AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.142
Data decisione, Autorità:
04.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00142
Lugano
4 luglio 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00127 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
31 luglio 2002 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la
condanna della convenuta a corrispondergli l’importo di fr. 12’000.-- oltre
interessi al 5% dal 23 marzo 2000 su fr. 10'500.-- e dal 14 giugno 2000 su fr.
1’500.--.
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e chiesto in via riconvenzionale la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 8'362.-- oltre interessi al 5% dal 9 giugno
2000, importo definito con le conclusioni in fr. 16'539.15.
Mentre con decisione 23 luglio 2001 il Pretore ha
accolto la petizione per fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000 e
respinto la domanda riconvenzionale.
Appellante la convenuta che con appello 6 settembre
2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale per fr.
14'339.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000; mentre con osservazioni 22
ottobre 2001 l’attore postula la reiezione del gravame avversario chiedendo,
con appello adesivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione.
Ritenuto
in
fatto:
A. L’attore ha lasciato in consegna un camion con rimorchio di sua
proprietà alla __________ affinché lo stesso fosse venduto. L’accordo non
prevedeva alcuna forma di remunerazione del Garage lasciandogli la facoltà di
operare il collaudo. Esso ha così offerto l’intero veicolo al prezzo di fr.
8'000.-- alla __________, nella persona del dr. __________, che ha versato fr.
2'000.-- per il collaudo. Operato il collaudo ed il servizio, il rimorchio ha
subito un danno totale rovesciandosi a causa del vento. Dopo aver interpellato
telefonicamente l’attore, la convenuta ha incassato direttamente
dall’acquirente il prezzo di fr. 8'000.-- e dalla propria assicurazione fr. 2'500.-
per il danno al rimorchio. L’attore, contestando il prezzo di vendita del
veicolo, non ha di seguito consegnato la licenza di circolazione del rimorchio
e l’acquirente si è quindi fatto restituire dalla convenuta il prezzo di fr.
8'000.-- e l’importo di oltre fr. 2'000.-- pagato per il collaudo lasciando
alla convenuta camion e rimorchio.
B. Nella petizione l’attore sostiene che la convenuta violando il
contratto di deposito esistente fra le parti ha venduto il camion senza il suo
consenso. Pertanto chiede la sua condanna a corrispondergli l’importo di fr.
12’000.-- oltre interessi per il danno subito, composto di fr. 8'000.-- pari al
prezzo del camion non restituitole, fr. 2'500.-- pari al risarcimento
assicurativo per il rimorchio e fr. 1'500.-- per spese di patrocinio
preprocessuale.
C. Nella risposta la convenuta sostiene che fra le parti si è
instaurato un rapporto di mandato da lei rispettato, avendo venduto camion e
rimorchio con il consenso dell’attore, il quale per converso non ha consegnato
la licenza di circolazione facendo rescindere all’acquirente la compravendita,
in tal modo provocandole un danno. A questo titolo chiede in via
riconvenzionale il risarcimento di fr. 8'362.--, composto di fr. 2'539.15
per il prezzo del collaudo rimasto a suo carico, fr. 3'000.-- per le trattative
di vendita, fr. 1'000.-- al mese per il deposito presso di lei di camion e
rimorchio rimastigli dal mese di giugno, con la restituzione ad opera
dell’acquirente. Nella risposta riconvenzionale l’attore postula la reiezione
della domanda riconvenzionale. In particolare egli contesta di aver provocato
un danno alla convenuta, poiché il collaudo è stato richiesto dall’acquirente,
le spese di trattativa non sono sostanziate né comprovate, mentre il costo
mensile di deposito non si giustifica perché il camion è stato venduto e un
eventuale mandato è in ogni modo gratuito.
D. Con decisione 23 luglio 2002 il Pretore accoglie la petizione per
fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000 e respinge la domanda
riconvenzionale. Egli considera avveratosi un contratto di mandato, rispettato
dalla convenuta, la quale ha venduto camion e rimorchio per il prezzo di fr.
8'000.-- accettato dall’attore. In tale misura riconosce la pretesa
dell’attore. La risoluzione della compravendita esula a mente del Pretore dal
mandato conferito ed è comunque dovuta al sinistro 15 marzo 2000, cosicché la
restituzione del prezzo e del veicolo sono stati operati a proprio nome dalla
convenuta, divenutane in tal modo proprietaria. Il Pretore non riconosce
all’attore quale posta di danno i costi di patrocinio preprocessuale perché è
errata la sua tesi giuridica. Nega all’attrice riconvenzionale il risarcimento
per le spese di collaudo da essa restituite all’acquirente, perché lo stesso ha
acquistato il mezzo a conoscenza del danno e quindi la convenuta non era
obbligata a restituirgli detta spesa. Nega poi all’attrice riconvenzionale i
costi non provati per le trattative di compravendita e il costo mensile di
deposito perché il veicolo era di proprietà dell’acquirente da marzo 2000 e di
nuovo del Garage dal 9 maggio 2000.
E. Con l’appello, la convenuta contesta l’attribuzione della
rescissione della compravendita al sinistro, mentre la attribuisce alla mancata
consegna da parte dell’attore della licenza di condurre per il rimorchio in
violazione dell’obbligo del mandante ex art. 402 cpv. 2 CO e quindi con la
relativa responsabilità contrattuale. L’appellante postula la reiezione della
pretesa patrimoniale dell’attore e della restituzione del veicolo, subordinata
al versamento della pretesa riconvenzionale, con ciò facendo valere un diritto
di ritenzione ex art. 895 CC. Essa ribadisce la pretesa riconvenzionale facendo
valere il danno per violazione del mandato ex art. 402 CO e meglio fr. 2'539.15
di costi di collaudo e l’attività a favore dell’appellato pari al 10% del
valore del camion dunque fr. 800.--, oltre il deposito del veicolo da giugno
2000 a maggio 2001 per fr. 11'000.--. Chiede quindi la reiezione della
petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr. 14'339.15
oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000.
F. Con l’appello adesivo, l'appellato postula l’integrale accoglimento
della petizione con reiezione della domanda riconvenzionale. Egli sostiene in
particolare che per la vendita del veicolo le parti avevano convenuto un prezzo
di fr. 10'000.-- e quindi con la vendita per fr. 8'000.-- l’appellata in via
adesiva ha violato il mandato. A mente dell’appellante in via adesiva il valore
del rimorchio corrisponde al risarcimento assicurativo percepito dal Garage e
pari a fr. 2'500.--, che corrisponde al suo danno. Egli chiede il
riconoscimento delle spese preprocessuali già in considerazione
dell’accoglimento pur parziale della petizione.
Considerato
in
diritto:
-
Le parti hanno concluso un accordo in base al quale il sig. __________
ha lasciato al Garage __________ il proprio veicolo, composto di traino e
rimorchio, affinché provvedesse a venderlo. Pacificamente l’accordo non
prevedeva alcuna remunerazione della convenuta per la vendita del veicolo,
lasciandole la facoltà di provvedere ad un suo eventuale collaudo senza onere
finanziario a carico dell’attore. Né l’accordo ha stabilito il prezzo di
vendita. In occasione della fallita compravendita oggetto della presente
vertenza dapprima l’acquirente poi il responsabile del Garage, presente
l’acquirente, hanno richiesto telefonicamente all’attore il suo consenso sul
prezzo di vendita del veicolo. Da tali richieste emerge che l’accordo fra
appellato e appellante prevedeva l’ottenimento successivo del consenso
dell’appellato sul prezzo di vendita. La convenuta ha in concreto proposto
l’acquisto del veicolo ad un cliente interessato, la __________, nella persona
del dr. __________n, con l’indicazione del prezzo di fr. 8'000.--. Per definire
la compravendita egli ha quindi preso direttamente contatto telefonico con
l’appellato, proprietario del veicolo, il quale indica di non aver accettato in
tale occasione la vendita dell’intero veicolo al prezzo di fr. 8'000.--. Egli
sostiene che era stato convenuto con il Garage un prezzo di vendita che doveva
essere di almeno fr. 10'000.-- (Verbale 26 aprile 2001, interrogatorio formale
__________, ad 7). Tuttavia con scritto 27 marzo 2000 (doc. 7) egli ha
sostenuto che era d’accordo di vendere il solo camion non collaudato per fr.
8'000.--, mentre per il rimorchio avrebbe formulato una richiesta di ulteriori
fr. 7'000.--. Quindi sarebbe stato d’accordo per un prezzo totale di fr.
15'000.--. Tali contraddittorie indicazioni dell’appellato circa la propria
volontà relativamente al prezzo di vendita del veicolo composto di traino e
rimorchio non permettono di stabilire con chiarezza quale fosse il prezzo del
veicolo da lui voluto. Per contro egli ha costantemente negato il proprio
consenso alla vendita dell’intero veicolo al prezzo di fr. 8'000.-- e avrebbe
accettato la vendita a tale prezzo relativamente al solo trattore. Tuttavia per
tale compravendita non risulta alcuna disponibilità né accettazione da parte
dell’acquirente la cui intenzione era di acquistare tutto (traino e rimorchio)
per fr. 8'000.-. Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
decisione di prima istanza, non è giunto in essere il consenso fra l’appellato
in qualità di venditore e il sig. __________ in qualità di acquirente sullo
stesso oggetto per lo stesso prezzo. In assenza della concorde volontà delle
parti su questi elementi essenziali della compravendita, il contratto non si è
quindi mai perfezionato (art. 1 CO).
-
A torto la decisione di prima istanza ritiene fosse dato
il consenso dell’appellato per la vendita del rimorchio unitamente al camion
per fr. 8'000.--. Le richieste telefoniche all’appellato volte ad ottenere il
suo accordo per il prezzo di vendita, prima direttamente ad opera
dell’acquirente poi da parte del Garage in presenza dell’acquirente, indicano
chiaramente che l’accordo sul prezzo di vendita non era stato raggiunto. Né può
seguirsi l’appellato quando sostiene di aver successivamente ratificato la
vendita al prezzo di fr. 8'000.-- limitatamente al camion. Anche volendo
riconoscere che l’appellante abbia agito come sua rappresentante sprovvista
dell’autorizzazione a vendere l’intero veicolo per il prezzo citato, in assenza
del consenso dell’acquirente per la sola vendita del traino l’appellato non poteva
ratificare solo in parte la compravendita, con ciò ratificando in realtà un
negozio giuridico mai venuto in essere. Pertanto risulta che il veicolo non è
stato venduto ed è rimasto di proprietà dell’appellato, il quale non può
pretendere nulla a titolo di prezzo di vendita.
Nulla
muta, comunque, anche qualora si volesse ritenere perfezionata una
compravendita fra l’appellato e l’acquirente. In tal caso si deve ritenere che
l’acquirente abbia validamente rescisso il contratto a seguito della mancata
consegna della licenza di circolazione del rimorchio ad opera dell’appellato.
Infatti, tale agire rappresenta una violazione da parte del venditore
dell’obbligo contrattuale di conferire all’acquirente la possibilità di
disporre oggettivamente del bene (Koller, Commentario basilese, ad art.
184 CO, n. 55). Posto come l’acquirente fosse chiaramente interessato a poter
utilizzare il veicolo composto di camion e rimorchio, la mancanza della
consegna della licenza di circolazione del rimorchio è senz’altro da ritenere
una violazione contrattuale importante, che ha reso inesigibile il mantenimento
del contratto da parte dell’acquirente, dovendosi quindi riconoscere il diritto
dell’acquirente di recedere dal contratto per inadempimento contrattuale ai
sensi dell’art. 97 CO (Wiegand, Commentario basilese, ad art. 97 CO, n.
58). Pertanto, che non sia intervenuta la compravendita o che vi sia stata
risoluzione della stessa, il veicolo risulta comunque essere proprietà
dell’appellato. Egli non può quindi rivendicarne il prezzo di vendita.
-
L’appellato ha chiesto con la petizione la condanna dell’appellante
a versargli l’importo di fr. 8'000.-- alternativamente a titolo di risarcimento
per la mancata restituzione del veicolo in violazione di un contratto di
deposito. A torto. Giusta l’art. 472 cpv. 1 CO il deposito è un contratto per
cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che
questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro. Quando invece l’obbligo di
custodia è solo uno scopo accessorio del contratto, il cui contenuto principale
consiste nell’obbligo di una determinata attività ad opera dell’affidatario,
non si è in presenza di un contratto di deposito ma di un appalto, di un
mandato o di un analogo negozio giuridico (Koller, Commentario basilese,
ad art. 472 CO n. 12). Nel caso in esame, obiettivo centrale dell’affidamento
del veicolo al Garage era la sua vendita, dunque la proposta dell’occasione di
acquisto ai potenziali acquirenti e le eventuali pratiche inerenti la vendita.
Pertanto, come rilevato nella decisione di prima istanza, l’accordo fra il sig.
__________ ed il Garage __________ non
rappresenta un contratto di deposito e l’appellato non può vantare alcuna
pretesa in ragione di un contratto di deposito. Il rapporto fra le parti, con
l’impegno gratuito del Garage a tenere il veicolo affinché fosse possibilmente
venduto, è invece da assimilare ad un mandato, in relazione al quale
l’appellante in via adesiva non ha ragione di vantare alcun danno. Come visto
il veicolo non è stato oggetto di vendita ed è rimasto proprietà
dell’appellato. Il danno del proprietario consiste quindi al limite nel
danneggiamento subito dal rimorchio. A tale proposito, anche qualora si
consideri che in occasione della fallita compravendita alla __________,
l’appellante si sia allontanata dalla volontà del proprietario, tale suo agire
non ha provocato un pregiudizio al proprietario. Il danno subito dal rimorchio
è, infatti, stato pacificamente la conseguenza di un forte vento, dunque di un
evento naturale e non è attribuibile ad una colpa dell’appellante. Esso si è
verificato indipendentemente dall’eventuale mancato rispetto della volontà del
proprietario. Con ciò il danno non è la conseguenza di un’eventuale violazione
del mandato da parte dell’appellante, non essendo quindi dato un suo obbligo di
risarcimento per violazione del mandato (Weber, Commentario basilese, ad
art. 398 CO n. 10). Di fatto, con la propria richiesta di pagamento nei
confronti del Garage in sede di trattative preprocessuali l’appellato ha posto
fine per atti concludenti al rapporto contrattuale per la vendita del veicolo.
Egli aveva quindi diritto alla sua restituzione. Tuttavia non ha preteso la
restituzione del camion, sostenendo ratificarne la vendita e non ha provveduto
a mettere in mora la convenuta per la restituzione del camion, mentre ha
preteso già con scritto 22 marzo 2000 la restituzione del rimorchio (doc. C) e,
non essendo avvenuta la consegna, con scritto 24 marzo 2000 ha preteso la
corresponsione del risarcimento ricevuto dal Garage per il danno subito dal
rimorchio (doc. 6). Ha così messo in mora la convenuta ai sensi dell’art. 107
CO per la restituzione del rimorchio, rispettivamente per la corresponsione
dell’indennità percepita dall’assicurazione, corrispondente al suo valore. Tale
pretesa, avanzata con la petizione e ribadita con l’appello adesivo dev’essere
accolta. Ritenuto il danno totale subito dal rimorchio, l’indennità percepita
per il danno del rimorchio e pari al suo intero valore, compete al proprietario.
Egli nulla pretende per contro a titolo di danno per il ritardo dell’appellante
nel corrispondergli questa prestazione e tale danno deve quindi eventualmente
essere preteso con un’ulteriore separata richiesta. Altrettanto per la
restituzione (o il risarcimento) del trattore dopo la necessaria messa in mora.
-
La pretesa dell’appellante in via adesiva per il rimborso dei costi
di patrocinio preprocessuale non può essere accolta. Nell’ambito delle
trattative precedenti la causa egli aveva infatti preteso il versamento del
prezzo di compravendita di fr. 8'000.-- (doc. 6) e relativamente a tale
richiesta la vertenza è volta a suo sfavore essendo la pretesa infondata. I
relativi costi di patrocinio non possono quindi considerarsi un danno provocato
dall’appellato in via adesiva. L’appellante in via adesiva non ha poi indicato,
né comprovato, ad esempio con una nota professionale di dettaglio, l’attività
di patrocinio preprocessuale. Non può quindi essere riconosciuto il suo danno
rappresentato dai relativi costi. Ne discende che relativamente alle domande
dell’attore e appellante adesivo, la sentenza deve essere riformata nel senso
di accogliere la petizione limitatamente alla richiesta di condannare il Garage
__________ a versare al sig. __________ fr.
2'500.-- , pari all’indennità versata dall’assicurazione alla Garage
__________, rappresentativi del valore del rimorchio che quest'ultima, pur
diffidata, non ha mai restituito.
-
L’appellante chiede per parte sua l’accoglimento della pretesa
riconvenzionale, indicando nell’agire dell’appellato una violazione del mandato
che ha provocato la risoluzione della compravendita da parte dell’acquirente ed
il conseguente danno finanziario al Garage. A questo titolo chiede la condanna
dell’appellato a versargli fr. 2'539.15 di costi di collaudo, come pure, per
l’attività a favore dell’appellato un’indennità pari al 10% del valore del
camion, dunque fr. 800.-- , e fr. 11'000.-- per il deposito da giugno 2000 a
maggio 2001 del veicolo rimasto presso il Garage.
A torto
l’appellante pretende un’indennità relativamente alle trattative di vendita.
Pacificamente l’incarico ricevuto dal proprietario del veicolo era a titolo
gratuito e non prevedeva alcuna remunerazione, né per le operazioni di
trattativa, né in ragione della vendita. La pretesa non ha quindi fondamento.
Essa non è inoltre circostanziata e precisata quanto all’attività svolta e al
suo valore, né viene in alcun modo comprovata. L’appellante si limita ad un
calcolo teorico e arbitrario del compenso dovuto, basato sul valore del veicolo
e totalmente estraneo alla volontà delle parti. La pretesa deve quindi essere
respinta.
Anche la
pretesa fatta valere dall’appellante a titolo di pigione mensile per il
deposito del veicolo restituito dall’acquirente deve essere respinta. L’accordo
fra le pari non prevedeva alcuna pigione in ragione della permanenza del
veicolo presso il Garage __________. In tal senso l’appellante non può quindi
vantare alcuna pretesa contrattuale. La sua pretesa di pagamento di un costo di
deposito per il periodo successivo alla restituzione del veicolo ad opera
dell’acquirente è comunque da respingere. A prescindere infatti dalla causa di
tale restituzione, l’appellante non ha in alcun modo dimostrato di aver perso
l’opportunità concreta di percepire una tale pigione offertagli da un altro
cliente e quindi, avendo dovuto rinunciare a una tale offerta a causa della
presenza del veicolo dell’appellato, di aver effettivamente subito una perdita
economica e quindi un danno. Anche questa pretesa è dunque avanzata in base a
un calcolo teorico e senza aver comprovato danno preteso. L’appellante non ha
soddisfatto l’onere della prova, che, giusta l’art. 8 CC, incombe a chi fa
valere una pretesa. La stessa non può dunque essere accolta.
-
Per contro deve essere accolta la pretesa riconvenzionale
dell’appellante relativamente al costo del collaudo e di primo servizio del
veicolo, anticipati dall’acquirente e poi restituiti allo stesso dal Garage. In
concreto l’appellato ha affidato il veicolo all’appellante per la custodia e la
vendita. Essa poteva quindi agire nell’ambito di questo mandato. Non conclusasi
la compravendita, rispettivamente rescissa la stessa, l'appellante restituendo
all’acquirente dei costi che esso avrebbe potuto pretendere dal venditore, ha
assunto nel proprio interesse un affare del venditore, dando luogo ad una
gestione d’affari senza mandato nell’interesse del gestore ai sensi dell’art.
423 CO. Secondo l’art. 423 cpv. 2 CO il padrone è in tal caso tenuto a
risarcire o a liberare il gestore nella misura in cui da tale gestione gli
derivi un arricchimento indebito. Come visto l’appellato è rimasto proprietario
del veicolo, il quale, nell’ambito del mandato per la sua vendita, ha
beneficiato del collaudo e di un primo servizio, che ne hanno aumentato il
valore. Con la restituzione delle relative spese all’acquirente l’appellante ha
estinto la relativa pretesa dell’acquirente nei confronti dell’appellato, il
quale risulta in tale misura arricchito dalla gestione d’affari senza mandato
nell’interesse del gestore operata dell’appellante, dovendogli quindi rifondere
tale importo. Ne discende che la pretesa riconvenzionale dell’appellante, è
giustificata solo nella misura del costo del collaudo e del primo servizio al
veicolo. Anche in tal senso è quindi riformata la sentenza impugnata.
-
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo
grado seguono le rispettive soccombenze (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
29 agosto 2001 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione del Pretore
del Distretto di Bellinzona è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza al
__________, è fatto obbligo di versare a __________, la somma di fr. 2'500.--
oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000.
1.1. La tassa di giustizia
di fr. 800.-- e le spese di fr. 165.-- , da anticipare dall’attore, restano per
4/5 a suo carico e sono poste per 1/5 a carico della convenuta, con l’obbligo
dell’attore di rifondere alla convenuta fr. 600.-- per parte di ripetibili.
- La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di conseguenza a
__________, è fatto obbligo di versare al Garage __________, la somma di fr.
2'539.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000.
2.1 La tassa di giustizia
di fr. 500.-- e le spese di fr. 165.-- sono poste a carico dell'attrice
riconvenzionale per 5/6 e a carico del convenuto riconvenzionale per 1/6, con
l’obbligo dell'attrice riconvenzionale di rifondere a controparte la somma di
fr. 800.- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 650.--
b)spese fr.
50.--
Totale fr.
700.--
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a
carico dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere all’appellato
fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 22 ottobre 2001 è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
200.--
già
anticipate dall’appellante in via adesiva, restano a suo carico, con l’obbligo
di rifondere all’appellato in via adesiva fr. 500.-- per le ripetibili dell'
appello adesivo.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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