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Numero d'incarto:
12.2002.20
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00020
Lugano
1° marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2002.00001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con
istanza 2 gennaio 2002, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore,
con decreto 17 gennaio 2002 ha accolto ordinando alla convenuta di lasciare i
locali da essa occupati con il "__________" in __________ a
__________.
Appellante la convenuta la quale, con appello 21
gennaio 2002, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
la domanda di sfratto, mentre l'attrice, con osservazioni all'appello 22
febbraio 2002 postula la reiezione dell'avversario gravame.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in
diritto
- La __________ gestisce una sala cinematografica a __________
("__________"), negli specifici locali dello stabile ora di proprietà
della __________, in forza di un contratto di locazione in vigore dal 1 gennaio
1977 e prorogato, nella sua validità, sino alla scadenza determinata e non
prorogabile del 31 dicembre 2001.
Non
avvenendo la consegna degli enti locati, la __________ ha promosso l'istanza di
sfratto che ci occupa che il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto.
- La
__________ ha presentato appello contro il decreto di sfratto argomentando,
come già aveva fatto avanti al primo giudice, che l'istanza doveva essere
sottoscritta anche da __________, che l'istanza era firmata da persona che non
aveva diritto di firma per l'istante, che la procura successiva non ratificava
questa carenza di rappresentanza e che, nel merito, la situazione di rinnovo e
proroga di contratti a tempo determinato (cosiddetti contratti a catena)
rendeva il rapporto di locazione a tempo indeterminato con obbligo per
l'istante di notificare, cosa che non ha fatto, formale disdetta dal contratto.
Degli
argomenti della controparte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
che seguono.
- L'istanza
di sfratto 2 gennaio 2002 presentata da __________ è firmata dal signor
__________ che non è - confrontando l'estratto del Registro di Commercio che
per tutti gli iscritti prevede del resto il diritto di firma collettivo a due -
membro del Consiglio d'amministrazione o in altro modo designato quale
beneficiario di diritto di firma della società istante. L'istante ed il
Pretore, sostengono che la legittimazione di __________ sarebbe, però, data
dalla procura specifica del 7 febbraio 2002 conferitagli da due aventi diritto
di firma della società istante, a valere anche quale ratifica degli atti
precedenti.
L'assunto
non può essere condiviso.
- La
legittimazione del rappresentante costituisce un presupposto processuale (art.
97 cifra 4 CPC) che il giudice verifica d'ufficio, in ogni stadio di causa, ed
il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e
dell'intera procedura originata da quegli atti (Rep. 1994, n. 61; 1989,
172).
4.1. A
prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che
pacificamente non attengono alla presente vertenza non avendo l'istante mai
affermato che __________ fosse l'amministratore indipendente dell'immobile, la
rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto
che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone
possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero
esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati
di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente,
oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (Rep.
1999, n. 65).
Ora
è pacifico che __________ non è un avvocato.
4.2. Sempre
in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una
parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale
come gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).
E'
così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la
capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC),
riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili. I membri del
consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della
persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro
che, senza una designazione formale, partecipano in maniera decisiva alla
formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni
societarie, rispettivamente sono chiamate a prendere decisioni di portata
fondamentale per la gestione della società (DTF 107 II 353-354 e
dottrina ivi citata; Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, Berna 1996, p. 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi) (Rep.
citato).
non è organo formale, non essendo iscritto a RC e non è organo di fatto poiché
tale sua funzione non è né pretesa né dimostrata, l'istante nulla adducendo al
proposito.
- Ne consegue che la dichiarazione prodotta dall'istante in base alla
quale i signori __________ e __________, aventi diritto di firma collettiva a
due, hanno conferito procura a __________ a sottoscrivere l'istanza di sfratto
non costituisce affatto, indipendentemente dalla sua efficacia di ratifica di
atto già compiuto, una valida procura processuale. Essa è infatti indirizzata a
persona non iscritta all'Albo degli avvocati e non può creare un rapporto di
rappresentanza processuale, così come previsto dall'art. 64 CPC. Il documento
in esame può assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche valida
agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice, tenuto
soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati.
Non
potendosi nemmeno ammettere che __________ rivesta in seno alla società istante
qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante
alla formazione della volontà sociale, deve ritenersi insanabilmente viziato
l'atto processuale (l'istanza introduttiva di causa) da lui compiuto.
Nemmeno
la costituzione all'udienza di discussione dell'istanza della parte stessa o di
un suo patrocinatore debitamente legittimato (ma nel caso concreto sarebbe
ancora da esaminare la validità della procura conferita per conto dell'istante
dallo stesso __________i) può sanare la nullità dell'atto introduttivo di causa
(Cocchi/Trezzini, ad art. 64 m. 3).
- Ne
deve conseguire l'accoglimento dell'appello in seguito all'accertata carenza
-rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una
parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC).
La
riforma della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti
processuali compiuti irritualmente dall'istante, come prevede l'art. 142 cpv. 1
litt. a CPC, e conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa
l'emanazione del querelato giudizio.
Il
giudizio sulle spese segue la soccombenza dell'istante che, anche in questa
sede, ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come
messa in atto nel presente contenzioso.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148
e rel. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
- L’appello 21 gennaio 2002 di __________ è accolto ai sensi dei
considerandi.
Di
conseguenza l'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 e tutti i successivi atti
processuali nella causa DI.2002.00001 della Pretura di Locarno-Città tra
__________ e __________, ivi compreso il decreto 17 gennaio 2002, sono nulli.
- Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 450.-
già
anticipate dall'appellante, sono a carico dell'appellata che rifonderà a
controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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