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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.197
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.197
Lugano
19 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.108
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2
novembre 2000 da
AP0
rappr. da RA0
contro
AO0
rappr. da RA0
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 8'049.40.- oltre interessi dal 1
giugno 1997 che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2002, ha parzialmente
accolto per Fr. 2'544.90 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 1997.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 4
novembre 2002, ha chiesto l'integrale accoglimento della propria pretesa così
come alla petizione mentre la controparte, con osservazioni 7 gennaio 2003, ne
postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto e in
diritto
- Nell’autunno del 1996, __________, in procinto di partire per un
lungo viaggio all'estero, ha incaricato __________ di occuparsi del collaudo
del suo veicolo Audi Quattro Coupé, modello 1985, facendo operare sulla vettura
i necessari interventi meccanici e di carrozzeria.
ha fatto preparare la vettura per il collaudo dal garage __________ che ha
emesso la fattura 28 novembre 1996, per un importo di Fr. 1'510.-, e dalla
Carrozzeria __________, per una spesa di Fr. 2'939.40. Entrambe le fatture sono
state saldate da __________.
- Il
collaudo, con esito positivo, è stato effettuato il 4 dicembre 1996 e in quel
momento la vettura aveva percorso km 144'232. Il giorno successivo __________
ha fatto immatricolare il veicolo a suo nome, per poi utilizzarlo
personalmente. Alla riconsegna, avvenuta nella seconda metà del 2000 erano
stati percorsi km 157'000.
La
riconsegna del veicolo è stata a dir poco problematica, nel senso che è
avvenuta dopo più di tre anni dal ritorno della signora __________, __________
facendo valere un diritto di ritenzione sulla stessa, ed è stata preceduta da
un’azione in pretura, respinta e da una denuncia penale, che non ha avuto
seguito.
- Con la petizione 2 novembre 2000, __________ postula che la
convenuta sia condannata a versargli complessivamente
Fr.
8'049.40 oltre interessi, importo composto di Fr. 4'449.40 per le due fatture
del garage e della carrozzeria e di Fr. 3'600.- per le spese di deposito
dell’auto fino a giugno 2000 (Fr. 100.- per 36 mesi).
La
convenuta, con risposta 6 dicembre 2000, non ha contestato il suo obbligo di
rifondere le spese sostenute dall'attore per il collaudo del veicolo. __________
avrebbe però utilizzato abusivamente il veicolo e ciò lo renderebbe debitore
nei suoi confronti di una cifra ben maggiore che pone in compensazione. La
pretesa per il di deposito del veicolo è contestata poiché originata unicamente
dal rifiuto di __________ di restituire il veicolo alla legittima proprietaria.
- Con sentenza 23 ottobre 2002, il Pretore di Locarno-Campagna ha
parzialmente accolto la petizione per Fr. 2'544.90 oltre interessi al 5% dal 7
luglio 1997.
Il
Giudice di prime cure ha costatato che le spese degli interventi effettuati
sulla vettura non erano contestate e che dovevano quindi essere risarcite così
come anche quelle di deposito dell’auto il cui rimborso era giustificato dal
diritto di ritenzione legittimamente esercitato da __________. D’altra parte,
quest’ultimo, utilizzando però abusivamente il veicolo, era divenuto debitore
verso la controparte di un importo corrispondente ad un ipotetico noleggio
della vettura, determinato in Fr. 120.- mensili e per il periodo dicembre
1997/dicembre 2000 in Fr. 5'500.-, sottratti alla pretesa di petizione.
- Con appello 4 novembre 2002, __________ insorge contro la sentenza
di primo grado, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente
la sua petizione. L’appellante sostiene che nulla è dovuto a controparte per
l’utilizzo del veicolo che non era abusivo, poiché finalizzato unicamente a
mantenerlo efficiente ed in circolazione durante tutto il periodo di valenza
del diritto di ritenzione. L’importo di Fr. 5'500.- riconosciuto dal Pretore, a
titolo di noleggio, sarebbe poi comunque esagerato.
Con
osservazioni 7 gennaio 2003, __________ ha chiesto che il gravame sia respinto,
poiché __________, a parte il fatto che non avrebbe potuto comunque beneficiare
di alcun diritto di ritenzione, ha abusivamente utilizzato il veicolo e la
relativa controprestazione pari al valore di un noleggio di un veicolo simile
per tutto quel periodo di tempo così come determinata dal Pretore sarebbe
assolutamente corretta.
- Non
importa sapere se l'attore ha trattenuto, con diritto, il veicolo in forza
della dichiarata ritenzione oppure se la mancata riconsegna dello stesso
rappresenti una violazione dell'obbligo di fedeltà del mandatario (in casu
incaricato di provvedere al collaudo dell'automobile) e di quello di
riconsegnare tutto ciò che ha ricevuto in forza del mandato. Infatti, in
entrambi i casi, egli non aveva nessun diritto di utilizzare quel veicolo.
Il
creditore, che si prevale del diritto di ritenzione, non è autorizzato in
nessun caso ad utilizzare l'oggetto ritenuto
(Thomas
Bauer, Basler Kommentar, ZGB II, 2. Auflage, n. 7 ad art. 890 CC). Nel caso
in cui violi il suo obbligo, egli è tenuto a rifondere il danno per l’eventuale
minor valore del bene ed a restituire l’eventuale arricchimento derivante
dall’utilizzo ai sensi degli art. 62 ss. CO (Rampini/Schulin/Vogt,
Basler Kommentar, ZGB II, 2. Auflage, n. 69 ad art. 895 CC e giurisprudenza ivi
citata).
Il
mandatario viola il suo obbligo di fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli se usa l'oggetto consegnatogli contrariamente agli accordi (Rolf
H. Weber, Basler Kommentar, OR I, 3. Auflage, n. 10 ad art. 398) e,
nell'illecito ricorso ad un bene altrui, è ravvisabile l'indebito arricchimento
nella figura della cosiddetta Eingriffskondiktion (Hermann Schulin,
Basler Kommentar, OR I, 3. Auflage, n. 19 e seg. ad art. 62 CO) con la
conseguenza che, nel caso dell’utilizzo abusivo di un'autovettura,
l’arricchimento corrisponde al risparmio dei costi di noleggio (Hermann
Schulin, op. cit., n. 21 ad art. 62 CO), senza necessità di corrispondente
uguale impoverimento dell'avente diritto (Schwenzer, Schweizerische
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, pag. 345 n. 57.10).
-
L’onere di provare un accordo circa la possibilità di utilizzare il
veicolo durante l’esecuzione del mandato e/o il periodo di ritenzione incombeva
a __________, che non l’ha assolutamente adempiuto. Non vi sono agli atti di
causa elementi a sostegno di una tal evenienza. La testimonianza __________, di
cui all'inc. richiamato __________ 8, riferisce di sue congetture al proposito
della possibilità sua (del teste) di utilizzare l'auto qualora avesse accettato
l'incarico poi conferito a __________ e l'appellante non ne può trarre
conclusioni a suo favore. Inoltre, non si può seriamente sostenere che, per la
messa in movimento dell’automobile al fine di mantenerla funzionante, fosse
necessario percorrere quasi 13'000 km. Ne consegue che l’appellante ha
utilizzato il mezzo abusivamente e lo prova anche la testimonianza della
signora __________ la quale ammette di aver usato qualche volta l'autovettura,
assieme all'amico signor __________, percorrendo almeno 7'000 km.
-
Il Pretore ha fatto sua la stima del perito che ha determinato in
Fr. 120.- mensili il costo del noleggio di un autoveicolo di quel genere, quota
comprensiva del deprezzamento e dei costi d'esercizio, senza però il
carburante, le assicurazioni e le imposte di circolazione. Per un utilizzo di
46 mesi, da dicembre 1996 a settembre 2000, ha riconosciuto alla convenuta
l'importo di Fr. 5'500.-. Tale valutazione, corrispondente a Fr. 4.- al giorno,
appare in
verità minima se confrontata con il prezzo corrente giornaliero di un veicolo a
noleggio che, notoriamente, è di molto superiore. Una riduzione non torna
quindi assolutamente in linea di conto, anzi, confrontati con un appello al
proposito della controparte, si sarebbe posta l'eventualità concreta di un suo
aumento. In definitiva però, tenendo conto di tutte le circostanze, può essere
considerato equo visto che è stata giustamente considerata la necessità di
spostare il veicolo, la manutenzione verosimilmente effettuata da __________ e
l’utilizzo tutto sommato moderato del mezzo. La presa in considerazione, per il
noleggio, dei mesi di assenza dell’appellata, nei quali ancora non veniva fatto
valere un diritto di ritenzione (dicembre 1996 – primavera 1997) è stato pure
criticato dall'appellante. A torto, poiché l’uso per scopi personali del mezzo
nel periodo di esecuzione del mandato era comunque illegittimo e quindi
sottoposto alle stesse condizioni appena esposte.
- L’appello di __________ risulta quindi infondato e la sentenza di
primo grado deve essere integralmente confermata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e seg. e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
4 novembre 2002 di __________, è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 300.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr. 350.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte l'importo di Fr. 400.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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