AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.76
Data decisione, Autorità:
10.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00076
Lugano
10 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
-inc. OA.1999.657 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con petizione 17 settembre
1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'amministratore __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 32'799.65 oltre accessori a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della
petizione e che il Segretario assessore con sentenza 27 aprile 2001 ha accolto
nella misura limitata di fr. 4'726.95 oltre interessi;
appellante l'attrice che con atto di appello 21 maggio 2001 chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione;
mentre la convenuta con osservazioni 27 giugno 2001 postula la
reiezione del gravame;
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ dal 1°settembre 1996
in qualità di venditrice con mansioni direttive nel settore vendita e acquisti
nei negozi da questa gestiti sotto la denominazione "__________". La
sua retribuzione era costituita dello stipendio mensile lordo di 3'700.-, aumentato
in seguito fino a fr. 4'500.-, e di una commissione dell'1% al
raggiungimento di una cifra d'affari annua di fr. 800'000.- (doc. A). Il
rapporto di lavoro si è concluso il 28 febbraio 1999 a seguito di regolare
disdetta notificata dalla lavoratrice il 27 dicembre 1998 (doc. B).
B.
Con petizione 17 settembre 1999 __________
ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 32'799.50
oltre interessi, corrispondenti alle spese sostenute per l'acquisto di
materiale utilizzato per la decorazione dei negozi della convenuta (fr.
1'873.50), al pagamento di 6 giorni di vacanze non godute nel 1998 e 1999 (fr.
1'350.- lordi) e alle provvigioni maturate negli anni dal 1997 al 1999 (fr.
29'576.15). Le provvigioni rivendicate sono state calcolate sulla base della
cifra d’affari conseguita dalla società convenuta in relazione agli incassi dei
tre negozi “__________ ” di __________, __________ e Locarno della cui gestione
si era sempre occupata l'attrice.
La
convenuta ha riconosciuto le pretese avversarie limitatamente a quelle relative
al pagamento del materiale e delle vacanze, mentre ha contestato di doverle
provvigioni, ritenuto che nel negozio di __________, l'unico aperto al momento
della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'attrice, le vendite, durante
il periodo di attività di quest'ultima, non hanno mai toccato il totale di fr.
800'000.- al raggiungimento del quale sarebbe sorto il diritto alla
provvigione. La convenuta ha in ogni caso escluso che fosse nelle sue
intenzioni di riconoscere alla lavoratrice il pagamento di una provvigione
anche relativamente alle vendite nei negozi di __________ e __________, sia
perché questi non esistevano ancora al momento dell’assunzione dell’attrice,
sia perché la cifra d'affari di fr. 800'000.- contemplata nel contratto di
lavoro era stata calcolata su criteri di redditività riferiti unicamente al
punto vendita di __________.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D.
Con la sentenza impugnata il Segretario assessore, in parziale accoglimento
dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'726.95 oltre
interessi del 5% dal 28 febbraio 1999. Il primo giudice ha riconosciuto alla
lavoratrice il diritto al pagamento delle poste non contestate. Per quanto
attiene al riconoscimento di provvigioni il primo giudice ha ammesso unicamente
il diritto al pagamento di una commissione sulla cifra d'affari relativa al
negozio di __________, che nel 1999 ha raggiunto i fr. 920'064.-, per un totale
a suo favore di fr. 1'505.45 (importo calcolato pro rata temporis per i mesi di
gennaio e febbraio 1999), mentre ha escluso che le parti abbiano inteso
estendere la relativa clausola anche all’attività svolta nei negozi di Locarno
e Bellinzona.
E. Con
tempestivo atto di appello 21 maggio 2001 l’attrice chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 32'799.65
oltre interessi. Contestato dall'appellante è il mancato riconoscimento da
parte del primo giudice del suo diritto alla provvigione in relazione
all’attività della convenuta quale gerente di tre punti di vendita “__________
” e non solo di quello di __________. A mente dell'appellante, dalla semplice
lettura del testo del contratto, si evince che la sua assunzione non era
limitata al negozio di __________, ma concerneva l'intero settore di vendita
della convenuta, ragione per la quale anche per il calcolo delle provvigioni le
parti avevano inteso riferirsi all'attività della società e non solo a quella
del negozio di __________. Di fronte al testo chiaro del contratto, con il
quale le parti non hanno voluto delimitare territorialmente l’attività
dell’attrice rispettivamente il suo diritto alla provvigione, spettava se del
caso alla convenuta proporre una modifica del contratto nel senso di limitare
il calcolo della provvigione alla sola cifra d'affari conseguita dal negozio di
__________, modifica che quest'ultima non ha proposto. Da ultimo l'attrice
rimprovera al segretario assessore di essersi riferito alla deposizione del
teste __________ nonostante questi non fosse attendibile a dipendenza dei suoi
rapporti economici con la convenuta.
Con osservazioni 27 giugno 2001 la convenuta ha postulato
l’integrale reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
1.In questa sede la vertenza concerne il
quesito a sapere se la clausola contrattuale relativa al pagamento della
commissione dell'1% era da intendere valida unicamente sulla cifra d'affari
realizzata dal negozio __________ di __________, presso il quale la convenuta è
stata inizialmente attiva, oppure se la stessa concerneva tutta l'attività
lavorativa svolta dall'attrice in relazione ai tre menzionati punti vendita.
In virtù dell'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i
contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo esplicito o tacito, la
loro reciproca volontà; secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va
interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e
concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle
parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base
al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che,
secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra parte (DTF 121 III
123, 119 II 451, 118 II 132). Se applicando questo principio il giudice può
dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di
volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II
372, 111 II 287; IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re
R./W.). In caso contrario, occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo
principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF
113 II 51). In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del
contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF
100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad
art. 18 CO; Kramer/ Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO),
le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e
l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 364 e
rif. ad art. 18 CO), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il
comportamento successivo dei contraenti (ICCA 22 giugno 1988 in re H. e
llcc./B.; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in
particolare il tipo di adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993
in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 28 ad art. 18 CO).
Questo può permettere di risalire alla reale volontà delle parti al momento
della stipula (DTF 107 II 417; IICCA 20 marzo 1995 in re R./W. ).
Nel caso di specie, la lettera del contratto è apparentemente chiara,
contemplando i compiti affidati alla lavoratrice, la data d'inizio della sua
attività e la sua retribuzione. Sennonché è pacifico che -già pochissimo tempo
dopo l'inizio del lavoro da parte della dipendente- l'attività commerciale
della datrice di lavoro è stata estesa ad altri punti vendita: a __________ e a
__________. Cui sono conseguiti senza problemi l'estensione dei compiti
gestionali della lavoratrice relativamente ai tre negozi e verosimilmente i due
successivi aumenti salariali. Sulla controversa questione del diritto alla
commissione, il segretario assessore -pressoché in assenza di altri elementi di
apprezzamento- ha essenzialmente fondato il suo giudizio sulla testimonianza di
__________, amministratore unico della convenuta al momento dell'assunzione
dell'attrice e fino alla fine del suo rapporto di lavoro con la società
convenuta. Coerentemente con le riserve tempestivamente espresse in prima sede,
l'appellante censura la valutazione della prova effettuata dal primo giudice,
sostenendo che il teste dev'essere considerato prevenuto per non avere in
realtà mai abbandonato l'attività gestionale della convenuta.
La
giurisprudenza sorta nell'ambito dell'art. 228 CPC ha preso posizione nel senso
che, quando una società è parte al processo, l'amministratore unico non può
essere sentito come testimonio, così come, di principio, il presidente del
consiglio d'amministrazione e ogni altro organo. E ciò in base alla presunzione
che queste persone si identificano con la persona giuridica, partecipando
effettivamente e in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, art. 228, m. 5, 6 e 7). In concreto, le critiche
dell'appellante sono senz'altro calzanti anche se non pretendono (né potrebbero
farlo con successo) di indurre all'annullamento della prova. Risulta infatti
che il teste non solo si occupava da tempo della società convenuta, che se ne
interessava attivamente e puntualmente particolarmente in relazione agli
aspetti economici dell'attività commerciale (ivi compresi i problemi di
personale: testi __________i, __________ e __________), che aveva sottoscritto
il contratto di lavoro in discussione (doc. A) e aveva tenuto i necessari
contatti con l'attrice, ma altresì che -rassegnate le dimissioni da
amministratore unico nel febbraio 1999- ha continuato a tenere la contabilità
di __________ per il tramite della __________ __________ (teste __________i),
mentre una società di cui è amministratrice unica sua moglie (teste __________)
funge tuttora da organo di revisione della convenuta. Ha ammesso anche
(ancorché possa trattarsi di argomento abbondanziale) di aver sottoscritto in
rappresentanza di __________, ancora in data 2 dicembre 1999, una lettera
all'attrice concernente gli assegni familiari. Se ne deve dedurre che il
giudice, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove riservatogli dalla legge
(art. 90 CPC), avrebbe dovuto considerare l'evidente continuato coinvolgimento
di __________ nella gestione della società convenuta e non tener conto delle
sue dichiarazioni. Basti pensare, tra l'altro, che la prima richiesta
dell'attrice vertente proprio sul riconoscimento della controversa percentuale
era stata respinta per conto della convenuta proprio dall'amministratore unico
signor __________ (petizione ad 5). Vi sono pertanto motivi oggettivi per non
attribuire piena credibilità alla prova, così che non risulta applicabile alla
fattispecie la giurisprudenza che suggerisce di escludere una testimonianza
dubbia -dal profilo soggettivo- solo in caso di grave discordanza con altri
accertamenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 34). Comunque, in
concreto, sul nocciolo della lite non vi sono del tutto altri riscontri, né
-con riferimento alla massima citata- il teste Belli potrebbe essere
considerato alla stregua di un semplice dipendente della convenuta. E infine,
nemmeno è perfettamente comprensibile la motivazione addotta dal teste a
giustificazione delle sue accennate dimissioni da amministratore unico della
convenuta, ovvero di aver voluto mantenere una posizione neutrale nella
vertenza fra le parti in lite, mentre è certo soltanto che lo stesso passo gli
ha permesso di essere assunto come teste in questo stesso processo.
-
Prescindendo
quindi dalla testimonianza __________, l'istruttoria (sono stati assunti ben 12
testi) ha unanimemente accertato non solo uno smisurato impegno lavorativo
dell'attrice, ma il suo ruolo di gerente responsabile per tutti e tre i negozi,
in particolare nel settore della presentazione al pubblico (pubblicità), nel settore
degli acquisti, della gestione dei magazzini, dell'inventario, dei saldi, della
gestione del personale, dei computers, ecc., e ciò fin dall'apertura dei punti
vendita di __________ e __________ (testi __________, __________). Situazione
talmente importante, continua e generalmente riconosciuta (cfr. biglietto da
visita: doc. P) da indurre alla conclusione che, nell'ambito delle sue funzioni
predefinite contrattualmente, l'attrice sia stata tenuta ad estendere le
proprie competenze gestionali (e decisionali: testi __________ e __________)
-svolte per breve tempo solo a __________ - dapprima al negozio di __________ e
poi a quello di Locarno e che ciò non comportò nessuna modifica del contratto a
dipendenza dell'unica possibile causa: che quell'estensione dei compiti fosse
già almeno prevista al momento dell'assunzione dell'attrice, così come peraltro
riferiscono puntualmente le testi __________ e __________. Circostanza che
trova peraltro conforto nel fatto che, mentre l'attrice iniziava la propria
attività a __________ il 1° settembre 1996, già nel corso del mese successivo
veniva sottoscritto il contratto di locazione per il negozio di __________
(doc. 15). Appare pertanto oggettivamente sostenibile che il contratto di
lavoro, proprio così come formalmente concluso, ossia senza nessuna definizione
del luogo di lavoro, debba essere interpretato esteso a ogni rapporto fra le
parti.
-
Ma
v'è di più. Infatti, l'attrice -come già esposto- non è stata assunta
semplicemente come commessa, ma in qualità di "venditrice con mansioni
direttive nel settore vendita e acquisti" (doc. A), dove è stato
dimostrato come tali mansioni occupassero una parte importante del suo tempo
lavoro. Orbene, proprio questo accertamento, dedotto da quasi tutte le
testimonianze assunte, appare determinante per la qualifica giuridica della
contestata commissione. L'art. 322a CO prevede fra le diverse forme di
retribuzione del lavoratore la partecipazione al risultato d'esercizio che può
essere previsto, oltre al salario vero e proprio, nella forma della
partecipazione agli utili, alla cifra d'affari o altrimenti al risultato
dell'esercizio. Diversamente l'art. 322b CO dispone la possibilità di pattuire,
come integrazione del salario o anche come forma sostitutiva del medesimo (Brühwiler
J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 1), una
provvigione sulla conclusione da parte del lavoratore di determinati affari
durante un certo lasso di tempo. Forma di retribuzione che è ricorrente presso
il personale di servizio della ristorazione così come presso il personale di
vendita nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (Rehbinder M., Comm.
di Berna, 1985, art. 322b CO, N. 2). La partecipazione al risultato d'esercizio
si differenzia dalla provvigione poiché si riferisce a tutti i negozi conclusi
con terzi, indipendentemente da chi, all'interno della datrice di lavoro, abbia
trattato gli affari (Brühwiler, op. cit., art. 322a CO, N. 2; Rehbinder,
op. cit., art. 322a CO, N. 3).
Nel
caso concreto, la qualifica della retribuzione promessa s'impone, al di là del
termine usato di commissione, per definire l'impegno contrattuale
controverso, in particolare poiché le parti si esprimono entrambe in modo
generico, riferendosi alla percentuale sulle vendite. A tal proposito due sono
gli elementi d'interpretazione: anzitutto nelle analoghe pattuizioni della
convenuta con venditrici, oltre all'indicazione di un preciso punto vendita, la
percentuale promessa appare chiaramente nella forma della provvigione o della
gratifica / premio (art. 322d CO), come letteralmente indicato, con base
preventiva del calcolo, comunque sotto forma di incentivo alla conclusione di
un numero sempre maggiore di vendite, rispettivamente al raggiungimento di una
certa cifra d'affari annua per un determinato punto vendita (cfr. doc. prodotti
dalle testi __________ e __________), carattere che non è evidente nel
contratto con l'attrice. Né lo potrebbe essere, tenuto conto -in secondo luogo-
proprio del fatto che essa né si dedicava in prima persona alla sola attività
di venditrice, né vi era destinata contrattualmente. Ciò che induce a
considerare la commissione controversa come partecipazione alla cifra
d'affari dell'azienda e non come provvigione. Ma fosse anche stata pattuita una
provvigione per un certo settore commerciale della datrice di lavoro di cui la
lavoratrice era responsabile (Bezirksprovision), si sarebbe ancora
trattato di null'altro che di una partecipazione al risultato aziendale nella
forma della partecipazione alla cifra d'affari (Rehbinder, op. cit.,
art. 322b CO, N. 3). Giacché, per tutti questi motivi, la pattuizione concerne
tutta l'attività di vendita della datrice di lavoro, dev'essere riconosciuto il
diritto dell'attrice ai crediti richiesti e, in sé, rimasti senza contestazione
da parte della convenuta.
- Né
assume in questo contesto particolare rilevanza il fatto che l'attrice nelle
motivazioni allegate alla sua lettera di licenziamento 27 dicembre 1998 (doc.
B/2) si sia espressa dicendo, con riferimento all'incremento di lavoro, che
esso concerneva ben tre negozi anziché uno come da contratto. Ciò che
non può essere considerato determinante per interpretare le clausole del
rapporto di lavoro, dal momento che corrisponde pur sempre al vero che la mole
di lavoro richiesta alla lavoratrice al momento della pattuizione riguardava un
solo negozio e non tre, come al momento della disdetta. Ma nemmeno può essere
interpretato a sfavore dell'attrice il testo della sua proposta di modifica
contrattuale 21 dicembre 1998 dove, tra l'altro, chiedeva il riconoscimento di
una provvigione del 2% sulla cifra d'affari del negozio di Lugano (doc. 2),
trattandosi di un'offerta che comunque non ha avuto seguito e di una modifica
che nulla ha a che vedere con la pattuizione in vigore, già perché svincolata
da qualsiasi cifra d'affari minima e accompagnata da altre misure che, assieme,
costituivano le basi per condizioni di lavoro diverse.
Ne
consegue l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza impugnata
nel senso di ammettere integralmente la petizione. Le spese, la tassa di
giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148
CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L’appello
21 maggio 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 aprile 2001 del segretario assessore della Pretura
di Lugano è così riformata:
La petizione è accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a
__________, la somma di fr. 32'799.65,
oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 1999.
La tassa di giustizia, in fr. 1'200.- e le spese, in fr. 416.-, da
anticipare come di rito dalla parte attrice, sono poste a carico
della convenuta. Essa ridonderà ad __________ la
somma di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipate dall’appellante, sono poste a carico della convenuta. Essa rifonderà
all'attrice fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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