Appeal declared null for lack of reasons

12.2000.214Other CourtNov 17, 2000Inadmissible

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Omnilex summary

The plaintiff appealed a Lugano Pretura judgment that had fully dismissed a claim for CHF 200,000. The Court of Appeal held that the appeal was null because it only requested annulment of the first-instance judgment and did not state any nullity grounds or proper factual/legal reasons as required by Art. 309 CPC. The court therefore found the appeal inadmissible and, for reasons of economy of procedure, applied the nullity sanction under Art. 313bis CPC. No fees or costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 309 cpv. 2, 5 CPC; nullity of an appeal that contains only a request for annulment without any factual or legal grounds. An appeal must clearly formulate the relief sought and the reasons on which it rests; it must be directed toward a substantive modification of the challenged judgment. Where the appellant merely seeks annulment and does not allege specific annulment grounds, the remedy is null and consequently inadmissible. The application of the nullity sanction does not constitute excessive formalism (consid. 1). For reasons of procedural economy, the court may decide the nullity under Art. 313bis CPC.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.214

Data decisione, Autorità: 17.11.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00214

Lugano 17 novembre 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1 settembre 1999 da


contro


rappr. dal __________

con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha integralmente respinto.

Appellante la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede a giudicare:

La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3 Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata.

Il presente ricorso è accolto.

Si contestano le spese a titolo di ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto e in diritto

che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);

che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente decisione;

che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;

che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307, m. 1);

che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);

che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);

che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata);

che la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

pronuncia

  1. Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile.

  2. Non si prelevano tasse o spese.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

appeal requirementsnullityinadmissibilityformal requirementsprocedural economyannulment request

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Key legal question

Whether the appeal complied with Art. 309 CPC by stating the requests and factual and legal reasons.

Extracted holding

No. An appeal that merely asks for annulment without stating specific grounds is null and therefore inadmissible.

Extracted reasoning

Art. 309(2) CPC requires both the requests and the factual and legal grounds; under Art. 309(5) CPC, non-compliance is sanctioned by nullity. The appellant sought only annulment and invoked no nullity grounds. The court reiterated that an appeal must aim at modifying the challenged judgment, and that rejecting such a defective appeal is not excessive formalism.

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