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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.207
Data decisione, Autorità:
06.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.207
Lugano
6 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00008
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione
16 febbraio 2001 da
AO0
rappr. da RA0
contro
AP0
rappr. da RA0
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 39'238.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e
che il Pretore con sentenza 12 novembre 2002 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 3 dicembre 2002, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 27 gennaio 2003 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
20 marzo 2000 __________ ha sottoscritto un contratto di leasing con la società
__________ avente per oggetto la fornitura di un'automobile d'occasione BMW
320i Touring, per la quale, 2 giorni dopo, ha provveduto a stipulare
un'assicurazione casco totale presso la __________ (doc. _).
Con la petizione in rassegna, essa ha chiesto la condanna della compagnia
d'assicurazioni al pagamento di fr. 39'238.- più interessi, adducendo che
l'automobile in questione, assicurata contro il furto, le era stata rubata a
Milano, il 24 maggio 2000, in occasione di un viaggio effettuato da suo marito.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione, ritenendo in
sostanza che la probabilità che il furto fosse realmente avvenuto era
senz'altro data e che i dubbi evocati dalla convenuta, pur comprensibili, non
erano sufficientemente seri da doversi esigere dalla controparte la prova per
alta verosimiglianza dell'esistenza del fatto all'origine della prestazione
assicurativa.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attrice, la convenuta ribadisce la
richiesta di reiezione della petizione, rimproverando al giudice di prime cure
un palese abuso del suo potere d'apprezzamento.
-
La
legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del
diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito.
Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e
quindi di esame di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato
d'ufficio (DTF 96 II 119 consid. 1b; Ottaviani, Le parti nel processo
civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 1 e 2 ad art. 97; per tante IICCA 3 dicembre 1998 inc.
12.98.169), così che l'invocazione del relativo vizio può essere effettuata in
qualunque stadio della causa, persino dall'autorità d'appello (per tante IICCA
31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31).
-
Nel
caso di specie il Pretore, sulla base dei documenti agli atti (in particolare
la documentazione richiamata sub doc. _, ovvero la cessione casco totale e il
contratto di leasing; cfr. pure il doc. _), ha giustamente evidenziato
(sentenza p. 2) -la circostanza non è stata per altro contestata dalle parti né
con l'appello né con le osservazioni e dunque non può più essere ridiscussa in
questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307)- che
l'attrice, il 23 marzo 2000, aveva ceduto ogni suo diritto sull'assicurazione
casco totale, ivi compresa quindi la pretesa oggetto della presente causa, alla
__________ (sulla validità della cessione delle pretese assicurative
nell'assicurazione contro i danni, cfr. Nebel, Basler Kommentar, N. 25
ad art. 100 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3.
ed., Berna 1995, p. 391; Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, Vol. I, Berna 1968, p. 195; cfr. pure IICCA 24
settembre 2002 inc. n. 12.2001.206). Poiché la cessione ha pacificamente
comportato la modifica della titolarità del credito, che da quel momento non
poteva più essere fatto valere dal creditore cedente ma solo dal cessionario (Maurer,
op. cit., ibidem; Girsberger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 46 ad art.
164 CO; IICCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31), si deve in definitiva
concludere che l'attrice, al momento dell'inoltro della petizione, non era più
titolare del credito litigioso e quindi legittimata a farlo valere nei
confronti della convenuta. Da qui la sua carente legittimazione attiva.
-
Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione, senza che
vi sia la necessità di esaminare le altre censure d'appello.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 novembre 2002 della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna è così riformata:
-
La petizione 16 febbraio 2001 è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare
dall'attrice, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________;
avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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