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Numero d'incarto:
12.2001.64
Data decisione, Autorità:
27.02.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00064
Lugano
27 febbraio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria cantonale
competente a decidere i ricorsi per nullità di lodi arbitrali in virtù degli
art. 3 lett. f) e 36 CIA nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del
Cantone Ticino al Concordato stesso, per giudicare nella procedura arbitrale
promossa con petizione 19 giugno 1990 avanti al tribunale arbitrale composto dall'avv.
__________ (presidente), dall'avv. __________, e dall'arch. __________, da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
tutti rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
230'500.-- oltre interessi, eventualmente suddivisi tra i tre attori, somma in
seguito aumentata a fr. 338'600.--;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il tribunale arbitrale, con lodo 28 marzo 2001, ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti a pagare fr. 50'000.-- a ciascuno degli attori
__________ e __________ e fr. 25'000.-- all'attore __________ e ponendo a
carico delle parti in ragione di 1/2 cadauna le spese della procedura,
compensate le ripetibili;
ricorrenti
tutte le parti in causa, i convenuti con ricorso per nullità 30 aprile 2001 e
gli attori con ricorso per nullità 11 maggio 2001, con cui chiedono
l'annullamento del lodo, protestando spese e ripetibili;
viste le
osservazioni 21 rispettivamente 25 giugno 2001 con cui le parti hanno postulato
la reiezione dell'impugnativa di parte avversa;
richiamato
il decreto 2 maggio 2001 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
l'effetto sospensivo al gravame dei convenuti;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
- Il 3 aprile 1981 __________, __________, __________, __________,
__________ e __________, comproprietari in ragione di 1/6 ciascuno della part.
n. __________ RFD di __________, hanno affidato all'arch. __________ l'esecuzione
dei piani esecutivi, degli appalti, della direzione generale dei lavori e dei
computi e delle verifiche relativi ai lavori di edificazione di uno stabile in
condominio sul fondo in questione (doc. 4).
L'11
settembre 1981, quando le opere non erano ancora giunte al termine, essi hanno
provveduto allo scioglimento della comproprietà, costituendo il fondo in PPP
(doc. B).
-
Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________, __________ e
__________, proprietari rispettivamente delle quote di PPP con diritto
esclusivo sugli appartamenti al quarto, quinto e sesto piano del condominio
(doc. B), hanno convenuto in lite avanti al tribunale arbitrale previsto contrattualmente
__________, __________ e __________, membri della comunione ereditaria del fu
arch. __________, chiedendo la loro condanna al pagamento delle spese
necessarie ad ovviare alle carenze acustiche riscontrate nei pavimenti, che in
sostanza presentavano un'insufficiente isolazione fonica specie con riferimento
ai rumori aerei e di calpestio, come pure degli inconvenienti causati dai
futuri lavori di ripristino (spese per trasloco, deposito mobili e alloggio
sostitutivo). In sede di arringhe conclusive essi hanno definitivamente
quantificato le loro pretese in complessivi fr. 338'600.--, somma eventualmente
da ripartire tra i tre attori singolarmente.
-
Con
il lodo qui oggetto di impugnativa, emanato secondo diritto, il tribunale arbitrale
ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti a pagare fr.
50'000.-- a ciascuno degli attori __________ e __________ e fr. 25'000.-- all'attore
__________: a detta degli arbitri, pur essendo accertata l'esistenza del difetto
e la responsabilità dell'arch. __________, agli attori poteva tuttavia essere
riconosciuto solo un indennizzo per gli inconvenienti da essi patiti durante i
circa 18 anni di convivenza con la carente isolazione fonica, ma non il risarcimento
del costo per gli eventuali interventi di ripristino del difetto, pretesa
quest'ultima che, avendo per oggetto la ristrutturazione di parti comuni del condominio,
spettava solo alla comunione dei condomini. Le spese della procedura arbitrale
sono state caricate alle parti in ragione di metà cadauna, compensate le ripetibili.
-
Entrambe
le parti hanno impugnato il lodo con ricorso per nullità, chiedendone
l'annullamento ed il rinvio degli atti al tribunale arbitrale per un nuovo
giudizio. Mentre i convenuti rimproverano agli arbitri di aver riconosciuto
agli attori un danno di cui nemmeno era stato preteso il risarcimento (art. 36
lett. c/e CIA), oltretutto basandosi arbitrariamente su considerazioni di
carattere equitativo e senza tener conto dei fattori di riduzione da essi
evocati (art. 36 lett. f CIA), nonché di aver statuito in modo arbitrario sulle
spese e sulle ripetibili (art. 36 lett. f CIA), gli attori censurano siccome
arbitrario il mancato riconoscimento della loro legittimazione attiva per
quanto riguardava il risarcimento delle opere di ripristino e il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili (art. 36 lett. f CIA), contestando pure il fatto che
gli arbitri avessero attribuito loro un indennizzo solo in base a
considerazioni di carattere equitativo quando invece lo stesso era chiaramente
provato (art. 36 lett. c/e CIA).
Delle
osservazioni con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976 p. 248; per tante IICCA
28 aprile 1993 in re P./C.).
-
Con
il loro gravame i convenuti ravvisano l'esistenza di un motivo di nullità del
lodo nel fatto che gli arbitri abbiano attribuito agli attori un indennizzo per
gli inconvenienti da essi patiti dal 1982 al 2001 a seguito della carente
isolazione fonica degli appartamenti, nonostante tale richiesta non fosse
contenuta negli allegati preliminari. A ragione.
L'esame
degli atti di causa ha infatti chiaramente permesso di stabilire che gli attori
hanno formulato una richiesta in tal senso per la prima volta e quindi irritualmente
solo in sede di arringhe conclusive (allegato 31 ottobre 2000, fr. 10'000.--
per ogni attore), per cui il collegio arbitrale, dovendo applicare in via
sussidiaria le norme del codice di procedura civile ticinese (cfr. patto
d'arbitrato 11 aprile 1990, punto 7), non avrebbe dovuto né potuto prenderla in
considerazione siccome del tutto irricevibile (art. 78 CPC). Ora, il fatto che
gli arbitri abbiano nondimeno ritenuto di pronunciarsi su una tale posizione di
danno (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 14 ad art. 86) costituisce - quand'anche essi, agendo in tal modo,
avessero eventualmente inteso salvaguardare meglio gli interessi dell'attore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad
art. 86) - una manifesta violazione del divieto dell'ultrapetizione e
dell'extrapetizione, che dev'essere per l'appunto sanzionata giusta l'art. 36
lett. e CIA con l'annullamento del lodo (cfr. Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
2. ed., Zurigo 1993, p. 284 e seg.). A prescindere da quanto precede, la
censura addotta nell'occasione dai convenuti, nella misura in cui chiede di
sanzionare un'applicazione manifestamente errata e con ciò arbitraria del
diritto procedurale da parte del collegio arbitrale, sarebbe in ogni caso
suscettibile di comportare l'annullamento del lodo anche ai sensi dell'art. 36
lett. f CIA.
- Nel
loro ricorso per nullità gli attori a loro volta censurano siccome arbitrario
il giudizio con cui gli arbitri, sulla base della giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 107 II 141 e 109 II 423), hanno negato loro la
legittimazione attiva per quanto riguardava la pretesa di risarcimento dei
costi per ovviare alla carente isolazione fonica. Anche tale censura merita di
essere accolta.
Nella
fattispecie è incontestato che il contratto d'architettura di cui al doc. 4 - indipendentemente
dalla sua qualifica giuridica di mandato, di appalto o di contratto innominato
- è stato conferito congiuntamente dai 6 comproprietari __________, __________,
__________, __________, __________ e __________. Ora, se è vero che di principio
i diritti derivanti da un tale contratto, specialmente quelli concernenti
pretese indivisibili, possono essere fatti valere solo congiuntamente da tutti
i committenti/mandanti (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1494; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
- ed., Friborgo 1995, N. 719; Fellmann,
Berner Kommentar, N. 108 e segg. ad art. 403 CO con rif.), è però altrettanto
vero che, quando è richiesto il risarcimento di un danno cagionato solo ad uno
o ad alcuni di essi, legittimato ad agire è il singolo o i singoli committenti,
trattandosi in definitiva di far valere un pagamento in denaro, prestazione di
per sé divisibile (Gauch,
op. cit., ibidem; Schumacher,
op. cit., N. 720; Fellmann,
op. cit., N. 113 ad art. 403 CO con rif.). Ne discende che nel caso concreto,
ove gli attori procedevano in causa per ottenere il risarcimento delle spese
per il ripristino di un difetto che, pur essendo relativo a una parte comune
(pavimenti e solette), riguardava esclusivamente gli appartamenti al quarto,
quinto e sesto piano da loro goduti con diritto esclusivo e quindi in
definitiva loro stessi, è proprio a loro stessi che dev'essere riconosciuta la
legittimazione attiva, per cui la decisione contraria del tribunale arbitrale,
basata su una giurisprudenza che non si attaglia assolutamente alla fattispecie
- non trattandosi in effetti di un contratto d'architetto concluso dalla
comunione dei condomini o ad essa ceduto - oltretutto superata (cfr. DTF
111 II 462, 114 II 247), risulta manifestamente contraria al diritto e con ciò
arbitraria, e come tale dev'essere annullata in applicazione dell'art. 36 lett.
f CIA.
-
L'accoglimento
delle due censure che precedono ed il conseguente annullamento del lodo che ne
deriva rendono superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dalle parti,
concernenti il carattere arbitrario del risarcimento riconosciuto in via
equitativa agli attori rispettivamente le spese e le ripetibili della procedura
arbitrale.
-
Ne
discende l'accoglimento di entrambi i gravami ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi
Richiamati
per le spese gli art. 148 e segg. CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia:
I. Il ricorso per nullità 30 aprile 2001 di __________, __________ e
__________ e il ricorso per nullità 11 maggio 2001 di __________, __________ e
__________ sono accolti.
§ Di
conseguenza il lodo 28 marzo 2001 è annullato.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3'000.-- (con una tassa di
giustizia di fr. 2'950.-- e le spese in fr. 50.--) sono a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
al presidente del tribunale arbitrale, avv. Fernando Gaja, Breganzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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