AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2001.174
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00174
Lugano
31 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00092 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
20 giugno 2000 da
e
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con la quale gli attori hanno
chiesto la condanna dello __________, in solido con i Comuni di __________ e
__________, al pagamento dell’importo di fr. 252'913.10 oltre interessi al 5% a
titolo di risarcimento per responsabilità dell’ente pubblico, con richiesta di
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Domanda avversata dai convenuti ed in particolare dal
convenuto 2, che con risposta 14 luglio 2000 ha postulato la reiezione della
petizione, protestando spese e ripetibili.
Avendo gli attori, con
comunicazione 8 giugno 2001 alla Pretura, dichiarato di desistere dal mantenere
la causa contro il convenuto 2 ed avendo il Pretore, con decreto 27 settembre
2001, dimesso dalla causa il convenuto 2, condannando gli attori a versargli
fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
Appellanti gli attori che con appello 10 ottobre 2001
chiedono la concessione dell’effetto sospensivo all’appello, la riforma del
querelato decreto nel senso di ridurre a fr. 1'000.-- la somma assegnata al
convenuto 2 a titolo di ripetibili e la concessione a loro beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Mentre con osservazioni 23 ottobre 2001 il Comune di
__________ postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
__________ e la signora __________, originaria di __________ si sono sposati
il 2 giugno 1990. Dalla loro unione è nato il __________ il figlio __________.
Nel novembre 1997 la madre ha chiesto e ottenuto l’iscrizione del figlio sul
proprio passaporto. Con decreto 17 agosto 1998 la Pretura di Bellinzona ha
autorizzato i coniugi a vivere separati con l’affidamento del figlio al padre,
il quale con scritto 27 agosto 1998 all’Ufficio dei permessi e dei passaporti,
con copia ai Municipi di __________ e __________, ha indicato l’avvenuta
assegnazione a sé del figlio e chiesto senza successo lo stralcio
dell’iscrizione del bambino dal passaporto della madre. Di seguito
quest’ultima, approfittando dell’esercizio del proprio diritto di visita, si è
trasferita col bambino in __________. Il signor __________ i ha allora fatto
capo a degli specialisti del settore per tentare il recupero del figlio.
-
Con petizione 20 giugno 2000, sostenendo che vi è stata una grave
negligenza da parte dei funzionari che hanno provveduto all’iscrizione di
__________ sul passaporto della madre, ciò che le ha reso possibile portare con
sé il figlio in __________, il signor __________ ha chiesto per sé e per il
figlio di condannare lo __________, in solido con i Comuni di __________, a
versargli l’importo di fr. 252'913.10 oltre interessi per il danno provocatogli
e composto delle spese di recupero, del torto morale per le sofferenze subite
da padre e figlio, del danno all’integrità fisica e psichica del figlio, della
perdita di reddito per un anno e dei costi di patrocinio precedenti la
petizione. In considerazione del loro stato di indigenza gli attori hanno
inoltre chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria ed il gratuito
patrocinio.
Nella
propria risposta il convenuto 2, ha contestato integralmente la pretesa
risarcitoria degli attori nei propri confronti e ha postulato la reiezione
della petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili.
In esito
all’udienza di audizione testi 13 marzo 2001 la parte attrice ha per parte sua
indicato che si sarebbe in seguito pronunciata sull’eventualità di mantenere la
causa contro i Comuni e con scritto 8 giugno 2001 alla Pretura ha dichiarato di
desistere dal mantenere la causa contro il Comune di __________.
Con
decreto 27 settembre 2001, in considerazione della desistenza degli attori nei
confronti del Comune di __________, il Pretore ha quindi dimesso quest’ultimo
dalla causa facendo obbligo agli attori di rifondere al medesimo fr. 5'000.-- a
titolo di ripetibili.
-
Con l’appello gli attori, rilevando il titolo cautelativo della
petizione contro l’appellato e lo stato di sostanziale indigenza dell’attore
__________ chiedono la riforma del decreto nel senso di ridurre le ripetibili
assegnate a fr. 1'000.- e, relativamente alla procedura d'appello, la
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio. Nelle proprie osservazioni l’appellato chiede per contro la
reiezione del gravame.
-
Con
l’appello gli attori censurano l’assegnazione delle ripetibili a beneficio del
convenuto dimesso dalla lite a seguito della loro decisione di mantenere la
causa solo nei confronti degli altri coconvenuti.
In
concreto con la petizione gli appellanti hanno avanzato nei confronti
dell’appellato una pretesa risarcitoria basata sulla Legge cantonale sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, la quale
all’art. 22 prevede per le azioni contro l’ente pubblico la competenza del
giudice civile ordinario, che applica il codice di procedura civile. L’art. 150
CPC stabilisce che sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo
e un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest’ultima è fissata
entro i limiti della tariffa dell’ordine degli avvocati, tenendo conto della
natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del
patrocinatore. Giusta l’art. 151 CPC se la causa è stata tolta per desistenza,
transazione od accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili
sono stabilite e ripartite a richiesta di parte, dal giudice adito. Nel caso in
esame la causa nei confronti del convenuto è stata ritirata dagli attori prima
della sentenza, ponendo fine alla lite nei suoi confronti. Ritenuto come
quest’ultimo con la risposta di causa ha richiesto l’assegnazione delle
ripetibili, occorre valutare la correttezza dell’assegnazione stessa.
- L’art. 77 CPC stabilisce che l’attore può ritirare l’azione prima
che sia notificata al convenuto (cpv. 1), mentre dopo la notificazione la
domanda può essere ritirata e sostituita soltanto con il consenso del convenuto
(cpv. 2); in mancanza di questo consenso il ritiro della domanda vale come
desistenza e giusta l’art. 77 cpv. 3 CPC l’attore dovrà in tal caso rifondere
al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate.
Quindi il Codice di procedura civile ticinese prevede che una volta notificata
la causa al convenuto il ritiro della stessa comporta desistenza con la
conseguenza che l’attore non potrà più riproporre l’azione, potendole essere
contrapposta l’eccezione che la stessa lite è già stata giudicata (art. 98
CPC). Tuttavia, con il consenso del convenuto l’attore può anche dopo la
notificazione della causa ritirare l’azione pendente ma non ancora giudicata
con la facoltà di riproporla. In altre parole non vi è desistenza nel caso la
parte convenuta sia d’accordo che, con il ritiro della causa, la stessa non
abbia forza di cosa giudicata e sia quindi riproponibile.
Nel caso
in esame in esito all’udienza testimoniale 13 marzo 2001, gli attori si sono
riservati di pronunciarsi sull’eventualità di mantenere la causa contro i
Comuni (verbale di udienza 13 marzo 2001, p. 11) e con scritto 2 maggio 2001 il
Comune di __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al
Pretore di assegnare un termine alla parte attrice per pronunciarsi in merito
al mantenimento della causa nei confronti dei Comuni di __________ e
__________. Dando seguito a tale assegnazione di termine della Pretura, gli
attori hanno comunicato con scritto 8 giugno 2001 di desistere, preso atto
delle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 13 marzo 2001, dal
mantenere la causa contro il Comune di __________. In concreto il convenuto ha
sollecitato la scelta autonoma e unilaterale che gli attori si erano riservata
e non ha chiaramente inteso permettere la riproponibilità della causa nei propri
confronti. Ne discende che con il ritiro della causa nei confronti del
convenuto gli attori sono senz’altro da ritenere desistenti nei suoi confronti.
-
La giurisprudenza ha precisato che le ripetibili sono dovute alla
controparte qualunque sia il motivo della desistenza, poiché chi ritira la
causa lo fa di regola per sue personali considerazioni che non devono
riflettersi negativamente sull’altra parte al processo, salvo che vi sia
contrario accordo o prova di giustificati argomenti fatti valere dal recedente
(Cocchi / Trezzini, CPC annotato e massimato, ad art. 77 CPC, n. 1). In
particolare con il ritiro della lite nei confronti di un coconvenuto, l’attore
è obbligato a rifondere al dimesso le spese processuali provocate, comprese le
ripetibili. A maggior ragione quando l’attore non ha evidenziato che prima
della causa gli sarebbe stato impossibile avere gli elementi sufficienti di
convinzione per prescindere dal convenire in causa il coconvenuto, ora dimesso
dalla lite (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 13). Nel caso in
esame gli attori hanno motivato la richiesta di riduzione delle ripetibili
assegnate con il carattere cautelativo dell’azione contro il convenuto senza
indicare l’emergenza di elementi che solo successivamente all’inizio della causa
hanno reso chiara l’estraneità del convenuto. D’altra parte, l’adduzione
dell’asserita situazione finanziaria di indigenza dell'attore __________ è un
elemento pertinente all’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria, in
sé estraneo al giudizio sulle ripetibili. Ne discende che è da ritenere
giustificata l’assegnazione di ripetibili all’appellato.
-
È quindi da chiarire se sia corretta la commisurazione delle
ripetibili assegnate al convenuto con il decreto impugnato. Per la
determinazione delle ripetibili la giurisprudenza ha precisato che sta
all’apprezzamento del giudice stabilire il tasso di percentuale applicabile per
la determinazione delle ripetibili purché sia rispettoso dei limiti impostigli
dall’art. 150 CPC. Sotto questo profilo la decisione d’appello ha carattere
piuttosto cassatorio (interviene cioè con riserbo). In sintesi, entro i minimi
e i massimi della TOA l’apprezzamento del primo giudice è censurabile solo per
eccesso o abuso (Cocchi / Trezzini, CPC -TI, ad art. 150, m. 19).Nel
caso particolare in cui la procedura non sia terminata con un giudizio di
merito la giurisprudenza ha precisato che torna applicabile l’art. 11 cpv. 2
TOA, secondo cui ove una causa si concluda per transazione, conciliazione,
desistenza, acquiescenza o per intervenuta carenza di oggetto, l’onorario è
fissato in base ad entrambi i criteri degli art. 9 e 10 TOA; il Consiglio di
moderazione fa capo in tali circostanze alla combinazione dei due parametri
(valore e tempo) attraverso la formula Onorario =(2 x Ov x Ot):(Ov + Ot), dove
Ov è l’onorario secondo il valore e Ot è l’onorario a tempo (Cocchi /
Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 9). D’altra parte nel fissare le
ripetibili ai sensi dell’art. 151 CPC, quindi nel caso di desistenza, va tenuto
conto dell’art. 77 cpv. 3 CPC che, nel caso di ritiro dell’azione, permette al
giudice di effettuare una tassazione equitativa delle ripetibili. In questo
senso il giudice, se lo ritiene equo, può commisurare le ripetibili anche fuori
della tariffa (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 11). Nel caso
in esame il valore di causa ammonta a fr. 252'913.10, mentre il tempo impiegato
per la gestione della causa è stato indicato, dal patrocinatore del convenuto,
in ore 28.5. La vigente Tariffa dell’ordine degli avvocati stabilisce che
l’onorario secondo il valore per un importo da fr. 200'000.-- a fr. 500'000.--
va dal 5% all’8% (art. 9 TOA), di modo che per il valore di causa indicato vale
un onorario minimo di fr. 12'645.65. Relativamente all’onorario secondo il tempo
l’art. 10 TOA prevede un minimo di fr. 150.-- l'ora, rivalutato dal Consiglio
di Moderazione ad attuali fr. 250.-cosicché ad un dispendio di tempo di 20 ore,
più consono all'attività svolta, corrisponde un onorario minimo pari a fr.
5'000.-- . Ne discende che l’onorario minimo secondo la formula indicata dal
Consiglio di Moderazione, applicabile ai casi di desistenza, ammonterebbe a fr.
7'166.45. L’assegnazione di fr. 5'000.- di ripetibili, comprensivi di fr.
650.70 di spese vive indicate dal convenuto, configura di conseguenza una
commisurazione equitativa, mediante la quale il Pretore ha posto a carico degli
attori un’indennità per ripetibili adeguatamente ridotta in ossequio ai
parametri sviluppati dalla giurisprudenza relativamente alle cause concluse per
desistenza dell’attore. Pertanto il decreto 27 settembre 2001, con il quale il
Pretore ha assegnato fr. 5'000.-- di ripetibili non è censurabile per eccesso o
abuso e tale giudizio dev’essere confermato.
-
Con l’appello gli attori formulano, per tale sede, una richiesta di
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a proprio
beneficio. Giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non
essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza
giudiziaria e, a questo proposito, si potrebbe dubitare dell'esistenza di uno
stato di indigenza stante le risultanze dell'apposito certificato municipale
che ha ritenuto un'eccedenza mensile di fr. 1'367.40, quindi la disponibilità
di mezzi sufficienti per far fronte alla causa.
Ma,
secondo l’art. 157 CPC l’assistenza dev’essere rifiutata se la causa non
presenta probabilità di esito favorevole. Secondo la giurisprudenza tale
requisito difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (Cocchi / Trezzini, CPC-TI,
ad art. 157, m. 1). Come visto la giurisprudenza ha chiarito che entro i minimi
e i massimi della TOA l’apprezzamento del primo giudice per l’assegnazione
delle ripetibili è censurabile solo per eccesso o abuso. In concreto, ritenuto
il valore di causa di fr. 252'913.10, l’assegnazione di fr. 5'000.-- a titolo
di ripetibili operata dal Pretore non appariva già di primo acchito eccessiva
al limite dell’abuso e ancor meno alla luce di una pur sommaria valutazione
delle norme applicabili e della giurisprudenza. Al contrario non poteva che
risultare chiaro come l’apprezzamento del Giudice di prima istanza non
configurasse eccesso o abuso e quindi non fosse censurabile in sede di appello.
Si deve quindi ritenere che l’appello, con il quale gli attori hanno chiesto la
riduzione delle ripetibili assegnate al Comune di __________, non presentava il
requisito della parvenza di buon fondamento e per tale motivo la richiesta di
assistenza giudiziaria per la sede d’appello non può essere accolta.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello è respinto.
-
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 150.--
spese
fr. 50.--
Totale
fr. 200.--
sono a
carico degli appellanti con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 300.-- per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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