AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.184
Data decisione, Autorità:
01.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.184
Lugano
1 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa inc. no. CN.2002.43
della Pretura del distretto di Lugano, in materia di riconoscimento di
decisione estera, promossa con istanza 8 agosto 2002 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'istante ha chiesto che fosse riconosciuta e
dichiarativa esecutiva in Svizzera la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di
appello di Roma e che il Pretore, con pronunciato 16 agosto 2002, ha accolto.
Ed ora sull'opposizione a exequatur 25 ottobre 2002
di __________ che chiede, in modifica del primo giudizio, la reiezione
dell'istanza.
Sentite le parti all'udienza del 18 novembre 2002 in
occasione della quale la discussione di merito è stata sospesa, in applicazione
dell'art. 38 CL, nell'attesa del giudizio motivato della Corte di Cassazione
italiana sui ricorsi inoltrati contro la decisione della Corte di appello di
cui si chiede l'exequatur e, ancora, all'udienza del 31 marzo 2003 cui ha fatto
seguito lo scambio degli allegati di replica e duplica e all'udienza di
discussione finale del 10 giugno 2003.
Respinta la domanda di sospensione di questo
procedimento, formulata ex art. 107 CPC da __________, nell'attesa del giudizio
sull'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi degli art. 190
cpv. 1 n. 1 LEF promossa dall'istante contro l'opponente, poiché l'esito di
quella procedura non può assolutamente influenzare questo giudizio che si
occupa dell'esecutività di una sentenza estera senza dover dipendere o essere
legato dal giudizio di verosomiglianza attorno alla titolarità e all'esistenza
del credito vantato dall'istante che compete al giudice del fallimento in una
procedura sommaria simile a quella del rigetto o del sequestro (Gilliéron,
Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad
art. 190 n. 9).
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
- La
sentenza della Corte di appello di Roma del 14 giugno 2001 di cui si chiede
l'exequatur, senza che qui sia necessario entrare nei dettagli della
fattispecie giudicata, ha condannato il __________ in liquidazione (in seguito
__________) a pagare a __________ (in seguito __________) la somma di Lit. 980'000'000'000.-
oltre agli interessi legali (dispositivo n. 4) e ha dichiarato __________ (in
solido con la società __________), in accoglimento della domanda di manleva
formulata da __________, obbligata a tenere indenne lo stesso __________ dal
pagamento di tutte le somme indicate al dispositivo n. 4 (dispositivo n. 5).
Inoltre ha condannato __________ a rifondere a __________ le spese legali di
prima e seconda istanza (dispositivo n. 8).
Il
__________, con atto sottoscritto l'8 agosto 2002, ha ceduto pro solvendo a
__________ tutti i crediti risultanti, in favore di __________ e nei confronti
di __________ ed __________, dalla sentenza della Corte di appello di Roma.
-
Il Pretore, con la decisione nei confronti della quale è stata
promossa l'opposizione qui a giudizio, ha accolto l'istanza di exequatur di
__________ riconoscendo e dichiarando esecutiva, giusta gli art. 26 e seg. e 31
e seg. CL, la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma nei
confronti di __________ indicando che la stessa sentenza obbliga quest'ultima a
pagare a __________ € 109'747 (per spese e indennità di giudizio) e a fornire
garanzia (in via subordinata a pagare) alla stessa __________, quale
cessionaria di __________, a concorrenza della somma di € 506'586'116.60 oltre
interessi. Inoltre ha adottato provvedimenti conservativi giusta l'art. 39 CL,
ordinando il pignoramento provvisorio di svariati beni della convenuta.
-
L'opponente
__________ argomenta che la sentenza di cui si chiede l'exequatur non l'ha
condannata a pagare alcunché a __________ verso il quale è solo obbligata a
tenerlo indenne da quanto questi avrà eventualmente pagato a __________ poiché
il mallevadore non può essere tenuto a rivalere il debitore principale fintanto
che quest'ultimo non abbia pagato, che la sentenza non è esecutiva nei suoi
confronti in Italia, che __________, fatta eccezione per la condanna al
pagamento delle spese di giudizio, non ha legittimazione attiva poiché
__________ non può cederle più di quanto effettivamente possegga e che la tesi
dell'istante, ripresa acriticamente dal Pretore, secondo la quale la condanna a
tenere indenne (a manlevare) contenga implicitamente una condanna a prestare
garanzie è fantasiosa.
Dei
motivi dell'istante __________, in opposizione alle argomentazioni di
controparte, si dirà, per quanto necessario nei considerandi di diritto che
seguono.
- Pendente
questa procedura di exequatur la Corte di cassazione italiana, con decisione 16
dicembre 2002, ha respinto il ricorso di __________ ed accolto parzialmente
quello di __________ a riguardo dell'importo complessivo dovuto a __________
(da ridursi di 21 miliardi di lire) ed alla mancata condanna di __________, a
seguito dell'accertamento di manleva, al pagamento del relativo importo,
precisando, al proposito, che "la condanna alla rivalsa presuppone sempre
il già avvenuto pagamento ad opera di colui in cui favore la condanna è
emessa" e che "non può negarsi l'interesse della parte a richiedere
tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del
proprio diritto: diritto che, del resto, ugualmente non sorge se non a seguito
dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere
rivalsa da altri"; ha, di conseguenza, cassato l'impugnata sentenza, in
relazione ai motivi di ricorso accolti rinviando la causa ad altra sezione
della Corte d'appello di Roma.
Il
giudice dell'exequatur è tenuto a prendere in considerazione la cassazione o la
modifica, intervenuta nello Stato d'origine, del giudizio da riconoscere (Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, ad art. 26 n. 123).
Le parti
divergono sul significato e sulle conseguenze del giudizio di cassazione
rispetto a quello d'appello: l'opponente afferma che i dispositivi della
sentenza d'appello che condannano __________ a pagare a __________ e che
accertano l'obbligo di manleva di __________ verso __________ più non esistono
e devono essere sostituiti da nuova pronuncia (parere prof. __________ 9 aprile
2003, doc. UU) mentre la controparte ritiene che, stante le conclusioni della
Corte di cassazione, la sentenza d'appello ha efficacia di giudicato sia per
l'obbligo di pagamento di __________ a __________, ridotto di 21 miliardi di
lire, l'altro maggior importo non essendo stato oggetto di modifica, che per l'accertamento
di manleva che non è stato cassato ma che dovrà solo essere integrato con la
pronuncia della condanna condizionata (parere prof. __________ 29 aprile 2003,
doc. 28).
La
questione, di non immediata soluzione, può anche essere lasciata aperta poiché,
anche ammesso che la condanna di __________ al pagamento dell'importo
risultante dalla riduzione di 21 miliardi di lire dalla somma complessiva di
cui al dispositivo della Corte d'appello sia oramai cresciuta in giudicato e
che altrettanto valga per l'accertamento dell'obbligo di manleva per tale
ridotto importo, l'opposizione all'exequatur, per altri motivi, dovrà essere
sostanzialmente accolta.
- Altrettanto,
nel senso di rinuncia a determinarsi sulla questione, può valere per quella
relativa alla validità della cessione, operata da __________ a favore di
__________, del diritto di rivalsa per manleva. Al proposito si possono nutrire
seri dubbi sulla cedibilità di un diritto - la cui esecuzione, per sua natura,
non è possibile che a favore di una determinata persona solo e quando avrà
provveduto ad un determinato pagamento ad un terzo - a questo stesso terzo.
Infatti il diritto alla manleva, che è condizionato dal pagamento del cedente
al suo creditore, non ha più nessun interesse per quest'ultimo quando sarà
esigibile poiché, a quel momento, sarà già stato soddisfatto dal cedente.
Inoltre, come sono incedibili i diritti che sono collegati ad un altro diritto
principale (come ad esempio la fideiussione: cfr. __________, vol III, pag. 159
alla voce "Cessione di crediti e di altri diritti" e DTF 78 II
- si potrebbe sostenere che è incedibile il diritto alla manleva, che è una
garanzia in favore del debitore, senza la contemporanea assunzione del debito
da parte di colui al quale la garanzia è ceduta.
Volendo
poi intendere la cessione quale mezzo di pagamento, in concreto avvenuta però
pro solvendo e non pro soluto, il contenuto del diritto di manleva si
trasformerebbe in un danno per il mallevadore che si vedrebbe costretto a
pagare senza che la persona alla quale ha prestato la manleva subisca un
impoverimento.
- Il
dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Roma che obbliga __________
a tenere indenne (a manlevare) __________ rappresenta, indubitabilmente, un
giudizio di accertamento che non può essere dichiarato esecutivo (Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, ad art. 31 n. 3). Ne è consapevole l'istante
__________ la quale afferma che, per quella pronuncia, __________ è tenuta a
pagare a __________, e quindi al cessionario __________, quanto da questi
pagato in esecuzione della sentenza o, ancor prima di tale pagamento come nel
caso concreto, a fornire garanzie per il medesimo importo, garanzie che in
Svizzera possono eseguirsi forzatamente mediante l'esecuzione in prestazione di
garanzie dell'art. 38 LEF. Non può essere contestato che un giudizio estero
obbligante a prestare garanzie possa essere reso esecutivo ai sensi della CL (Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, 6a ed., ad art. 31 n. 8) ma ciò che va esaminato
è se esiste, nella fattispecie concreta, un giudizio di tale genere e portata,
ovvero se la Corte d'appello di Roma ha costretto __________ a prestare
garanzie a __________ prima di poter essere chiamata ad onorare concretamente,
con il relativo pagamento, l'accertato obbligo di manleva. L'istante lo
sostiene appoggiandosi ad un parere giuridico (parere 24 giugno 2002 del prof.
__________, doc. P della procedura avanti al Pretore) che - dopo aver osservato
come l'accoglimento di una domanda di manleva dà luogo ad una condanna
condizionata, esecutiva non appena si sia realizzata la condizione del
pagamento, ossia della diminuzione patrimoniale, a carico del debitore che ha
diritto di essere manlevato (come del resto concluso dalla Corte di cassazione
italiana) - afferma che "per tenere indenne qualcuno dagli effetti,
inevitabilmente depauperativi, di un pagamento fatto ad altri, cioè per rendere
quel pagamento, per così dire indolore, non basta semplicemente rimborsare al
solvens la somma pagata, ciò che nel migliore dei casi lascerebbe sopravvivere
il depauperamento per il tempo intercorrente tra il pagamento e il rimborso,
bensì è necessario anche precostituire e vincolare a favore del solvens una
equivalente provvista" (parere citato pag. 3/4) ossia obbligare a
"prestare garanzie idonee a tenere indenne il consorzio dall'adempimento
dell'obbligo di pagare __________ " (parere citato, pag. 6).
Dal
momento che la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento e l'esecuzione non
dice nulla al proposito di garanzie da prestare, l'istante ne fa un automatismo
implicito nell'obbligo accertato di manlevare. Ma tale obbligo corrisponde e
rappresenta implicitamente (come ammette l'istante stessa e la Corte di
cassazione italiana) - ed esplicitamente come dovrà giudicare la nuova Corte
d'appello su rinvio della Corte di cassazione - una condanna a pagare un
soggetto condizionata dall'avverarsi di un fatto futuro e incerto, ossia il
pagamento da parte di quello stesso soggetto ad un suo terzo creditore. E
l'obbligazione sotto condizione non impone, imperativamente e positivamente, al
debitore di prestare garanzie per il suo adempimento nello stato di pendenza,
né in diritto italiano né in diritto svizzero. L'art. 1358 CCIt prescrive che
l'obbligato sotto condizione deve, nello stato di pendenza, comportarsi secondo
buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte con la sanzione
dell'obbligo di risarcire il danno (Cian/Trabucchi, Commentario breve al
codice civile, ad art. 1358, pag. 1315) mentre che la possibilità di compiere
atti conservativi da parte del creditore di cui all'art. 1356 CCIt è riservata
ai negozi traslativi di proprietà a conservazione materiale e giuridica
dell'oggetto della prestazione (Cian/Trabucchi, Commentario breve al
codice civile, ad art. 1356, pag. 1313). L'art. 152 CO prevede invece che il
creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere
tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a
condizione, rientrando tra questi i casi di sequestro dell'art. 271 cifra 1 e 2
LEF e l'annotazione a Registro fondiario dell'art. 960 CC (OR-Ehrat, ad
art. 152 n. 8). Trattasi di provvedimenti di tipo esecutivo e di natura
cautelare che colui che ne può beneficiare deve chiedere espressamente, quand'anche
fossero possibili in diritto italiano, per ottenerne motivata ed espressa
pronuncia giudiziaria da poi eventualmente delibare all'estero siccome
decisione in materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 25 CL (Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, ad art. 25 n. 34). Ma una tale pronuncia non
esiste e la sentenza della Corte d'appello di Roma, come visto, nulla dice ed
ordina al proposito.
La
stessa, anche se intesa non solo quale giudizio di mero accertamento ma anche
di condanna condizionata, non può essere ritenuta esecutiva senza la prova
dell'avveramento della condizione che l'istante, del resto, mai pretende essere
la cessione pro solvendo.
La
sentenza italiana non può quindi, per il suo dispositivo di merito, ottenere
esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 CL.
-
L'opposizione
deve così essere accolta, fatta eccezione per il dispositivo sulle spese di cui
si dirà nel prossimo considerando. La sentenza della Corte d'appello di Roma
avrebbe anche potuto essere semplicemente riconosciuta (art. 26 CL), sempre che
la pronuncia della Corte di cassazione italiana avesse mantenuto vivo il
dispositivo relativo alla manleva (cfr. consid. 4), ma la domanda di __________
chiede oltre al riconoscimento l'esplicita dichiarazione di esecutività,
essenziale per l'ottenimento dei provvedimenti conservativi dell'art. 39 CL,
per cui, l'interesse dell'istante essendo quello di ottenere esecuzione, ci si
esime dal distinguere le due situazioni.
-
La
sentenza della Corte d'appello di Roma ha condannato, senza che quel
dispositivo sia stato annullato o modificato dalla Corte di cassazione,
__________ a versare a __________, che a sua volta ne ha fatto cessione a
__________, le spese legali che l'istante precisa, senza contestazione di controparte
quo all'importo ed alla sua esecutività (cfr. istanza di opposizione 25 ottobre
2002, punto 12 a pag. 16), in € 109'747.-, pari a fr. 159'847.-. Limitatamente
a questo importo si può concedere esecutività alla sentenza della Corte
d'appello di Roma e confermare i soli provvedimenti conservativi utili e
necessari a garantire il pagamento di questa somma.
Evidentemente
tutti gli altri ordinati provvedimenti conservativi decadono.
- Le
spese e le ripetibili di questo giudizio così come le spese del procedimento
avanti al Pretore sono tutte a carico dell'istante __________ che è totalmente
soccombente, non potendosi ritenere soccombenza a carico della controparte ed
opponente per l'infima parte, rispetto al valore del tutto, del giudizio (sul
credito per spese di giudizio) che le è sfavorevole e che, del resto, ha anche
subito riconosciuto.
La tassa
di giustizia, stante il valore della controversia, è esposta nel massimo
stabilito dalla tariffa giudiziaria per le azioni di camera di consiglio
contenziosa (art. 22 n. 3 e 19 LTG) mentre, per l'indennità ripetibile, si è
tenuto conto della percentuale minima applicabile al valore di causa (30% del
3% per gli art. 9 e 15 TOA) commisurata all'onorario a tempo (dispendio
presumibile di 60 h a fr. 400.-/h) secondo la nota formula utilizzata dal
Consiglio di moderazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 36),
per stabilirla, arrotondando, in fr. 50'000.-.
Per i quali motivi
vista la CL, gli art. 513b e 513c CPC e 361 e seg.
CPC, la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. In accoglimento dell'opposizione a exequatur 25 ottobre 2002 di
__________ la decisione 16 agosto 2002 del Pretore del distretto di Lugano,
invariati per quanto ancora necessario i dispositivi 3 e 4, è così riformata:
- L'istanza 8 agosto 2002 è parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva, ai sensi della Convenzione
di Lugano, quella parte della sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di
Roma che obbliga __________ a pagare al __________ in liquidazione (e ora, per
cessione, a __________) € 109'747.- (pari a fr. 159'847.-).
-
Quale
provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL viene ordinato il pignoramento
provvisorio dei beni di __________ in esecuzione di un pagamento sino a
concorrenza di fr. 159'847.-
-
La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare
dall'istante, rimangono a suo carico.
II. La
tassa di giudizio della procedura d'opposizione di fr. 10'000.- e le spese di
fr. 200.- (totale fr. 10'200.-), da anticipare dall'opponente, sono a carico
della controparte __________ che rifonderà a __________ fr. 50'000.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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