AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.84
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00084
Lugano
30 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.99.008
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 3
febbraio 1999 con richiesta di assistenza giudiziaria da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
lite
che la convenuta ha denunciato a
(rappr. dall'avv. __________)
che
vi è intervenuta,
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 19'587.05 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario Assessore con
sentenza 21 aprile 2000 ha accolto limitatamente a fr. 3'928.-- oltre
interessi;
Appellante l'istante, che con atto di appello del 3 maggio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza per
fr. 18'488.-- oltre interessi;
Gravame
avversato dalla convenuta e dalla litisdenunciata nelle rispettive
osservazioni,
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Secondo
quanto narrato nell'istanza, __________ il 12 giugno 1997 è stato assunto dalla
convenuta, agenzia di collocamento, con "contratto di lavoro
temporaneo" per lavorare per __________ a partire dal 14 giugno 1997 in
qualità di aiuto magazziniere contro un salario orario di fr. 16.-- comprensivo
di ferie e tredicesima (doc. A).
Egli
è così stato impiegato presso il negozio __________ nel centro __________.
Ritenendo di non avere ricevuto la giusta remunerazione delle ore di lavoro
straordinario, l'istante per ottenere il pagamento della differenza, ammontante
a mente sua a fr. 1'233.60, si è rivolto al sindacato __________, che il 7
agosto 1998 ha scritto alla convenuta (doc. C) e il 2 settembre 1998 a
__________ (doc. D).
Il
14 settembre 1998 la convenuta l'ha licenziato (doc. F), provvedimento che
l'istante considera abusivo siccome pronunciato quale rappresaglia per le
richieste da lui avanzate.
Di
conseguenza egli postula l'attribuzione di un'indennità pari a 5 mensilità di
salario, il salario del periodo di disdetta non essendogli stato più
corrisposto alcunché dopo il 14 settembre, e il pagamento dell'indennità per
ore straordinarie, il tutto per complessivi fr. 26'142.20, somma da cui
andrebbero dedotti fr. 6'555.15 di salari e indennità di disoccupazione
percepiti nel frattempo, dal che un credito di fr. 19'587.05 oltre interessi.
B. All’udienza
di discussione del 2 marzo 1999 la convenuta si è opposta all'istanza sottolineando
l'irrilevanza dei rapporti tra l'istante e la ditta __________, visto che
sarebbe la convenuta ad essere titolare del rapporto di lavoro con l'istante.
La convenuta avrebbe dato regolare disdetta in data 14 settembre 1998 per
legittimi motivi previsti dalla legge, mentre l'istante non si sarebbe
mantenuto a sua disposizione dopo tale data, impedendole di trovargli una nuova
sistemazione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Segretario Assessore, posta l'applicabilità delle
norme del CO ai termini di disdetta del contratto di lavoro concluso dalle
parti, ha ritenuto che la disdetta pronunciata dalla convenuta il 14 settembre
1998 avrebbe avuto effetto per il successivo 30 novembre, termine protrattosi
al 31 dicembre per l'incapacità lavorativa del dipendente durante il periodo di
disdetta. Non essendo nella fattispecie rilevante il fatto che il dipendente
non abbia più offerto la propria prestazione dopo il giorno della disdetta, ne
conseguirebbe il suo diritto al pagamento dello stipendio sino al 31 dicembre
1998, per complessivi fr. 9'555.85 lordi, così come sarebbero dovuti fr.
1'297.80 lordi di supplemento di salario per le ore straordinarie effettuate,
pretesa rimasta peraltro incontestata.
Ne
conseguirebbe un credito di complessivi fr. 10'853.65 lordi, ovvero, dopo deduzione
di quanto percepito nel frattempo dall'assicurazione disoccupazione e con un
nuovo posto di lavoro, di fr. 3'938.-- netti.
Dovrebbe
di contro essere respinta la tesi dell'abusività della disdetta, non avendo in
proposito, secondo giurisprudenza, efficacia probatoria la deposizione
dell'avv. __________, che avrebbe riferito di un colloquio telefonico in cui
gli sarebbe stato detto che la ditta __________ rinunciava alle prestazioni dell'istante
per il motivo che questi si era rivolto al sindacato.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente e dell'intervenuta
in lite si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il
rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna
delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla
legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a
nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell’altra, è
tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO).
Ciò
costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente
dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo
inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art.
336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente
senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e
l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della
parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in
altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di
motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta.
Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne
è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati
dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335 CO). Ne
discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica
esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne
permetta la qualifica di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).
- In
concreto, l’unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall’art. 336 CO
è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario
della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di
lavoro, ovvero quando la disdetta ha in sostanza il carattere di una
rappresaglia di fronte a giustificate pretese contrattuali (Rehbinder,
opera citata, n. 6 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5.
edizione, n. 8 ad art. 336 CO).
E'
in effetti del tutto pacifico che poco prima di essere licenziato l'istante,
per voce del sindacato __________ ha in perfetta buona fede -controparte
nemmeno ha ipotizzato il contrario- avanzato una pretesa concernente la
retribuzione del lavoro straordinario, richiesta oltretutto sostanzialmente
riconosciuta in causa dalla resistente.
-
L’onere
della prova per la natura abusiva della disdetta incombe alla parte che se ne
prevale, ovvero in concreto al dipendente, ma visto che nell’esame di una
fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta,
trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la
natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, il giudice nel
suo apprezzamento goda di ampie facoltà ed inoltre non viene esatta la prova
assoluta dell’abuso, ma si ritiene sufficiente che esso possa essere ammesso
nella forma della probabilità (REP 1993 193, II CCA 18 marzo 1999
in re O./R. SA, 4 agosto 1998 citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11
ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).
-
Il
Segretario Assessore (consid. 7 e 8) ha negato il carattere abusivo della
disdetta in questione, ritenendo che agli atti a comprova della tesi
dell'istante vi sarebbe stata unicamente la testimonianza del suo
patrocinatore, alla quale egli ha negato efficacia probatoria.
Si
tratta di un apprezzamento che non può essere condiviso.
Il
Segretario Assessore ha in primo luogo completamente disatteso la coincidenza
di date tra l'invio alla datrice, e ancor di più alla litisdenunciata, di una
lettera del sindacato per sollevare delle pretese economiche -atto
materialmente in buona parte giustificato, ma suscettibile di provocare
irritazione nel destinatario- e la lettera di licenziamento, inviata solo 12
giorni dopo quella inviata alla __________, coincidenza che da sola costituisce
un sicuro e pesante elemento indiziario in favore della tesi della natura
ritorsiva della disdetta (REP 1994, 349, II CCA 24 maggio 2000 in
re D./V. SA, 18 marzo 1999 citata).
In
secondo luogo andava rilevato che la convenuta ha giustificato il licenziamento
sostenendo che "non necessitiamo più per il momento delle sue prestazioni
di lavoro temporaneo" (doc. G), il che, se riferito alla mittente della
lettera __________ (così anche nel doc. L), è sicuramente falso, visto che
nello stesso scritto si diceva che "attendiamo il signor __________ nei
nostri uffici per proporgli altre opportunità temporanee".
Diverso
(ma comunque sospetto) sarebbe invece stato sostenere che __________ non aveva
più bisogno dei servizi dell'istante essendo esaurita la di lui funzione presso
questa ditta, ma siffatta tesi, oltre a non essere stata addotta in causa, non
è sorretta da alcun elemento dell'incarto, risultando unicamente dal contratto
doc. A che il servizio aveva una durata "da definire".
In
corso di causa (cfr. verbale udienza 2 marzo 1999) la convenuta non è stata di
particolare aiuto nella ricerca di una diversa chiave di lettura del
licenziamento, essendosi limitata, dopo avere pericolosamente premesso che non
sarebbero rilevanti i motivi per cui la __________ non intendeva avere più
alcun rapporto di lavoro con l'istante, ad addurre "legittimi motivi
previsti dalla legge", che a tutt'oggi rimangono sconosciuti.
Si
ha perciò una situazione in cui a fronte di una più che sospetta coincidenza di
date tra l'adduzione di giustificate pretese del dipendente e il suo repentino
licenziamento, non viene addotta e dimostrata alcuna sostenibile motivazione
oggettiva a sostegno del provvedimento, del quale va di conseguenza ammessa la
natura abusiva anche prescindendo dalla testimonianza dell'avv. __________ che,
per quanto irrituale, non costituiva l'unico elemento a sostegno di questa
tesi, ma era solo l'ulteriore riprova di quanto risultante da altri solidi e
concordanti indizi.
- Dovendosi
ammettere il carattere abusivo della disdetta, occorre determinarsi, in base a
tutte le circostanze del caso, sull'ammontare dell'indennità spettante all'istante,
che chiede l'equivalente di 5 mensilità di salario.
A
titolo preliminare va sciolta la riserva della convenuta, fatta propria anche
dal Segretario Assessore, relativa alla questione a sapere se la convenuta
possa essere chiamata a rispondere delle eventuali colpe commesse dal proprio
cliente, ossia in concreto da __________.
Si
tratta in realtà di un falso problema: il datore di lavoro dell'istante è la
ditta convenuta, ed è sempre la ditta convenuta ad avere pronunciato il
licenziamento abusivo del proprio dipendente, di modo che la convenuta risponde
di sue responsabilità e non di quelle di altri.
Certo,
a volere essere pignoli, andrebbe precisato che alla convenuta (forse) non si
può rimproverare di avere licenziato il dipendente perché esso si è rivolto al
sindacato (anche se il dubbio rimane, visto che la prima lettera del sindacato
è stata inviata proprio alla convenuta), ma in ogni caso le si può validamente
opporre il fatto di avere pronunciato il licenziamento per il motivo che il
proprio cliente, cioè __________, non era disposto a continuare la
collaborazione con un lavoratore che si era rivolto al sindacato, il che nella
sostanza è la medesima cosa.
Così
intesa, la colpa della convenuta appare ancora più grave, specie alla luce
della funzione sociale che dovrebbe essere insita nell'attività di collocamento
temporaneo di mano d'opera, ed è solo la durata particolarmente breve del
rapporto di lavoro, elemento che la giurisprudenza impone di considerare nella
valutazione delle circostanze (II CCA 24 maggio 2000 citata, 18 marzo
1999 citata, 19 febbraio 1997 in re M./D. SA), che preserva la convenuta
dall'accoglimento integrale della richiesta del dipendente.
Questa
Camera, pertanto, in considerazione delle circostanze del caso risultanti dagli
atti, ed in particolare della gravità della colpa della datrice stante la
natura ritorsiva della disdetta, dell'assenza di responsabilità del dipendente
e della breve durata del rapporto di lavoro, reputa adeguata un'indennità media
di fr. 9'000.--, pari cioè a circa 3 mensilità di salario lordo, senza deduzione
di oneri sociali (II CCA 18 marzo 1999 citata).
-
Atteso
che per il resto l'appellante non contesta i conteggi del primo giudice, ed in
particolare l'attribuzione in suo favore di fr. 3'928.-- per i salari
successivi al 14 settembre 1998 e per le ore straordinarie (esplicito: punto 2,
pag. 8), non vi è motivo di accertare se si sia trattato di disdetta ordinaria
abusiva o, come sostiene ora l'appellante, di licenziamento in tronco
ingiustificato, essendo ai fini di questa causa del tutto identiche le conseguenze
economiche, potendo la medesima indennità essere attribuita sia in base all'art.
336a cpv. 1 CO che all'art. 337c cpv. 3 CO.
-
L'ultima
censura del ricorrente concerne gli interessi moratori, che egli vorrebbe vedersi
attribuire sull'intero importo dovutogli a far tempo dalla data della disdetta,
e non solo dal 1° gennaio 2000.
Per
quanto riguarda l'indennità, è la presente sentenza ad essere costitutiva del
credito del dipendente, ragione per cui non vi può essere mora della datrice
prima della sua emanazione e gli interessi decorrono perciò dalla data della
sua pronuncia (REP 1994, 349).
Il
credito per il supplemento salariale per le ore straordinarie era già stato
fatto valere con la lettera 7 agosto 1998 del sindacato almeno per quanto
riguarda le ore effettuate fino a giugno 1998 (doc. C).
Il
Segretario Assessore ha riconosciuto a tal titolo complessivi fr. 1'297.80
lordi, di cui solo fr. 179.30 riguardano luglio e agosto (consid. 5, pag. 6).
Ne consegue che sulla differenza di fr. 1'118.50 gli interessi potrebbero decorrere
dal 7 agosto 1998 e decorrono perciò dal 14 settembre 1998, come richiesto dall'istante,
mentre che per fr. 179.30 decorrono dalla data stabilita dal primo giudice.
Questo
vale anche per il salario residuo dovuto all'istante, venuto a scadenza solo
dopo il 14 settembre 1998 e per il quale non figura comunque in atti una messa
in mora precedente la data di computo degli interessi ritenuta dal Pretore.
- Il
credito dell'istante è in definitiva di fr. 3'928.-- al netto di contributi
sociali, oltre interessi al 5% dal 14 settembre 1998 su fr. 1'118.50 e dal 1°
gennaio 1999 su fr. 2'809.50, e di fr. 9'000.-- netti oltre interessi al 5%
dalla data del presente giudizio.
Ne
consegue, in tale misura, il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza
della convenuta (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
3 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 aprile 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 12'928.-- al netto di contributi
sociali oltre interessi al 5% dal 14 settembre 1998 su fr. 1'118.50, dal 1°
gennaio 1999 su fr. 2'809.50, e dalla data del presente giudizio su fr.
9'000.--.
- Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 1'500.-- per ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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