AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.121
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00121
Lugano
27 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.95.01648 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 11 dicembre 1995 da
tutte rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr. 13’750.- oltre interessi a titolo di
risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera,
come pure il versamento di altri fr. 1’119.25 per spese di patrocinio
preprocessuale e peritali, di fr. 1’518.10 quale restituzione di contributi di
miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di fr. 500.- per
torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 giugno 2001 ha
accolto limitatamente a fr. 13'187.-;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 agosto
2001 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il
convenuto __________ avendo altresì postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale;
mentre le attrici con osservazioni 25 settembre 2001
hanno chiesto di respingere il gravame, compresa la richiesta di assistenza
giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In
data 30 settembre 1988 __________ e __________ hanno venduto a __________ il
foglio di PPP N. __________, costituito da una quota di comproprietà di 55/1000
della particella N. RFD di __________
con diritto esclusivo sull’appartamento n. 11 al quarto piano
dell’immobile denominato “ ”. Atteso che lo stabile non era ancora
ultimato, a quel momento i venditori si sono impegnati a portare a termine i
lavori.
B. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________, __________ e
__________, eredi di __________, deceduto il __________, evidenziando in
particolare la presenza di difetti alle facciate del condominio, hanno chiesto
la condanna in solido di __________ e
__________ al pagamento di fr. 13'750.- oltre interessi a titolo di risarcimento
per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera,
chiedendo nel contempo il versamento di ulteriori importi per spese di
patrocinio preprocessuale e peritali (fr. 1'119.25), per torto morale (fr.
500.-) e quale restituzione di contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai
venditori nonché per l'avvenuto svincolo dal fondo base di una superficie di 26
mq (fr. 1'518.10).
C. Il
Pretore, con il giudizio qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 13'187.- oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il contratto concluso tra
le parti era di natura mista, fermo restando che per quanto riguardava la
garanzia dei difetti andavano applicate le norme relative al contratto di
appalto. Ciò posto, ritenuto che l'acquirente rispettivamente le attrici
avevano notificato tempestivamente solo i difetti alle facciate e preso atto
che il costo per rimediare a questi ultimi ammontava a complessivi fr.
227'000.-, egli, sulla base dei millesimi di proprietà delle attrici, ha
quantificato in fr. 12'485.- il minor valore da riconoscere a loro favore; a
tale somma andavano aggiunti altri fr. 352.- quale risarcimento per
l'allestimento di una perizia privata e fr. 350.- per parte delle spese legali preprocessuali.
D. Con
l'appello che qui ci occupa, cui le attrici si sono opposte, i convenuti
chiedono nuovamente di respingere la petizione, sollevando tutta una serie di
censure: a loro dire, innanzitutto, nel caso concreto risultavano applicabili le
disposizioni relative al contratto di compravendita; i difetti alle facciate
non erano inoltre stati notificati tempestivamente; le pretese attoree erano
comunque prescritte; l'accertamento peritale in merito ai costi di riparazione
delle facciate era inutilizzabile, il perito avendo conteggiato anche il
rincaro nel frattempo intervenuto; nemmeno era stato preso in considerazione il
coinvolgimento della ditta __________ da parte dei condomini; infondato era
infine il giudizio che ammetteva il risarcimento a favore delle attrici delle
spese da loro anticipate per l'allestimento di una perizia privata e degli
onorari del patrocinio preprocessuale, come infondato era il riconoscimento di
una responsabilità solidale tra i due convenuti.
E. Pedissequamente
all'appello, il convenuto __________ ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, richiesta avversata
dalla controparte.
considerando
in diritto:
- Giustamente
il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie, in cui i convenuti avevano
provveduto a vendere a __________ una proprietà immobiliare di cui essi stavano
ancora curando l'edificazione, ci si trovasse di fronte a una forma
contrattuale di carattere misto ove convivevano elementi sia della compravendita
sia del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, n. 347 e 2319; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p.
125; IICCA 11 agosto 1993 in re G./P.), fermo restando che per quanto
riguardava la garanzia per difetti facevano in ogni caso stato le disposizioni
relative a quest'ultimo contratto (Gauch, op. cit., n. 349 e 2319; Honsell,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 205 CO; DTF 118 II 144; ICCTF
1° aprile 1997 in re G./B.; sentenza IICCA citata).
Ad
ogni buon conto l'esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno se fossero
state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto
al risarcimento del minor valore e i termini di prescrizione sono del tutto
analoghi - ne sono del resto coscienti anche gli appellanti (appello p. 4) - in
entrambi i contratti.
- Gli appellanti contestano in primo luogo che l'acquirente
rispettivamente le attrici abbiano notificato tempestivamente i difetti alle
facciate. La censura è ampiamente infondata.
Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso
all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera
consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua
responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i
diritti accordati al committente dall'art. 368 CO, ivi compreso quello di
ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell'opera (DTF
64 II 257 e segg. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si
manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti,
altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch,
op. cit., n. 2164 e segg.), committente che deve inoltre dimostrare quando il
difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato
l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il
giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che
l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174).
Nel
caso di specie i convenuti non possono assolutamente rimproverare a __________
rispettivamente alle attrici un ritardo nella notifica dei difetti.
Nel
rogito di compravendita (doc. DDDDD), sottoscritto il 30 settembre 1988, le
parti hanno infatti convenuto di far capo delle norme SIA per quanto riguardava
la garanzia per difetti (clausola 4 del rogito "per il resto valgono le
norme SIA (garanzia di 2 anni rispettivamente di 5 anni per i difetti occulti)"),
così che in definitiva l'acquirente, in deroga alle disposizioni di legge (art.
367 e 370 CO), durante il periodo di garanzia poteva far valere in ogni momento
il diritto derivante dall'accertamento di difetti di qualsiasi natura (art. 173
cpv. 1 SIA 118): avendo notificato i difetti alle facciate già il 17 novembre
1988 (doc. C), la relativa notifica è ampiamente tempestiva. Ma vi è di più.
Già si è detto che al momento della sottoscrizione del rogito la costruzione
non era ancora ultimata e che proprio per questo motivo i convenuti a quel
momento si erano assunti l'obbligo di terminarla (clausola 3 del rogito "obbligandosi
i venditori a terminare la costruzione"). Ora, a fronte di tale
impegno dei convenuti, l'acquirente poteva senz'altro ritenere che questi
ultimi si sarebbero attivati per terminare la costruzione, ritenuto che in tale
concetto rientravano non solo l'ultimazione vera e propria degli interventi
edificatori ma anche l'effettuazione delle necessarie riparazioni, senza le
quali l'opera non poteva ragionevolmente essere considerata terminata: se ne
deve in definitiva concludere che, nelle particolari circostanze, una notifica
dei difetti alle facciate da parte di __________ rispettivamente delle attrici
nemmeno era necessaria, tanto più che i convenuti erano perfettamente coscienti
del difetto in questione, del tutto palese, ritenuto oltretutto che tra il
maggio ed il luglio di quell'anno tra i vari artigiani intervenuti nel cantiere
vi era già stato in proposito un nutrito scambio di corrispondenza (doc. N;
cfr. conclusioni di parte convenuta p. 3 e appello p. 5). Per il resto i
convenuti non possono vantare alcun diritto dal fatto che l'acquirente
rispettivamente le attrici fossero eventualmente a conoscenza del difetto alle
facciate già al momento della sottoscrizione del rogito, l'art. 200 cpv. 1 CO
non essendo applicabile per analogia (Gauch, op. cit., n. 2320; Keller/Siehr,
op. cit., ibidem; DTF 117 II 263).
- Gli
appellanti eccepiscono anche in questa sede l'avvenuta prescrizione delle
pretese attoree, evidenziando come i precetti esecutivi, inoltrati dalla
controparte nel 1993 (doc. EE e FF) allo scopo di interrompere la prescrizione
(art. 135 cifra 2 CO), in concreto quinquennale (cfr. art. 371 cpv. 2 CO che
rimanda all'art. 219 cpv. 3 CO), non avrebbero raggiunto lo scopo prefissato,
essendo nulli: a loro dire, la legge non consentiva in effetti l'avvio di
un'esecuzione da parte di una comunione ereditaria (CE fu __________),
denominazione dietro la quale si celavano le qui attrici, tanto più che, non
trattandosi in concreto di un credito comune o solidale, nemmeno era possibile che
i condomini promuovessero una singola esecuzione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che l'eccezione di
prescrizione sia stata sollevata dai convenuti in maniera proceduralmente
irrita. Se anche si volesse ammettere con il primo giudice che la frase
utilizzata dai convenuti al punto 7 della risposta secondo cui "tardive
sono poi tutte le iniziative della controparte finalizzate ad interrompere la
decorrenza dei termini di prescrizione rispettivamente di perenzione"
fosse eccessivamente vaga e generica, con ciò non sufficiente per ritenere
validamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non può in effetti essere
sottaciuto che solo poche righe prima la parte convenuta, specificando che
"tutte le pretese fatte valere dalla controparte sono poi
irrimediabilmente prescritte rispettivamente perente", aveva chiaramente
eccepito l'avvenuta prescrizione.
Ammessa
con ciò l'ammissibilità in ordine dell'eccezione, si tratta ora di esaminare se
la circostanza che nei precetti esecutivi, tra i condomini creditori,
risultasse anche la CE fu __________, sia pure con l'aggiunta c/o __________,
senza che tuttavia fossero indicate per nome tutte le persone che ne facevano
parte - ovvero le qui attrici - abbia o meno effetto interruttivo della
prescrizione. La risposta al quesito non può che essere negativa: la dottrina e
la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire la nullità dal
punto di vista del diritto esecutivo di un precetto esecutivo inoltrato da una
comunione ereditaria, nella misura in cui non erano specificate le persone che
la formavano (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, N. 19 ad art. 67
LEF; Favre, Droit des poursuites, 2. ed., Friborgo 1966, p. 128; Brügger,
SchKG - Schweizerische Gerichtspraxis Nachträge 1984-1991, Zurigo 1984, N. 4 ad
art. 67 LEF; DTF 53 II 202 consid. 4, 71 II 147 consid. 7a; Rep.
1982 p. 198), fermo restando che la nullità dell'esecuzione escludeva
l'applicazione dell'art. 135 cifra 2 CO (Vonder Mühll,
Verjährungs-unterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchKG
1991 p. 4 con rif.; Gauch/Aepli/Casanova, OR - Allgemeiner Teil,
Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996, p. 294; DTF
citate).
Non
essendovi stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione da parte
delle attrici, le loro pretese derivanti dalla difettosità delle facciate sono
inesorabilmente prescritte.
-
Stante
l'avvenuta prescrizione delle pretese delle attrici per i difetti alle
facciate, esse nemmeno possono pretendere la rifusione delle spese relative
alla perizia privata e parte delle spese legali preprocessuali da loro avute,
le stesse non essendosi in definitiva rivelate necessarie, utili e appropriate
ai sensi della giurisprudenza (per quanto riguarda la perizia di parte: IICCA
29 dicembre 1994 in re W./G., 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997
in re G. & Co/C.; per quanto riguarda le spese legali preprocessuali: DTF
97 II 261; Rep. 1989 p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re
G./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA).
-
Ne
discende l'accoglimento del gravame, nel senso che la petizione delle attrici
deve essere integralmente respinta.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
- Pedissequamente
al gravame, l'appellante __________ aveva altresì chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale. La richiesta
dev'essere accolta, l'appello presentando in effetti probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC) e dovendosi inoltre ritenere - in base ai recenti
attestati di carenza beni allegati al gravame - che egli si trovasse
effettivamente in una situazione di indigenza (art. 155 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello 23 agosto 2001 di __________
e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 giugno 2001 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
-
La
petizione 11 dicembre 1995 è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese, da anticipare dalle attrici,
restano a loro carico con l'obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti fr.
867.- a titolo di ripetibili.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura
di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 500.–
già
anticipati dagli appellanti, sono poste a carico delle appellate in solido, le
quali rifonderanno pure in solido alla controparte fr. 500.- per ripetibili
d’appello.
IV. Intimazione a: – __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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