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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.143
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00143
Lugano
20 agosto
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
DI.2002.00142 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con
istanza di sfratto 16 luglio 2002 da
rappr. da __________
contro
che il Pretore ha accolto, con decreto 6 agosto 2002,
ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante
l'appartamento n. __________ di un locale da lui occupato al 3° piano dello
stabile denominato __________ in Via __________ a __________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002
del convenuto;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con
giudizio 6 agosto 2002 il Pretore, preso atto che l'istanza si fondava sul
contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29 luglio 1999 (doc. A)
nonché sulla notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 26 aprile 2002
(doc. F), ha decretato lo sfratto del convenuto dall'ente locato;
che con
scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 il convenuto ha dichiarato di opporsi
allo sfratto, ritenendo inammissibile "che con fr. 1'500.-- ca. si possa
vivere e il Cantone non intervenga", il tutto nonostante egli avesse
"spedito più lettere all'assistenza a __________ non avendo ancora
ricevuto nessuna risposta";
che lo
scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per eventuali osservazioni;
che, in
effetti, il convenuto non pretende in alcun modo che il giudizio con cui il
Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato e dunque da riformare, mentre le
circostanze da lui addotte, segnatamente l'impossibilità di vivere con soli fr.
1'500.-- ca. al mese e il fatto che la pubblica assistenza, da lui
interpellata, non sarebbe intervenuta prontamente, sono irrilevanti e nulla
tolgono alla validità della disdetta per mora significatagli il 26 aprile 2002,
oltretutto ben prima dell'inoltro della richiesta d'assistenza, che per sua
ammissione risale tutt'al più al luglio 2002 (verbale di discussione 5 agosto
2002); tanto più che in precedenza, nel doc. I, egli si era già impegnato, nel
limite del possibile, a lasciare l'ente locato al più presto;
che
l'appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari
circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o
spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 di __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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