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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.29
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00029
Lugano
9 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00059 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
petizione 27 settembre 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 16'500.- oltre interessi al 6%
dall'8 agosto 1991 che il Pretore, con sentenza 9 gennaio 2002, ha parzialmente
accolto per Fr. 15'300.- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 1997.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
30 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente le domande di petizione mentre l'attrice, oltre a chiedere la
reiezione dell'appello promuove, il 6 marzo 2002, appello adesivo chiedendo
l'accoglimento integrale delle proprie pretese.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa.
considerato
in fatto ed in
diritto
- La ditta __________ ha fornito e posato la cucina nella casa
edificata da __________ a __________ e nel 1990, a conclusione di una procedura
giudiziaria che ne è seguita, le parti si sono accordate nel senso che il
committente avrebbe versato a saldo l'importo di Fr. 16'500.- dopo che
l'appaltatrice avesse eseguito alcuni lavori di garanzia, partitamente
indicati.
Pochi
mesi dopo la conclusione della transazione giudiziaria, il convenuto ha venduto
la casa ai signori __________ e __________.
- L'attrice,
affermando di aver eseguito a soddisfazione dei signori __________ i lavori di
garanzia per i quali si era impegnata, ha chiesto al convenuto il pagamento
dell'importo di Fr. 16'500.- e, a seguito del rifiuto di quest'ultimo, ha promosso
la causa che ci occupa.
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto che l'attrice aveva
eseguito i previsti lavori di garanzia salvo uno specifico intervento ed ha
condannato il convenuto a versare l'importo di Fr. 15'300.- oltre interessi di
ritardo, deducendo dall'importo a saldo, pattuito dalle parti, il controvalore
(accertato in via di equo apprezzamento) della prestazione non fornita.
- Con
l'appello, il convenuto chiede che la pretesa dell'attrice sia respinta.
Argomenta che non è stato provato che l'attrice abbia eseguito i lavori di
garanzia percui, mancando l'adempimento della condizione di cui all'accordo
transattivo, nulla le è dovuto e che, in ogni caso, avesse anche eseguito parte
dei lavori, vi sarebbe sempre inadempimento nel verificarsi della condizione e
quindi il credito vantato non sarebbe mai divenuto esigibile. Contesta pure la
decisione del Pretore di respingere in via definitiva l'opposizione ad un
precetto esecutivo che l'attrice gli ha fatto intimare solo in corso di causa e
la cui domanda è stata formulata solo con le conclusioni.
Con
osservazioni e appello adesivo, l'attrice contesta le argomentazioni di
controparte e chiede che il suo credito sia riconosciuto interamente poiché uno
solo dei lavori in garanzia non è stato eseguito per volere e rinuncia dei
nuovi proprietari della casa e perché la valutazione fatta dal Pretore del
valore di quell'intervento appare sproporzionata.
-
L'istruttoria
ha permesso di accertare che, a fronte di sei specifici interventi in garanzia
previsti dalla transazione giudiziale (cfr. doc. A e doc. G), la ditta attrice
ha eseguito i primi cinque mentre il sesto (nuovo montaggio di un
"Rechaudregler") non è stato voluto dai signori __________,
acquirenti della casa del convenuto. Lo dimostra il rapporto dei lavori
eseguiti il 26 febbraio 1991 a firma della signora __________ (allegato al doc.
D), la dichiarazione scritta dei signori __________ del 28 ottobre 1998 (doc.
B) e la deposizione testimoniale della stessa signora __________ (cfr.
rogatoria 24 luglio 2001) che, a distanza di dieci anni dai fatti, pur non
ricordando perfettamente tutti i lavori eseguiti conferma che "gewisse
Arbeiten von der __________ in Ordnung gebracht wurden" e che "Wir
hatten nicht den gleichen Wunsch wie Herr __________. Dies führte dazu, dass
der Rechaudregler so blieb, wie er war". L'accertamento di fatto eseguito
dal Pretore è così perfettamente conforme alle risultanze processuali e le
pretese incongruenze, nel confronto tra le dichiarazioni scritte e la
deposizione testimoniale della signora __________, non sono indice di
inattendibilità della teste quanto piuttosto, ammesso che esista veramente
contraddittorietà, di comprensibile offuscamento della memoria, tanto è vero
che la teste afferma di non ricordarsi alcuni interventi. In ogni caso il
contenuto del rapporto del 26 febbraio 1991 (allegato al doc. D), allestito al
momento dell'esecuzione dei lavori, è estremamente chiaro e la deposizione
testimoniale spiega perché la pos. 6 ("Rechaudregler") era stata
ritenuta "erledigt", gli acquirenti la casa non desiderando
quell'intervento.
-
Così accertati i fatti determinanti alla base della controversia,
non è necessario stabilire se l'esecuzione dei lavori di garanzia, assunti
dalla ditta attrice con la transazione giudiziaria, rappresenti l'adempimento
di una condizione contrattuale (art. 151 e seg. CO) come stabilito dal Pretore
o piuttosto quello di un obbligo contrattuale (OR-Ehrat, Vorb. zu Art.
151-157, n. 11) poiché, l'inesecuzione di una delle condizioni (o di uno degli
obblighi), è dovuta ad impossibilità a seguito di circostanze - la decisione
dei signori __________ - non imputabili alle parti, ai sensi dell'art. 119 CO,
che si applica anche alle condizioni (OR-Ehrat, loc. cit., n.
17).
Nel
caso di specie siamo confrontati con un'impossibilità parziale quantitativa che
la legge non regola ma che la dottrina conosce nel senso che quando la
prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra ha
diritto ad una corrispondente riduzione della sua controprestazione (Zürcher
Kommentar, ad art. 119 CO n. 111; OR-Wiegand, ad art. 119 n. 13; Pichonnaz,
Impossibilité et exorbitance, pag. 238 n. 1025) a meno che non abbia più alcun
interesse apprezzabile all'adempimento parziale con la conseguenza di poter
recedere dal contratto (Zürcher Kommentar, ad art. 119 CO n. 115; OR-Wiegand,
ad art. 119 n. 13; Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, pag. 239 n.
1026).
È
in definitiva quanto chiede il convenuto senza che questa sua pretesa possa
essere protetta poiché è indubitabile che egli non ha, e non aveva, nessun
interesse alla prestazione residua (o all'adempimento della condizione residua)
avendo venduto la casa nella quale gli interventi dovevano essere eseguiti,
senza che il contratto di compravendita ne fosse influenzato (cfr.
testimonianza __________ e allegato 1 alla rogatoria), e la disponibilità
all'esecuzione dei lavori essendo oramai lasciata agli acquirenti.
-
Ne
consegue, come visto, che la prestazione del convenuto va ridotta
proporzionalmente alla parte della prestazione divenuta impossibile (Zürcher
Kommentar, op. cit., loc. cit.; Pichonnaz, Impossibilité et
exorbitance, pag. 282 n. 1219 e seg.). È la conclusione alla quale è giunto il
Pretore, pur partendo da premesse differenti, con una valutazione equitativa
che, proprio perché tale, può essere rivista e riconsiderata da questa Camera
solo se arbitraria. Ciò non è sicuramente il caso poiché la pretesa
sproporzione tra l'importo riconosciuto in deduzione ed il tempo necessario per
il lavoro non eseguito non trova conforto in nessun accertamento di causa.
-
L'appellante
principale si duole anche del fatto che il Pretore ha respinto l'opposizione ad
un precetto esecutivo che è stato fatto notificare solo dopo l'inizio della
causa e la cui domanda non appariva nella petizione ed è stata formulata solo
con le conclusioni.
La
nuova domanda rappresenta una semplice estensione della domanda principale e
quindi l'azione non si ritiene mutata (art. 75 CPC) con la possibilità di
presentarla anche solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 280 m. 6). Il fatto poi che il Pretore, d'ufficio, si sia cerziorato
presso l'UEF dell'esistenza di quel precetto esecutivo non rappresenta
violazione di nessun principio poiché non ha fatto altro che applicare la norma
dell'art. 88 litt. a) CPC. Un'eventuale violazione del principio del
contraddittorio, non avendo portato a conoscenza delle parti il suo operare ed
i suoi accertamenti dando loro la possibilità di discuterle, ha potuto essere
sanato attraverso le critiche d'appello che, però, si concentrano sulle
questioni formali senza negare l'esistenza del precetto.
Quest'ultimo,
anche se dalla sua intimazione alla decisione di rigetto è trascorso più di un
anno (art. 88 cpv. 2 LFEF), conserva validità per la prosecuzione
dell'esecuzione poiché l'indicato termine di perenzione è sospeso sino a che
non sia stato definitivamente deciso sull'azione di riconoscimento del credito
già pendente al momento in cui il precetto è stato notificato (DTF 113
III 120).
- Per
tutti questi motivi sia l'appello principale sia quello adesivo sono respinti e
la sentenza di prime cure confermata.
Le
tasse e le spese di giudizio della procedura d'appello seguono le rispettive
soccombenze delle parti, ritenuto che non si riconoscono ripetibili
all'appellato adesivo che non ha presentato osservazioni all'appello di
controparte.
Per i quali motivi
visti, per le spese gli
art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 30 gennaio 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa
di giustizia Fr. 450.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
500.-
già
anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 700.- per ripetibili.
-
L'appello
adesivo 6 marzo 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese dell'appello adesivo consistenti in:
-tassa
di giustizia Fr. 80.-
-spese Fr.
20.-
totale Fr.
100.-
già
anticipate dall'appellante adesiva, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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