AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.159
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.159
Lugano
4 agosto 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.00003
della Pretura del Distretto di Blenio promossa
con petizione 31 gennaio 2001 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
-
-
entrambi rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto il pagamento dell’importo di fr. 50'000.-- oltre accessori
(contratto di mutuo), con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 18 luglio 2002 ha parzialmente
accolto per fr. 45'934.60, condannando nel contempo l’attore a versare ai
convenuti fr. 2'968.-- quale conguaglio interessi e capitale per il periodo
precedente al 1. gennaio 1996;
appellanti
i convenuti che, con memoriale 4 settembre 2002, chiedono la riforma del
querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili;
mentre
l’attore, con osservazioni 28 ottobre 2002, postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
appellante
adesivo l’attore che, con memoriale 28 ottobre 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la petizione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
A. Tra il 1989 e il 1990 __________ si faceva assistere da
__________ e __________ per le formalità di acquisto di un rustico da
ristrutturare a __________, nonché in occasione della successiva
ristrutturazione di tale immobile. La ristrutturazione veniva affidata
all’architetto __________, il quale riceveva istruzioni sia dal proprietario,
sia da __________ (i cui ordini venivano comunque avallati dallo stesso
__________).
B. In 25 ottobre 1991 __________ incaricava __________ e __________ di
provvedere alla ricerca di conduttori per il rustico di __________e e
all’amministrazione corrente dello stesso (doc. S, “Vermittlungsvertrag”).
C. Nel 1994, a
seguito della possibilità di acquistare un altro immobile in Ticino, __________
versava su un conto a lui intestato presso la __________, filiale di
__________, l’importo di fr. 100'000.--. La somma era stata ottenuta da
__________ dalla __________ di __________ (doc. E). Su questo conto, dal 21
ottobre 1992 al 17 luglio 1996, __________ o e __________ hanno avuto firma
individuale. La metà di questo importo era stata versata al notaio __________
di __________, incaricato di allestire i necessari atti notarili per la
compravendita, il quale, dopo aver rogato un precontratto e allestito una bozza
di statuti per una società, prendeva atto dell’impossibilità di perfezionare il
negozio giuridico e nel mese di novembre 1994 restituiva l’importo di fr.
50'000.-- versandolo sul conto di cui sopra.
D. Nel
frattempo, nel mese di maggio 1994, quando sul conto di __________ erano
depositati unicamente fr. 50'000.--, __________ e __________ chiedevano di
poter disporre di quella somma a titolo di prestito.
Verso la fine del
1994 e l’inizio del 1995 i rapporti tra le parti iniziavano a incrinarsi. Ancora
nel mese di aprile 1995 __________ e __________ ammettevano di dovere
restituire l’importo di fr. 100'000.-- (doc. F, G) e il 9 giugno 1995 essi
restituivano la somma di fr. 50'000.--.
I rapporti di
affari tra le parti cessavano nel giugno del 1996 (doc. L, M). Il 12 giugno
1996, per la prima volta, __________ e __________ avanzano una pretesa a loro favore
di fr. 49'989.35 per prestazioni relative al mandato di amministrazione
dell’immobile di __________.
E. Con petizione
30 gennaio 2001 __________ ha postulato la restituzione da __________ e
__________ di fr. 50'000.-- oltre interessi al 10,5 % dal 10 maggio 1994,
invocando le norme sul contratto di prestito.
Con risposta 12
giugno 2001 i convenuti si sono opposti integralmente, confermandosi nel loro
diritto di compensare il debito verso __________ con i propri crediti derivanti
dal contratto di intermediazione con questi sottoscritto.
F. Con
decisione 18 luglio 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando __________ e __________ a versare all’attore l’importo di fr.
45'934.60, mentre l’attore è stato obbligato a rifondere ai convenuti fr.
2'968.-- quale conguaglio per interessi e capitale per il periodo precedente il
- gennaio 1996. Innanzitutto il primo giudice ha stabilito che i convenuti
erano tenuti a restituire la somma di fr. 50'000.-- ricevuta da parte
dell’attore a titolo di mutuo, che il rimborso della somma avrebbe dovuto avvenire
almeno a far tempo dal 9 giugno 1995 -data in cui l’altra metà del capitale era
stata restituita a __________ - e che gli interessi al 5% decorrevano da tale
data. Inoltre, il Pretore ha stabilito che il 25 ottobre 1991, tra le parti era
venuto in essere un mandato di gerenza di stabili, per il quale i convenuti non
vantavano più alcuna pretesa a titolo di spese accessorie legate al rustico
poiché saldate con il saldo attivo della locazione dello stesso (doc. L, T).
Non disponendo di dati concreti per stabilire con certezza l’ammontare di un
onorario a favore dei mandatari, essendo il contratto del 25 ottobre 1991
silente a tal riguardo e ritenuto che l’attore aveva ammesso che per gli
interventi nell’ambito della ristrutturazione era stata pattuita una
remunerazione oraria di fr. 40.-- (anche se dagli atti non emergeva il dispendio
orario dei convenuti), il Pretore ha applicato una percentuale del 10% al
totale dei proventi delle locazioni del rustico tra il 1992 e il 1995, ritenendo
che di regola nel mercato immobiliare l’amministratore di uno stabile
percepisce quale onorario per le proprie prestazioni un importo tra il 3% e il
5% degli introiti di locazione. Nel caso in esame, l’importo riconosciuto a
titolo di onorario per le prestazioni dei convenuti tra il 1992 e il 1995 è
stato stimato in fr. 4'065.40 oltre a interessi al 5% dal 1. gennaio 1996.
Altre spese non sono state ammesse in quanto
non debitamente provate.
Questa somma è
stata posta in compensazione con l’importo di fr. 50'000.--, giungendo così ad
una somma a favore dell’attore di fr. 45'934.60. Mentre l’attore è stato obbligato
a versare ai convenuti la somma di fr. 2'968.-- a titolo di conguaglio
interessi e capitale per il periodo precedente il 1. gennaio 1996.
G. Con appello 4
settembre 2002, i convenuti hanno censurato il giudizio pretorile adducendo che
le pretese poste in compensazione dai convenuti sarebbero comprovate dalla documentazione
versata agli atti. Gli appellanti sostengono in particolare di avere svolto,
oltre all’attività di mediazione al fine di procurare conduttori che
trascorressero le loro vacanze nel rustico di __________, anche
l’amministrazione dell’immobile, la rappresentanza fiscale di __________, nonché
consulenza e assistenza per ogni sua necessità in Ticino. Il credito posto in
compensazione dagli appellanti sarebbe costituito da una parte degli onorari
ancora dovuti da __________ per la ristrutturazione del rustico di __________
(1989-1991), nonché per la consulenza e per l’attività di mediazione relative a
detto rustico e per tutte le spese anticipate legate alla proprietà dell’appellato.
Le singole censure sollevate nell’appello, così come le osservazioni della parte appellata, saranno riprese nei
successivi considerandi della decisione.
H. Con appello
adesivo 28 ottobre 2002, __________ ha censurato il giudizio pretorile adducendo
che i calcoli effettuati per determinare un onorario di fr. 4'065.40 quale
remunerazione per l’amministrazione dell’immobile a favore di __________ e
__________ non sarebbero corretti poiché la percentuale del 10% sul totale dei
proventi della locazione non sarebbe giustificata da alcun riscontro oggettivo.
Inoltre, __________ e __________, nonostante la richiesta di edizione formulata
dall’appellante adesivo, hanno omesso di produrre le fatture emesse per la
locazione a terzi dell’immobile di __________ e la documentazione bancaria
relativa a quella locazione e alla gestione della “consulenza __________”.
Controparte non ha formulato osservazioni
all’appello adesivo.
considerato in diritto:
- Incontestata
risulta la circostanza che __________ abbia concesso la somma di fr. 100'000.--
a __________ e a __________ a titolo di prestito. Negli scritti del 9 e del 14
aprile 1995 (doc. F, G) __________ assicurava __________ che non appena ella
avrebbe ottenuto dalla banca un responso positivo alla sua richiesta di mutuo
ipotecario, l’importo di fr. 100'000.-- concesso “für meinen Umbau in
__________ 1994 als Überbrückungskredit” sarebbe stato restituito
immediatamente (“sobald ich Bescheid erhalten habe, lasse ich Sie das sofort wissen
und selbstverständlich bezahle ich Ihnen sofort nach Erhalt die sFr. 100'000.--
zurück”, doc. F; nella successiva lettera di cui al doc. G: “kann ich Ihnen mitteilen,
dass ich den Betrag nunmehr kurzfristig zurückzahlen kann”). Dagli atti
risulta che il 9 giugno 1995 la metà della somma complessiva di fr. 100'000.--
veniva restituita a __________.
Gli appellanti si
sono opposti alla richiesta di restituzione avanzata
da __________ riguardo ai rimanenti fr. 50'000.--, adducendo di avere pretese da porre in compensazione derivanti
dall’amministrazione del rustico di __________, e meglio fr. 51'900.-- oltre
interessi (rispettivamente di fr. 49'689.35, poiché in cassa vi era ancora un
saldo a favore di __________ pari a fr. 2'210.65, v. risposta, ad 7, pag. 6),
mentre nell’allegato di appello il credito è stato cifrato in fr.
48'666.05 oltre interessi (v. appello, pag. 11, in fine).
- Ristrutturazione
del rustico di __________
2.1 Tra il 1989 e il 1991 gli appellanti hanno assistito __________ nell’ambito della ristrutturazione del
rustico di sua proprietà a __________. Per questa attività le parti avevano
pattuito una retribuzione oraria degli appellanti di fr. 40.-- (v. replica, ad
3, pag. 2). Gli appellanti avevano allestito dei conteggi che presentavano il
numero delle ore svolte in tale ambito (doc. R). Gli appellanti pretendono ora
il pagamento di fr. 4'180.-- a saldo, adducendo che una parte delle ore elencate
nei suddetti conteggi non sarebbe stata pagata, più precisamente tutte le ore
sotto le quali non figura la dicitura “fr…. dankend erhalten” (v. doc. R). La
parte appellata ha sostenuto di avere sempre regolarmente retribuito tutte le
ore che __________ e a __________ avevano conteggiato per la loro attività
relativa alla ristrutturazione del rustico, indipendentemente dal fatto che i
conteggi portassero la dichiarazione dell’avvenuta ricevuta o meno.
Innanzitutto si
rileva che la pretesa di fr. 4'180.-- è stata proposta per la prima volta in
sede di appello, siccome negli allegati preliminari i convenuti facevano
unicamente riferimento ai conteggi prodotti sub doc. 1-7, indicando genericamente
che per gli anni 1990/1991 __________ vantava nei confronti di __________ r dei
crediti per complessivi fr. 12'000.--.
Rappresentando la suddetta pretesa un novum
ai sensi dell’art. 321 CPC, la stessa è inammissibile e va quindi respinta (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss., m. 11 ss. e m. 20 ad art. 321 CPC).
In ogni caso, dal
riassunto eseguito da __________ sulla scorta dei conteggi allestiti dagli
appellanti appare verosimile che tutti gli importi sono stati versati (“Übertrag”)
a __________ e __________ (doc. R, foglio 1). D’altronde, dagli atti non
risulta che gli appellanti ne abbiano richiesto il versamento, se non dieci
anni dopo in sede giudiziaria.
Inoltre, forti
dubbi emergono dal fatto che per lo stesso periodo della ristrutturazione
dell’immobile, in aggiunta alla pretesa di cui sopra, __________ e __________
abbiano inserito nei conteggi prodotti in causa (doc. 1) ulteriori importi a
titolo di onorario a favore di __________ in veste di “Privatberater” per
complessivi fr. 14'400.-- (ossia fr. 450.-- al mese + fr. 150.-- per 24 mesi
- 1990 e 1991; v. doc. 1, fogli 1 e 2).
La pretesa di
__________ e __________ di fr. 4'180.-- a saldo per l’assistenza nella
ristrutturazione del rustico di __________, oltre ad essere irricevibile,
risulta infondata.
2.2 Sempre nell’ambito dell’attività prestata nella ristrutturazione del
rustico di __________, ma per il periodo successivo al mese di novembre 1991
(appello, pto. 4.2.1, pag. 8), gli appellanti sostengono di non avere più
allestito conteggi dettagliati delle prestazioni che essi avrebbero
giornalmente eseguito a favore di __________ ma di avere pattuito un onorario forfetario di fr. 450.-- mensili,
oltre a fr. 150.-- a titolo di rimborso forfetario per le spese (poi ridotti a fr.
100.-- mensili, non appena iniziata l’attività di mediazione nella locazione
dell’immobile). Per i mesi da novembre 1991 a giugno 1992, l’importo dovuto a
titolo di onorario sarebbe di fr. 4'800.-- (= [fr. 450.-- + fr. 150.--] x 8).
Innanzitutto,
anche tale importo è stato concretizzato
unicamente in sede di appello, poiché nell’allegato di risposta la
pretesa di __________ e __________ veniva quantificata per il 1991 in fr.
4'500.-- e per l’anno 1992 in fr. 10'000.--,
ed entrambi gli importi sarebbero stati da ricondurre a non meglio
specificati “prestiti elargiti dalla signora __________ ” (v. risposta, ad 5,
pag. 4; v. doc. 1: “__________, Kredit an __________”; tra l’altro, le ricevute
prodotte sono in parte illeggibili, di difficile interpretazione e non hanno
trovato riscontri oggettivi, segnatamente in una documentazione bancaria).
Pertanto, trattandosi di una nuova domanda ex art.
321 CPC, la stessa è inammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 1 ss., m. 11 ss. e m. 20 ad art. 321 CPC).
Inoltre, questa
pretesa si scontra con l’accordo in precedenza sorto tra le parti che
prevedeva, nell’ambito della ristrutturazione del rustico, solamente una retribuzione
oraria, mentre agli atti non vi è alcun
riscontro in merito ad una qualsiasi modifica della retribuzione, da oraria (fr. 40.--/h) a mensile (fr. 450.--, oltre a fr. 150.--).
Infine, come già
esposto nel precedente considerando, la tesi degli appellanti contrasta con
quanto riportato dai conteggi relativi agli anni 1990 e 1991 (v. doc. 1, fogli
1 e 2) che riportano una somma di fr. 14'400.-- a titolo di rimunerazione di
__________ quale “Privatberater”, corrispondenti appunto a fr. 450.--, oltre fr.
150.-- sull’arco di 24 mesi (del resto, dalle
comparse scritte degli appellanti non emerge alcuna giustificazione per
questa somma).
Ne discende che la
pretesa di fr. 4'800.-- avanzata dagli appellanti
per il periodo da novembre 1991 a giugno 1992 deve essere respinta.
- Per la
consulenza e l’amministrazione, rispettivamente per l’attività di intermediazione
della locazione (v. appello, pto. 4.2.2., pag. 9), nel periodo intercorso tra
la seconda metà del 1992 e la prima metà del 1996, gli appellanti hanno sostenuto
che la loro retribuzione mensile, essendo la loro attività svolta a titolo
professionale, era stata pattuita in fr. 450.-- a titolo di onorario,
oltre a fr. 100.-- per il rimborso di spese, per complessivi fr. 26'400.-- (= [fr. 450.-- + fr.100.--] x 48
mesi). La parte appellata afferma di non avere mai pattuito alcuna
remunerazione e che solamente il contratto di gestione dell’immobile sottoscritto
dalle parti in data 25 ottobre 1991 rappresentava la base dei loro rapporti
(doc. S).
Il giudice di
prima istanza, riconoscendo che __________ e __________ avrebbero agito
professionalmente, ma argomentando che
gli stessi non avrebbero provato l’esistenza di un accordo particolare quo
all’ammontare di un onorario, ha riconosciuto un importo di fr. 4'065.40 pari
al 10% dei proventi legati alla locazione
del rustico tra il 1992 e il 1995 (v. sentenza, pto. 3.1.4, pag. 9).
Con appello
adesivo, __________ sostiene che i calcoli effettuati per determinare un
onorario quale remunerazione per l’amministrazione dell’immobile a favore di
__________ e __________ n non sarebbero corretti, né per rapporto alla
percentuale del 10% sul totale dei proventi della locazione, né per quanto
concerne l’effettivo ammontare di tali introiti. Del resto, secondo
l’appellante adesivo, __________ e __________ hanno omesso di produrre le
fatture emesse per la locazione a terzi del rustico e la documentazione bancaria
relativa a quella locazione, disattendendo così il loro onere probatorio.
3.1 Dal contratto sottoscritto in data 25 ottobre 1991 emerge che
__________ e __________ si sarebbero occupati della gestione del rustico di
__________ e in particolare di trovare degli interessati per la locazione dello
stesso a scopo di vacanza (“übernehmen die Vermittlung für das Ferienhaus von
__________ ”; v. doc. S, pti. 1, 3, 4).
Nell’accordo
veniva fissato con precisione l’ammontare del canone di locazione e l’obbligo
di fatturare a parte le spese accessorie (doc. S, pti. 3 e 4). Il contratto
prevedeva che la “Überweisung der unter 3 und 5 aufgefuehrten Miet- und Nebenkosten
wird nach Abreise der Kunden vorgenommen” (v. doc. S, pto. 6).
Nell’accordo non è
invece stata stabilita alcuna remunerazione a favore dagli appellanti.
Procedendo
all’interpretazione del contratto di cui sopra, si giunge alla conclusione che
gli appellanti si sono impegnati a gestire il rustico di proprietà di
__________ e pertanto, come rettamente stabilito in prima istanza, l’accordo
del 25 ottobre 1991 costituisce un contratto di gerenza di stabili, al quale
tornano applicabili le norme sul mandato (v. DTF 106 II 157, ZR
1998, pag. 148; Fellman, Berner
Kommentar, Berna 1992, n. 167 ss. ad art. 394 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3. ed., Zurigo 2003, n.
4934).
3.2 In base all’art. 394 cpv. 3 CO, ritenuto come gli appellanti
abbiano esercitato l’attività nel loro ambito professionale, gli stessi hanno
diritto a una mercede.
Dagli atti, al
contrario di quanto asserito da __________ e __________, non emerge che sia
stata mai pattuita, né per iscritto, né oralmente e neppure per atti
concludenti, una mercede a loro favore, tantomeno un importo forfetario mensile
di fr. 450.-- oltre a fr. 100.-- per le spese. Non può neppure essere applicata
la retribuzione oraria (fr. 40.--/h), già pattuita e riconosciuta nell’ambito
della ristrutturazione del rustico, poiché da un lato l’attività prestata dagli
appellanti in questo caso diverge sostanzialmente da quanto svolto nel corso
della ristrutturazione dell’immobile e dall’altro non vi sono indicazioni in
merito al numero delle ore prestate.
Può quindi essere
seguita la strada imboccata dal giudice di prime cure il quale ha stabilito che
alla presente fattispecie possono essere applicate le regole in uso nel settore
immobiliare (Gauch/Aepli/Stöckli,
Präjudizienbuch zum OR, Zurigo 2002, n. 16 ss. ad art. 394 CO; Fellman, op. cit., n. 395 ss. e 460
ss. ad art. 394 CO; Weber,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
2. ed. Basilea 1996, n. 39 ad art. 394 CO), segnatamente che l’amministratore
di un immobile percepisce di regola un onorario per le proprie prestazioni
calcolato tra il 3% - 5% sugli introiti della locazione. Stante che nel caso in
esame il rustico non poteva essere locato a scopo di vacanze durante tutto
l’anno, si può giustificare l’applicazione di un’aliquota maggiore pari al 10%.
Il totale dei proventi della locazione del rustico di __________ tra il 1992 e
il 1995 ammonta a fr. 40'654.80 e pertanto deve essere confermata la cifra di fr.
4'065.40, alla quale è pure giunto il Pretore.
- Infine, gli
appellanti chiedono la rifusione delle spese sostenute tra il 1990 e il 1995
nell’ambito dell’amministrazione del rustico, pari a complessivi fr. 13'286.05.
Gli appellanti
fondano le loro pretese sulla documentazione prodotta agli atti sub doc. 1-7.
Si rileva ancora
una volta che per giungere al suddetto importo, gli appellanti hanno modificato
le allegazioni e i calcoli riportati negli allegati di prima istanza (fr.
1'060.-- per il 1990, fr. 944.60 per il 1991, fr. 4'200.35 per il 1992,
fr. 4'299.20 per
il 1993, fr. 821.35 per il 1994 e fr. 1'960.55 per il 1995). Infatti, nelle
comparse scritte preliminari, i convenuti avevano sostenuto che tra il 1990 e
il 1996 __________ aveva anticipato l’importo complessivo di fr. 51'900.--, e
meglio che tali importi rappresentavano “immissioni di mezzi finanziari da
parte della signora __________ ” (risposta, ad 3, pag. 3) e “prestiti elargiti
dalla signora __________ ” (risposta, ad 5, pag. 4, e meglio: fr. 7'500.-- per il 1990, fr. 4'500.-- per il
1991, fr. 10'000.-- per il 1992, fr.
10'800.-- per il 1993, fr. 9'100.-- per il 1994, fr. 7'000.-- per il
1995 e fr. 3'000.-- per il 1996).
Si osserva anche
che l’elenco inviato dagli appellanti a __________ in data 19 gennaio 1995
(doc. T) riportava determinate spese legate all’immobile per gli anni 1993 e
1994 che risultano già tutte coperte dalle entrate per la locazione del
rustico, mentre non riporta le ulteriori spese poste in compensazione in sede
giudiziaria da __________ e __________ (doc. 1-7).
Inoltre, la
documentazione versata agli atti è interamente costituita da fotocopie,
talvolta di cattiva qualità e pertanto non intelligibili, alcune fatture non
fanno alcun riferimento a __________ ma unicamente agli appellanti (es.
__________ del 22.9.1992 e 23.11.1992; v. doc. 3 per il 1992), addirittura il
16.6.1993 __________ ha direttamente prelevato dalla cassa l’importo di fr.
550.-- per “div. Extrastunden für Zusammenstellung von Akten, Konsultationen etc.”
(v. doc. 4 relativo al 1993).
Infine, le spese
supplementari elencate nei conteggi prodotti tutti in fotocopia - contestate da
__________ - non hanno trovato riscontro in altri documenti, segnatamente in
documenti originali o estratti bancari: a tale proposito si rileva che gli
appellanti non hanno fatto fronte al loro obbligo di procedere all’edizione
delle fatture originali emesse per la locazione a terzi del rustico e della documentazione
bancaria relativa a tale locazione.
In ogni caso, non
è compito di questa Camera quello di chinarsi in un’improbabile opera di
ricostruzione di dati o più in generale di sopperire alle negligenze dei
convenuti nell’amministrazione dell’istruzione probatoria a loro carico (IICCA
4.2.1999 in re G.R./R e lcc., inc. n. 12.1998.201). Ne discende che anche in
questo caso la pretesa compensatoria deve essere respinta poiché rimasta incomprovata.
-
Alla luce di
quanto esposto, agli appellanti va riconosciuto un importo di fr. 4'065.40 a
titolo di onorario per la gestione del rustico di proprietà della parte
appellata, da compensare con la somma di fr. 50'000.-- che andava riconsegnata
il 9 giugno 1995 a __________, cosicché la pretesa di quest’ultimo si riduce a fr.
45'934.60 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1996. __________ verserà invece
a __________ e __________ la somma di fr. 2’968.-- a titolo di conguaglio
interessi e capitale per il periodo precedente il 1. gennaio 1996.
-
Appello e
appello adesivo, infondati in ogni loro punto, devono essere respinti. Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
-
L’appello 4
settembre 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese
della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 750.--
sono poste a
carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere all’appellato la
somma di fr. 1’500.-- per ripetibili.
-
L’appello
adesivo 28 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
Le spese
della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 150.--
sono poste a
carico dell’appellante adesivo, il quale rifonderà alle controparti un importo
di fr. 300.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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