AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.94
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00094
Lugano
12 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.96.00148 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 27 novembre 1996 da
entrambi rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di ECU
322'000.- oltre interessi;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 31 maggio / 13 giugno 2001 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 28 giugno 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 4 settembre 2001 postulano la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel
febbraio 1993 i coniugi __________ e __________, entrambi cittadini italiani
residenti in Italia, hanno aperto la relazione bancaria n. __________ presso la
succursale di __________ del __________.
In
quell'occasione essi, oltre a sottoscrivere le condizioni generali (doc. 5) e
le convenzioni speciali che completano il contratto relativo all'apertura di un
conto e di un deposito (doc. 6), hanno tra l'altro specificato che la
corrispondenza andava trattenuta in banca (doc. B) e conferito una procura
amministrativa a __________ (doc. D).
B. Il
18 maggio 1994, a seguito di un ordine telefonico, il loro conto è stato
addebitato di ECU 292'000.-, che sono stati bonificati sulla relazione n.
__________, intestata congiuntamente a __________ e __________ (doc. E-F).
L'operazione
in questione è stata contestata dai titolari del conto all'inizio del mese di
aprile 1996.
C. Con
la petizione in rassegna i coniugi __________ hanno chiesto la condanna del
__________ - al pagamento di complessivi ECU 322'000.-, corrispondenti
all'importo bonificato (ECU 292'000.-) ed al mancato guadagno (ECU 30'000.-),
rimproverando in sostanza alla banca di aver eseguito un ordine di bonifico
impartito da terze persone.
La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che l'ordine in questione era
stato in realtà impartito da __________ -__________ e che in ogni caso l'operazione, non contestata dagli attori
entro il termine mensile previsto dalle condizioni generali, era da
considerarsi tacitamente ratificata.
D. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure, richiamate le norme applicabili alla fattispecie, ha
innanzitutto accertato che alla convenuta poteva senz'altro essere rimproverata
una violazione del suo dovere di diligenza, segnatamente in quanto non
risultava che la funzionaria __________, che aveva ricevuto l'ordine
telefonico, avesse a quel momento effettuato le necessarie verifiche per
determinare con certezza se il suo interlocutore fosse effettivamente il
titolare del conto. D'altro canto, la convenuta, che nell'occasione aveva
commesso una colpa grave, non poteva in buona fede richiamarsi ad eventuali
clausole che limitavano la sua responsabilità.
E. Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza di
primo grado nel senso di respingere la petizione.
Essa
rimprovera innanzitutto al Pretore di aver posto a suo carico l'onere della
prova della corretta esecuzione del mandato quando in realtà era semmai la
controparte a dover dimostrare un'eventuale violazione contrattuale, prova che
nella fattispecie non era stata assolutamente fornita, visto e considerato che
l'istruttoria aveva chiarito che l'ordine di bonifico emanava per l'appunto da
__________. In ogni caso non ritiene che il fatto di richiamarsi alle clausole
delle condizioni generali che limitavano la sua responsabilità fosse
costitutivo dell'abuso di diritto.
F. Delle
osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
- Dovendosi innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto
tra le parti, si osserva che nel rapporto contrattuale che viene in essere con
l'apertura di un conto corrente presso una banca si ritrovano caratteristiche
tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato, cosicché non è in
definitiva errato parlare di un contratto misto: la dottrina e la
giurisprudenza più recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta
qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima
dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra
la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398
CO).
Per
quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare
che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano
elementi che si rifanno al mandato, nella misura in cui l'istituto di credito
svolge compiti di gestione d'affari per il cliente (Fellmann, op. cit.,
N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine
Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le
norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti
i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Ne consegue
che la fattispecie qui in esame può di principio essere esaminata sotto
l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op.
cit., ibidem; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C., 21 febbraio 2001 in re
R./C. SA).
Ora,
giusta l'art. 398 cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta ad eseguire con
fedeltà e diligenza gli affari affidatile dal cliente mandante e a dar seguito
alle istruzioni impartite.
Naturalmente,
se la banca agisce attenendosi a questi principi, l'esecuzione del mandato non
darà adito a discussioni. Problemi possono tuttavia insorgere nel caso in cui
l'istituto di credito fornisca delle prestazioni ad un terzo non autorizzato,
che essa ha erroneamente considerato come suo cliente oppure se agisce in virtù
di ordini impartiti da un terzo che ha falsificato la firma del cliente o
infine, e più in generale, se non ha prestato la necessaria diligenza
nell'esecuzione del mandato: poiché in base ai principi generali del diritto
contrattuale vi è valido adempimento solo nel caso in cui il debitore fornisce
la sua prestazione al vero creditore nel luogo e nei tempi stabiliti, nei casi
appena menzionati la banca non avrebbe adempiuto il mandato affidatole, di modo
che non si sarebbe validamente liberata dalla sua obbligazione nei confronti del
"vero" debitore (Hardegger, op. cit., p. 117 e seg.; Gautschi,
Berner Kommentar, N. 36 b e c ad art. 398 CO; Weber, Berner Kommentar,
N. 121 ad art. 68 CO; Rep. 1997 p. 203 e seg.): in tali circostanze il
cliente potrebbe ancora pretendere dalla banca l'adempimento del contratto,
cioè la restituzione di quanto depositato a suo tempo rispettivamente opporsi a
che l'importo erroneamente versato dalla banca al terzo sia addebitato sul
proprio conto (Hardegger, op. cit., p. 118 e seg.; Gautschi, op.
cit., N. 36 c ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit., N. 436 ad art. 398 CO;
DTF 111 II 265, 112 II 454; ICCTF 8 maggio 2001 in re X. SA/Y.
SA; Rep. 1997 p. 203; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C., 21
febbraio 2001 in re R./C. SA).
- Passando
al merito, con la prima censura d'appello la convenuta rimprovera al Pretore di
aver ripartito arbitrariamente l'onere della prova nella sentenza impugnata
(consid. 3.2.2), mettendo a suo carico l'onere di dimostrare la corretta
esecuzione del mandato, invece di far obbligo alla controparte di provare
un'eventuale violazione dello stesso.
Pur
dovendosi teoricamente dare atto del buon fondamento dell'assunto ricorsuale,
confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Fellmann, op.
cit., N. 444 e 447 ad art. 398 CO con rif.; IICCA 15 ottobre 2001 in re
P./B.), va subito precisato che in realtà la circostanza non può assolutamente
giovare all'appellante e ciò per il semplice fatto che il primo giudice
nell'occasione era partito dall'erroneo presupposto che la fattispecie dovesse
essere esaminata in base ai principi che reggono il cattivo adempimento del
mandato (art. 398 CO); trattandosi invece - come accennato al precedente
considerando - di un classico caso di inadempimento, l'onere della prova
dell'esecuzione del contratto incombeva alla banca debitrice (cfr. ICCTF
8 maggio 2001 in re X. SA/Y. SA), così che in assenza della prova che l'ordine
di bonifico è stato impartito da uno degli attori bisognerà decidere a sfavore
della convenuta.
- Nel
caso di specie la teste __________ ha dichiarato di aver riconosciuto
nell'occasione la voce di __________ e di essere dunque convinta di aver
parlato con lui ("Al telefono io ho riconosciuto la voce di _________
che avevo già sentito altre volte e conoscevo. Sono convinta di aver parlato
con lui … "); mentre quest'ultimo, sentito in sede di interrogatorio
formale, ha di fatto negato la circostanza, osservando di aver parlato con la
funzionaria unicamente nel settembre 1994 (ad 5: "Ho visto la signora
__________ una volta per l'apertura del conto e l'ho sentita una volta per
telefono, il 19.09.1994").
Ora,
l'esame delle deposizioni permette tutto sommato di ritenere maggiormente
attendibile la versione fornita dall'attore, piuttosto che quella resa dalla
funzionaria. Quest'ultima ha in effetti indicato che la voce in questione le
era risultata familiare ("voce che mi era familiare") in
quanto __________, da lei conosciuto oltre un anno prima al momento
dell'apertura del conto, avrebbe avuto modo di contattarla a diverse riprese
per telefono ("voce che … avevo sentito altre volte … In precedenza
l'avevo sentito per telefono soltanto per le informazioni sui conti e per gli
investimenti"), circostanza che però è stata chiaramente smentita
dalla cartella di controllo del conto (doc. 14), che non riportava
assolutamente tali contatti: se ne deve pertanto concludere che essa, non
avendo mai avuto contatti telefonici con il cliente, non era assolutamente in
grado di riconoscerlo e che dunque, se essa ha ritenuto di dar seguito
all'ordine di bonifico, lo si deve in definitiva al fatto che quel giorno o
comunque il giorno prima __________ le aveva preannunciato una telefonata del
cliente ("Nella primavera del 1994 ricordo che __________ mi aveva
preavvisato un ordine di __________ relativo
al trasferimento di 290'000 ECU circa a suo favore. Durante una visita di
_________ egli mi disse di preparare gli atti necessari e di attendere la
telefonata del cliente. Il giorno stesso o il giorno seguente arrivò la
conferma telefonica …") , ciò che può averla inconsciamente indotta a
ritenere di aver effettivamente avuto a che fare con il cliente. D'altro canto,
nulla permette di dubitare della veridicità di quanto affermato da __________
in sede di interrogatorio formale: nel fatto che ad un certo momento egli abbia
dichiarato di non aver mai dato alcuna indicazione telefonica di movimentazione
sul suo conto (ad 6), salvo poi aver specificato di aver ordinato il 19
settembre 1994 un bonifico di US$ 5'800.- a favore di una terza persona (ad 7),
non si ravvisa in effetti la volontà di mentire o di sottacere fatti rilevanti,
tanto è vero che a questa circostanza egli aveva già fatto indirettamente
accenno in precedenza, ad 5, laddove già aveva evocato quella telefonata,
riferita ovviamente a quell'ordine di bonifico (cfr. la menzione di
"ordine tel." nel doc. 17), per altro mai contestato dai clienti
(cfr. pure risposta p. 3); a giudizio della scrivente Camera, la contraddizione
risultante dalle due risposte, vera o presunta che sia, è dunque verosimilmente
riconducibile a un semplice errore, il che, anche perché riferito a circostanze
tutto sommato non decisive, non è in ogni caso tale da compromettere
l'attendibilità del resto della sua deposizione.
Ad
ogni buon conto, se per ipotesi si volesse concludere per l'inattendibilità di
entrambe le deposizioni, l'esito non sarebbe diverso, visto e considerato che
la mancanza di prove in merito alla persona che ha impartito l'ordine di
bonifico, che così ne deriverebbe, imporrebbe pure di decidere a sfavore della
convenuta, gravata -come detto- dell'onere della prova.
- È
manifestamente a torto -sempre che la questione costituisca effettivamente una
censura d'appello- che la convenuta pretende di trarre beneficio da non meglio
precisate "formule contrattualistiche", adottate spesso dalle banche,
"che consentono di far sopportare il rischio al cliente in caso di errore
nella sua identificazione" (appello p. 9).
A
prescindere dalla sua chiara irricevibilità in ordine, siccome evocata dalla
convenuta per la prima volta in questa sede con riferimento a clausole
contrattuali cui mai aveva fatto accenno nei precedenti allegati scritti (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non sufficientemente sostanziata (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC), la censura sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel
merito, visto e considerato che l'estrema leggerezza tenuta dalla funzionaria
__________ nella verifica della legittimazione del cliente, configurabile quale
colpa grave, non permetteva di concludere che essa avesse agito con "tutta
la cura richiesta" dall'art. 2 delle condizioni generali (doc. 5)
rispettivamente con "la solita diligenza" come previsto dalle
convenzioni speciali che completano il contratto relativo all'apertura di un
conto e di un deposito (doc. 6), il che escludeva la sua applicazione (IICCA
22 agosto 1996 in re G. SA/B., 17 aprile 1998 in re F./A., 26 novembre 1998 in
re B. SA/B., 11 gennaio 1999 in re P./U., 23 dicembre 2000 in re R./P. SA, 21
febbraio 2001 in re R./C. SA; Rep. 1997 p. 208; DTF 112 II 450; ICCTF
26 maggio 1998 in re C./C.): l'istruttoria di causa ha in effetti permesso di
stabilire che essa, convinta nell'occasione di aver a che fare con il cliente
in quanto -come già accennato- __________ le aveva preannunciato una sua
telefonata, non ha effettuato particolari verifiche circa la sua identità
("Oltre alla telefonata non vengono effettuate altre verifiche dirette
…"), accontentandosi acriticamente del fatto che l'interlocutore, che
oltretutto nemmeno aveva declinato le sue generalità ("Quando si tratta
di clientela italiana che telefona non vengono mai fatti nomi e noi non
possiamo ritelefonare per la verifica"), gli avesse forse indicato il
numero del conto ("normalmente il cliente si presenta con la sigla del
suo conto"), ciò che nelle particolari circostanze non è sufficiente
per poter validamente riconoscere nell'interlocutore il vero cliente (Albisetti/Boemle/Gsell/Nyffler/
Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 4. ed.,
Thun 1987, p. 457; ZR 53 Nr. 6, 97 Nr. 90; IICCA 21 febbraio 2001
in re R./C. SA), tanto più che l'operazione in questione era senz'altro
inusuale, trattandosi del primo bonifico telefonico ordinato dal cliente
("Se non sbaglio in quell'occasione era la prima volta che __________
mi dava un ordine telefonico") e avendo per oggetto il trasferimento
di quasi la totalità degli importi in conto.
- A
giudizio della convenuta, l'importo bonificato doveva in ogni caso restare a
carico degli attori, avendo essi omesso di contestare l'operazione litigiosa
nel termine previsto dall'art. 7 delle condizioni generali (doc. 5), del
seguente tenore:
Art. 7 - Reclami del
cliente: I reclami del cliente riguardanti l'esecuzione o la mancata esecuzione
di un qualsiasi ordine nonché quelli concernenti altre comunicazioni della
banca vanno inoltrati a ricevimento dell'avviso corrispondente, al più tardi
comunque entro il termine fissato dalla banca; se quest'ultima non invia
l'avviso che il cliente deve aspettarsi di ricevere, il reclamo va inoltrato a
partire dal momento in cui detto avviso avrebbe dovuto giungere normalmente al
cliente tramite posta. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a
carico del cliente.
Le contestazioni che si
riferiscono a estratti di conto corrente o di deposito vanno notificate entro
un mese. Trascorso tale termine gli estratti saranno ritenuti approvati. Il
benestare espresso o tacito dell'estratto di conto corrente include quello di
tutti gli articoli che vi figurano, nonché delle eventuali riserve delle banca.
5.1 Nella
fattispecie è senz'altro vero che gli attori hanno provveduto a contestare il
bonifico unicamente all'inizio del mese di aprile 1996, con il che essi non
hanno ossequiato il termine di contestazione di 30 giorni previsto dalle
condizioni generali. Ciò è in definitiva avvenuto per il fatto che essi non
avevano preso visione della corrispondenza, la quale in base alle loro
istruzioni era da trattenere “fermo banca” presso la convenuta stessa (cfr.
doc. B).
Ora,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando una banca accetta
di trattenere presso di sé la corrispondenza che essa invia al cliente, queste
comunicazioni gli sono opponibili come se le avesse ricevute (Bourgknecht,
La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996
p. 6 nota 26; DTF 104 II 194 cons. 2 in fine; SJ 1985 p. 249; RSDA
1998 p. 197 r2; Rep. 1996 p. 37; IICCA 1 febbraio 1999 in re
S./A.); parimenti si presume che il cliente abbia immediatamente preso
conoscenza delle comunicazioni inviategli con tale metodo. In altre parole, per
quanto concerne gli effetti giuridici dell’assenza di reazione, il destinatario
della corrispondenza trattenuta presso una banca è trattato come quello che ha
effettivamente ricevuto la corrispondenza. Tuttavia, viste le conseguenze
urtanti che potrebbero derivare dall’applicazione rigida di tale finzione,
rimane riservata al giudice la facoltà di apprezzare in equità le circostanze
concrete, ritenuto che il richiamo della finzione della tacita accettazione
potrà se del caso essere sanzionato a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2
CC; cfr. Bourgknecht, op. cit., ibidem; SJ 1985 p. 249; ICCTF
13 agosto 1996 in re F. SA/M.; Rep. 1996 p. 37; IICCA 1 febbraio
1999 in re S./A.), ciò che ad esempio è il caso quando dal solo silenzio del
cliente la banca non possa in buona fede concludere per una tacita accettazione
da parte sua delle operazioni contestate (ZR 1998 N. 90 p. 221 e seg.; IICCA
21 febbraio 2001 in re R./B.; cfr. pure Rep. 1992 p. 281, secondo cui la
tacita accettazione di un'operazione presuppone la piena conoscenza dei fatti).
5.2 Nel
caso di specie, questa Camera ritiene che la convenuta non possa assolutamente
richiamarsi in buona fede alla clausola contrattuale di cui all'art. 7 delle
condizioni generali.
La
teste __________ ha innanzitutto precisato che in generale, per disposizione
interna della banca, l'ordine di bonifico telefonico doveva essere confermato
per scritto dal cliente al più presto e comunque entro 6 mesi rispettivamente
che, trascorso quel termine, il funzionario doveva spiegare i passi intrapresi
per ottenere la ratifica ("Per la conferma dell'ordine telefonico, per
disposizione interna della banca, dobbiamo avere una firma entro 6 mesi …
L'ordine telefonico avrebbe dovuto essere controfirmato dal cliente. Di solito
questa conferma dovrebbe avvenire il più in fretta possibile ... Quando il
ritardo nella conferma supera i 6 mesi, oltre all'indicazione dell'operazione,
al superiore bisogna spiegare quali sono stati i passi intrapresi per poterla ottenere…
Se la conferma del cliente non arriva anche dopo i sei mesi si procede
unicamente a sollecitare chi è coinvolto nell'operazione"); nel
frattempo l'ordine telefonico non ancora ratificato veniva inserito in
un'apposita lista, allestita all'indirizzo dei superiori ("All'indirizzo
dei superiori c'è una lista degli ordini telefonici in sospeso perché senza
conferma del cliente… "): da quanto precede, si ha che fino al momento
della conferma scritta da parte del cliente, l'ordine di bonifico, anche se concretamente
già effettuato, era ancora "in sospeso", con la conseguenza che il
cliente avrebbe anche potuto non ratificarlo o, come indicato dal teste
__________, "non scaricarlo". Per quanto riguarda concretamente il
bonifico in questione, la teste __________, tranne aver sollecitato a più
riprese __________ -il quale per inciso, in quanto semplice procuratore
amministrativo, non poteva rappresentare gli attori con riferimento a
operazioni di bonifico (cfr. doc. D)- ad invitare i clienti a venire in banca a
firmare l'ordine ("Io ricordo di aver sollecitato più volte __________
di invitare il cliente a venire in banca a firmare l'ordine di bonifico ma
questa visita non ci fu mai "), non ha intrapreso altro per ottenere
la ratifica dell'ordine ("… non credo sia stato fatto di più"),
in particolare non ha ritenuto di farsi dare il numero di telefono dei clienti
("Non ho mai chiesto a __________ il
recapito telefonico di __________ affinché potessi mettermi in contatto
direttamente") o di informarli per scritto al loro domicilio, noto
alla banca ("Sono sicura che il foglio con il domicilio c'era e a noi
era noto"); in seguito né lei né i suoi colleghi hanno richiamato
l'attenzione dei clienti su tale operazione, allorché questi ultimi nel
settembre 1994 avevano ordinato telefonicamente il bonifico di US$ 5'800.-
(doc. 17) oppure quando, nel dicembre 1995, avevano chiesto, ancora una volta
per telefono, informazioni in merito a un accredito in conto (teste __________:
"I contatti telefonici con la signora __________ iniziarono nel
dicembre del 1995 quando la signora indicò di attendere dei trasferimenti di
titoli risp. dei bonifici da __________ …
Quando ha telefonato nel dicembre del 1995 la signora __________ ha chiesto se
erano entrati dei soldi senza desiderare altre informazioni"). È solo
nel corso della prima visita in banca, avvenuta nell'aprile 1996 (cfr. doc.
14), che gli attori, preso visione della posta a trattenere, sono infine venuti
a conoscenza dell'operazione e l'hanno contestata, ovvero non l'hanno ratificata.
In tali circostanze, accertato da una parte che la banca convenuta sapeva
perfettamente che l'operazione, "in sospeso", non era stata ancora
ratificata e dunque vi era il rischio che quest'ultima potesse non essere
riconosciuta dai clienti siccome non impartita da loro rispettivamente che essa
non ha fatto in modo -violando tra l'altro una chiara disposizione interna- che
gli attori si esprimessero in proposito, e accertato dall'altra che essa aveva
agito con grave negligenza nell'accertamento della legittimazione del titolare
del conto (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B., 21 febbraio 2001 in re
R./C. SA; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2.
ed., Ginevra 1981, p. 72), è sicuramente a ragione che il Pretore ha in
definitiva concluso che essa fosse assai malvenuta a prevalersi della finzione
dell'accettazione tacita dell'operazione per la sua mancata contestazione entro
30 giorni dall'inserimento nella corrispondenza del relativo avviso di addebito
o dell'estratto conto.
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 giugno 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 6'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
7'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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