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12.2001.166 ΓÇó Recusal request in eviction proceedings dismissed
12.2001.166Other CourtOct 9, 2001Dismissed
In an oral eviction proceeding, the applicant renewed its recusal request against the Pretore of Locarno-Città after an earlier recusal request had already been rejected. The Seconda Camera civile held that the new allegations, including the return of the written reply, did not make bias or subjective inability plausible. It also held that the attached hierarchical complaint could not be examined because the chamber was not a supervisory authority. The renewed request was dismissed, the file was returned to the Pretore for immediate continuation, and the applicant was ordered to pay CHF 200 in fees and costs.
Art. 27, 30 CPC; recusal of a first-instance judge requires concrete, objectively verifiable circumstances capable of making impartiality appear doubtful; mere disagreement with procedural rulings or minor formal irregularities does not suffice. A renewed recusal request cannot relitigate grounds already rejected unless new, substantiated facts are shown. A chamber lacking supervisory competence cannot entertain a hierarchical complaint appended to a recusal motion. Costs follow the unsuccessful applicant; no party compensation is due where the opposing side was not heard (art. 148 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.166
Data decisione, Autorità: 09.10.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00166
Lugano 9 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di parzialità (recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 9 ottobre 2001, presentati nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, da
rappr. dall'amministratore unico, avv. __________
nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà immobiliare denominata "__________" sita in __________ a __________.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto: che nell’ambito della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto 2001 da __________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
che con decreto 26 settembre 2001 (inc. no. 12.2001.00145) questa Camera ha respinto l'istanza di ricusa, non ritenendo in sostanza che le argomentazioni sollevate dalla ricusante fossero tali da mettere in dubbio l'imparzialità del Pretore;
che con scritto 8 ottobre 2001 __________ ha nuovamente chiesto la ricusa del giudice adito sulla base di nuove argomentazioni che non erano contenute nella precedente istanza di ricusa;
che con scritto 9 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, mentre la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni;
che, richiamate le considerazioni diritto di cui al decreto 26 settembre 2001 di questa Camera, nemmeno in questa occasione si può concludere che la ricusante abbia reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;
che essa rimprovera innanzitutto al Pretore di averle ritornato la risposta di causa 4 settembre 2001, sennonché egli non si avvede che la decisione del giudice di prime cure è perfettamente legittima, la procedura di sfratto essendo orale (art. 507 cpv. 2 CPC), ritenuto pertanto che essa potrà far valere le sue argomentazioni nell'ambito dell'udienza di discussione;
che il fatto che il primo giudice abbia deciso il ritorno di quello scritto, ancorché la causa, con l'inoltro dell'istanza di ricusa, fosse ormai sospesa, anche se non del tutto corretto da un punto di vista formale, non è sicuramente tale da farlo apparire come prevenuto, stante comunque la correttezza del suo agire da un punto di vista materiale;
che per il resto non è possibile rimettere in discussione le argomentazioni con cui questa Camera aveva concluso per l'infondatezza dell'istanza di ricusa 5 settembre 2001;
che in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, il cui scopo è ovviamente unicamente quello di rimandare l'udienza di discussione sulla procedura di sfratto indetta per l'11 ottobre prossimo, deve essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a pronunciarsi;
che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura di sfratto;
che, come già rilevato con la decisione 26 settembre 2001, questa Camera, non essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente ad esaminare il "ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa;
che la parte viene altresì avvertita che l'inoltro da parte sua di altre istanze di ricusa, basate su argomentazioni del tutto pretestuose, in futuro non verranno più prese in considerazione (art. 2 cpv. 2 CC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta: I. L’istanza di ricusa 8 ottobre 2001 di __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 200.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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