AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.182
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, IICCA
Incarto n.:
12.2002.182
Lugano
5 settembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2000.00063
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 10 ottobre 2002 da
rappr. dal
Contro
rappr. dall’avv.
in
materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 8 217.– oltre interessi per pretese
salariali, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 30 settembre
2002 per fr. 4 807.– oltre interessi dal 1° settembre 2000,
ricorrente
il convenuto, il quale ha chiesto con atto ricorsuale del 14 ottobre 2002 la
cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione
dell'istanza,
trasmesso
il ricorso per competenza dalla Camera civile di cassazione alla seconda Camera
civile con giudizio del 21 ottobre 2002,
appellante
adesiva l'istante con atto del 25 ottobre 2002, con cui chiede la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 8 217.– oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2000 e l'assegnazione di ripetibili di prima istanza,
mentre
entrambe le parti postulano con le proprie osservazioni la reiezione
dell'appello avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Considerato
in
fatto e in diritto
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è stata assunta come ausiliaria da __________, titolare del __________ di
__________, con contratto scritto del 2 maggio 2000, che prevedeva uno
stipendio orario lordo di fr. 16.50, comprensivo dell'indennità per vacanze, e
un periodo di prova di tre mesi con possibilità di disdire il contratto con un
preavviso di tre giorni. __________ ha inviato a __________ la disdetta del
rapporto di lavoro il 27 maggio 2000. La lavoratrice ha comunicato di prendere
atto della disdetta, e ha rilevato di essere inabile al lavoro per malattia dal
26 maggio 2000. Il datore di lavoro ha di conseguenza inviato una nuova
disdetta del contratto il 4 luglio 2000. __________ ha chiesto con lettera
dello stesso giorno il pagamento del salario fino al 31 agosto 2000, data alla
quale riteneva giungere a scadenza il termine di disdetta di un mese previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
-
Con
istanza del 10 ottobre 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ per
ottenere il pagamento di fr. 8217.– da lei rivendicati a titolo di pretese
salariali, di cui fr. 1672.– per le indennità di malattia nel periodo dal 27
maggio al 3 luglio 2000, fr. 3245.– per il salario dal 4 luglio al 31 agosto
2000 e fr. 3300.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo. All'udienza
dell'8 novembre 2000 __________ ha confermato la propria istanza, alla quale si
è opposto __________, il quale ha sostenuto di aver versato tutte le
prestazioni dovute sino al 30 maggio 2000, data alla quale ha preso fine il
contratto di lavoro sottoscritto il 2 maggio 2000, disdetto durante il periodo
di prova di tre mesi. Il convenuto ha negato, in particolare, che in precedenza
fosse sorto un rapporto di lavoro identico e ha precisato che l'istante aveva
prestato nell'esercizio pubblico servizio a ore in occasione di banchetti e
saltuarie sostituzioni del gerente. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale, ribadendo il proprio punto di
vista in un memoriale scritto.
-
Statuendo
il 30 settembre 2002, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha
condannato __________ a versare a __________ l'importo di fr. 1672.– a titolo
di indennità per perdita di guadagno e fr. 3135.– come salario lordo, oltre a
interessi al 5% dal 1° settembre 2000. Non sono state prelevate tasse di
giustizia né spese.
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Il
convenuto è insorto con un ricorso in cassazione del 14 ottobre 2002 contro la
sentenza del Pretore, di cui chiede l'annullamento per arbitraria valutazione
delle prove ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC, postulando nel contempo
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con giudizio del 21
ottobre 2002 la Camera civile di cassazione ha trasmesso d'ufficio il ricorso
alla seconda Camera civile, il valore litigioso della causa superando l'importo
di fr. 8000.–.
-
ha proposto con le proprie osservazioni del 25 ottobre 2002 di respingere
l'appello e con appello adesivo di stessa data chiede che in riforma del
giudizio impugnato le sia riconosciuto l'importo di fr. 8217.– e che le sia
attribuita un'indennità per ripetibili di importo imprecisato.
-
propone con le proprie osservazioni dell'11 novembre 2002 di respingere
l'appello adesivo.
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Nel
caso concreto il Pretore ha ritenuto sulla base di diverse deposizioni
testimoniali che la dipendente aveva iniziato il lavoro presso il convenuto già
il 1° marzo 2000, motivo per cui il periodo di prova era terminato il 14 marzo
successivo e il datore di lavoro poteva disdire il rapporto contrattuale solo
con un preavviso di un mese, al più presto per il 31 agosto 2000. Egli ha
ritenuto priva di effetto giuridico la clausola di proroga del periodo di prova
contenuta nel contratto di lavoro del 2 maggio 2000, in quanto lesiva delle
disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni sulle modalità di
disdetta. Stabilito il salario giornaliero della dipendente in fr. 55.-, il
Pretore ha poi calcolato in fr. 1672.- l'importo dovuto dal datore di lavoro
per la perdita di guadagno dal 27 maggio al 3 luglio 2000 e in fr. 3125.- lo
stipendio dal 4 luglio al 31 agosto 2000, da cui dedurre le trattenute per gli
oneri sociali, rilevando che gli interessi di mora decorrevano dal 1° settembre
2000, data della fine del rapporto di lavoro. Infine, il Pretore ha respinto la
domanda della dipendente intesa a ottenere un'indennità di fr. 3300.- per
disdetta abusiva, siccome non provata, e non ha accordato all'istante le
ripetibili da lei chieste.
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Il
convenuto rimprovera al Pretore, in sostanza, di aver ammesso l'esistenza di un
contratto di lavoro insorto prima del 2 maggio 2000 sulla base di testimonianze
contenenti contraddizioni, imprecisioni e inverosimiglianze, e rileva che
nessun testimone ha indicato una data certa. Egli ribadisce che l'istante ha
accettato con la conclusione del contratto di lavoro del 2 maggio 2000 un
periodo di prova per una funzione diversa da quella precedente, con nuove
mansioni, responsabilità e un nuovo grado di occupazione fisso e completo, così
che il periodo di prova di tre mesi pattuito era valido e la disdetta è stata
validamente notificata per il 31 luglio 2000.
8a. Le
deposizioni testimoniali agli atti non sono invero contraddistinte dalla
chiarezza e dalla precisione, in particolare per quel che concerne le date in
cui l'istante era stata vista all'opera nell'esercizio pubblico. Diversi
testimoni hanno riferito di aver visto lavorare l'istante nell'esercizio
pubblico, senza tuttavia poter fornire date precise: uno di loro ha menzionato
il giorno di Pasqua 2000 (deposizione __________, verbale del 18 gennaio 2001),
altri due hanno precisato di averla vista all'opera nel mese di marzo
(deposizioni __________, del 18 gennaio 2001, e __________, de 5 dicembre
2000), un altro ha ricordato che la dipendente era presente con grande
frequenza nel maggio 2000, mentre "in precedenza c'era e non c'era"
(deposizione __________, del 5 dicembre 2000), uno ha affermato di averla vista
"al mattino sino a primavera inoltrata" nel corso delle sue
"sporadiche frequentazioni" dell'esercizio pubblico (deposizione __________,
del 5 dicembre 2000) e uno infine ha ammesso di averla vista in servizio,
aggiungendo di non sapere "riferire in quale mese preciso"
(deposizione __________, del 5 dicembre 2000). L'istante medesima ha dichiarato
nel suo interrogatorio formale di aver iniziato a lavorare alle dipendenze del
convenuto il 17 febbraio 2000 come ausiliaria.
8b. Tutte
le risultanze di istruttoria sono nondimeno concordi nell'indicare che
l'istante ha iniziato a lavorare nell'esercizio pubblico del convenuto prima
del 2 maggio 2000, data alla quale è stato concluso il contratto scritto di
lavoro agli atti (doc. C). Il convenuto medesimo lo ammette, tanto che
all'udienza dell'8 novembre 2000 ha dichiarato che l'istante lavorava per lui
già prima del 2 maggio 2000, in occasione di banchetti e per sostituire
saltuariamente il gerente, con una retribuzione a ore (verbale di udienza, pag.
2) e nel suo "ricorso per cassazione" ammette l'esistenza di una
sorta di contratto di lavoro a chiamata ben prima del maggio 2000 (pag. 4).
L'appellante ribadisce in questa sede che il lavoro svolto prima del 2 maggio
2000 dall'istante era diverso, poiché essa lavorava come collaboratrice
saltuaria retribuita a ore, mentre con il contratto scritto essa ha assunto
nuove mansioni, nuove responsabilità e un'occupazione a tempo pieno, diventando
ausiliaria. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. Il contratto
scritto (doc. C) è quello esplicitamente previsto per "lavoratori con
orari irregolari", e lungi dal garantire alla lavoratrice un impiego a
tempo pieno menziona che il lavoro si effettua su richiesta e di comune accordo
(clausola n. 5). Esso prevede inoltre la possibilità che lo stipendio versato
sia inferiore al minimo assicurato LPP (clausola n. 10), ciò che non sarebbe
stato il caso per un lavoro a tempo pieno. Le risultanza dell'istruttoria e le
stesse dichiarazioni del convenuto dimostrano che l'istante ha lavorato come
ausiliaria a ore sia prima sia dopo il 2 maggio 2000.
8c. Nell'ipotesi
più favorevole al ricorrente, il periodo di prova di quattordici giorni
previsto dal CCNL 98 è scaduto il 7 maggio 2000, essendo accertato che a
Pasqua, vale a dire il 23 aprile 2000, l'istante ha lavorato (deposizione
__________, verbale del 18 gennaio 2001). Ciò basta per escludere ogni
ulteriore periodo di prova. Il Tribunale federale ha rammentato in una recente
giurisprudenza (DTF129 III 124 consid. 3.1) che il periodo di prova ha lo scopo
di permettere alle parti di conoscersi e di valutare le presse di lavorare
insieme. Il periodo di prova è escluso quando le parti intrattengono già una
relazione professionale, come è appunto il caso in concreto. La stipulazione di
un nuovo periodo di prova, come rilevato con pertinenza dal Pretore,
costituisce nella fattispecie un'elusione delle norme sulla protezione della disdetta
a sfavore del lavoratore (cfr. DTF non pubblicata del 18 marzo 2003 nella causa
4C.284/2002, consid. 4), come tale nulla. Il convenuto poteva quindi disdire il
rapporto di lavoro solo con un termine di preavviso di un mese (art. 6 n. 1
CCNL), ciò che in concreto porta la scadenza del contratto al 31 agosto 2000.
L'appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
-
In
via subordinata il convenuto chiede che gli interessi di mora siano fissati
solo fino al 5 marzo 2001, asserendo di non dover sopportare le conseguenze del
ritardo a giudicare del Pretore, che avrebbe dovuto emanare la sentenza nel
termine di dieci giorni stabilito dall'art. 397 CPC, e quindi entro il 5 marzo
2001, le conclusioni delle parti essendo state prodotte il 22 febbraio 2001. A
prescindere dalla circostanza che la sentenza impugnata non prevede una
limitazione al 30 settembre 2002 della decorrenza degli interessi di mora,
contrariamente a quanto sembra ritenere il convenuto, la data d'emanazione
della sentenza non ha alcuna incidenza sugli interessi di mora dovuti dal
debitore. Gli interessi sulle prestazioni dovute al lavoratore decorrono
infatti dalla fine del rapporto di lavoro, ossia in concreto dal 1° settembre
2000 (art. 339 CO), e cessano solo con il pagamento. Anche su questo punto
l'appello si rivela dunque sprovvisto di fondamento.
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Nel
suo appello adesivo l'istante ripropone la richiesta di un'indennità per
licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336 CO, che il Pretore ha respinto
siccome non provata. Essa sostiene che il convenuto ha tentato in tutti i modi
di nascondere l'inizio del rapporto di lavoro prima del 2 maggio 2000 per
sottrarsi alle conseguenze pecuniarie che ne sarebbero derivate, ciò che
dimostra, come logica conclusione, l'abusività della disdetta. Argomentando in
tal modo essa non si confronta tuttavia con la sentenza del Pretore, il quale
ha accertato la totale assenza di prove al riguardo. L'istante medesima, del
resto, ammette che nulla agli atti consente di ritenere provata una disdetta abusiva,
poiché sostiene che "è praticamente impossibile ottenere l'ammissione da
parte della convenuta di aver licenziato l'istante soltanto per vanificare
l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal contratto di
lavoro…" (appello adesivo, pag. 1 in fine). Alla motivazione del Pretore,
quindi, l'istante contrappone solo una sua convinzione soggettiva, sprovvista
del benché minimo supporto probatorio, e non spiega per quale motivo sarebbe
errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice. Ne discende che
l'appello adesivo, su questo punto, è irricevibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f, che rinvia al cpv. 5 CPC) e sfugge quindi a ogni
esame nel merito.
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Con
l'appello adesivo l'istante rivendica anche la concessione dell'indennità per
ripetibili chiesta in prima sede e che il Pretore non ha accolto. La parte non
patrocinata ha diritto di principio al pagamento di un’indennità volta a
compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213). Chi
rivendica in appello un'indennità per ripetibili negata dal Pretore deve
nondimeno cifrare l'importo richiesto, pena l'irricevibilità del ricorso (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 309, m. 10-11). Ora, l'appellante adesiva non ha indicato la somma
richiesta, né le motivazioni del suo ricorso consentono di determinarla, con la
conseguenza che anche su questo punto l'appello adesivo si rivela irricevibile.
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Non
si prelevano tasse e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia
di contratto di lavoro, mentre le ripetibili dell'appello e dell'appello
adesivo seguono la soccombenza. La domanda di assistenza giudiziaria presentata
dal convenuto deve essere respinta, nonostante la sua dimostrata indigenza,
poiché l'appello non presentava sin dall'inizio il requisito cumulativo della
probabilità di esito favorevole.
Per i
quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
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Non
si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr.
200.– per ripetibili di appello.
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L'appello
adesivo di __________ è irricevibile.
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Non
si prelevano tasse né spese per l'appello adesivo. __________ rifonderà a
__________ fr. 200.- per ripetibili di appello.
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Intimazione:
-__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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