Appeal against order on written proceedings inadmissible

12.2001.167Other CourtOct 10, 2001Inadmissible

Summary

In an eviction proceeding, the defendant sought precautionary appellate review against a first-instance refusal to open written proceedings. The Court of Appeal held that the contested ruling was a procedural order under Art. 94 CPC and therefore not appealable under Art. 95(1) CPC. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 100 in court fees and expenses.

Regest

Art. 94 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC; procedural orders regulating the conduct of proceedings are not appealable. A first-instance ruling that merely decides on the manner in which the case is to be processed qualifies as an order (ordinanza) and is therefore inadmissible as the object of an appeal, irrespective of any question whether a premature appeal filed before the decision exists may be treated.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2001.167

Data decisione, Autorità: 10.10.2001, IICCA

Incarto n. 12.2001.00167

Lugano 10 ottobre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da



entrambi rappr. dall' avv. __________

contro


rappr. dall'amministratore avv. __________

Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;

ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";

considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

pronuncia

  1. Il ricorso di __________ è inammissibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.

  3. Intimazione (per raccomandata e via fax) a:


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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