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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.14
Data decisione, Autorità:
01.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00014
Lugano
- luglio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
LA.2001.00074 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con
istanza 27 luglio 2001 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
in materia di locazione (nullità della disdetta),
e nella
causa inc. no. SF.2001.00194 della stessa Pretura promossa con istanza di
sfratto 2 agosto 2001 da __________ contro __________;
nelle
quali il Pretore, con unico giudizio 21 dicembre 2001, ha accertato la nullità
della disdetta dal contratto di locazione tra le parti e, di conseguenza, ha
respinto la richiesta di sfratto.
Appellante
la __________ la quale, con atto d'appello 14 gennaio 2002, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di accertare la validità della rescissione del
contratto di locazione e di decretare lo sfratto di __________
dall'appartamento e dal parcheggio occupati nello stabile __________ di via
__________ a __________;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni
all'appello.
Considerato
in fatto ed in diritto:
- __________,
cittadino __________, ha locato un appartamento ed un parcheggio-auto, dal
giugno 1997, nello stabile della __________ in via __________ a __________.
In ritardo con il
pagamento della pigione per i mesi di febbraio e marzo 2001, il conduttore è
stato diffidato giusta l'art. 257d CO e, scaduto infruttuoso il termine di
pagamento assegnatogli, la locatrice gli ha notificato, il 30 aprile 2001, la
disdetta per mora.
La contestazione della disdetta avanti
all'Ufficio di conciliazione che l'ha ritenuta valida e avanti al Pretore che,
invece, l'ha dichiarata nulla riguarda, per quanto qui interessa trattandosi
dell'unico argomento riproposto in appello, la mancata separata notifica al
coniuge del conduttore della messa in mora per il pagamento della pigione e
della successiva disdetta come, invece, impone l'art. 266n CO quando la cosa
locata è adibita ad abitazione famigliare. In particolare il Pretore ha
ritenuto che il fatto che il matrimonio __________ del conduttore con la
signora con la quale convive nell'appartamento non fosse stato riconosciuto in
Svizzera non fosse d'ostacolo a ritenere quale abitazione famigliare
l'appartamento da loro occupato e, accertata la mancata separata notifica alla
signora, ha annullato la disdetta e, conseguentemente, respinto l'istanza di
sfratto.
-
Con
l'appello, la locatrice ritiene che per abitazione famigliare sia da intendersi
l'appartamento che serve da domicilio a persone coniugate, escludendo il
concubinato o forme di vita comune analoga, e tali non lo possono essere delle
persone sposate all'estero ed il cui matrimonio non è riconosciuto, secondo le
regole del diritto internazionale privato, in Svizzera. Ritiene quindi che il
conduttore non possa beneficiare dei riguardi riservati all'abitazione
famigliare e che la disdetta, anche se non notificata alla signora, sia valida
ed operante.
-
L'appello è
respinto.
Dagli atti di causa e dai successivi accertamenti ordinati da questa
Camera risulta che l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha, il 6 giugno
2002, comunicato che il convenuto "convive con la signora __________ ed
i loro figli…" e che "Il loro matrimonio avvenuto in
__________ non è stato riconosciuto in Svizzera" mentre, il 13 giugno
2002, ha precisato che "…per il matrimonio contratto in data 15.1.1988
al __________) dai signori __________ e __________, è stata ordinata la
trascrizione nei registri dello stato civile di __________ in data 4.12.2001. I
signori __________ sono quindi coniugati a tutti gli effetti".
Il riconoscimento
in Svizzera del matrimonio contratto in __________ significa che quest'ultimo
era valido (art. 45 LDIP) e, l'iscrizione nel registro dei matrimoni svizzero
non essendo costitutiva ma solo dichiarativa (Berner Kommentar, ad art.
117 CC n. 129), effetti e conseguenze giuridiche del matrimonio sono operanti
dal momento della sua celebrazione che, nel caso concreto, risale al 1988.
Di conseguenza
l'appartamento in questione, occupato da persone validamente sposate,
rappresenta la loro abitazione famigliare (come del resto risulta espressamente
dal contratto di locazione - doc. A dell'inc. dell'Ufficio di conciliazione -
che indica come l'ente locato sia adibito ad abitazione famigliare) con la
necessità, per la notifica della messa in mora con comminatoria di disdetta e
della disdetta stessa, di seguire le formalità previste dall'art. 266n CO.
Mancando, com'è
pacificamente ammesso, la notifica separata al coniuge sia della messa in mora
sia della disdetta quest'ultima è nulla, la locazione non è cessata e lo
sfratto improponibile.
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 14 gennaio 2002 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 950.-- e le
spese di fr. 50.-- (totale fr. 1'000.--) già anticipate dall'appellante
rimangono a suo carico.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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