AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.131
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00131
Lugano
26 settembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.98.48
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 27
aprile 1998 di
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 15'963.-- oltre interessi;
Domanda
accolta dal Pretore con sentenza 18 agosto 2000;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di
effetto sospensivo del 31 agosto 2000 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso della reiezione dell'istanza;
Appello
cui l'istante si oppone con osservazioni 18 settembre 2000;
Richiamato il decreto 5 settembre 2000 del Presidente di questa
Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che durante il
rapporto contrattuale quale parrucchiera, dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1997,
essa le avrebbe in parte corrisposto un salario inferiore a quello previsto dal
CCL di categoria. Essa avrebbe inoltre costantemente allestito dei conteggi
paga non corrispondenti all'effettiva attività lavorativa e allo stipendio
versato, conteggi che l'istante doveva sottoscrivere pena il mancato pagamento
del salario e la perdita del posto di lavoro. In particolare, alla dipendente
sarebbero state addebitate delle inesistenti assenze dal lavoro, ed infine le
sarebbe stato rifiutato senza motivo il pagamento dell'ultimo mese di lavoro.
Ne
deriverebbe un credito di fr. 3'040.-- di minore stipendio rispetto ai minimi
previsti dal CCL, di fr. 10'123.-- di trattenute per assenze mai verificatesi,
e di fr. 2'800.-- di salario dell'ultimo mese di lavoro, il tutto per fr.
15'963.-- lordi oltre interessi.
B. All'udienza
di discussione del 29 maggio 1998 la convenuta si è opposta all'istanza
precisando che l'istante avrebbe iniziato a lavorare solo il 13 giugno 1995, e
non già il 13 gennaio di quell'anno, e sostenendo la conformità del salario
versato ai minimi previsti dal CCL, così come più in generale la perfetta fedefacenza
dei conteggi da lei allestiti, mentre che lo stipendio del mese di marzo 1997
verrebbe legittimamente trattenuto in compensazione delle spese sostenute per
la formazione della dipendente e le trasferte.
C. Il
Pretore, riassunti i fatti rilevanti e valutate le prove offerte, ha ritenuto
che l'istante avrebbe effettivamente iniziato a lavorare alla data da lei
affermata, dal che il fondamento della richiesta differenza salariale per i
primi tre mesi di attività. Fondata sarebbe inoltre la tesi della procedente
della non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze della dipendente,
mentre che infondata sarebbe la pretesa compensatoria addotta dalla resistente
per vanificare la richiesta del salario dell'ultimo mese di lavoro, dal che
l'integrale accoglimento dell'istanza.
D. Con
l'appello la convenuta -in sostanza- critica l'apprezzamento delle prove
operato dal Pretore, e censura di conseguenza la decisione di ritenere fondate
le tre richieste di pagamento formulate dalla procedente.
Delle
ulteriori motivazioni della ricorrente, così come delle osservazioni al gravame
della parte istante, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 8).
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 90, m. 11). In tale eventualità il giudice può dedurre il
proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del
rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF
90 II 227; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 10, 12).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 4; II
CCA 19 gennaio 1999 in re S./P.).
-
Per quanto riguarda la presente procedura, va inoltre soggiunto che,
come nel caso dell'art. 90 CPC, quando il legislatore riserva al giudice il
libero apprezzamento, l'autorità di appello è estremamente cauta nel
riesaminare la valutazione del primo giudice, e interviene solo qualora le
decisioni rese secondo tale libero apprezzamento siano a prima vista ingiuste o
inique (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 6).
-
Quest'ultimo, basilare principio è chiaramente disatteso dal gravame
in rassegna, che nella sua lunga prima parte (punti 2 e 3, pag. 3-8), si
attarda nell'esposizione di quello che a mente sua doveva essere il corretto
apprezzamento delle varie deposizioni in atti, senza avvedersi che le
argomentazioni addotte mirano in definitiva unicamente a sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Pretore, nei cui confronti non viene in alcun modo
sostanziata la censura di una valutazione manifestamente ingiusta degli atti.
3.1 Per
quello che riguarda la deposizione di __________, l'appellante può infatti
invocare unicamente sterili questioni formali (punto 2, pag. 3 e 4), che essa
definisce "contraddizioni inammissibili dal profilo procedurale"
(pag. 4). Dal profilo sostanziale, l'unico rilevante (fatte salve le formalità
imperative di cui all'art. 238bis CPC) nella valutazione di quanto affermato
dal teste, rimane però all'atto pratico inimpugnato l'accertamento pretorile,
secondo cui questo teste sarebbe organo di fatto della società convenuta.
Come
rettamente rileva il Pretore, lo __________ dispone di una procura che gli
attribuisce ampie facoltà (doc. 14, inc. CL.98.49), al punto da coprire in
pratica tutte le attività della gestione corrente, così come confermato in sede
di interrogatorio formale dall'amministratrice unica della convenuta.
Questo
deve del resto essere stato il senso del contratto menzionato dal teste
medesimo, con cui la convenuta, contro la non indifferente somma di fr.
3'000.-- mensili, ha dato mandato alla __________, asseritamente appartenente
alla moglie del teste, "di occuparsi di questioni amministrative e
commerciali". Giustamente, quale indizio di interesse personale, il
Pretore menziona l'inconsueta (per una parte indifferente) partecipazione del
teste alle udienze della causa ed inoltre, se ciò non bastasse, va ancora
rilevato che dalle firme apposte dal teste sul verbale del 13 novembre 1998 si
evince che egli è l'estensore sia della corrispondenza preprocessuale (doc. D,
G, M), che degli scritti indirizzati all'Ufficio cantonale degli stranieri per
tentare di ostacolare l'istante nell'ottenimento del rinnovo del permesso di
lavoro (doc. 8), e più in generale di praticamente tutta la corrispondenza
della convenuta.
A
fronte di queste chiare evidenze, e stanti la dottrina e la giurisprudenza in
materia di organo di fatto (II CCA 11 ottobre 1999 in re U. SA/C. SA; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, pag. 175, n. 17 e segg., pag.
441, n. 3 e segg.), cui si rinvia, la ricorrente si limita a sostenere, del
tutto apoditticamente, che questi elementi non consentirebbero "di
concludere oggettivamente che __________ formi la volontà della convenuta e sia
organo di fatto", motivo per cui, in assenza di migliori censure, può
tranquillamente essere confermato il giudizio del Pretore circa
l'inammissibilità della sua deposizione (Cocchi/Trezzini, opera citata,
ad art. 228, m. 5, 6, 8) o almeno, nell'ambito di una causa retta dalla massima
inquisitoria a carattere sociale che non è legata alle rigide preclusioni
istruttorie della procedura cantonale, di una valutazione e di un apprezzamento
di sostanziale inaffidabilità.
3.2 L'appellante
ritiene che il Pretore avrebbe dedotto l'inattendibilità della deposizione di
__________ con un giudizio soggettivo di mera apparenza, senza riscontri
oggettivi su di un preteso interesse economico di questo teste nella società
convenuta. Questo perché "il fatto che egli in passato sia stato membro
del Consiglio di Amministrazione e che a tutt'oggi egli rappresenti l'azionista
di maggioranza in seno alle assemblee generali della società non può da solo,
secondo il doveroso rigore in valutazioni del genere, deporre per un interesse
di __________, lavoratore salariato, nella società" (pag. 5).
La
ricorrente disattende tuttavia manifestamente che l'inattendibilità delle
dichiarazioni del teste non è stata ritenuta in base ai solo predetti, comunque
significativi elementi, ma soprattutto per il diverso motivo che oltre a ciò la
sua deposizione diverge in maniera inammissibile con quella di altri testi (di
cui si dirà più avanti) che, contrariamente a lui, non hanno coinvolgimento
economico di sorta con le parti in causa, motivo per cui la decisione del
Pretore di preferire nella propria valutazione queste altre deposizioni a
quella del __________ non appare per nulla arbitraria, e rientra invece in
quella logica argomentativa facente parte del libero apprezzamento del giudice.
3.3 Secondo
la ricorrente (pag. 6), il fatto che __________ sia il marito dell'azionista di
minoranza della società convenuta "non muta il suo ruolo marginale, di
semplice lavoratore". Questo personale convincimento dell'appellante non
modifica tuttavia la circostanza oggettiva per cui l'azionista di minoranza -e
perciò di riflesso anche il suo coniuge- ha un preciso interesse finanziario a
che la società di cui è comproprietario si difenda con successo in una causa
pecuniaria, ragione per la quale, anche se la sua deposizione non è di
principio inammissibile (II CCA 12 ottobre 1998 in re O. SA/W. e llcc.),
le sue affermazioni in causa vanno valutate con cautela, il che comporta -nuovamente
(cfr. consid. 2.2)- che in caso di discrepanza con deposizioni disinteressate
il libero apprezzamento del giudice possa dare la preferenza a queste altre
deposizioni senza che vi sia per questo la paventata violazione dell'art. 90
CPC.
3.4 Le
critiche della ricorrente riguardano ovviamente anche la valutazione da parte
del Pretore delle deposizioni dei testi offerti dalla parte avversaria.
Sulla
valutazione della deposizione della teste __________ la ricorrente si mostra
ironica nei confronti del Pretore ("non appare così ben disposta verso la
__________ come il giudice rileva"), ma quanto al merito della
testimonianza essa accenna a contraddizioni "che verranno esposte in seguito"
(pag. 6), mentre che la confutazione delle di lei asserzione dovrebbe risultare
"dalle chiare spiegazioni fornite da __________ " (ibidem), ma
trattandosi di deposizione inammissibile o comunque inaffidabile (consid. 3.1),
se ne deve rimanere alla corretta valutazione di cui al giudizio impugnato (consid.
5d), secondo cui la teste non ha interesse di sorta all'esito della lite.
3.5 Addirittura
incomprensibili sono le critiche della ricorrente in ordine alla valutazione
delle deposizioni __________ e __________ (appello, pag. 6 e 7), se solo si
pone mente al fatto che esse non sono state sentite nel contesto di questa
causa, visto che non figurano nemmeno nell'elenco di testi fornito dalle parti
all'udienza di discussione.
3.6 L'appellante
condensa in 4 righe (pag. 7) le critiche alla valutazione della deposizione
__________, per la quale "vale quanto detto per le clienti sopra
menzionate", che tuttavia non hanno deposto in questa causa, e che per il
resto avrebbe il torto di essere amica della __________, che però non è parte
in questa procedura. Nulla inficia pertanto la fedefacenza di questa
deposizione.
3.7 Da
ultimo, sarebbero inattendibili le deposizioni di __________ e __________, due
ex dipendenti che hanno poi aperto nelle vicinanze un proprio salone (pag. 7 e
8), ma ancora una volta le obiezioni della resistente sono prive di
qualsivoglia fondamento: in primo luogo la pretesa inattendibilità risulterebbe
dalle discrepanze con la deposizione dello __________ che è tuttavia -come
detto- inammissibile; in secondo luogo l'appellante, nuovamente, nell'allestire
il gravame collettivo, utilizzato cioè anche per le connesse cause CL.98.49 e
CL.98.50, non si avvede che la __________ e la __________ non hanno deposto in
questa procedura.
Se
ne deve concludere per l'assenza di motivi di sorta giustificanti a priori la
deroga al libero apprezzamento esercitato dal Pretore nella valutazione del
materiale probatorio.
- Dopo questa lunga, quanto infruttuosa premessa, la convenuta espone
le proprie censure alla decisione del Pretore di ammettere le singole pretese
della parte istante.
4.1 Essa
contesta dapprima la decisione di avere ritenuto fondata la tesi dell'istante,
secondo cui essa avrebbe iniziato l'attività già il 30 gennaio 1995, ricevendo
nei primi mesi un salario di complessivi fr. 3'040.-- inferiore ai minimi di
categoria.
A
giusta ragione il Pretore ha attribuito forza probatoria alla corrispondenza
intrattenuta dalla convenuta con l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio
consortile del lavoro in date tali da rendere verosimile l'inizio del lavoro
all'epoca dichiarata dall'istante, e non solo a giugno del 1995.
La
convenuta a sostegno della propria tesi si limita in proposito a contrapporre
degli elementi indiziari -francamente assai poco credibili- legati a quelli che
sarebbero il normale andamento della propria azienda e la comune esperienza nel
ramo specifico (pag. 8 e 9).
Basti
dire che essa così facendo contraddice manifestamente se stessa, se si pone
mente al fatto che essa il 17 novembre 1994 instava per il permesso di lavoro
della procedente, asserendo che l'inizio dell'attività sarebbe avvenuto
"al più presto".
Per
il resto la ricorrente invoca in proposito i soliti testi __________,
__________ e __________, tentando di contrapporli alle deposizioni __________ e
__________ e alle risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante, prove
che, senza necessità di far capo ad altre deposizioni rese in altre cause,
conducono con certezza -unicamente al predetto iter della pratica
amministrativa- a fare ammettere l'inizio dell'attività lavorativa nella data
indicata dalla dipendente.
Risolta
in favore dell'istante la contestazione riguardante la data di inizio
dell'attività lavorativa, la convenuta per opporsi alla pretesa invoca due
dichiarazioni sottoscritte dall'istante alla ricezione dei salari di ottobre
1996 febbraio 1997 (plico originali doc. 2, pag. 1 e 5), da cui risulterebbe
che essa è totalmente tacitata nei confronti della convenuta.
A
torto: atteso infatti che la convenuta non può esibire delle ricevute per
dimostrare il pagamento dell'intero salario garantito dal CCL durante i primi
mesi di attività dell'istante, l'invocazione delle predette dichiarazioni
risulta inefficace già solo per effetto dell'art. 341 cpv. 1 CO, secondo cui durante
il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può
validamente rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative -quali
quelle riguardanti il salario minimo- di un contratto collettivo.
4.2 La
ricorrente critica inoltre anche l'accoglimento da parte del Pretore della
pretesa di fr. 10'123.--, dedotti dai salari dell'istante in compenso di
assenze dal lavoro da lei in realtà non effettuate.
Il
principio della sicurezza giuridica imporrebbe infatti cautela nel derogare
alla forza probante delle firme attestanti l'esattezza di conteggi, la cui
esattezza sarebbe oltretutto stata confermata dal teste __________. Le prove
testimoniali offerte dall'istante non potrebbero essere sicuramente
attendibili, visto che nessun teste era costantemente presente in negozio, così
da potersi esprimere con certezza su tutte le assenze dei vari dipendenti.
Significativo sarebbe l'episodio dell'assenza per infortunio della collega
__________, sulla cui durata le testi avrebbero fornito deposizioni discordi.
L'interrogatorio formale dell'istante non potrebbe essere preso per buono,
avendo essa un chiaro interesse alla conferma della propria tesi, mentre che
andrebbe ammessa la spiegazione fornita dallo __________, secondo cui vi sarebbe
stata una situazione di "assenze concordate", protrattasi anche oltre
i primi mesi di attività del negozio a dipendenza dell'avviamento e
dell'effettivo bisogno. Non sarebbero infine decisivi né i dubbi e le
perplessità della Commissione paritetica, che avrebbe comunque ritenuto
corretta l'attività della convenuta, né la circostanza che alcuni conteggi
salariali siano stati rifatti e sostituiti per rettificare errori di calcolo,
avendo i dipendenti avallato questa situazione con la firma dei nuovi conteggi.
L'insieme
di queste argomentazioni non risulta tuttavia preferibile alle motivazioni del
giudizio impugnato, cui si rinvia, e non mette in luce alcun eccesso da parte
del Pretore nell'apprezzamento delle prove.
Inoltre
la convenuta, seppure a denti stretti, deve comunque ammettere che determinati
conteggi salariali sono stati rimaneggiati e sostituiti, e soprattutto vi è da
parte sua la sostanziale ammissione almeno del fatto che alla dipendente sono
state addebitate assenze dal lavoro indipendenti dalla sua volontà, nel senso
che alla lavoratrice veniva indicato di non presentarsi al lavoro. Ora, la
pretesa natura consensuale di queste deroghe al contratto iniziale costituisce
argomentazione estranea a quelle addotte dalla convenuta all'udienza di discussione,
ma a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità non ve ne è prova certa,
risultando essa unicamente dalle affermazioni dello __________. E' del resto
pacifico che questo modo di procedere non può in ogni caso essere accettato: il
rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela incombe al datore di
lavoro, e non può essere validamente scaricato sul dipendente. Qualora non vi
sia lavoro sufficiente per occupare a tempo pieno un dipendente, non è perciò
ammissibile congedarlo parzialmente, deducendo dal suo salario il tempo in cui
non è stato occupato, essendo manifesto che siffatta irregolare e -nella sua
determinazione- unilaterale riduzione dell'orario di lavoro non consente al
dipendente alcuna possibilità di recuperare altrimenti il salario così perduto.
Deve
perciò essere confermato anche l'accoglimento di questa pretesa della
dipendente, incontestata nel suo ammontare.
4.3 La
ricorrente si duole infine contro la decisione del Pretore di non ammettere la
liceità della compensazione da lei operata dell'ultimo salario dell'istante con
le spese di formazione sostenute, stante la rescissione contrattuale anticipata
da parte della dipendente, impegnatasi per tre anni.
A
torto: stanti infatti le gravi violazioni contrattuali commesse dalla datrice
di lavoro -corresponsione di un salario inferiore al minimo previsto dal CCL,
trattenute salariali per "assenze concordate"- ben poteva l'istante
dipartirsi dal contratto prima del termine ivi previsto senza essere tenuta al
rimborso delle spese sostenute dalla datrice per la sua formazione.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della
convenuta (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
31 agosto 2000 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr. 1'200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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