AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.177
Data decisione, Autorità:
21.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00177
Lugano
21 agosto
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.218
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 26
marzo 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di fr. 13'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1998 a titolo di onorario
d'architetto ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo 4 settembre 1998 esecuzione n. __________
dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta che, con risposta 28 maggio 1999, ha postulato la
reiezione della petizione ed il mantenimento dell’opposizione, protestando
spese e ripetibili,
mentre il Pretore,
con sentenza 1 ottobre 2001, ha accolto la petizione.
Appellante
la convenuta che, con appello 22 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso si respingere integralmente la petizione mentre l’attore,
con osservazioni 4 dicembre 2001, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in
diritto
-
Nel mese di aprile 1998 la signora __________, proprietaria del
__________ a __________ ha incaricato l’architetto __________ della
progettazione e della direzione lavori per la riattazione del ristorante, da
trasformare in un __________. Con scritto 7 aprile 1998 alla signora,
l’architetto ha preso atto dell’incarico conferitogli e del desiderio di un
investimento non superiore a fr. 80'000.--, sottoponendole una tabella dei
costi con tre varianti, ciascuna con indicazione dell’onorario d’architetto: la
più economica con un costo dei lavori pari a fr. 76'494.15 ed un onorario
d’architetto di fr. 15'000.-- (doc. 2). I lavori sono quindi stati realizzati
con una serie di modifiche richieste dalla convenuta ed il locale è stato
collaudato e consegnato alla stessa il 7.8.1998; ed in tale data l’attore ha
trasmesso la propria fattura d’onorario per complessivi fr. 17'000.-- con
termine di pagamento a dieci giorni data fattura (doc. O), importo
relativamente al quale l’attore ha indicato di dedurre l’unico acconto versato,
pari a fr. 4'000.--, chiesto il 7.5.1998 (doc. P). Per il saldo d’onorario di
fr. 13'000.--, non versato dalla convenuta, l’attore ha poi fatto emettere il
precetto esecutivo 4 settembre 1998 esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano
al quale la convenuta ha interposto opposizione (doc. R).
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Con la petizione 26 marzo 1999 l’attore ha sostenuto di aver svolto
l’incarico di progettazione e direzione lavori conferitogli dalla convenuta
conformemente alle richieste della stessa, tenendola regolarmente informata
sullo svolgimento dei lavori man mano adeguati alle modifiche da lei richieste
e di aver consegnato il locale collaudato entro il 7 agosto 1998, data indicata
dalla committente (doc. G). Ritenuta la cifra complessiva di liquidazione di
fr. 88'381.85 e un onorario, calcolato in base alle norme VSI secondo il
massimo di quanto previsto alla tariffa II, pari a fr. 17'000.--, dedotto
l’acconto versato dalla convenuta pari a fr. 4'000.--, l’attore chiede la
condanna di quest’ultima al pagamento del saldo ancora dovutogli a titolo di
onorario di architetto di fr. 13'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal
25 agosto 1998.
Nella
propria risposta la convenuta ha sostenuto che è sempre stata chiara la sua
volontà di non superare una cifra d’investimento di fr. 80'000.--. Essa ha
precisato che l’attore non l’ha informata sullo svolgimento dei lavori e che le
modifiche da lei richieste nell’ambito dell’esecuzione dei lavori sono dovute a
imperizia ed errori di progettazione dell’architetto, da ritenere causa dei
conseguenti sorpassi di preventivo i quali non possono essere da lei
sopportati. Essa ha riconosciuto di aver pagato un acconto di fr. 4'000.--, che
le è stato sottoposto il preventivo 11.6.1998 con le varianti di costo e che ha
scelto la terza variante perché prevedeva una spesa inferiore a fr. 80'000.--.
Ha quindi precisato che le proprie richieste di modifica erano necessarie a
correggere gli errori di progettazione e di aver dovuto sostenere congrue spese
per rimediare agli errori della direzione lavori, oltre al danno dovuto al
ritardo nella consegna dell'opera finita. La convenuta ha quindi chiesto la
reiezione della petizione.
L’attore
ha evidenziato in replica che le modifiche apportate, con il superamento dei
costi preventivati alla variante tre del preventivo, sono la conseguenza delle
scelte della convenuta in corso d’opera. La convenuta ha sottolineato, con la
duplica, che la tabella VSI utilizzata per calcolare l'onorario può essere
considerata al massimo un indizio per la valutazione della mercede, che deve
addebitarsi all'attore, oltre alla ritardata apertura del Pub, un'ulteriore
chiusura dello stesso per lavori di riparazione durante una settimana nel 1999,
ribadendo che i maggiori costi rispetto al preventivo si sono resi necessari
per rimediare ai difetti dovuti alla cattiva progettazione iniziale.
-
Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la petizione,
ritenuto come dalla documentazione agli atti risulta che l’attore ha informato
la convenuta sullo svolgimento dei lavori, che le modifiche sono state
l’espressione di nuove esigenze e desideri della convenuta, che non risulta che
la convenuta abbia mai contestato l’operato dell’attore, né che essa abbia
fornito elementi che permettano di ritenere una responsabilità dell’attore e
che giustifichino il rifiuto del versamento del suo onorario. Inoltre, avendo
accettato la terza variante di preventivo con un ammontare di costi e onorario
superiore a fr. 80'000.-- come pure la modalità di calcolo dell’onorario
comunicatale con scritto 4 maggio 1998, si deve ritenere intervenuto il
relativo consenso della convenuta all'applicazione della tabella VSI. Il
Pretore, accertata l’avvenuta messa in mora solo con lo scritto 7 settembre
1998, ha accolto di conseguenza la petizione per fr. 13'000.-- oltre interessi
al 5%, rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ dell’UE di Lugano.
-
Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione. Essa riafferma
l’assoluta limitazione dei costi a fr. 80'000.-- e, riconoscendo di avere
accettato la terza variante del preventivo dei costi, ribadisce che non è stata
tenuta informata dall’attore sull’evoluzione dei lavori, che gli errori di
progettazione dell’attore sono la causa dei difetti e delle modifiche
necessarie alla loro riparazione con il relativo danno da lei sopportato. Esso
consiste nel maggior costo e nella perdita di guadagno dovuta alla ritardata
apertura di 15 giorni dell'esercizio pubblico. L'appellante indica in
particolare che la modalità di realizzazione delle modifiche apportate,
segnatamente l’installazione di un bancone trovato successivamente al progetto
iniziale, non le è stata sottoposta per approvazione. Contesta poi
l'applicazione delle tabelle VSI per il calcolo dell'onorario e oppone infine
alla pretesa dell'attore pure il danno dovuto a dieci giorni di chiusura
forzata del Pub nel 1999 per lavori di riparazione.
Nelle
proprie osservazioni l’appellato conferma in sostanza le proprie argomentazioni
di prima istanza e chiede la reiezione del gravame.
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La convenuta oppone alla pretesa di fr. 13'000.-- di onorario per
l’attività d’architetto dell’attore il superamento del preventivo da attribuire
ad errori di progettazione nonché la perdita di guadagno da lei subita per i
relativi ritardi. Invero l’appellante non ha quantificato nelle allegazioni
principali né quantifica con l’appello il credito che a tale titolo oppone alla
pretesa dell’appellato. Già perché non viene quantificata non risulta possibile
opporre la sua pretesa a quella dell’appellato. L'appellante adduce poi per la
prima volta in sede d’appello una perdita di guadagno di ca. 10 giorni nel
corso del 1999 per inagibilità del locale a seguito di ulteriori lavori di
riparazione. Tale pretesa, che pure non viene quantificata, non può comunque
essere considerata in quanto sollevata tardivamente (art. 321 CPC).
-
In concreto è pacifico che l’appellante ha conferito all’appellato
l’incarico della progettazione e della direzione dei lavori per la
trasformazione del proprio ristorante in Irish Pub. Essa riconosce
esplicitamente che successivamente alla precisazione di voler contenere i costi
d’investimento entro fr. 80'000.-- ha accettato la terza variante del
preventivo di costi presentatole dall’appellato. In questa variante era
chiaramente indicato, aggiuntivamente ai costi dei lavori di ristrutturazione,
pari a fr. 76'494.15, un onorario d’architetto di fr. 15'000.-- (doc. 2). È
quindi chiaro che l'appellante ha necessariamente inteso il limite di fr.
80'000.-- relativamente al costo dei lavori e accettato aggiuntivamente un
onorario per l’architetto, segnatamente di fr. 15'000.--. Nei successivi
conteggi è poi sempre indicato separatamente l’onorario d’architetto,
relativamente al quale l’appellante non ha mai sollevato obiezioni, avendo
viceversa versato un primo acconto di fr. 4'000.--. Essa non ha per contro
corrisposto il saldo della fattura finale d’onorario, opponendovi per la prima
volta nell’ambito della vertenza giudiziaria errori di progettazione e direzione
lavori che hanno causato difetti la cui riparazione ha determinato un
superamento dei costi di preventivo oltre ad un mancato guadagno così da
giustificare il mancato pagamento dell’intero saldo d’onorario. Di fatto,
ritenuto il pagamento di fr. 4'000.-- di acconto d'onorario, l'appellante
postula la riduzione di fr. 13'000.-- dell'onorario preteso dall'appellato.
-
La giurisprudenza ha chiarito che al rapporto contrattuale fra
architetto e cliente relativamente all’allestimento dei preventivi, dei piani
di realizzazione e dei progetti di costruzione tornano applicabili le norme
relative all’appalto (DTF 110 II 382). In concreto l’appellante
attribuisce all'inesperta ed errata progettazione dell’appellato vari difetti
della costruzione con il relativo maggior costo dell’opera che, unitamente alla
perdita di guadagno dovuta all’inagibilità del locale per ulteriori lavori di
riattazione, va ad annullare il credito d’onorario dell’appellato. Essa fa così
valere nei confronti dell’appellato in virtù dei citati difetti per errori di
progettazione il diritto alla riduzione del suo onorario per il minor valore
dell’opera, rispettivamente l’assunzione da parte dello stesso dei costi dei
lavori resisi necessari a rimediare a tali difetti ed il risarcimento dei
danni, avvalendosi quindi della garanzia per i difetti nell’ambito del
contratto d’appalto. Giusta garantiti dall’art. 368 cpv. 2 CO, infatti, il
committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore
dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti,
la riparazione gratuita dell’opera e nel caso di colpa anche il risarcimento
dei danni.
La
pretesa dell’appellante non può tuttavia trovare accoglimento. In primo luogo
essa riconosce che le modifiche hanno avuto origine dalla propria richiesta,
successiva al progetto iniziale, di inserire un banco-bar diverso rispetto alla
progettazione iniziale, laddove non dimostra che la progettazione fosse viziata
da errori appalesatisi in concreti difetti nell’opera ristrutturata, né che le
modifiche apportate siano la conseguenza di tali errori di progettazione
piuttosto che dell’adeguamento del progetto iniziale ai desideri da lei
espressi nel corso dello svolgimento dei lavori e riconosciuti essere il punto
di partenza delle modifiche. Ne discende che mentre riconosce di aver richiesto
numerose modifiche realizzate nell’ambito della ristrutturazione in oggetto
(risposta, p. 6, ad 5), non dimostra che vi sono stati dei difetti da
attribuire all’appellato e quindi che i lavori di modifica siano delle
riparazioni e non l’adeguamento ai suoi successivi desideri nel corso dei
lavori. Infatti, essa ha ricevuto in consegna come richiesto il locale
collaudato il 7 agosto 1998 e non ha sollevato lamentele, ma ha notificato all’appellato
i difetti solo in data 9 novembre 1998 (doc. X e Y), dopo l’emissione del
precetto esecutivo 4 settembre 1998 nei suoi confronti.
Relativamente
alla garanzia per i difetti, giusta l’art. 367 cpv. 1 CO, avvenuta la consegna
dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari,
deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti. La notifica
deve almeno indicare precisamente i difetti, il fatto che il committente non
riconosce l’opera conforme al contratto e che ne rende responsabile
l’appaltatore (DTF 107 II 175). Secondo l’art. 370 cpv. 1 CO
l’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del
committente, libera l’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti
di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del
ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati, mentre
giusta l’art. 370 cpv. 2 CO vi è tacita approvazione se il committente omette
la verificazione e l’avviso previsti dalla legge. A tenore dell’art. 370 cpv. 3
CO ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato
avviso tosto che siano scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata
nonostante i difetti stessi. In quest’ultimo caso per far valere i propri
diritti il committente deve dimostrare la tempestività della propria notifica
all’appaltatore, vale a dire quando gli sono divenuti riconoscibili i difetti,
come e a chi li ha notificati (DTF 107 II 176). Secondo l'appellante i
lavori di modifica sono stati richiesti a dipendenza, quindi a conoscenza,
degli asseriti difetti, mentre solo successivamente alla pretesa del saldo
d’onorario in via esecutiva l’appellante ha sollevato dei difetti di
costruzione e le relative pretese. Per le modifiche apportate precedentemente
alla consegna del locale il 7 agosto 1998, l'appellante non ha notificato
all’appellato dei difetti per i quali intendeva renderlo responsabile, mentre
relativamente alla notifica 9 novembre 1998 non ha dimostrato che gli stessi
gli sono divenuti riconoscibili solo successivamente alla consegna del Pub e
pertanto la notifica non può ritenersi tempestiva. Ne discende che da una lato
l'appellata non ha comprovato difetti addebitabili all’appellato e dall’altro
non risulta comunque averli notificati tempestivamente. Quest'omissione
sancisce relativamente a tali asseriti difetti l’accettazione dell’opera e
preclude i diritti dall’art. 368 cpv. 2 CO.
Ritenuto
poi come sia stata l'appellante a concedere di posticipare la consegna del
locale collaudato al 7 agosto 1998, ciò che è avvenuto, il ritardo nella
consegna è stato da lei accettato e non può quindi essere opposto
all'appellato.
Di
conseguenza l’appellante per gli asseriti difetti con il conseguente
superamento del preventivo e per la perdita di guadagno per il ritardo nella
consegna non può pretendere una riduzione dell’onorario dell’appellato.
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L’appellante sostiene che causa dei maggiori costi dovuti alle
riparazioni intervenute è stata inoltre la negligente direzione dei lavori
operata dall’appellato. La giurisprudenza ha precisato che all’attività di
direzione lavori dell’architetto si applicano le norme relative al mandato (DTF
110 II 382). Il riconoscimento di un risarcimento per cattivo adempimento del
mandato richiede in concreto al mandante la dimostrazione e la quantificazione
del danno subito, della negligenza da parte del mandatario e del fatto che il
danno subito è la conseguenza di tale negligenza (Weber, in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, OR-I, Basilea 1996, ad art. 398 CO, n. 32).
Nel caso in esame da un lato l’appellato non risulta avere agito con
negligenza, ma al contrario ha dimostrato di avere rispettato le mutevoli
esigenze dell’appellante, tenendola adeguatamente informata sullo svolgimento
dei lavori. Ad ogni buon conto l'appellante non ha dimostrato che i problemi
riscontrati sono la conseguenza di una negligenza dell'appellato. Pertanto,
anche per l'attività di direzione lavori dell'appellato non si giustifica una
riduzione dell’onorario.
-
Relativamente all’importo dell’onorario, l'appellata ha contestato
l’applicazione delle tariffe del “Regolamento per onorari VSI dell’associazione
Svizzera degli Architetti per Interni 6 giugno 1966/ 16 giugno 1979” (doc. Q)
alla base dell’onorario calcolato dall’appellato. In concreto l’appellante
indica di avere accettato la variante tre del preventivo dei costi (appello, p.
3, p.to 2.a.) nella quale era indicato l’onorario d’architetto pari a fr.
15'000.-- per un costo dei lavori di fr. 76'494.15, mentre la variante due
prevedeva un onorario d’architetto di fr. 16'000.-- per un costo dei lavori di
fr. 91'501.40 e la variante uno un onorario di fr. 18'000.-- relativamente ad
un costo dei lavori di fr. 93'501.40 (doc. B). Tale proposta, accettata nella
terza variante, indicava il maggior onorario in proporzione al maggior costo
dei lavori. Non risulta invece pattuita l’applicazione di un’altra modalità di
calcolo dell’onorario e segnatamente l’applicazione della tabella onorari di
cui al “Regolamento per onorari VSI dell’associazione Svizzera degli Architetti
per Interni ”, essendo essa parte della proposta 4.5.2002 di sottoscrizione di
un contratto scritto di mandato (doc. T) non accettata dall’appellante. Di
conseguenza, ritenuto che i maggiori costi non sono da addebitare
all’appellato, che l’appellante ha accettato un mandato con un calcolo
dell’onorario proporzionato ai costi di costruzione come risulta dal preventivo
doc. B e che non ha contestato il costo globale di liquidazione dei lavori
indicato dall’appellato in fr. 88'381.85, l'onorario di fr. 15'000.-- previsto
per un costo dei lavori di fr. 76'494.15 dev'essere aumentato in proporzione
all'aumento previsto per la variante due del preventivo rispetto alla variante
tre. Ritenuto come ad un aumento dei costi di fr. 15'007.25 corrisponde un
aumento di onorario di fr. 1'000.--, al maggior costo di fr. 11'887.70 della
liquidazione rispetto alla variante tre corrisponde un aumento d'onorario di
fr. 792.15. Quindi l’onorario dovuto all’appellato ammonta a fr. 15'792.15 e,
dedotto l’acconto versato di fr. 4'000.--, il saldo ancora dovutogli
dall’appellata ammonta a fr. 11'792.15. La sentenza di prima sede deve quindi
essere riformata nel senso che la petizione può essere accolta solo per tale
importo.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 1. ottobre 2001 del Pretore di Lugano è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza la parte convenuta, __________, è condannata a pagare alla parte
attrice __________, l’importo di fr. 11'792.15 oltre interessi al 5 % dal 7
settembre 1998.
§ Entro
tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________ UE Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, sono poste a suo carico per 1/10 e a carico della parte convenuta per
9/10, con l’obbligo della parte convenuta di rifondere alla controparte fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 550.--
spese fr.
50.--
Totale fr.
600.--
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste
a carico dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere
all’appellato fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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