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Numero d'incarto:
12.2000.226
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00226
Lugano
6 aprile 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente,
Rusca e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Cocchi, astenuto
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa n. OA.1994.1304 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 dicembre
1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
-
- __________, ora Massa fallimentare, __________
quest'ultima rappr. da __________
quale azione di ripristino ex art. 27 LAFE;
in cui, in seguito
al ritiro della causa in quanto proposta contro __________, il Pretore -in data
27 giugno 1997- ha decretato lo stralcio della stessa nei confronti del
convenuto no. 1 e la sospensione del processo nei confronti della convenuta no.
2;
ricordato che il 30 settembre 1998 l'attrice ha
chiesto la riattivazione della causa;
in cui con
decreto 8 novembre 2000 il Pretore, in virtù dell'art. 351 cpv. 2 CPC, ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
appellante
l'attrice (rappresentata in questa sede dall'avv. __________ sulla base di
specifico mandato) che con allegato 29 novembre 2000, postula l'annullamento
del decreto impugnato;
mentre
controparte non ha formulato osservazioni all'appello;
considerato
in
fatto e in diritto:
-
L'appello
in esame non censura la decisione del Pretore in relazione ai presupposti
specifici dell'art. 351 cpv. 2 CPC, ma trae origine dal fatto che, mentre il
mandato di patrocinare l'attrice era stato affidato congiuntamente agli
avvocati __________ e __________, al momento del decreto impugnato e già a far
data dal 25 agosto 2000, quest'ultima era sospesa dall'esercizio della
professione forense. Trattandosi di fatto notorio, l'appellante ritiene che il
giudice avrebbe dovuto sospendere nuovamente il processo affinché l'attrice
potesse regolarizzare il mandato di rappresentanza, incaricandone il solo avv.
__________. Agendo diversamente, il pretore non avrebbe tenuto conto che
-venuto a cadere il mandato congiunto- la stessa parte è rimasta priva di
patrocinio: l'avv. __________, da solo, non avrebbe infatti potuto compiere
nessun valido atto processuale. E poiché la legittimazione dei rappresentanti
delle parti costituisce presupposto processuale che il giudice deve esaminare
d'ufficio (art. 97 n. 4 CPC), l'appellante ne deduce la nullità degli atti
compiuti dal rappresentante indebito e dell'intero procedimento originato da
quelli. Comunque, afferma che il Pretore, prima di procedere alla sua
decisione, avrebbe dovuto sentire le parti a dipendenza della particolarità
della situazione venutasi a creare. Osserva inoltre che l'art. 351 CPC è
inapplicabile poiché norma incostituzionale nella misura in cui vanifica la
possibilità di far valere una pretesa di diritto materiale (appello, cpv.
7).
-
L'appello
è ricevibile. Infatti, nel caso in cui il primo giudice abbia stralciato la
causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC),
la decisione è appellabile non solo in materia di spese e ripetibili, ma anche
sull'effettivo verificarsi della perenzione; l'impugnazione non è invece
proponibile sui motivi che possono aver indotto la parte a rimanere inattiva (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 7 e m. 16). Nel caso concreto, la pretesa
mancata considerazione della carenza di un presupposto processuale è messa in
relazione con la decorrenza del termine biennale di inattività che è il
presupposto d'applicazione dell'art. 351 cpv. 2 CPC.
-
La
censura di incostituzionalità della norma s'inserisce nella giurisdizione
costituzionale svizzera che compete a una moltitudine d'organi e d'autorità nel
quadro della loro attività istituzionale in procedure di diversa natura. A
livello cantonale e nella forma del controllo concreto, il Tribunale federale
esige dai tribunali dei Cantoni che esercitino una minima giurisdizione
costituzionale (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berna 2000, vol. 1, N. 1809, 1803, 1804 e 2109). Per quanto riguarda
l'art. 49 Cost, ovvero la preminenza del diritto federale sul diritto cantonale
contrario, i tribunali cantonali hanno l'obbligo di esaminare la costituzionalità
del diritto cantonale che sono chiamati ad applicare (DTF 117 Ia 262 e
segg.). Nel caso concreto, questo giudice è chiamato a dare risposta
all'impugnazione dell'appellante, verificando se lo stralcio della causa basato
sulla perenzione del processo è atto a vanificare la possibilità
dell'attrice di riproporre la domanda di scioglimento della società, siccome
vincolata a un termine preciso ormai inesorabilmente trascorso.
Al
proposito va precisato che la perenzione, istituto di natura processuale, ha
per scopo di porre un limite massimo di tempo al procedimento civile in caso di
inattività delle parti e del giudice (Cocchi / Trezzini, op. cit.,
ibidem, m. 14). Essa ha per sola conseguenza la fine della litispendenza,
lasciando intatto il diritto litigioso come tale (Guldener M.,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 278). Se ne deve concludere che
essa non è tale da contrapporsi al diritto federale in generale, né da
vanificare norme di diritto sostanziale. E' vero che l'azione di scioglimento
di persona giuridica, prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. b LAFE, dev'essere
promossa entro dieci anni dall'acquisto, ferma stante la sospensione del
termine durante un procedimento amministrativo (art. 27 cpv. 4 lett. b LAFE),
rispettivamente (e se ne è il caso) fino alla prescrizione dell'azione penale,
se questo termine è più lungo (idem, lett. c), tuttavia -pur prescindendo
dall'osservazione che l'appellante nemmeno ha ritenuto di dimostrare in questa
sede l'effettivo decorso dei termini e considerando acquisita tale situazione-
il pregiudizio sostanziale lamentato dall'appellante non è dovuto a un effetto
perverso della norma processuale in questione. Dovendo conoscere sia le
caratteristiche dell'azione da lei promossa, sia le regole processuali vigenti
nel Cantone, l'attrice aveva infatti la possibilità concreta -nel rispetto di
entrambe le normative- di continuare la vertenza iniziata nel dicembre 1992,
evitando -come verrà esposto nel seguito- la perenzione del processo. Ciò
equivale a dire che l'art. 351 cpv. 2 CPC non è norma contraria al diritto
federale, e nemmeno ostacola la sua realizzazione; sanziona invece il
comportamento negligente della parte nel processo, indipendentemente dalla
natura del diritto sostanziale su cui la lite si fonda.
-
L'appellante
rimprovera al pretore di non aver sentito le parti prima di emettere il decreto
impugnato. Dimentica tuttavia che, se la citazione delle parti è indispensabile
per poter stralciare la causa dai ruoli quando la lite è divenuta senza oggetto
o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) (Cocchi / Trezzini,
op. cit., ibidem, m. 2), il carattere assoluto della perenzione -prevista al
cpv. 2- svuota di significato ogni contraddittorio sul tema, a meno che
l'opponente possa provare l'esistenza di un atto interruttivo del termine
biennale sulla base di un giustificativo assente -per qualsiasi motivo-
dall'incarto originale (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 12, m.
17 e m. 19): ma non è quello che lamenta l'appellante.
-
Il
patrocinio processuale dell'attrice è stato affidato, con atto di procura 10
dicembre 1992 (doc. U), agli avvocati __________ e __________. Il testo del
documento non precisa che si tratti di mandato congiunto; tuttavia il fatto che
gli atti di causa, ossia la petizione, la comparsa 26 gennaio 1993 per la
discussione di una domanda provvisionale, la replica, la partecipazione
all'udienza preliminare, l'istanza di edizione 30 agosto 1994 e l'istanza 30
settembre 1998 di riattivazione della causa, siano tutti sottoscritti da
entrambi i patrocinatori permette di concludere in tal senso. Indiscussa la
natura di mandato del rapporto di rappresentanza processuale fra gli avvocati e
l'autorità attrice, non v'è pertanto motivo per non considerare giuridicamente
la fattispecie nell'ottica prospettata dall'appellante. Ne consegue almeno la
sostenibilità della tesi secondo cui, giacché un mandato è conferito a più
persone proprio allo scopo dell'esecuzione in comune, nel caso di morte, di
intervenuta inabilità all'esercizio dei diritti civili o di fallimento di uno
dei mandatari, il mandato come tale prende fine (Fellmann, in
Commentario di Berna, 1992, art. 403 CO, N. 198). Esito analogo questo -almeno
di fatto- a quello conseguente alle dimissioni di uno dei mandatari (Fellmann,
op. cit., ibidem, N. 193) e prospettabile anche nel caso concreto.
Tutto ciò
non concerne però il presupposto processuale della legittimazione dei
rappresentanti della parte nel processo (art. 97 n. 4 CPC), ma esclusivamente
il rapporto interno degli avvocati con l'attrice, parte di cui si può dire che,
con la sospensione dall'esercizio dell'attività forense decisa a titolo
provvisionale nei confronti dell'avv. __________ il 25 agosto 2000- si sia
trovata priva di patrocinio nel processo in corso. Data questa situazione e dal
momento che il codice di rito civile contempla il principio della capacità di
ogni parte di compiere personalmente tutti gli atti della causa (art. 39 cpv. 1
CPC), non è esistito nessun motivo perché il pretore dovesse verificare il
presupposto processuale in discussione. Anzi, procedendovi, ne avrebbe dovuto
constatare la presenza, essendo indubitabile la capacità della parte attrice,
ancorché priva di patrocinio. A titolo abbondanziale può essere ricordato al
proposito che la verifica di cui all'art. 97 n.4 CPC deve avvenire solo se il
giudice ha motivo di dubbio e che la capacità processuale della parte
dev'essere esplorata solo se vi siano concreti indizi, seri e concludenti, che
ciò non sia il caso (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 97, m. 7): ciò
che non si verifica (né è messo in discussione in questa sede) a proposito
della autorità attrice.
Esula
invece da questa vertenza poiché attiene al solo avv. __________, come
(eventualmente) ex patrocinatore dell'attrice, obbligatoriamente informato
sull'andamento del processo e in particolare sull'avvicinarsi del termine
biennale di perenzione, di avere o non avere debitamente informato la sua
rappresentata su tale circostanza, tenuto conto che lo stesso termine può essere
interrotto semplicemente a mezzo di uno scritto di sollecito che dimostri al
giudice il perdurante interesse della parte al proseguimento della causa (Cocchi
/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23).
- L'appello, infondato in ogni suo punto, dev'essere così respinto,
con il carico delle spese alla parte soccombente (art. 148 CPC). E ciò malgrado
la circostanza che l'attrice agisca in concreto come rappresentante dello
__________ (appello, ad 8), non esistendo in suo favore, né in favore dello
__________ nessuna norma derogatoria ai principi generali sul carico delle
spese e della tassa di giustizia. Alla controparte -che non ha presentato
osservazioni- non possono venir riconosciute ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e
la LTG
pronuncia:
-
L'appello
29 novembre 2000 è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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