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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.21
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00021
Lugano
29 gennaio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
SF.2000.00286 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con
istanza di sfratto 2 ottobre 2000 da
contro
che il Pretore, con decreto 2 gennaio 2001, ha accolto
ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante
l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile sito in __________ a __________.
Appellante il convenuto il quale con scritto 22
gennaio 2001 (spedito il 24 gennaio 2001) chiede "un lasso di tempo
adeguato per trovare un'altra abitazione".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il
contratto di locazione tra le parti, in vigore dal 1° maggio 2000, è stato
disdetto dalla proprietaria, già il 15 agosto 2000, per la fine del successivo
mese di settembre a seguito della mora dell'inquilino nel pagamento della
pigione;
che,
avendo l'inquilino pagato solo parte degli arretrati ed avendone accumulati
altri, nei suoi confronti è stato decretato lo sfratto con il decreto qui
impugnato;
che la
decisione gli è stata intimata, con consegna tramite agente di polizia, il 18
gennaio 2001 per cui l'appello, spedito il 24 gennaio 2001, è tempestivo;
che
l'appellante non contesta di essere in mora nel pagamento della pigione ed in
definitiva chiede una proroga del termine per lasciare l'appartamento;
che
il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra
legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura
meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 508 m. 9);
che
l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso
contenuta va respinta;
che,
in ogni caso, il convenuto nemmeno rende comprensibili concretamente, motivi
elementari di umanità che potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di
esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine di moratoria (DB 3/1991,
n. 29);
che
la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo
di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
22 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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