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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.90
Data decisione, Autorità:
11.12.2001, IICCA
Incarto N.
12.2001.00090
Lugano
11 dicembre 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa CL.2000.0044 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2 promossa con istanza 18 aprile 2000 da
rappr. dal __________
contro
con cui
l'istante ha chiesto che la parte convenuta sia condannata a versargli la somma
di fr. 15'315.-- oltre interessi ed accessori nonché un'indennità per
licenziamento ingiustificato da fissare dal giudice;
domande
avversate dalla convenuta e che il Segretario Assessore, con sentenza
12 giugno 2001, ha parzialmente accolto condannandola a versare all'istante
l'importo di fr. 9'122,40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 aprile 2000;
appellante
l'istante che, con allegato del 25 giugno 2001, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che la convenuta venga condannata a versargli l'importo di
fr. 19'353,75 oltre interessi;
la convenuta non ha
presentato osservazioni;
esaminati gli atti e
i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto ed in
diritto
- La
__________ ha concluso con __________ un contratto di lavoro datato 8 febbraio
- L'attività lavorativa consisteva nel procacciare clienti che
acquistassero spazi pubblicitari su tovagliette distribuite gratuitamente ai
ristoranti. Il contratto prevedeva una remunerazione fissa pari a fr. 3'000.--
ed un rimborso spese di fr. 350.-- mensili e stabiliva quale obiettivo minimo
la produzione di una tovaglietta pubblicitaria al mese; una provvigione del 30%
era inoltre prevista per la raccolta pubblicitaria eccedente una tovaglietta al
mese (doc. B, clausole N. 4, 5 e 8).
Lo stesso
8 febbraio 1999 il datore di lavoro ha sottoposto al lavoratore, che lo ha
sottoscritto, un regolamento interno che, oltre a disposizioni circa gli
obblighi del lavoratore, prevedeva in caso di produzione nulla il
riconoscimento di un'indennità di fr. 700.-- e, in caso di produzione inferiore
ad un'intera tovaglietta pubblicitaria, una provvigione del 30% (doc. G,
clausole N. 6 e 7).
è stato licenziato con effetto immediato il 12 novembre 1999 (doc. R).
-
In
prima sede l’istante ha contestato la validità della disdetta immediata,
chiedendo che la convenuta gli versi i salari relativi al normale periodo di
disdetta e un'indennità il cui ammontare, di almeno una mensilità, è stato
lasciato al libero apprezzamento del giudice. Egli fa inoltre valere che nei
primi quattro mesi di lavoro la convenuta non gli ha versato la mercede
prevista dal contratto di lavoro (fr. 3'000.-- al minimo), ma unicamente la
provvigione sulla pubblicità raccolta, dovutagli in base al “regolamento
interno”. Reclama pertanto il versamento di fr. 14'285.-- oltre a fr. 1'030.--
per vacanze arretrate non godute.
-
Nel
giudizio impugnato il Segretario Assessore ha ritenuto che il contratto di
lavoro ed il regolamento interno non prevedono delle condizioni salariali
contraddittorie, ma sono reciprocamente complementari: il contratto fissa le
condizioni principali mentre il regolamento interno ne specifica, laddove
necessario, il contenuto. Il contratto prevede uno stipendio lordo di fr.
3'000.-- abbinandolo però ad un obbiettivo minimo da raggiungere, mentre se
questo non dovesse essere raggiunto tornerebbe applicabile il regolamento che
prevede solo il versamento di provvigioni e comunque di un importo di fr.
700.-- netti al minimo. Interpretazione che il primo giudice ritiene confermata
dalla circostanza che l'istante, nonostante nei primi mesi di lavoro non abbia
raggiunto l'obbiettivo minimo concordato, non ha mai preteso il versamento dei
3'000.-- fr. mensili previsti dal contratto.
Quanto
alla disdetta immediata, il Segretario Assessore l'ha ritenuta ingiustificata
non essendosi verificate cause gravi. Ha di conseguenza riconosciuto all'istante
il diritto alle prestazioni salariali per l'intero mese di novembre e per
quello di dicembre, in ossequio al termine di disdetta di un mese applicabile
alla fattispecie (art. 335c cpv. 1 CO). Non essendo stato corrisposto un
salario fisso, il primo giudice ha calcolato la media di quanto percepito nel
periodo lavorativo, giungendo ad un importo mensile netto di fr. 1'190,35. Lo
stesso importo è poi stato preso quale base per calcolare l'indennità prevista
dall'art. 337c cpv. 3 CO, che il primo giudice ha fissato in tre mesi di
salario lordo (con l'aggiunta del 11,58% di oneri sociali).
In
conclusione, accertato inoltre il diritto dell'istante a percepire fr. 464,50
per vacanze non godute e fr. 1'011,25 a titolo di recupero di oneri sociali
indebitamente trattenuti dal datore, il primo giudice ha condannato la
convenuta a versargli l'importo complessivo di fr. 9'122,40, oltre interessi al
5% a far tempo dall'inoltro dell'istanza.
- Con
l'appello qui in esame __________ ripropone la propria interpretazione del
contratto di lavoro circa l'importo del salario mensile. Rispetto alla
valutazione del Segretario Assessore, questo andrebbe elevato fino al minimo
contrattuale di fr. 3'000.--, con conseguente adeguamento dei calcoli
effettuati in prima sede.
La parte
appellata non ha presentato osservazioni.
- Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, il contratto di lavoro e il regolamento
interno si contraddicono sull'importo della mercede. Il primo prevede infatti
uno stipendio lordo minimo di fr. 3'000.--, mentre il secondo garantisce
unicamente un'"indennità" di fr. 700.-- netti. Quanto alle
provvigioni, entrambi gli accordi le fissano al 30%; il contratto prevede però
che queste saranno riconosciute solo a partire dalla seconda tovaglietta prodotta,
mentre il regolamento le riconosce nella misura in cui eccedano l'indennità
minima di fr. 700.--.
Il primo
giudice ha tratto il proprio convincimento dalla circostanza che il contratto
prevede quale "obbiettivo minimo" la produzione di una tovaglietta
pubblicitaria. Sennonché tale obbiettivo non può di per sé essere interpretato
come una condizione per la validità della clausola contrattuale che prevede la
corresponsione del salario ivi indicato. L'obbiettivo indica piuttosto le
aspettative del datore di lavoro, in base alle quali è stato stabilito
l'importo fisso della mercede, mentre il diritto alle provvigioni scatta solo
dopo il suo superamento. In tal senso il mancato raggiungimento entro un lasso
di tempo ragionevole dell'obbiettivo prefissato può senz'altro costituire un
motivo di licenziamento, ma non può certo giustificare la riduzione unilaterale
della mercede, prevista invece dal regolamento interno.
Il
regolamento interno contraddice dunque in modo evidente il contratto quanto al
salario minimo, ridotto da fr. 3'000.-- a fr. 700.--. Solo in caso di una
produzione buona o eccellente i due accordi si equivalgono, prevedendo entrambi
le stesse provvigioni.
- In
presenza di due contratti di contenuto divergente, stipulati lo stesso giorno
tra le stesse parti, va ricercato il vero senso dell'accordo venuto in essere
tra le parti. Le dichiarazioni di volontà vanno interpretate secondo i principi
della buona fede e dell’affidamento, in modo da determinare se e in quale
misura l'apparenza creata da una parte produce l'effetto di una dichiarazione
di volontà, quand'anche essa non corrisponda alle reali intenzioni della parte
stessa. L'autore di una dichiarazione ne resta allora vincolato secondo il
senso che il destinatario poteva ragionevolmente attribuirgli (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, N. 50 C).
Nel caso
di specie va rilevato come il contratto di lavoro stipulato tra le parti
rivesta un rango superiore rispetto al regolamento interno che il datore di
lavoro ha sottoposto al lavoratore, firmato solo da quest'ultimo. Lo scopo di
un regolamento interno è infatti quello di precisare questioni di dettaglio
rispetto ai temi centrali regolati dal contratto, dei quali indubbiamente fa
parte l'entità del salario mensile. Dovendo scegliere tra le indicazioni date
nel regolamento e quelle del contratto va poi rilevato che entrambi i documenti
sono stati allestiti dal datore di lavoro e che pertanto, nel dubbio,
l'interpretazione va fatta "contra proferentem", ritenuto oltretutto
che questi è indubbiamente la parte commercialmente più forte.
In tale
ambito va anzi sottolineato che al momento dell'assunzione l’istante era
considerato un disoccupato problematico, messo al beneficio delle misure di
sostegno nell'ambito della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione
(L-ricc). Onde beneficiare dei sussidi cantonali il datore di lavoro ha
trasmesso al competente ufficio unicamente il contratto di lavoro e non il
regolamento: in presenza di un salario minimo palesemente insufficiente l'ufficio
non sarebbe infatti neppure entrato in materia (teste __________, verbale pag.
3).
Da
tutte queste circostanze il lavoratore poteva ragionevolmente dedurre che per
le parti era vincolante la clausola contrattuale che stabiliva un salario
minimo di fr. 3'000.-- a scapito della contraddittoria disposizione del
regolamento interno. Tant’è che, quando __________
fu inabile al lavoro (da luglio a settembre 1999) il datore di lavoro
gli versò l'indennità per perdita di guadagno calcolata sul salario minimo di
fr. 3'000.--. Dai conteggi salariali agli atti (doc. I-O) emerge che
paradossalmente il lavoratore percepì dalla convenuta degli importi nettamente
superiori allorché era inabile al lavoro rispetto alla mercede percepita nei
primi mesi.
Questa
conclusione non può essere rovesciata allegando che il lavoratore avrebbe
accettato un salario inferiore durante i primi mesi di lavoro. In realtà
__________ ha espressamente reclamato
presso il datore di lavoro, non riuscendo a sopravvivere con le sole commissioni
maturate nei primi mesi (teste __________, pag. 4). Per tutta risposta il
datore di lavoro gli avrebbe consigliato di rivolgersi all'assistenza pubblica.
- Abbondanziamente
va rilevato che il contratto di lavoro in essere tra le parti presenta tutti
gli elementi costitutivi tipici dell'impiego di un commesso viaggiatore (art.
347 e segg. CO). Compito del dipendente era infatti quello di procacciare dei
contratti pubblicitari all'esterno dell'azienda: è infatti pacifico che la
presenza del lavoratore presso il datore di lavoro non era necessaria (doc. G)
e che la sua attività si svolgeva essenzialmente all'esterno quale
venditore/rappresentante con ampia libertà di manovra e orario flessibile (doc.
B punto n. 6; testi __________, __________ e
__________).
In
concreto tornerebbe pertanto applicabile l'art. 349a CO, il cui cpv. 2 prevede
che quando il salario consiste esclusivamente o principalmente in una
provvigione, l’accordo salariale è valido solamente se costituisce una
rimunerazione adeguata. Il rischio per il mancato raggiungimento di una
provvigione sufficiente non può infatti ricadere unicamente sul lavoratore (Rehbinder, Comm. bernese, 1992 N. 3
e N. 5 ad art. 349a CO). Nel caso concreto non vi è dubbio che il minimo
salariale previsto dal regolamento (fr. 700.--) e il salario mensile
effettivamente conseguito dal dipendente durante la sua attività (in media
circa 1'200.-- fr. netti) non rappresentano una remunerazione adeguata ai sensi
di legge, visto che questa si situa ben al di sotto del minimo vitale LEF (Rep. 1994 N. 51 pag. 355). Ne
consegue che, quand'anche si volesse ritenere come vincolante il sistema
salariale previsto dal regolamento interno, il giudice dovrebbe allora
intervenire per stabilire l'importo della remunerazione adeguata, ciò che
ricondurrebbe al salario garantito di fr. 3'000.-- previsto dal contratto e
considerato quale salario minimo per la professione dalle competenti autorità
cantonali (teste __________).
8.Da quanto precede risulta che
l'appello deve essere accolto con conseguente riconoscimento integrale delle
pretese dell'istante. Al proposito va rilevato che il primo giudizio non è
stato impugnato quanto all’ammontare dell’indennità per licenziamento
ingiustificato (tre mensilità). Poiché l’appellante non postula l’adattamento
dell’indennità alla rivalutazione del salario mensile, questa corte non può
spingersi “ultra petita” e riconsiderare l’importo dell’indennità.
La
procedura essendo gratuita, non si prelevano né spese né tassa di giudizio,
mentre le ripetibili per entrambi le sedi seguono la soccombenza della
convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
25 giugno 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 giugno 2001 della Pretura di Lugano, sezione 2, è
così riformata:
-
L'istanza
18 aprile 2000 presentata da __________ è accolta. Di conseguenza la
__________, è condannata a versargli l'importo di fr. 19'353,75 oltre interessi
al 5% a far tempo dal 18 aprile 2000.
-
Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a versare all'istante fr.
1'200.-- a titolo di ripetibili.
II. Per
la procedura di appello non si prelevano spese o tasse di giustizia; la
convenuta è condannata a versare all'istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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