la __________ vi ha dato
seguito al fine di percorrere tutte le strade possibili per ottenere il
pagamento delle fatture emesse a carico della __________ (doc. Z; del resto, la
rappresentanza della __________. non è stata accettata neppure dalla __________
di __________ di __________, v. doc. 6).
Di
conseguenza non si può seguire il ragionamento del Pretore secondo il quale al
momento dell’introduzione dell’azione, il 29 novembre 1999, la succursale della
__________ non svolgeva un’attività tale da creare un foro a __________.
Ne
discende pertanto la competenza del tribunale al foro della succursale di
__________ della __________ ai sensi dell’art. 5 cifra 5 CL.
- Torna
conto infine valutare ulteriormente il presupposto dell’esistenza della
succursale di una società principale per rapporto alla durata dell’azione
giudiziaria. Infatti, nel caso concreto, dagli atti di causa emerge che dopo il
mese di marzo 2001 la succursale di __________ della __________ non ha più
esplicato attività di sorta. Il suddetto requisito sembrerebbe quindi essere
svanito pendente causa.
In
primo luogo, a mente di questa Camera - e di una buona parte della dottrina
dominante - nel caso i presupposti dell’esistenza della sede o della succursale
dovessero scomparire pendente causa, subentra il principio della perpetuatio
fori (Schwander, op. cit.,
pag. 68, Kropholler, op.
cit., n. 14 ad vor art. 2 CL e nota n. 17 con ulteriori riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali, n. 15 in fine ad vor art. 2 CL).
In
secondo luogo, elemento ancora più importante, è necessario tenere in
considerazione il fatto che l’art. 5 cifra 5 CL non menziona il presupposto
temporale dell’esistenza della succursale al momento della creazione della
litispendenza o successivamente (per l’interpretazione dei trattati
internazionali v. DTF 121 III 336). Infatti, l’art. 5 cifra 5 CL
stabilisce un chiaro elemento di “rattachement” alla fattispecie, e meglio il
requisito dell’esistenza di una connessione tra l’attività svolta dalla
succursale e la vertenza sulla quale il giudice è chiamato a decidere (Donzallaz, op.cit., n. 1065 ss.; Broggini, La Convenzione di Lugano: Introduzione e interpretazione;
la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano 1992, pag. 23 e 26–32 e nota a
pié di pagina n. 60; Broggini,
Problèmes particuliers concernant les règles de competence de la Convention de
Lugano, in: L’espace judiciaire éuropéen, Cedidac 21, Losanna 1992, pag. 38 e
41 s.; Schwander,
Gerichts-zuständigkeiten im Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen,
S. Gallo 1990, pag. 68 e 76; Kropholler,
op. cit., 7. ed., Heidelberg 2002, n. 12ss. ad vor art. 2 CL). In tal modo,
secondo Broggini (Broggini,
Problèmes particuliers concernant les règles de competence de la Convention de
Lugano, Cedidac 21, Losanna 1992, pag. 41 s.) “ce principe permet d’obtenir les
mêmes résultats pratiques tout en respectant la notion “stricte” de siège
statutaire: il suffit de considérer le lieu ou se trouve le “centre effectif”,
le lieu de l’administration etc., comme une succursale ou un établissement”.
Si
rileva inoltre che il presupposto dell’esistenza della sede societaria al
momento della creazione della litispendenza (o successivamente) viene
analizzato in dottrina unicamente in relazione al principio generale sancito
dall’art. 2 CL.
Al
contrario, come già esposto, nell’ambito dei fori alternativi o facoltativi
come l’art. 5 CL, sono elencati altri e diversi elementi di “rattachement”. A
mente di questa Camera, è quindi sufficiente che la vertenza derivi
dall’esercizio di una succursale e che quindi si ravveda nella fattispecie
l’elemento della “Betriebsbezogenheit” (Schwander,
Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Übereinkommen, in: Das Lugano-Übereinkommen,
S. Gallo 1990, pag. 76, Broggini, La Convenzione di Lugano:
Introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale, ed. CFPG, Lugano
1992, pag. 26-32; Kropholler,
op. cit., n. 88, 91 ss. e 97 ss. ad art. 5 CL).
- Per tutti i motivi suesposti si deve concludere che il Pretore del
Distretto di Lugano è competente a decidere nel merito della vertenza.
L’eccezione sollevata dalla __________ non merita protezione e deve quindi
essere respinta.
L’appello
della __________ viene pertanto accolto, mentre spese e ripetibili seguono la
soccombenza.
Entrambe
le parti sono concordi di rinviare la causa al Pretore per l’emanazione di un
nuovo giudizio di merito (appello 11.2.2002, pto. 5, pag. 13; osservazioni
all’appello 20.3.2002, ad 5, pag. 10).
La
causa viene quindi ritornata al Giudice di prime cure affinché sia esaminato e
deciso il merito della fattispecie (v. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 326 CPC).
Per i
quali motivi
pronuncia:
- L’appello
11 febbraio 2002 della __________ è accolto. Di conseguenza:
§ L’eccezione
di incompetenza della Pretura del Distretto di Lugano per mancanza di foro
sollevata dalla __________ è respinta.
§§ La
sentenza 28 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano è annullata.
§§§ La
causa è rinviata al giudice di prima istanza per la decisione sul merito.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 1’000.--
sono
poste a carico della parte appellata, la quale rifonderà alla controparte fr.
2’000.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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