AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.163
Data decisione, Autorità:
16.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00163
Lugano
16 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1997.00030 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10 gennaio
1997 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che venga accertato che egli sia l’unico e integrale
titolare del capitale azionario della __________ e che sia fatto ordine a
__________ di consegnargli tutte le azioni costituenti il capitale azionario
della __________, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto __________ e che il Pretore, con sentenza 12 settembre
2001, ha integralmente accolto, mentre il convenuto __________ si è rimesso
alla decisione del giudice;
appellante
il convenuto __________ che, con memoriale 2 ottobre 2001, chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore, con osservazioni 12 novembre 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili; il convenuto __________, con osservazioni
29 ottobre 2001, si rimette al giudizio del tribunale, con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ (in seguito:
__________) era proprietaria di un appezzamento di terreno nella periferia di
__________, in località __________. A questa società partecipavano in misura
paritaria __________ e __________ (doc. 2). Il 2 agosto 1989, __________
presentava una domanda edilizia al Comune di __________ per l’edificazione di
un fabbricato ad uso commerciale-direzionale misto; la licenza veniva concessa
il 27 giugno 1990 (doc. I). Il 22 maggio 1990, __________ prometteva di vendere
per 20'500'000'000 di lire, o di locare, alla società __________ (in seguito:
__________) un complesso immobiliare a destinazione commerciale ubicato sulle
aree di sua proprietà nella zona __________. Tale complesso immobiliare doveva
ancora essere edificato, a spese di __________, e sarebbe stato consegnato a
__________ secondo le modalità “chiavi in mano” (v. scrittura privata
preliminare condizionata, doc. 3; v. teste __________, 25.11.1997, pag. 16).
Nel
corso del 1991 sorgevano problemi attinenti alla pianificazione dei fondi
oggetto del predetto accordo. Infatti, il Comune di __________ intendeva
modificare i piani particolareggiati di quella zona e quindi era necessario
ridisegnare le connessioni viarie tra le aree pubbliche e quelle private, i
posteggi e il sistema del verde del progettato centro commerciale (doc. J, K,
P; teste __________, 10.2.1998, pag. 5). Per questi motivi, progettazione
definitiva e relativa edificazione del centro commerciale subivano un
differimento. Nel corso del 1992, __________ conveniva a giudizio __________
ritenendola inadempiente quo all’accordo del 22 maggio 1990 e postulando che la
stessa si impegnasse a realizzare il complesso immobiliare summenzionato (doc.
4, pag. 10; doc. O; v. teste __________, pag. 16). Il 3 agosto 1993 le parti
trovavano un accordo, nel senso che il preliminare del 22 maggio 1990 veniva
sciolto, __________ restituiva la caparra ricevuta e __________ avrebbe
stipulato un contratto di compravendita dell’erigendo centro commerciale con la
__________ (di seguito: __________), frattanto subentrata a __________ quale
proprietaria dei fondi (doc. V, 7).
- Il 1. luglio 1993 il Comune di
__________ concedeva a __________ la licenza edilizia comprendente anche le
modifiche riguardanti il piano viario e di accesso al centro commerciale (doc.
10 e 13). Il 13 luglio 1993, __________ prometteva in vendita a __________ le
aree da edificare in zona __________ (doc. T e 7, pag. 2 lett. e) e il 15
luglio 1993, __________ e __________ stipulavano un contratto preliminare di
compravendita del complesso commerciale, da edificare da parte di __________.
Il prezzo di vendita, onnicom-prensivo, era di 51 miliardi di lire (doc. U, 6,
7).
Parallelamente,
sempre il 13 luglio 1993, sarebbe venuto in essere un contratto di appalto tra
__________ e __________ (doc. 5). Il contratto è però stato contestato da
__________ il quale ha addotto che la firma appostavi non sarebbe stata la sua.
In effetti, la firma di __________ era stata imitata dall’architetto __________
su indicazione di __________ e il contratto stesso, sempre su indicazione di
__________, era stato redatto posteriormente alla data indicata (v. testi
__________, pag. 2, __________, pag. 4, __________, pag. 6 e doc. DD, EE).
- In data 4 ottobre 1993, presso la
sede della __________ (di seguito: __________) a __________, avveniva un
incontro tra __________, __________, __________, __________ e, in maniera non
continuativa, __________ (teste __________, 25.11.1997, pag. 11 e 13; IF
__________, pag. 14, ad 1). Nell’ambito di tale riunione si stabiliva che
__________ avrebbe costituito una società holding di diritto lussemburghese che
avrebbe acquistato una società italiana con perdite pregresse (la __________)
la quale avrebbe realizzato l’operazione immobiliare, evitando in tal modo di
pagare l’imposta sul plusvalore (teste __________, pag. 11).
La
__________ sarebbe stata detenuta in un primo tempo per il 90% (corrispondente
a 810 milioni di lire) dalla società __________, mentre il rimanente 10% (pari
a 90 milioni di lire) da __________. Nel giro di uno o due anni, __________
avrebbe rilevato l’intera quota della società __________ per circa 21 miliardi
di lire (testi __________, pag. 7 e __________, pag. 13; doc. 1 e 2 nella
cartelletta A). Il 21.10.1993 avvenne un secondo incontro al quale
parteciparono __________, __________ e __________ (il quale allestì il doc. 2,
cartelletta A; teste __________, pag. 7), mentre __________ non vi partecipò.
- Per costituire la società di
diritto lussemburghese e apportare i fondi necessari all’intera operazione, in
data 25.10.1993 __________ prelevava l’importo di DM 500'600.--; un secondo
prelievo di DM 1'100'000.-- avveniva il 26.11.1993 mentre un terzo di DM
500'000.-- il 1.12.1993 (doc. 4, edizione documenti __________). Tutti questi
prelievi vennero eseguiti da __________ attingendo da fondi di pertinenza di
__________.
Il
28 ottobre 1993 veniva fondata una società anonima holding di diritto
lussemburghese denominata __________ (di seguito: __________), il cui capitale
sociale di DM 500'000.--, interamente liberato, era suddiviso in 500 azioni di
DM 1'000.-- cadauna. La somma di DM 886'229.-- veniva destinata all’acquisto
del 90% delle azioni di __________, mentre il resto sarebbe stato trasferito a
__________ a titolo di prestito correntista.
-
In data 9 novembre 1993 __________
trasmetteva a __________ un manoscritto relativo all’operazione di costituzione
della __________. Per la prima volta emergeva, tramite __________ (il quale
aveva ricevuto istruzioni in tal senso da __________: doc. 2 __________
corrisp. al doc. 3 nella cartelletta A; teste __________, pag. 7 s.), una
ripartizione delle quote azionarie __________ tra __________, in ragione del
55,55% (dicitura: __________) e __________, per il rimanente 44,45% (dicitura:
__________; doc. 1-3 cartelletta A; IF __________, pag. 22, ad 9 e pag. 16 s.
ad 6).
-
Sulla scorta dei preliminari di
vendita, il 23 novembre 1993 __________ vendeva a __________ le aree di sua
proprietà ubicate in zona __________ ad un prezzo di 6 miliardi di lire (doc.
6, 8, T) e il 22 dicembre 1993, __________ vendeva i predetti fondi, nonché le
opere già costruite e la progettazione esecutiva alla Innovazione __________
(che rappresentava __________; doc. 6, pag. 23, doc. 10 e Y, art. 2 in fine) per
un prezzo di 27 miliardi di lire. Sempre tra la Innovazione __________ e
__________ veniva in essere, in data 22 dicembre 1993, un contratto di appalto
relativo alla costruzione del centro commerciale con una mercede per
l’appaltatore pari a 24 miliardi di lire (doc. 11).
-
Considerato come alla fine del
1993 i fondi necessari per costituire __________ fossero stati prelevati
unicamente da conti intestati a __________, il 31 marzo 1994 __________
effettuava un conguaglio con i conti di __________ per un importo di DM
1'028'008 per capitale e DM 23'809 per interessi (v. promemoria
28.2.1994/12.5.1995 di cui al doc. 4, cartelletta A; IF __________, pag. 17, ad
6). Tale conguaglio avveniva sulla scorta della ripartizione delle quote
societarie della __________ che __________, in base alle istruzioni di
__________, riteneva corrispondessero al 55,55% per __________ e al 44,45% per
__________ (doc. 1-3 cartelletta A). Nel frattempo, l’operazione immobiliare si
è realizzata con un utile di circa 20 miliardi di lire (doc. 1 cartelletta A).
-
Tra le parti è sorta una
controversia in merito alla titolarità delle azioni __________: __________
sostiene di essere detentore di una quota pari al 55,55%, mentre __________ ne
rivendica la totalità. Con petizione 6 dicembre 1996 __________ postulava che
__________ venisse obbligato a restituirgli 227 azioni della __________, pari
alla sua quota del 55,55% nel capitale azionario della predetta società. Con
petizione 10 gennaio 1997, __________ interveniva in via principale nella lite,
chiedendo che venisse accertata la sua integrale titolarità in punto alle
azioni della __________, postulando nel contempo la reiezione della petizione
incoata da __________ nei confronti di __________ e la restituzione di tutto il
pacchetto __________.
Secondo
__________, in occasione della riunione del 4 ottobre 1993, egli solo avrebbe
dato mandato a __________ di costituire la __________, la quale avrebbe
acquistato fiduciariamente la __________ che a sua volta avrebbe effettuato
l’operazione immobiliare con __________. Per fare ciò, __________ avrebbe
appunto prelevato i fondi necessari dai conti di pertinenza __________.
__________ non avrebbe più discusso dell’operazione con __________ e solo nel
1996 egli sarebbe stato informato dal fiduciario luganese che una quota pari al
55,55% dei fondi da lui investiti in __________ gli era stata rifusa mediante
un prelevamento dai conti di __________. __________ motivava il proprio agire
sostenendo di aver ricevuto istruzioni da __________, che egli riteneva agisse
a nome di entrambi __________ e __________.
Infatti,
secondo __________ la costituzione di __________ sarebbe avvenuta per conto di
entrambi, la loro partecipazione paritaria essendo stata prevista fin
dall’inizio, e meglio già nell’ambito dell’incontro del 4 ottobre 1993 a
__________ (ritenuto come la suddivisione delle azioni __________ nel rapporto
44,45%/55,55% garantiva una assoluta parità di interessi tra le parti in
__________ poiché __________, tramite __________, disponeva anche del rimanente
10% delle azioni __________). Inoltre, tutta l’operazione era stata ideata e
avviata da __________, società proprietaria delle aree edificande e detenuta da
__________ e __________ in ragione di metà ciascuno. __________ avrebbe attinto
dai fondi di pertinenza __________ soltanto perché gli stessi erano gli unici
in quel momento disponibili (mentre i conti __________ erano vincolati).
Infatti, successivamente, __________ aveva poi provveduto al necessario
conguaglio. A mente di __________, __________ deteneva fiduciariamente il suo
pacchetto azionario relativo a __________ in forza delle procure doc. B e C
(prodotte dalla parte __________ nell’inc. OA.96.00853).
ha replicato che la presenza, peraltro non continuativa, di __________ alla
riunione del 4.10.1993 sarebbe da ricondurre unicamente al ruolo da questi
svolto quale dirigente della __________ (ma non come suo socio nell’operazione
immobiliare). Inoltre, il fatto che alla fine tutte le azioni di __________
sarebbero state cedute a __________ dimostrerebbe che tutta l’operazione era da
ricondurre a __________ stesso. Infine, egli non avrebbe mai impartito
istruzioni – né a __________, né a __________ – nel senso di una
compartecipazione paritaria con __________ in __________. L’operazione sarebbe
stata effettuata nel solo interesse di __________ e quindi di __________
stesso. L’originaria interessenza di __________ sussisteva soltanto finché
nell’operazione era coinvolta __________, ma era poi venuta a cadere a seguito
della vendita dei fondi da parte di __________ a __________.
- Con l’accordo delle parti, le due
procedure sono state congiunte per l’espletamento dell’istruttoria. Con
giudizio 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto la petizione presentata da
__________, ordinando a __________ di consegnare a __________ l’intero
pacchetto azionario della società lussemburghese. Il giudice di prima istanza
ha stabilito che l’intera operazione non era da ricondurre a __________, bensì
a __________, società detenuta interamente da __________. Anche le istruzioni
ricevute da __________ in merito alla ripartizione delle quote __________ tra
__________ e __________ erano state impartite a __________ da __________ e non
da __________.
Con
l’allegato di appello, la parte __________ censura le valutazioni pretorili,
sostenendo che il giudice di prima istanza non ha valutato la portata giuridica
del mandato conferito da __________ a __________ quo alla rappresentazione e
alla gestione della sua quota del 55,55% in __________ (doc. B prodotto da
__________). Il Pretore avrebbe impostato la decisione in maniera
metodologicamente errata poiché avrebbe analizzato unicamente la fonte del
mandato conferito a __________ per costituire la __________, mentre avrebbe
dovuto partire dal negozio giuridico più recente, ovvero il mandato
professionale di cui sopra (doc. B) che costituirebbe la base per il
riottenimento da parte di __________ della propria quota di pacchetto
azionario. Il Pretore avrebbe inoltre ripartito in modo errato l’onere della
prova in punto alle rispettive pretese di __________ e __________ sulle quote
azionarie __________ (soprattutto vista la conclusione secondo la quale,
fallita la prova di __________, automaticamente andava ammessa la titolarità di
__________ sull’intero pacchetto azionario).
- Come pertinentemente evidenziato
dal Pretore, al fine di determinare la titolarità del pacchetto azionario
__________ è indispensabile stabilire se l’operazione immobiliare tra
__________ e __________ è da ricondurre alla sola iniziativa di __________ –
soggetto economicamente facente capo al solo __________, circostanza mai
contestata da __________ – oppure se vi sono correlazioni con la precedente
operazione tra __________ e __________, rispettivamente se la società di
diritto lussemburghese __________ è stata costituita su mandato unico di
__________ oppure congiuntamente con __________, procedendo altresì ad
analizzare le istruzioni impartite a tale proposito a __________. La tesi
dell’appellante secondo la quale il Pretore avrebbe dovuto utilizzare come base
per la valutazione giuridica della richiesta di restituzione del 55,55% delle
azioni __________ a __________ il “contratto di mandato professionale”
riportato dal doc. B non può essere seguita (appello, pag. 8 ss.). Innanzitutto
si rileva che __________ ha contestato la portata data da __________ al doc. B
in quanto esso rappresenterebbe una semplice procura stilata nel corso del 1995
che conterrebbe solo istruzioni a valere in caso di morte di __________ in
relazione a diritti patrimoniali relativi alla quota ideale di 55,55% in
__________ (duplica __________, ad 9, pag. 4 e 5; risposta __________, punto 9,
pag. 5). L’appellante non è stato in grado di concretizzare le sue
affermazioni, contestate sia da __________ sia da __________, in merito alla
portata obbligatoria del doc. B. Inoltre, se del caso, il doc. B esplicherebbe
effetti unicamente tra __________ e __________, __________ non avendo
partecipato alla conclusione di tale “contratto di mandato professionale”.
L’appellante afferma inoltre che il doc. B rappresenterebbe un nuovo contratto
che sostituirebbe senza riserve il precedente. Neppure questa tesi può essere
seguita poiché __________ non ha partecipato alla costituzione del doc. B e
quindi non vi sono coinvolte le stesse parti. In ogni caso, il doc. B non è
atto a fondare alcun rapporto di proprietà da parte di __________ quo al 55,55%
delle azioni __________.
Peraltro,
come si vedrà nei prossimi considerandi, la posizione di __________ è stata
sconfessata da numerosi altri fatti e risultanze. Per stabilire la titolarità
del pacchetto azionario __________ è quindi necessario analizzare globalmente
la fattispecie, ossia sondare origine e evoluzione della operazione immobiliare
in zona __________, nonché determinare il soggetto che ha conferito mandato a
__________ di costituire la società lussemburghese __________.
- L’appellante sostiene che
__________ avrebbe ricevuto mandato di costituire la __________ da entrambi
__________ e __________, i quali avrebbero segnalato al fiduciario luganese,
tramite il loro rappresentante __________, anche le loro quote di
partecipazione nella predetta società. Dall’istruttoria e dalle audizioni
testimoniali è invece emerso che la __________ è stata costituita da __________
il 28 ottobre 1993, dopo aver partecipato ai due incontri del 4 e del 21
ottobre 1993 durante i quali era stato deciso il modus operandi nell’ambito
dell’operazione immobiliare.
Alla
riunione del 4.10.1993, __________ partecipò in modo discontinuo perché “aveva
altre questioni” (testi __________, 25.11.1997, pag. 11 e __________,
25.11.1997, pag. 7). A tale riunione parteciparono, oltre a __________,
__________, __________ e __________, quest’ultimo come esperto in materia
fiscale e responsabile dell’intera operazione commerciale. Al successivo
incontro del 21.10.1993 presero parte __________, __________ e __________;
__________ invece non vi partecipò (teste __________, pag. 7). A seguito di
questo secondo incontro, __________ ha confermato di aver redatto – su indicazione
diretta di __________ – il manoscritto di cui al doc. 2 (cartelletta A; teste
__________, pag. 7), dal quale non risulta alcuna ripartizione delle azioni
__________ tra __________ e __________ .
Dalle
testimonianze e dai documenti agli atti si evince che in nessuno di questi due
incontri si parlò di interessi personali. Al contrario, il teste __________ ha
dichiarato che l’operazione avveniva “nell’interesse della __________. Non
avevo motivo di ritenere che vi fossero interessi di persone fisiche nell’operazione.
Qualora vi fossero state più persone coinvolte nell’operazione, nell’ipotesi di
eventuali conflitti di interesse avrei consigliato la stipula di un contratto
parasociale, ma come detto non percepivo l’esistenza di un siffatto problema” (teste
__________, pag. 11). Questa circostanza è stata più volte ribadita da
: “ mi fece presente [nel corso del 1996, ndr] che aveva una
partecipazione personale in __________, evidentemente tramite __________, cosa
che mi meravigliava non avendo mai avvertito l’esistenza di un conflitto di
interesse tra due persone che ritenevo espressione dello stesso soggetto
economico. Fin dall’inizio ho visto nascere e crescere l’operazione che ho
sempre ritenuto essere della __________ ”. Lo stesso teste ha concluso che se
gli fosse stata nota la partecipazione di __________ a __________ avrebbe
“evidentemente consigliato di procedere diversamente” (un contratto parasociale
non è mai stato stipulato; teste __________, pag. 14 s.).
Ne
discende che neppure con l’esperto chiamato a valutare l’intera operazione non
è mai stato discusso di partecipazioni personali. Infatti, unica beneficiaria
dell’operazione era __________ (testi __________, pag. 7, __________, pag. 11,
12 e 14: “Per quanto riguarda l’acquisto di __________ consigliai sin
dall’inizio di farne acquistare una parte dalla __________, la quale avrebbe
poi potuto acquisire gli utili dell’operazione acquistando il 90% delle azioni
della lussemburghese e incorporando così la __________ ”). Tra l’altro,
l’incarico a __________ era stato conferito da __________ (e non da __________
o da __________), alla quale egli aveva poi fatturato le sue prestazioni (teste
__________, pag. 11 e 12. Anche a __________ il mandato era stato conferito da
__________: teste __________, pag. 7).
I
testi __________ e __________ hanno inoltre dichiarato che __________ aveva
partecipato alla riunione del 4.10.1993, peraltro in modo discontinuo, quale
rappresentante di __________ (testi __________, pag. 11 s., __________, pag. 8;
v. anche teste __________, 10.2.1998, pag. 2 e IF __________, pag. 18 ad 9.3).
Infatti, __________ discuteva con __________ le strategie dell’operazione,
mentre con __________ le “questioni operative, di carattere amministrativo e
fiscale in quanto dirigente di __________ ” (teste __________, pag. 12 in
fine). Ne discende quindi che __________, in tutte le discussioni avute con
__________, non ha mai comunicato a quest’ultimo di avere una partecipazione
personale in __________ (teste __________, pag. 14). Non vi sono pertanto
motivi per accogliere la censura dell’appellante quando afferma che le
valutazioni e le conclusioni di un esperto quale __________ sono mere
“impressioni” e non hanno quindi rilevanza probatoria.
Di
conseguenza si può concludere, come legittimamente rilevato dal primo giudice,
che __________ non era un soggetto economicamente indipendente, bensì faceva
parte del gruppo __________, e quindi da ricondurre a __________. __________
infatti era stata inserita nell’operazione a scopi meramente fiscali – ossia
per evitare a __________ di pagare il plusvalore degli utili immobiliari.
Infatti __________ avrebbe poi acquisito gli utili dell’intera operazione
acquistando il 90% delle azioni della __________ e incorporando di riflesso la stessa
__________ (testi __________, pag. 11 e __________, pag. 7). Anche il teste
__________ ha affermato che per lui __________ era una azienda che faceva parte
del gruppo aziendale dell’arch. __________ (teste __________, pag. 4 e 5: “Dò
per scontato che la __________ è un’azienda facente parte del gruppo e ciò
sulla scorta delle informazioni che avevo avuto parlando con __________ e con
__________ e altri all’interno dell’azienda”).
Solo
in data 9.11.1993, dopo l’avvenuta costituzione di __________, __________
trasmetteva a __________ ulteriori informazioni, dalle quali spiccavano le due
quote azionarie in __________ pari al 55,55% per __________ e al 45,45% per
__________.
Dall’istruttoria
è emerso che il manoscritto del 9.11.1993 (doc. 3 cartelletta A) è stato
redatto da __________ su istruzioni esclusive di __________, rispettivamente,
in parte, è stato allestito dallo stesso __________ (teste __________, pag. 9;
IF __________, pag. 19, ad 11.1). __________ non ha partecipato alla redazione
di tale documento e non era a conoscenza delle istruzioni date da __________ a
__________, trasmesse poi a __________, circa la suddivisione delle azioni
__________.
ha dichiarato: “Le due parti vengono fuori il 9.11.1993, data in cui però avevo
già vincolato i fondi __________. Per questo motivo ho continuato ad attingere
ai fondi __________. In un primo momento non avevo quindi motivo di attingere
ai fondi __________, successivamente non potevo più farlo” (IF __________, pag.
17, ad 6; per costituire __________ ha attinto il capitale necessario
unicamente da conti di pertinenza __________: DM 500'600.-- valuta 25.10.1993;
doc. 4 edizione documenti __________).
Ne
consegue, ancora una volta, che prima di quella data non era stata stabilita
alcuna partecipazione, tantomeno di __________, all’operazione (v. doc. 1-3
cartelletta A).
- Anche il teste __________, il quale
era stato consulente e rappresentante per __________ nell’operazione
immobiliare, ha sottolineato di aver trattato, nell’arco di circa tre anni,
sempre e solo con l’architetto __________, come persona fisica. Soltanto al
momento di formalizzare l’operazione la __________ trattò con __________ (v.
teste __________, pag. 16).
Il
teste __________, dal 1993 amministratore di __________, ha evidenziato che
__________ era l’ideatore dell’operazione, mentre con __________ aveva contatti
poiché rappresentante di più alto grado della __________ e inoltre “fino al
9.7.1996 non ho mai avuto motivo di ritenere che le persone con le quali trattavo
avessero un interesse personale nell’operazione” (teste __________, pag. 2). Di
transenna si segnala che __________ ha testimoniato che il 19 novembre 1997
__________ gli aveva chiesto se si ricordava che lui era socio di __________,
ma __________ aveva risposto che non glielo aveva mai detto (teste __________,
pag. 4).
Abbondanzialmente
si rileva che la dicitura “clienti” sul promemoria di cui al doc. 1(cartelletta
A) stava a indicare “che alla riunione hanno partecipato anche dei clienti,
ritenuto che clienti è inteso in senso neutro, non singolare o plurale” (IF
__________, pag. 14, ad 1). Da tale dicitura non è quindi possibile, come
invece pretende l’appellante, dedurre una partecipazione personale di
__________ al mandato di costituire la __________. __________ afferma invece
che il mandato di costituire __________ gli era stato conferito dopo la
riunione del 4.10.1993 (IF __________, pag. 20, ad 2: “Vista l’urgenza ho agito
immediatamente, senza avere un mandato formale scritto. Ero infatti nell’ufficio
di un cliente [singolare, ndr], con la presenza di due professionisti affermati, __________ e
__________ [che avevano ricevuto mandato da __________, ndr] e la situazione
imponeva di agire con urgenza”). L’istruttoria non ha permesso di stabilire che
a __________ fosse stato conferito un mandato congiunto da parte di __________
e __________, rispettivamente che fin dall’inizio __________ dovesse prevedere
una ripartizione delle azioni __________ tra i __________ e __________.
- Come giustamente rilevato dal
Pretore, la convinzione di __________ di agire per entrambi __________ e
__________, rispettivamente che quest’ultimo avesse una partecipazione in
__________ pari al 55,55%, è emersa successivamente, e meglio il 9 novembre
1993 in base alle comunicazioni di __________ (doc. 3 cartelletta A; teste
__________, pag. 7). La partecipazione personale di __________ in __________ in
ragione del 55,55% è stata comunicata a __________ dallo stesso __________ (e
non da __________, rispettivamente non congiuntamente a __________; teste
__________, pag. 7, 8 e 9). __________ ha a sua volta comunicato tale
circostanza a __________, il quale ha ritenuto che __________ agisse a nome di
entrambi __________ e __________ (IF __________, pag. 18, ad 9.3).
non ha mai verificato di persona, come del resto neppure lo stesso __________,
questa circostanza con __________ (teste __________, pag. 7, 8 e 9; IF
__________, pag. 18, ad 9.2). __________ ha addirittura pensato che “in questo
caso”, oltre che rappresentare __________, __________ agisse anche per sé
stesso. Inoltre afferma __________: “da quanto mi diceva il dottor __________
mi sembrava che l’arch. __________ fosse edotto della situazione, ritenuto che
io non ho verificato la situazione” (teste __________, pag. 8).
Di
conseguenza, __________ ha provveduto ad effettuare i conguagli tra i conti
__________ e __________ per rapporto alle quote __________ che egli riteneva
fossero – in base alle dichiarazioni di __________ – del 55,55% per __________
e del 44,45% per __________ (IF __________, pag. 15 ad 3.3 e pag. 16 ad 6).
Dall’istruttoria
emerge però che fino alla primavera del 1996 __________ non è mai stato
informato della pretesa partecipazione personale di __________ in __________
(teste __________, pag. 8; IF __________, pag. 18, ad 9.3). Quindi, quando
__________ parlò per la prima volta di questo fatto a __________ questi si
mostrò sorpreso “riservandosi di avere ulteriori precisazioni e rendiconti
anche con __________ ” (IF __________, pag. 21, ad 5).
- L’appellante fonda la propria
partecipazione paritaria principalmente sul fatto che egli era socio in
__________ in ragione del 50% e che la stessa società era la fonte
dell’operazione immobiliare. Invece, come correttamente rilevato dal Pretore,
l’operazione venuta in essere tra __________ e __________ era del tutto diversa
rispetto a quanto previsto inizialmente tra __________ e __________.
Dall’istruttoria
è emerso infatti che gli studi delle varianti pianificatorie riguardanti
accessi e svincoli del centro commerciale in ossequio alle nuove direttive
pianificatorie imposte dal Comune di __________ erano stati eseguiti da
__________ (v. teste __________, pag. 16). Questo fatto è stato ammesso anche
dalla parte __________ che ha però sostenuto che tali studi non implicavano una
mole di lavoro rilevante (appello, pag. 31, ad 32.16.8). Le modifiche al
progetto elaborate da __________ tramite __________ hanno permesso, fatto anche
questo ammesso da __________, l’ottenimento della licenza edilizia e la
realizzazione dell’intera operazione immobilare (IF __________, ad 8.3 e 8.4,
pag. 9; teste __________, pag. 16). Tra l’altro, lo stesso __________ partecipò
anche a vari incontri con le autorità (doc. P).
Le
notevoli differenze tra i progetti del 1989 e del 1993 emergono dal doc. S
(foglio 3): __________ ha infatti apportato modifiche rilevanti non solo in
merito alle problematiche viarie, ma anche alle superfici sfruttabili, alle
volumetrie di tutti i piani e al numero di parcheggi (per le due ultime voci si
rileva quasi un raddoppio dei valori). Tra l’altro, i dati riportati dal doc. S
coincidono con quanto riportato dal doc. 6 prodotto da __________.
A
questo proposito si richiama anche la deposizione del teste __________, il
quale ha dichiarato che il nuovo progetto avallato dalle autorità era stato
allestito da __________ e che l’iter “dell’operazione è stato tortuoso ed è
durato circa 3 anni durante i quali sono state apportate innumerevoli modifiche
ai progetti, dettate da problemi di carattere viario nonché da problemi della
__________ medesima, e non da ultimo per questioni relative alla pubblica
amministrazione. Durante tutto l’iter ho sempre trattato con l’arch.
__________. Con il dottor __________ ho avuto contatti solo quando si è trattato
di formalizzare l’operazione mettendola su carta … L’arch. __________ studiò
quindi lo svincolo, di cui è poi stata realizzata solo una bretella, studio che
ha ottenuto l’approvazione dell’autorità pubblica, e che ha permesso alla fine,
risolto il problema della viabilità, l’autorizzazione per la costruzione del
centro commerciale, premessa per la conclusione del contratto” (teste
__________, pag. 16 e 17). D’altro canto, il teste , che si è
occupato della vicenda __________ / quando era emersa la nuova
impostazione dei piani da parte del comune, ha affermato che il progetto di
__________ non poteva essere comunque accolto perché contrario alle nuove
direttive pianificatorie (teste __________, pag. 5 e 6).
Ne
discende che __________ non si è limitato, come asserisce l'appellante, a
progettare “una semplice bretella” e a seguire “pedissequamente le linee
generali di costruzione di ogni complesso realizzato da o per __________ ”
(appello, pag. 31), ma ha concepito un nuovo progetto completamente diverso da
quello previsto inizialmente da __________. Questo nuovo progetto ha
rappresentato la base per la realizzazione dell’immobile e dell’intera
operazione commerciale ideata da __________ e __________. Non può quindi essere
riconosciuta la posizione dell’appellante quando afferma che __________,
tramite __________, ha comunque ricevuto un lucroso appalto del valore di 23/25
miliardi di lire e che in tal modo __________ sarebbe stato “ampiamente
ripagato" per i suoi ulteriori lavori pianificatori della zona (appello,
pag. 31, pto 32.12.8).
- Un altro elemento che porta a
negare una correlazione tra quanto svolto da __________ e l’operazione
commerciale e immobiliare venuta in essere attorno a __________ è il fatto che
il 23 novembre 1993, sulla scorta dei preliminari di vendita del luglio 1993,
__________ aveva venduto i terreni in zona __________ a __________ per un
prezzo di 6 miliardi di lire (doc. 6, 8, T). In tal modo __________ era
definitivamente subentrata __________, la quale aveva poi venduto i fondi alla
__________ (doc. 6, 10, Y; tra l’altro, il precedente accordo venuto in essere
il 22 maggio 1990 tra __________ e __________ era stato annullato: doc. V, 7 e
3).
L’appellante
è malvenuto quando afferma che il prezzo di 6 miliardi non corrispondeva
all’effettivo valore dell’area da edificare e che con il negozio giuridico del
novembre 1993 la __________ non veniva tacitata.
In
primo luogo __________, in qualità di sindaco di __________ ha dichiarato che
il valore ottenuto dalla vendita delle aree in zona __________ a __________ per
6 miliardi di lire era soddisfacente “considerato che l’alea della controversia
è stata posta a carico dell’acquirente” e nonostante l’avverarsi di una
congiuntura estremamente negativa che aveva “contemporaneamente interessato
tutti i comparti dell’industria” (verbale 21.5.1994 al bilancio 31.12.1993:
doc. Z; doc. AA).
In
secondo luogo, dall’istruttoria non è emerso che il valore del terreno in zona
__________ fosse di 27 miliardi di lire (che già non avrebbe senso per rapporto
ai costi preventivati per l’edificazione dell’immobile pari a 24 miliardi di
lire).
Dagli
atti si rileva che il prezzo complessivo della compravendita tra __________ e
__________ è stato di 51 miliardi di lire. Il teste __________ ha dichiarato
che le parti non avevano effettuato una distinzione tra il valore del terreno e
il valore dell’immobile (teste __________, pag. 17). Il predetto teste ha
d’altro canto indicato come per principio il valore del terreno non doveva
avere un’incidenza maggiore del 20% sul prezzo complessivo (teste __________,
pag. 17 e 18). Di conseguenza, come asserito nel verbale di cui al doc. Z dal
sindaco di __________ __________, il prezzo di 6 miliardi di lire è senz’altro
“soddisfacente”.
In
ogni caso, __________ non avrebbe potuto portare in avanti le modifiche
progettuali eseguite da __________ tramite la sua società __________ poiché non
disponeva né di una struttura organizzativa, né di dipendenti (IF __________,
pag. 11, ad 10). Infatti tutti gli studi pianificatori sono stati eseguiti da
__________ anche perché __________ si limitava all’attività di compravendita
immobiliare.
Infine,
si osserva che, al contrario di quanto pretende l’appellante, quando venne
discussa la strategia da adottare nell’intera operazione immobiliare, vale a
dire nell’ottobre 1993, __________ aveva già promesso in vendita a __________
le aree in zona __________ (13.7.1993; doc. T e 7, pag. 2 lett. e) e il 15
luglio 1993, anche __________ e __________ avevano provveduto a stipulare un
contratto preliminare di compravendita del complesso commerciale (doc. U, 6,
7).
Alla
luce di quanto esposto si deve concludere che __________, rispettivamente
__________, erano stati integralmente tacitati per mezzo della vendita dei
fondi a __________. D’altronde l’appellante ha ammesso tale circostanza, ovvero
che __________ “dal 1993 aveva cessato di avere un legame con l’operazione
__________ ” (appello, pag. 23, 32.15.12).
- Dall’istruttoria è altresì emerso
che il contratto d’appalto di cui al doc. 5 è stato redatto successivamente
alla data indicata (13 luglio 1993) ed è stato sottoscritto per __________
dall’architetto __________. L’iniziativa di redigere il predetto contratto è da
ricondurre a __________, il quale chiese a __________ di sottoscriverlo
imitando la firma di __________ (doc. CC, doc. SS, pag. 1 e 2; testi
__________, 25.11.1997, pag. 2 e __________, pag. 4). __________ ha confermato
tale circostanza nell’ambito della sua audizione testimoniale e nel suo
allegato 19 ottobre 1998 al Ministero pubblico (doc. NN; v. teste __________ e
IF __________). Dai doc. DD ed EE si rileva che il contratto di appalto, datato
13 luglio 1993, è stato creato il 15 settembre 1993 indicando un importo di
appalto di 23 miliardi di lire, ed è poi stato modificato 16 novembre 1993 con
un importo di appalto di 20 miliardi di lire (v. doc. FF e OO; testi
__________, 25.11.1997, pag. 2, __________, pag. 4 e __________, pag. 6). Si
rileva che le risultanze istruttorie sono in netto contrasto con quanto
affermato da __________ negli allegati scritti in merito al prezzo e alle
circostanze dell’allestimento del contratto di cui al doc. 5 (risposta
20.3.1997, pag. 6 e 7; duplica, pag. 11 e 12).
Dalle
testimonianze __________ e __________ si rileva che anche in questo caso
__________ non era stato informato di tale contratto (testi __________, pag. 3
e , pag. 4). __________ ha inoltre dichiarato: “Mi ricordo che il
secondo () si opponeva che __________ versasse a __________ delle somme
di denaro sostenendo che il corrispettivo previsto dal contratto d’appalto già
era stato interamente versato. L’arch. __________ sosteneva che non c’era
contratto d’appalto. Il dottor __________ chiamò allora la signora __________ …
e le fece portare il contratto. L’arch. __________ disse di non averlo firmato
e lo buttò sul tavolo” (teste __________, pag. 8).
Come
giustamente evidenziato dal Pretore, visto che alla fine di tutta l’operazione
commerciale __________ avrebbe dovuto acquistare il 90% delle azioni __________
tramite __________, una parte dell’utile ricavato da __________ (e quindi da
__________) sarebbe rientrata appunto in __________. È chiaro che __________,
qualora avesse detenuto una parte del pacchetto azionario di __________ avrebbe
beneficiato di questo utile in ragione del 55,55%. __________ allestì il
contratto di appalto tra __________ e __________ e lo fece firmare da
__________ imitando la firma di __________, provvedendo però a diminuire la
mercede a favore di __________ da 23 a 20 milioni. In questo modo l’utile di
__________ era maggiore e di riflesso anche il valore della partecipazione di
__________ in __________ tramite __________ aumentava.
-
Al contrario di quanto preteso
dall’appellante, si osserva altresì che la suddivisione del pacchetto azionario
in ragione del 55,55% per __________ e del 44,45% per __________ non garantisce
una partecipazione paritetica dei due soggetti in seno a __________. Infatti,
in tal modo, __________ avrebbe controllato __________ quale azionista di
maggioranza e a sua volta __________ avrebbe controllato, quale detentrice del
90% delle azioni – contro il 10% di __________ – anche __________. È chiaro che
questo non rientrava né nelle intenzioni di __________ né in quelle di
. __________ ha infatti dichiarato che seguendo la tesi di __________
sarebbe emersa una posizione maggioritaria del detentore del 55,55% poiché “se
una parte detenesse la maggioranza delle azioni della società lussemburghese,
controllerebbe automaticamente la società italiana partecipata [, ndr] e questo fatto
non potrebbe essere riequilibrato tramite la società fiduciaria italiana che
deteneva il rimanente 10% [di __________, ossia __________, ndr] ” (IF __________, pag. 21,
ad 5).
-
L’appellante sostiene inoltre, a
torto, che il Pretore non avrebbe valutato correttamente le testimonianze
__________, __________ e __________. Per quanto concerne la testimonianza di
__________ si rileva che la stessa non è esattamente situabile nel tempo, è
imprecisa poiché non riporta il tipo di operazione che egli in qualità di
mandatario avrebbe dovuto svolgere (in particolare non si parla di alcuna
variante con una società sanmarinese). In ogni caso, lo stesso __________
avrebbe distrutto ogni documentazione relativa al predetto mandato su
indicazione di __________ – ma non di __________ (teste __________, 7.4.1998,
pag. 1). __________ inoltre ha contestato di aver rilasciato un mandato
fiduciario a favore di __________ e la stessa società ha attestato che nella
propria documentazione non risultano mandati fiduciari a nome di __________
(doc. LL e MM). Non è quindi provata l’asserita partecipazione da parte di
__________ alla valutazione di altre vie percorribili (come la costituzione di
una società sanmarinese) che secondo l’appellante proverebbe un suo interesse
personale nell’operazione commerciale e quindi in __________. Per quanto
concerne il teste __________ si rileva che egli aveva ricevuto mandato di
patrocinio da __________ e __________ quali soci __________ nella vertenza
avuta nel 1992 con __________ (doc. 4, O; v. testi __________, pag. 16 e
__________, pag. 5). Ne discende che egli nulla poteva dire su fatti percepiti
in prima persona su __________. Infine, pure la testimonianza __________ non ha
portata probatoria poiché questi ha affermato che fino al 1996 non aveva
sentito parlare di __________ (teste __________, pag. 7). Lo stesso teste non
ha quindi riportato fatti percepiti personalmente e quindi la sua testimonianza
è inconferente (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 237 CPC). Di
conseguenza il Pretore ha valutato correttamente la portata delle predette
audizioni testimoniali.
Alla
luce di quanto esposto, le tesi di __________ non trovano seguito e pertanto la
pretesa di restituzione del 55,55% delle azioni di __________ risulta
infondata. L’appello deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
2 ottobre 2001 di __________ è respinto.
- Le spese della
procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 9’900.--
b) spese fr.
100.--
totale fr.
10’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 20'000.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster