AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.48
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00048
Lugano
10 gennaio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.OA.1998.00021
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 25
febbraio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 170'440.-- oltre interessi e l'accertamento della
validità del contratto d'assicurazione stipulato tra __________ e la __________
(polizza no. __________) sino alla data del 1 giugno 1998, domande modificate
in sede di replica nel senso di condannare la convenuta al pagamento
dell'importo di fr. 171'680 e di accertare la validità del predetto contratto
sino alla data 1 giugno 1999;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 19 febbraio 2001 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto d'appello 21 marzo 2001 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio e l'accoglimento della petizione;
mentre la convenuta con osservazioni 14 maggio 2001
chiede la reiezione del gravame avversario.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in
diritto:
- L'attrice ha postulato l'intervento risarcitorio della __________ in virtù di un contratto d'assicurazione per
l'economia domestica, comprensivo altresì del furto con scasso e del furto
semplice a casa, in relazione ad un furto avvenuto l'8 febbraio1997 nella sua
abitazione di __________.
Il valore
della refurtiva, composta di svariati oggetti e denaro contante custoditi anche
in una cassaforte, è indicato in fr.171'680.
-
La
contestazione della convenuta ha riguardato diversi aspetti della fattispecie.
In primo luogo, in ragione di seri dubbi circa la veridicità del furto, ha
proposto la reiezione della petizione per insufficiente verosimiglianza
dell'evento assicurato. Subordinatamente si è appellata all'art. 40 LCA
sostenendo che l'attrice si è resa colpevole di frode nelle giustificazioni,
perdendo il diritto a qualsiasi risarcimento.
-
Il
Pretore ha respinto la petizione argomentando che l'ipotesi di una simulazione
rimane -se non maggiormente- tanto plausibile quanto quella di un furto reale
con la conseguenza che l'assicurata non ha provato l'esistenza del suo danno.
Il primo giudice ha tratto la sua convinzione dalla constatazione di fatti e
situazioni attorno allo svolgimento del furto perlomeno inusuali: i ladri
sarebbero penetrati all'interno dello stabile da un lucernario collocato sul
tetto della casa ad un'altezza di oltre sei metri, il che avrebbe
necessariamente richiesto l'uso di scale o attrezzi affini e avrebbe dovuto o
potuto attirare l'attenzione dei vicini; l'allarme di cui disponeva
l'abitazione, nonostante fosse stato regolarmente inserito, non è
entrato in funzione; la cassaforte, a triplice combinazione, è stata aperta
senza scasso e non è stata rinvenuta alcuna traccia lasciata dai ladri.
-
Con
atto d'appello 21 marzo 2001 __________ insorge contro la sentenza pretorile.
Premesso che l'onere probatorio relativo all'avvenimento di un furto è di
regola limitato alla verosimiglianza, l'appellante sostiene che il Giudice di
prime cure non ha operato una disamina completa della fattispecie, omettendo di
considerare una serie di elementi concreti e rilevanti che depongono a favore dell'ipotesi
di furto. Delle singole critiche dell'appellante si dirà nel seguito
dell'esposizione di diritto ed altrettanto per gli argomenti contrari addotti
dalla controparte con le osservazioni 11 maggio 2001, con le quali chiede
l'integrale reiezione dell'appello.
-
L'appellante,
a sostegno delle proprie argomentazioni attorno alla presumibile causa del non
funzionamento dell'impianto di allarme produce, con l'atto di appello, la
fotocopia di un articolo apparso sul __________. Tale documento non può essere
tenuto in considerazione poiché, in appello, è esclusa la facoltà di addurre
nuove prove (art. 321 CPC).
-
Per
quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza sono
unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, poiché una prova piena
di un fatto simile è possibile soltanto se l'agente è sorpreso in flagrante. In
genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento
generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in
generale escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (H.R.
Suter, L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirt
/ Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio
1986 in re Assurances Générales de France / K., cons. 2; II CCA 12
giugno 1990 in re M. SA / Zurigo Assicurazioni, in RUA vol. XVIII, n.
31).La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi particolari- è
insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve avvicinarsi tanto
più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono
contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di portare
elementi contrari (O. Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Lausanne 2000, art. 39, pag. 286 e 289). Di fronte ad una prova che
non è assoluta, ma che è fondata sull'esperienza generale della vita, su
presunzioni di fatto e su indizi, l'assicuratore ha il diritto di fornire e
dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la
correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (H. Gaugler, Der
prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26, pag.
306 e seg., 309; II CCTF 21 agosto 2001 in re R. c. B. - 5C.162/2001).
L'assicurato non prova, con sufficiente verosimiglianza, il verificarsi del
furto e l'esistenza del danno quando l'ipotesi di una simulazione appare
altrettanto plausibile di quella del furto reale (RUA vol. XVIII, n.
15).
-
L'appello
deve essere disatteso perché gli elementi di fatto e di esperienza di vita
contrari alla possibile realizzazione di un furto, in quelle circostanze, come
evidenziati dal primo giudice non permettono di ritenere che gli indizi
rappresentati dal disordine interno alla casa, dall'apertura della porta
d'entrata e dalla sparizione di oggetti raggiungano il necessario accresciuto
grado di verosimiglianza del verificarsi di un furto.
Le
argomentazioni con le quali l'appellante cerca di confutare le deduzioni del
giudice di prime cure sono inconsistenti.
7.1 Essa
contesta il fatto di considerare inusuale l'introduzione nell'abitazione
attraverso il lucernario. Oltre che inusuale quale modus operandi, l'accesso
attraverso il tetto appare, nella situazione dell'agglomerato di palazzi che
circondano la casa __________ e quindi
nell'accresciuta probabilità di essere visti, una sfida al buon senso degli
autori di furti nelle abitazioni. Tenuto poi conto che l'autore o gli autori
avrebbero aperto la cassaforte a combinazione senza scasso ci si può domandare,
di fronte a tanta perizia, quale impedimento sarebbe stato entrare dalla porta
principale, ben più celata agli sguardi altrui, manomettendo la serratura. E va
ancora considerato, a livello di possibilità di essere scorti, che gli autori
avrebbero dovuto ripercorrere la stessa via a ritroso poiché non potevano
sapere di trovare, all'interno in bella mostra, la chiave per uscire dalla
porta principale.
Va poi
osservato che un indizio, atto a suffragare l'ipotesi secondo cui l'accesso
alla casa sarebbe avvenuto attraverso l'introduzione dal lucernario, poteva essere
costituito dal fatto che la bordura della lamiera del lucernario era
leggermente piegata verso l'interno. L'appellante ha tuttavia rinunciato ad
esperire la perizia, in un primo tempo richiesta, sulle cause del piegamento
della lamiera e sulla possibilità di apertura del lucernario attraverso il
varco ricavato dal piegamento in questione. Ne discende che il piegamento della
lamiera, rimaste incerte le possibili cause e conseguenze dello stesso, non può
essere considerato un indizio determinante a sostegno della tesi
dell'appellante.
7.2 L'appellante
censura la decisione del Pretore di ritenere il mancato funzionamento
dell'allarme un elemento atto ad alimentare dei fondati dubbi in merito alla
reale perpetrazione del furto.
L'appellante
sostiene di aver reso verosimile, attraverso la testimonianza del teste
__________, che la sirena dell'allarme è stata neutralizzata per mezzo di un
apposito spray. Una siffatta tesi è ampiamente infondata. Il teste afferma, in
modo del tutto generico, che il mancato funzionamento dell'impianto in
occasione del furto potrebbe essere attribuito all'utilizzo di uno spray.
Tuttavia egli, che ha esaminato l'impianto subito dopo il furto, non evidenzia
alcun elemento fattuale concreto che renda verosimile che l'impianto antifurto
sia stato neutralizzato in tal modo. L'appellante si limita a formulare delle
mere supposizioni prive di qualsiasi riscontro probatorio, ancorché indiziario.
Anzi a ben vedere la testimonianza del teste __________ avvalora la tesi contraria al furto, poiché, affermando che
l'impianto antifurto era perfettamente funzionante, elimina la possibilità di
un guasto a spiegazione del mancato funzionamento.
7.3 Anche
per quanto riguarda l'apertura, senza scasso, di una cassaforte a triplice
combinazione valgono le argomentazioni già espresse in precedenza. Di fronte ad
una circostanza comunque fuori dell'ordinario, l'appellante si limita a
sostenere che è fatto noto che ci sono individui capaci di aprire le casseforti
senza scasso, senza tuttavia portare anche un solo indizio a favore della
propria tesi.
7.4 E'
infine criticata la motivazione del Pretore di dare rilievo alla mancanza di
tracce così come costatato dalla polizia. E ciò anche con riferimento al
sopralluogo 28 settembre 1999, in cui le parti hanno accertato che scendendo
dalla soffitta si lasciano delle impronte sul pavimento di piastrelle.
L'attrice sostiene che anche l'eventuale simulante con l'apertura
della botola, che è comunque avvenuta, avrebbe generato inevitabilmente la caduta
di polvere sul pavimento del secondo piano, alla stessa stregua di quanto
constatato in occasione del sopralluogo alla presenza del Pretore e delle
parti. Da ciò l'appellante deduce che l'asserita assenza di tracce sul
pavimento appare del tutto inverosimile.
La tesi
dell'appellante è di difficile comprensione.
In primo
luogo va osservato che le parti, in occasione del sopralluogo, hanno costatato
la caduta di foglie secche e non la caduta di polvere. Secondariamente si
rileva che le impronte lasciate sul pavimento di piastrelle bianche sono state
provocate dalla sporcizia accumulatasi sotto le scarpe in soffitta (verbale di
sopralluogo: "...si è notato che scendendo dal soffitto si lasciano
delle pedane sul pavimento di piastrelle..."). Mal si comprende
pertanto la deduzione dell'appellante secondo cui anche un simulante, il quale
si presume non sia salito in soffitta, avrebbe dovuto necessariamente lasciare
delle tracce.
- L'appellante critica il Giudice di
prime cure per avere omesso di considerare una serie di circostanze atte a
rendere verosimile la tesi del furto.
8.1 In
primo luogo va osservato che alcuni dei fatti indicati dall'appellante sono
stati addotti per la prima volta in appello e sono pertanto inammissibili (art.
321 CPC). In particolare sono da considerare dei nova il fatto che
__________, al momento della notizia del furto, ha interrotto le proprie
vacanze ed è ritornato immediatamente a __________; il fatto che __________ ha
costatato alcune anomalie relative al dispositivo per la messa in funzione
dell'impianto d'allarme ed il fatto che la chiave di riserva era inserita nella
toppa. Invero, leggendo con attenzione gli allegati preliminari e le
conclusioni, si costata come mai l'appellante abbia addotto i summenzionati
fatti a supporto della realtà del furto. In ogni caso tali fatti non sono tali
da consentire un'accresciuta verosimiglianza della tesi del furto di fronte a
quelli contrari, riferiti al consid. 7, ben più sostanziali ed indicativi.
8.2 L'appellante
osserva che il primo rapporto di polizia (doc. C) non contempla l'ipotesi di
simulazione. A mente dell'appellante ciò deve essere considerato un indizio a
favore della veridicità del furto. Tale argomentazione è smentita dalla
deposizione del teste __________ e dal
rapporto di complemento (doc. D), dai quali emerge che fin dal principio gli
agenti di polizia hanno nutrito dei dubbi in merito al reale svolgimento dei
fatti.
- In
definitiva il giudizio del Pretore si basa principalmente sulla mancanza
di indizi in merito all'introduzione da parte dei presunti ladri
nell'abitazione dell'appellante. Al riguardo il Pretore ha sottolineato
l'inusualità delle modalità di accesso, il mancato funzionamento dell'allarme e
la totale mancanza di tracce.
L'appellante
tuttavia, nell'atto ricorsuale, non evidenzia alcun indizio, e nemmeno un tale
indizio è riscontrabile agli atti, che renda più verosimile che dei presunti
ladri si sono introdotti nell'abitazione dell'appellante attraverso il
lucernario posto sul tetto. In particolare la botola del solaio abbassata, il
lucernario aperto ed il disordine nell'abitazione non sono sufficienti, a
fronte degli elementi contrari forniti dalla convenuta e di cui si è detto nei
considerandi che precedono, a rendere verosimile la tesi attorea. Oltretutto
l'appellante ha rinunciato ad avvalersi della perizia giudiziaria per mezzo
della quale avrebbe forse potuto dimostrare che la piegatura della lamiera era
la conseguenza di un'effrazione.
Ne
consegue che l'attrice ha fallito nella prova della verosimiglianza del furto.
Dovendosi già per questo motivo respingere l'appello non torna conto esaminare
tutte le altre censure riguardanti, in particolare, i beni pretesi sottratti ed
il loro valore.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza
dell'appellante (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CC e 39 LCA
e, per le spese, la vigente LTG e l'art. 148 CPC
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 21 marzo 2001 di __________ è respinto.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia: fr. 2'950.--
b) spese: fr.
50.--
fr. 3'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 4'000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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