AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.96
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00096
Lugano
16 maggio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Bernasconi Roberta (giudice supplente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00368
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10
maggio 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
nella
quale è intervenuta in lite, in via accessoria, a fianco del
convenuto
la __________
(rappr.
dall'__________)
in materia
di restituzione del deposito che il Pretore, con sentenza 12 giugno 2001, ha
accolto condannando il convenuto a restituire all'attrice l'importo di fr.
20'000.-- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1998 e, a seguito di domanda
riconvenzionale, obbligando pure l'attrice a versare al convenuto l'importo di
fr. 675.--.
Appellante
il convenuto il quale, con atto d'appello 4 luglio 2001, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione, mentre la
controparte, con osservazioni 4 settembre 2001, postula la reiezione
dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
-
Il 15 novembre 1990 i coniugi __________ e __________, nata __________, hanno acquistato, in ragione di
un mezzo ciascuno, dalla ditta __________ la casa d'abitazione di cui al mapp.
1408 di Taverne per l'importo di fr. 590'000.--. Un residuo del prezzo di
vendita di fr. 20'000.-- fu depositato, per accordo tra le parti,
presso il notaio __________ (che aveva rogato l'atto notarile di compravendita)
e tale doveva rimanere fino al momento in cui fossero definite le contestazioni
tra le parti contraenti a proposito di pretese vantate dai compratori per
asserita inesecuzione del contratto di compravendita.
-
Nel 1993 la
ditta __________ è fallita. Fra gli attivi figurava una pretesa di fr. 35'195.--,
comprensiva del saldo della compravendita di fr. 20'000.--, nei confronti dei
coniugi __________ che l'hanno contestata. A loro volta i signori __________
avevano insinuato un loro credito di fr. 100'796.-- per pretesi difetti della
casa. A seguito di una causa di contestazione della graduatoria, promossa
dall'avv. __________ (creditore della fallita per note professionali), la
pretesa risarcitoria dei signori __________ è
stata stralciata.
-
Nel marzo
1996 i coniugi __________ hanno ottenuto
lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e la casa di __________ è stata attribuita in proprietà esclusiva
alla signora __________ che si è assunta tutti gli oneri gravanti la proprietà.
-
Nel
frattempo l'avv. __________ ha
dichiarato all'amministrazione del fallimento di vantare, in un primo tempo, un
diritto di pegno sulla somma presso di lui depositata di fr. 20'000.-- e, in
seguito, di esercitare il diritto alla compensazione su quello stesso importo.
L'amministrazione ha contestato entrambe le pretese ed ha chiesto all'avv.
__________ di liberare a suo favore la
somma depositata senza tuttavia nulla ottenere.
-
Una
creditrice del fallimento, la __________, ha ottenuto la cessione dei crediti
contestati ai sensi dell'art. 260 LEF, ivi compreso quello vantato nei
confronti dei signori __________ e, a
seguito di trattative extragiudiziali ha accettato di ottenere il pagamento di
fr. 13'000.-- a saldo di ogni pretesa.
-
La signora __________, dopo aver pagato quest'importo, ha chiesto
all'avv. __________ la liberazione a suo
favore della somma presso di lui depositata, senza successo. Ha così promosso
la causa che ci occupa che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto
poiché la massa fallimentare, con la cessione del credito ex art. 260 LEF,
avrebbe perso ogni diritto nei confronti dei debitori e di riflesso ogni
diritto sulla somma depositata e poiché l'attrice sarebbe legittimata a
chiedere da sola, e non insieme all'ex marito, la restituzione del deposito dal
momento che, con la liquidazione del regime matrimoniale, è divenuta unica
proprietaria della casa con l'aggravio di tutti gli oneri riguardanti tale
abitazione.
-
Delle
argomentazioni dell'appellante che chiede la reiezione della petizione e di
quelle dell'appellata che postula la riconferma del giudizio pretorile si dirà,
per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
-
Il Pretore
afferma, genericamente, che tra le parti si è perfezionato un contratto di
deposito ai sensi degli art. 472 e seg. CO. Se così fosse la pretesa di
restituzione, impregiudicata ancora la questione a sapere se di fronte a due
depositanti uno solo possa far valere il diritto, dovrebbe trovare immediata
protezione, senza necessità di altre argomentazioni, ai sensi dell'art. 475 CO
per il quale il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa
depositata (o uguale somma per l'art. 481 CO) quand'anche fosse stato convenuto
un termine per il deposito.
Le parti ed il
primo giudice non si avvedono però che quel deposito, così come avvenuto e per
le sue finalità, è quello particolare dell'art. 480 CO per il quale se più
persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, una
cosa su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti, il
depositario non potrà restituirla se non col consenso degli interessati o
dietro ordine del giudice. È vero che furono i coniugi __________ a depositare materialmente la somma ma è
altrettanto vero che quell'importo era preteso dalla __________ la quale è
stata senz'altro d'accordo con il deposito, quale garanzia del suo credito,
nella attesa che le contestazioni fossero risolte. Tale situazione è
pacificamente confermata dalla stessa attrice quando, nella sua petizione, dà
ragione del deposito indicando quanto affermato dall'avv. __________ in altra procedura, ossia che "tale
somma, per accordo tra venditrice e compratori, doveva restare depositata
presso l'attore (n.d.r. l'avv. __________) finché fosse finita la contestazione
tra le parti contraenti a proposito di pretese vantate dai convenuti (n.d.r.
signori __________) verso la venditrice per asserita inesecuzione del contratto
di compravendita…" (cfr. petizione punto 2).
Ne discende che
l'avv. __________, quale depositario-sequestratario dell'art. 480 CO, non può
restituire la somma se non a seguito di accordo tra gli interessati o dopo
decisione giudiziaria che però deve veder coinvolte le parti stesse e che gli è
processualmente e materialmente estranea (OR-Wetter, art. 480 N. 2).
Nella lite attorno a chi debba essere liberato l'importo depositato il
depositario non ha quindi legittimazione passiva.
L'esame della
carenza di legittimazione, trattandosi di requisito per la proponibilità
materiale dell'azione e quindi di verifica del diritto federale, va effettuato
d'ufficio dal giudice (DTF 96 II 123) sulla base dei fatti allegati
dalle parti ed accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1) che, nella
fattispecie concreta, concludono appunto per l'evidente mancanza di
legittimazione dell'avv. __________ ad
essere convenuto in causa.
Già per questo
solo motivo la petizione dev'essere respinta mentre non torna più conto
stabilire se la sola signora __________ è
legittimata ad agire e contro chi (la Massa fallimentare __________ oppure la
cessionaria, ex 260 LEF, __________ qualora la somma depositata dovesse essere
considerata quale diritto accessorio compreso nella cessione ai sensi dell'art.
170 cpv. 1 CO).
- Le spese e
le ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza della parte
attrice ed appellata.
Per i quali motivi
visto l'art. 480 CO
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 4 luglio 2001 è accolto e di conseguenza la sentenza 12
giugno 2001 del Pretore di Lugano è così riformata:
-
La petizione 10 maggio 1999 di __________ è
respinta.
-
La tassa di giustizia di complessivi fr.
1'000.-- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico
dell'attrice, pure tenuta a rifondere alla controparte l'importo di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Invariato
-
Invariato
II. Le spese
della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 600.--
già anticipati
dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a
controparte fr. 600.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster