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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.29
Data decisione, Autorità:
08.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00029
Lugano
8 febbraio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. no. DI.2001.00011 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 9 gennaio
2001 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto immediato della convenuta dal negozio n.
__________al livello 1 presso lo stabile __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
pretore con decreto 1° febbraio 2001 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 5 febbraio 2001, corredato di una domanda di
effetto sospensivo, con cui chiede, previa l'assunzione di alcuni testimoni, la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza e di annullare
il decreto di sfratto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
che
con contratto 1° novembre 1999 __________ ha concesso in locazione alla società
__________ il negozio n. __________al livello 1 presso lo stabile __________:
il contratto è stato stipulato per la durata di 14 mesi e cioè fino al 30
dicembre 2000 (doc. A);
che
nel corso del mese di dicembre 2000, in prossimità della scadenza del contratto,
il locatore, per il tramite del suo legale, ha chiesto alla conduttrice di comunicare
le modalità per la riconsegna dell'ente locato, escludendo di voler eventualmente
rinnovare il contratto (doc. B-D);
che,
non avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna entro la scadenza contrattuale,
il 9 gennaio 2001 il locatore ha inoltrato al pretore l'istanza di sfratto in
rassegna;
che
nel corso dell'udienza di discussione del 26 gennaio 2001 la conduttrice si è
opposta all'istanza facendo rilevare di aver ricevuto nel corso del precedente
mese di dicembre ampie assicurazioni dalla controparte, anche davanti a testimoni,
circa la prosecuzione del contratto, ciò che era del resto confermato dal fatto
che la pigione venne pagata anche per i mesi da gennaio a marzo 2001 compreso:
essa non ha tuttavia versato agli atti alcun documento, né chiesto l'assunzione
di alcun testimone;
che
in tali circostanze il pretore ha ritenuto di accogliere l'istanza, decretando
con ciò lo sfratto della convenuta dall'ente locato;
che
con l'appello 5 febbraio 2001, corredato di una richiesta di concessione dell'effetto
sospensivo che diviene priva d'oggetto con l'emanazione di questo giudizio, la
convenuta chiede l'annullamento del decreto di sfratto;
che
essa ribadisce in sostanza come la controparte le avrebbe assicurato nel mese
di dicembre, di fronte ad alcuni testimoni di cui chiede l'assunzione in questa
sede, il rinnovo del contratto per un ulteriore anno, fermo restando che secondo
le intenzioni delle parti il contratto doveva in realtà essere di durata indeterminata;
dopo l'udienza, che si era conclusa senza che si potesse intendere che il
giudice avrebbe proceduto di lì a poco ad emanare il suo giudizio, essa era
inoltre rimasta in attesa di una nuova convocazione per produrre in aula i documenti
e ascoltare gli eventuali testi;
che
ai sensi dell'art. 313bis CPC non appare necessario intimare il gravame alla
controparte per le sue eventuali osservazioni;
che
giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata
o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al
pretore con istanza motivata: in tal caso il giudice cita le parti entro 8
giorni all'udienza (art. 507 cpv. 1 CPC), nel corso della quale le parti
dovranno esporre oralmente le loro rispettive ragioni od eccezioni e produrre,
sotto perenzione, tutti i documenti che la suffragano (art. 507 cpv. 2 CPC);
che
l'appellante è in questa sede assai malvenuta a contestare - almeno implicitamente
- di non essere stata a conoscenza delle norme di procedura sopra riassunte,
che le facevano obbligo di produrre agli atti i documenti di causa rilevanti nonché
di specificare il nome di eventuali testimoni già nel corso dell'udienza di
discussione;
che,
in effetti, se essa è stata personalmente in grado di presentare un appello con
domanda di effetto sospensivo, oltretutto con una richiesta di assunzione di
prove in appello, il tutto osservando scrupolosamente le norme applicabili alla
fattispecie, debitamente citate, a maggior ragione si può ritenere che la parte
stessa fosse anche in grado di ossequiare le ben più limitate formalità
previste dalla procedura di sfratto;
che
ciò premesso, non vi è motivo per riformare il primo giudizio;
che
giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuove prove;
che
di conseguenza i documenti allegati all'appello - per altro nemmeno determinanti
- non possono essere presi in considerazione e lo stesso discorso vale per le
prove testimoniali offerte dall'appellante per la prima volta in questa sede;
che
in definitiva la parte non ha provato in alcun modo l'eventuale rinnovo del contratto
per un ulteriore anno;
che
la tesi secondo cui il contratto sarebbe stato a suo tempo concluso per una
durata indeterminata è per contro irricevibile, siccome formulata per la prima
volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed è comunque ampiamente sconfessata
dal tenore letterale del contratto stesso;
che
l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto con accollo di
tassa di giustizia e spese alla parte appellante (art. 148 CPC), ritenuto che
non si assegnano ripetibili alla controparte, cui non sono state richieste le
osservazioni;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 5 febbraio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di complessivi fr.
200.-- (con una tassa di giustizia di fr. 180.-- e spese di fr. 20.--), da
anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico.
Non
si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio
nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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