AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.116
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00116
Rinvio TF
Lugano
30 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa –inc. no. OA.96.00890 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3– promossa con petizione 19 dicembre 1996 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
(rappr. dallo studio legale avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 216'811.80 oltre interessi (azione di responsabilità degli
amministratori e dei revisori della società anonima);
domanda avversata dai convenuti –tranne dalla convenuta __________
G, rimasta preclusa– che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 23 dicembre 1999 ha integralmente accolto;
appellanti i convenuti dott. __________ e __________, con atti di
appello del 21 rispettivamente 20 gennaio 2000, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto proposta nei
loro confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 29 febbraio 2000 postula la
reiezione di entrambi i gravami con protesta di spese e ripetibili;
richiamate le decisioni 22 maggio 2001 con cui la I Corte Civile del
Tribunale federale ha parzialmente annullato la sentenza 25 agosto 2000 di
questa Camera, nella misura in cui concerneva la RKT–Trust AG;
ritenuto
in fatto: A. Il 14
aprile 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il
fallimento della società immobiliare __________, già in __________, ora in
__________.
Al
termine della procedura di fallimento a favore dei creditori ammessi in graduatoria
sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 216'811.80, di
cui fr. 192'909.– vantati dal dott. __________.
B. Con
la petizione in rassegna quest'ultimo, cessionario ex art. 260 LEF dei crediti
della massa, ha convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e segg. v.CO e CO il
dott. __________, – e il dott. __________, già membri del
consiglio d'amministrazione della fallita, come pure __________ __________, già
revisori della stessa, per ottenere la loro condanna in solido alla rifusione
del danno di fr. 216'811.80 patito dalla fallita.
Egli
rimprovera in particolare la tenuta in modo irregolare e incompleto della contabilità
della società; eccepisce gravi irregolarità nella designazione degli organi di
revisione; evidenzia come da anni la società fosse insolvente e che già dal
1987 il suo bilancio avrebbe dovuto essere depositato; osserva inoltre come la
società, nonostante la sua precaria situazione, abbia provveduto nel 1988 ad
acquisire una nuova proprietà, facendo per altro capo esclusivamente a capitale
di terzi, ciò che ne ha ulteriormente aumentato l'esposizione passiva, ma non
solo: essa avrebbe pure concesso ai propri azionisti dei mutui senza alcun
corrispettivo, importi che sarebbero poi stati rimborsati mediante la consegna
di un titolo ipotecario in realtà privo di valore.
C. I
convenuti, ad eccezione di __________–ora fallita– rimasta preclusa, si sono opposti
alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei loro confronti. Essi evidenziano
in particolare di non aver violato alcuna disposizione legale o statutaria a
tutela dei creditori e di non aver comunque provocato alcun danno risarcibile
in questa procedura, fermo restando che l'attore non aveva assolutamente
provato né l'ammontare del suo pregiudizio, né l'esistenza del necessario nesso
causale, né una loro eventuale colpa.
D. Il
Pretore ha integralmente accolto la petizione dell'attore.
Il
giudice di prime cure, dopo aver premesso che per i fatti successivi al 1°
luglio 1992 si doveva far capo al nuovo diritto (art. 754 e segg. CO) e per
quelli precedenti a quella data al diritto previgente (art. 754 e segg. v.CO),
ha confermato l'esistenza di due fattispecie tali da innescare la
responsabilità dei convenuti: innanzitutto non era stato possibile accertare la
sorte del titolo ipotecario di fr. 150'000.– consegnato dagli azionisti, posizione
registrata nel bilancio 1994 ma non più presente negli attivi della società al
momento del fallimento, per cui si doveva concludere che gli organi della
società, non in grado di fornire le necessarie spiegazioni, erano responsabili
della scomparsa di quell'attivo; d'altro canto era innegabile che già dal 1988
la situazione debitoria della società, che continuava a concludere in passivo
ogni esercizio annuale, avrebbe imposto di agire secondo quanto stabilito
all'art. 725 CO, segnatamente dando seguito al deposito dei bilanci, per cui
gli organi della stessa, sia gli amministratori che i revisori, che non avevano
tempestivamente provveduto ad agire in tal senso, erano senz'altro responsabili
dell'aggravamento della situazione della società che ne era derivato, ciò che
ha infine portato alla completa scomparsa del capitale sociale.
E. Il
dott. __________ e __________ hanno impugnato la sentenza pretorile, chiedendo
la sua riforma nel senso di respingere la petizione in quanto proposta nei loro
confronti. Per quanto qui interessa, la __________, organo di revisione
subentrato il 23 novembre 1993 alla __________, eccepisce innanzitutto la
carente motivazione della sentenza; ritiene inoltre che l'attore non abbia
sostanziato sufficientemente le sue pretese rispettivamente che le premesse per
la sua responsabilità non fossero date, atteso che essa nulla aveva a che fare
con la scomparsa del titolo ipotecario, mentre la società non aveva accresciuto
i suoi passivi successivamente al suo intervento; il primo giudice non aveva infine
tenuto conto che l'art. 759 CO prevedeva una solidarietà differenziata per gli
organi di revisione.
L'attore,
con le sue osservazioni, si è opposto ai 2 gravami.
F. Respingendo
il 22 maggio 2001 un ricorso per riforma presentato dal dott. __________ , la I
Corte Civile del Tribunale federale ha confermato il giudizio 25 agosto 2000
con cui questa Camera lo aveva condannato al pagamento in solido, accanto ad
altri convenuti, di fr. 69'119.40 oltre interessi ed accessori. Accogliendo in
quella stessa data un ricorso di diritto pubblico inoltrato da __________,
l'Alto Tribunale ha tuttavia provveduto ad annullare la sentenza cantonale
(dispositivi I, II e III) nella misura in cui aveva per oggetto quest'ultima
parte, ciò che impone l'emanazione di un nuovo giudizio da parte dell'autorità
cantonale.
considerando
in diritto: 1. Le
parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi
nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa debba essere
esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in cui i fatti
addebitati ai convenuti sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in base agli art.
754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA 12
ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.).
Secondo l’art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art.
754 e 757 cpv. 1 CO, deve essere risarcito il danno subito dal creditore della
società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222),
quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o
scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi
di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo
arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto;
nel caso di fallimento della società –in concreto verificatosi– l’esercizio
dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756
cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto
all’attore (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO), che è perciò in ogni caso
legittimato a procedere a tal titolo. Analoghe considerazioni valgono per quanto
riguarda le violazioni riconducibili all'attività dell'ufficio di revisione
(art. 755 e 757 CO).
Premesse
per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno, la
violazione di un dovere, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di
un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore o del
revisore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; sentenze IICCA
citate; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed.,
Zurigo 1987, n. 249 e segg.).
quo
all'appello del dott. __________
- Come
già accennato in precedenza, con la sentenza 22 maggio 2001 il Tribunale
federale ha confermato il giudizio 25 agosto 2000 con cui questa Camera, in
parziale accoglimento dell'appello del dott. __________, lo aveva condannato al
pagamento, in solido, accanto agli altri convenuti, di fr. 69'119.40 oltre interessi
ed accessori, per cui in questa sede non è più possibile rimettere in
discussione quanto appurato in quella pronuncia.
quo all'appello di
-
Giusta
l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa,
può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura
cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi
di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 e segg. ad art.
66 OG; IICCA 25 luglio 2001 in re B./B.).
-
Le
censure d'ordine procedurale sollevate dall'appellante nel gravame, quella concernente
l'ossequio o meno da parte dell'attore dell'onere di allegazione e quella che
rimproverava al Pretore una carente motivazione della sentenza sono state
respinte da questa Camera con la sentenza 25 agosto 2000. Tale pronunzia,
puntualmente vagliata dal Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico, non è stata sanzionata come arbitraria, per cui le censure vanno
considerate evase a tutti gli effetti.
-
Nel
merito l'appellante, che è subentrata al precedente ufficio di revisione il 23
novembre 1993 (doc. B) –la dichiarazione di accettazione da parte sua risale al
19 ottobre 1993 (cfr. classificatore __________, richiamato dall'UF, doc. I°)–
e in sostanza si è unicamente occupata di verificare i risultati dell'esercizio
1993 (doc. S), contesta la sua responsabilità nei due episodi ritenuti decisivi
dal Pretore.
5.1 Effettivamente
nulla permette di intravedere un coinvolgimento dell'appellante nell'episodio
relativo alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.–, posizione
attiva ancora presente nel bilancio 1994, ma non più riscontrata al momento del
fallimento, questione semmai imputabile agli amministratori della società;
l'attore in questa sede non ha del resto insistito nel rimproverare all'ufficio
di revisione che tale posizione fosse stata inserita o mantenuta nel bilancio
ancorché si trattasse in realtà di un valore fittizio rispettivamente
nell'asserire che essa nell'occasione avesse allestito un rapporto di
compiacenza.
5.2 L'appellante
contesta inoltre di aver violato i disposti di cui agli art. 725 cpv. 2 CO e
729b cpv. 2 CO, norma quest'ultima in base alla quale in caso di manifesta eccedenza
dei debiti l'ufficio di revisione è tenuto a darne avviso al giudice se il
consiglio d'amministrazione omette di farlo, e con ciò di dover risarcire
l'attore ai sensi degli art. 755 e segg. CO (Wüstiner, Basler Kommentar,
N. 42 ad art. 725 CO e N. 5 ad art. 729b CO).
5.2.1 Ai
sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO vi è insolvenza quando le pretese dei creditori
non risultano più coperte né secondo i valori d'esercizio né secondo quelli di
alienazione, in altre parole se il capitale dei terzi supera gli attivi della
società (Wüstiner, op. cit., N. 29 ad art. 725 CO; SAG 1987 p.
76).
Nella
presente fattispecie, disponendo unicamente dei valori di esercizio e non di
quelli di alienazione ed essendo stata omessa la prova peritale, è estremamente
difficile stabilire se e quando la società fosse effettivamente insolvente.
L'istruttoria
ha tuttavia dimostrato che il valore degli immobili della società era sicuramente
superiore agli importi allibrati a bilancio per fr. 3'828'999.50, tanto è vero
che lo stesso attore nel 1992 nell'ambito di una proposta di acquisto li aveva
valutati in fr. 4'010'000.– (doc. 8), mentre gli stessi sono stati poi venduti
nel 1994 ai pubblici incanti per un importo complessivo di fr. 4'150'000.–
(cfr. classificatore verde __________e __________, richiamati dall'UF, doc.
I°), per cui si può senz'altro ritenere l'esistenza di una riserva tacita nel
bilancio di circa fr. 320'000.–, dato quest'ultimo non contestato
dall'appellante in sede di ricorso di diritto pubblico: ciò premesso, è solo a
far tempo dal 1992, con una perdita a bilancio di fr. 488'880.60 (cfr. doc. I,
a fronte di un capitale sociale di fr. 100'000.– e di riserve legali di fr.
1'200.– ), che si è per la prima volta concretizzato uno stato d'insolvenza
della società, mentre in precedenza essa, pur presentando a bilancio perdite
nominali anche importanti, non era ancora insolvente, potendo in effetti
contare sulle riserve di cui si è detto. Analogamente a quello del 1992, anche
il bilancio 1993, oggetto dell'esame dell'appellante, manifestava uno stato di
insolvenza della società, oramai confrontata con una perdita che aveva raggiunto
fr. 566'131.80. Negli atti di causa non vi è traccia del rapporto allestito
quell'anno dall'ufficio di revisione. Dal verbale dell'assemblea generale della
società, che ha avuto luogo il 4 giugno 1994 (cfr. doc. S), si evince tuttavia
che l'ufficio di revisione si era limitato a rendere edotta la società circa
l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 725 cpv. 1 CO –e non del cpv. 2
della medesima norma– ma che l'assemblea aveva rinunciato ad informare il
giudice in considerazione dell'esistenza –come già l'anno precedente– di non
meglio precisate trattative circa un'eventuale vendita del pacchetto azionario
a terzi, trattative di cui oltretutto i convenuti non hanno saputo provare a
quel momento la concreta esistenza rispettivamente l'effettiva serietà.
Non
avendo riconosciuto la manifesta gravità della situazione in cui versava la
società ed avendo omesso di dar seguito all'obbligo di notifica al giudice non
avendovi provveduto gli amministratori, l'appellante ha pertanto violato gli
art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO (Forstmoser, op. cit., n. 868, 892 e
segg.).
5.2.2 La
violazione di cui sopra, avvenuta da parte dell'organo preposto proprio a
verificare l'eventuale esistenza di una tale situazione, configura ovviamente
una grave negligenza.
5.2.3 Per
costante giurisprudenza, il danno dovuto in modo adeguatamente causale all'agire
dell'amministratore o dell'ufficio di revisione che viola l'art. 725 cpv. 2 CO
rispettivamente l'art. 729b cpv. 2 CO corrisponde alla perdita che è aumentata
alla società in conseguenza del mancato avviso al giudice (Forstmoser,
op. cit., n. 177 con rif., note 498 e 706a; DTF 86 II 182).
Con
la sentenza 25 agosto 2000 la scrivente Camera aveva ritenuto che il danno che
era derivato alla società a seguito di tale violazione corrispondeva in
concreto alla maggior perdita che le era occorsa per il fatto che il bilancio
non era stato depositato già a quel momento, in sostanza quindi alla differenza
almeno tra il bilancio 1994 (perdita di fr. 975'542.30) e quello del 1993 (perdita
di fr. 566'131.80), ovvero a fr. 409'410.50. Tale cifra, sulla base delle
indicazioni fornite dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio, deve
tuttavia essere rettificata in considerazione del fatto che il bilancio 1993
–diversamente da quello dell'anno successivo– conteneva una riserva tacita di
fr. 320'000.– sul valore degli immobili allibrati: dovendosi pertanto ritenere
per il 1993 una perdita effettiva di 246'131.80 (fr. 566'131.80./.fr.
320'000.–), si ha che il danno causato dall'appellante è in realtà addirittura
superiore a quello appurato con il precedente giudizio di questa Camera ed
ammonta in definitiva a fr. 729'410.50 (fr. 975'542.30 ./. fr. 246'131.80).
Se
il danno fatto valere in causa (fr. 216'811.80, corrispondente al totale degli
attestati di carenza beni emessi per debiti ammessi in graduatoria) è inferiore
a tale somma, ciò non significa –come preteso dall'appellante– che tra la
violazione commessa dall'organo di revisione e il danno subito dalla fallita
non vi sia il necessario nesso causale; ciò trova tuttavia una logica spiegazione,
ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale, nel fatto che non tutti i
creditori della società –ad es. buona parte di quelli che hanno ottenuto degli
attestati di carenza di pegno a seguito della vendita ai pubblici incanti dei 2
immobili della società a __________ e __________ (cfr. classificatore verde
__________ richiamati dall'UF)– hanno ritenuto di insinuare i propri crediti
nella procedura fallimentare, fermo restando che in tal caso il danno ai
creditori avrebbe potuto ammontare a circa fr. 600'000.– (cfr. verbale
d'interrogatorio dell'amministratore __________ di cui al doc. G): ciò tuttavia
non osta all'accoglimento integrale della petizione nei confronti dell'appellante,
che s'impone avendo essa contribuito, ancorché solo in parte, alla creazione di
quel danno (Forstmoser, op. cit., n. 270).
È
però a ragione che l'appellante osserva di non poter essere resa responsabile
della perdita occorsa prima del 4 giugno 1994, data in cui approssimativamente
le sono stati sottoposti per esame i conti annuali 1993, ritenuto che anche nel
caso in cui essa a quel momento avesse agito correttamente, come prescritto
dagli art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO, parte della perdita poi riscontrata
nei conti annuali 1994 si era ormai già prodotta (Forstmoser, op. cit.,
n. 381): utilizzando il criterio proporzionale –l'unico possibile, in mancanza
di altri elementi– si può tuttavia ritenere che la perdita riscontrata tra il 4
giugno ed il 31 dicembre 1994 era sicuramente superiore alla somma di fr.
216'811.80, per cui in definitiva nulla osta all'integrale accoglimento della petizione
anche nei confronti dell'appellante.
5.2.4 L'appellante
rimprovera infine al primo giudice di aver violato l'art. 759 CO che prevede
una solidarietà differenziata dei responsabili, a dipendenza della colpa attribuibile
al singolo e delle circostanze particolari.
In
realtà, non vi è motivo per ridurre la responsabilità dell'appellante: già si è
detto che essa ha agito con negligenza, ancor più grave se si pensa che
quest'ultima veniva remunerata per le prestazioni di verifica che effettuava,
verifiche che a loro volta erano finalizzate a salvaguardare non solo la
società bensì proprio i creditori; tanto più che il danno che essa ha
contribuito a causare era di gran lunga superiore a quello oggetto della petizione.
Per il resto, essa non ha evocato rispettivamente provato particolari
circostanze tali da comportare un'eventuale riduzione della sua responsabilità,
così che la censura deve essere disattesa.
- Ne
discende la reiezione dell'appello di __________.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
20 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I. consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3'450.–
b)
spese fr. 50.–
T o t a l e fr. 3'500.–
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all'attore fr. 3'500.– per ripetibili d’appello.
III. L’appello 21 gennaio 2000 del
dott. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza i convenuti __________,
__________, __________, e __________, sono condannati in solido a pagare all'attore
__________, ora in __________, l'importo di fr. 216'811.80 oltre interessi al
5% dal 20 dicembre 1996; il convenuto __________, risponde solidalmente accanto
a loro limitatamente all'importo di fr. 69'119.40 più interessi.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.– e le
spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 2/15, per 1/15 sono
caricate al convenuto __________ e per la rimanenza sono poste a carico dei convenuti
__________, __________, __________ e __________ in solido. Questi ultimi
rifonderanno all'attore, pure solidalmente, fr. 12'000.– a titolo di
ripetibili, mentre quest'ultimo per il medesimo titolo rifonderà a __________
la somma di fr. 1'000.–.
IV. Le
spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III. consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3'450.–
b)
spese fr. 50.–
T
o t a l e fr. 3'500.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico dell’attore, che gli rifonderà inoltre fr. 1'000.– per parti di
ripetibili di appello.
V. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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