AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.115
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00115
Lugano
5 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00467 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa
con petizione 20 settembre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto che fosse accertata la responsabilità della convenuta
nell'incidente occorsogli il 26 dicembre 1993 e che di conseguenza la
controparte fosse condannata al pagamento di complessivi fr. 181'746.60 oltre
interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 228'793.50;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 14 giugno 2000 ha accolto per fr. 71'000.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 10 luglio 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attore con atto ricorsuale 8 settembre 2000, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso
di accogliere integralmente la petizione con riserva di un suo adeguamento
futuro, protestando spese e ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 13 ottobre 2000 postula la reiezione dell'appello
adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il
26 dicembre 1993 l'__________ ha
organizzato, con l'autorizzazione delle autorità comunali, la tredicesima
edizione della "__________", gara podistica amatoriale che si svolge
tra le 10.00 e le 12.00 all'interno del nucleo di , lungo il circuito
" - __________ - __________ - __________ - __________ -
__________ " (cfr. planimetria doc. 5).
B. Verso
le 11.50 di quel giorno, il settantanovenne __________, che stava camminando
nel nucleo in compagnia di alcuni famigliari per recarsi in un ristorante della
zona, giunto circa a metà della __________ venne urtato da tergo da un
concorrente della gara, rimasto sconosciuto, e cadde a terra, riportando una
lussazione della spalla sinistra con frattura del tubercolo maggiore dell'omero
sinistro, nonché una contusione al naso e all'emitorace. Nonostante le cure del
caso, egli non ha ripreso completamente l'uso della spalla sinistra.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite l'__________,
rimproverandole in sostanza di non aver organizzato opportunamente la gara in
questione, così da evitare l'incidente che l'aveva visto coinvolto. Egli,
ritenendo senz'altro data la responsabilità contrattuale e extracontrattuale
dell'organizzatore, ha chiesto che fosse innanzitutto accertata la
responsabilità della convenuta nell'incidente e che quest'ultima fosse di
conseguenza condannata al pagamento del danno da lui subito, derivantegli dal
fatto di dover far capo all'aiuto di un'altra persona durante almeno 2 ore al
giorno (remunerate a fr. 27.- all'ora), il tutto per ovviare alla carente
funzionalità della spalla sinistra: ne derivava fino alla data della sentenza e
per il futuro un danno di fr. 166'746.60, somma aumentata in sede conclusionale
a fr. 213'793.50. Egli pretende infine un'ulteriore somma di fr. 15'000.- per
il torto morale subito.
D. La
convenuta, dopo aver escluso l'esistenza di un contratto tra le parti, ha
contestato che nel caso concreto fossero date le condizioni per potersi
ammettere una sua responsabilità per atto illecito: essa in particolare avrebbe
adottato tutte le misure di sicurezza che si imponevano, mentre l'incidente era
in definitiva dovuto al concorrente rimasto sconosciuto o alla disattenzione
rispettivamente all'imprudenza dello stesso attore. In ogni caso le conseguenze
dell'incidente, sempre che non fossero dovute almeno in parte al normale
invecchiamento, non erano così gravi da imporre l'aiuto di una terza persona
durante 2 ore al giorno, remunerate in quella misura. Contestata era pure
l'esistenza dei presupposti per la concessione di un'eventuale indennità per
torto morale.
E. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 71'000.-, caricando le spese giudiziarie alle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
Il
giudice di prime cure, esclusa l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le
parti, ha esaminato la fattispecie sotto l'ottica dell'atto illecito, giungendo
alla conclusione che la convenuta non aveva predisposto le necessarie misure di
sicurezza a salvaguardia degli spettatori, in particolare non avendo delimitato
interamente il percorso con transenne o almeno con nastro di plastica e non
avendolo reso inaccessibile al pubblico; a suo giudizio, inoltre nessuna
concolpa poteva essere imputata all'attore. Appurato che l'attuale menomazione
alla spalla non si lasciava ricondurre all'avanzamento dell'età, ma era proprio
dovuta all'incidente, e che la stessa creava importanti difficoltà all'attore
segnatamente nel fare il bagno, nell'indossare una camicia o una giacca, il
Pretore ha ritenuto equo e ragionevole stimare la durata di un aiuto di terzi
in ragione di una mezz'ora al giorno, retribuita a fr. 27.- l'ora, ciò che
portava a riconoscere un danno di fr. 32'500.- fino alla sentenza e di fr.
23'500.- per il futuro. Vista la sofferenza patita dall'attore, il giudice gli
ha infine attribuito fr. 15'000.- per torto morale.
F. Con
l'appello la convenuta chiede di modificare la sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Essa
ribadisce di aver predisposto tutte le precauzioni del caso, in particolare
organizzando un folto servizio d'ordine, posando transenne nei punti più
pericolosi ed avendo avvisato per tempo la popolazione. All'attore andava in
ogni caso imputata una colpa importante, se non esclusiva, per non aver
prestato la necessaria attenzione a quanto stava accadendo, tanto più che egli
era reduce da un intervento agli occhi. Quanto al danno, essa ritiene che le
lievi difficoltà dell'attore nell'espletare le mansioni quotidiane, per altro
limitate a fare il bagno, e che comunque sarebbero subentrate col passare del
tempo, non gli abbiano in realtà provocato alcun danno economico, tanto è vero
che egli sino ad allora salvo l'aiuto della moglie non aveva dovuto far capo a
prestazioni di terzi; contestata era pure la retribuzione oraria di un aiuto
domiciliare. Palesemente eccessiva, per l'età e il danno fisico patito, era in
ogni caso l'indennità per torto morale attribuita. Pure errato era infine il
giudizio su spese e ripetibili, che non teneva conto della preponderante
soccombenza della controparte.
G. Con
l'appello adesivo l'attore chiede per contro che la petizione venga
integralmente accolta, ribadendo in sostanza che l'attuale menomazione alla
spalla imporrebbe un aiuto di terzi durante almeno 2 ore al giorno. Egli chiede
inoltre che gli sia riservata la possibilità di adeguare il danno alla nuova
edizione (5. ed.) delle tavole di capitalizzazione __________ /__________ e
infine che gli interessi sull'indennità per torto morale siano fatti decorrere
dalla data dell'incidente.
H. Delle
osservazioni all'appello e di quelle all'appello adesivo, con cui le parti
postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei
prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
-
È
senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha esaminato la fattispecie
sotto l'ottica dell'atto illecito e non sotto quella della responsabilità
contrattuale. L'attore non era in effetti uno spettatore pagante o al beneficio
di un biglietto gratuito per assistere alla manifestazione sportiva (cfr. Bondallaz,
Responsabilité civile et activité sportive organisée, in RVJ 1999 p. 138
e seg.; Bondallaz , La responsabilité civile de l'organisateur d'une
manifestation sportive en droit suisse, in Zen-Ruffinen, Droit et
sport, Berna 1997, p. 65), ma era un semplice passante; tanto più che in
concreto la manifestazione organizzata dalla convenuta era comunque di
carattere gratuito (testi _________ e __________, RVJ 1999 p. 140)
-
Le
condizioni per poter riconoscere una responsabilità per atto illecito sono
quattro (art. 41 cpv. 1 CO): l'esistenza di un atto illecito del danneggiante;
la sua colpa; l'esistenza di un danno a carico del danneggiato; l'esistenza di
un nesso causale adeguato tra l'atto illecito ed il danno.
Pacifica
nella fattispecie l'esistenza di un atto illecito, si tratta ora di esaminare
se anche le altre condizioni di cui all'art. 41 cpv. 1 CO siano o meno date.
2.1 Con
riferimento al nesso causale, la convenuta sostiene che l'attore, a prescindere
dall'incidente occorsogli, ben presto avrebbe dovuto ricorrere all'intervento
di terze persone per lo svolgimento delle elementari mansioni quotidiane, non
fosse altro che per la sua età e per la presenza di fattori degenerativi
preesistenti. Tale assunto non può essere condiviso.
L'istruttoria
di causa ha permesso di accertare che l'attore, prima dell'incidente, era in
buona salute (teste dr. _________ ad A3 e B9, teste dr. _________ 24.2.1998 ad
3, doc. N), senza particolari disturbi o affezioni, dall'aspetto e dal
comportamento giovanile (teste dr. _________ ad A3); in particolare egli non
aveva mai avuto problemi di osteoporosi o simili (teste dr. _________ ad B8,
teste dr. _________ 26.3.1998 ad 7), tanto è vero che anche dopo l'infortunio
la stessa era da considerarsi fisiologica e comunque non causale (perizia dr.
_________ p. 11). Tutti i medici che hanno visitato l'attore sono del resto
giunti alla conclusione che la sua menomazione alla spalla sinistra fosse
proprio dovuta all'incidente (doc. E, F, H, L, N e Q).
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta non è per nulla provato che l'attore, con il
passare degli anni, avrebbe dovuto essere costretto a far capo ad un aiuto
domiciliare. Si tratta di una mera ipotesi. Ciò non toglie in ogni caso che,
nella misura in cui l'eventuale aiuto dei terzi dovesse lasciarsi ricondurre
(anche solo in parte) ad un episodio di cui essa è responsabile, la stessa sarà
comunque tenuta (in tale misura) al risarcimento.
2.2 La
convenuta è pure del parere che non le possa essere ascritta alcuna colpa per
l'incidente occorso all'attore: essa avrebbe in effetti predisposto le
necessarie misure di sicurezza, mettendo a disposizione un adeguato servizio
d'ordine, posando transenne laddove necessario e provvedendo all'informazione
di tutta la popolazione del borgo; colpevole sarebbe piuttosto il comportamento
dell'attore, il quale, oltretutto reduce da un'operazione agli occhi, non aveva
prestato la necessaria attenzione a quanto stava succedendo intorno a lui.
2.2.1 Giustamente
il primo giudice ha riconosciuto che nella fattispecie il presupposto della
colpa andava analizzato sulla scorta del cosiddetto "Gefahrensatz",
principio secondo cui chi crea una situazione di fatto pericolosa è tenuto ad
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché non abbia a prodursi un
danno a terzi (Brehm, Berner Kommentar, N. 51 ad art. 41 CO;
sull'applicazione di tale principio all'organizzatore di manifestazioni
sportive: cfr. RVJ 1999 p. 141; Riv. dir. sport. 1991 p. 9, 1992
p. 268).
In
generale dev'essere osservato che chi organizza una gara podistica (o d'altro
genere) non in aperta campagna, ma in un centro abitato o addirittura
densamente abitato, si mette da sé in una situazione di rischio fortemente
accresciuto: infatti, con il transito al passo di corsa di un numero spesso
rilevante di concorrenti, l'organizzatore occupa durante un certo lasso di
tempo superfici riservate per loro destinazione naturale al pubblico passaggio
che, a buon diritto, deve poter svolgersi in modo sicuro. E ciò, in
particolare, su percorsi stradali riservati al solo traffico pedonale dove gli
utenti sono legittimati a non attendersi pericoli di nessun genere, né da
veicoli, né da atleti che, in quella particolare circostanza, sono portati a
considerare il suolo pubblico alla stregua di una pista loro riservata. È a
fronte di simile situazione eccezionale, ancorché autorizzata dall'ente
pubblico (la cui responsabilità non è oggetto di controversia in questa sede),
che dev'essere esaminata la fattispecie.
2.2.2 Nel
caso concreto, è stato provato che la convenuta ha informato la popolazione di
_________ circa l'effettuazione della corsa tramite la stampa e la radio nonché
con volantini affissi negli esercizi pubblici e negozi del borgo (teste
__________); essa ha fatto posare un certo numero di transenne lungo il
tracciato, chiuso al traffico veicolare, segnatamente in prossimità degli
incroci e dei punti più pericolosi (teste __________, doc. D); ha messo a
disposizione 40-45 persone per il servizio d'ordine (teste __________), dopo
averle formate durante un paio di serate informative (teste __________ e __________): il loro compito era quello di
tenere libero il percorso da persone e veicoli, attirando l'attenzione dei
passanti (teste __________). In particolare, in corrispondenza dello sbocco in
__________, di fronte al ristorante _________ (cfr. planimetria doc. 5), vi
erano sia le transenne, sia un commissario di percorso (testi _________ e
__________), questo almeno all'inizio della competizione (teste __________). In
__________, strada larga appena 4 ml. e delimitata dai muri delle abitazioni
che si affacciano sulla medesima, non sono per contro state posate transenne o
altro.
Se le
misure poste in atto all'inizio della competizione fossero o meno adeguate alla
situazione concreta può in definitiva rimanere indeciso, essendo chiaro che
durante lo svolgimento della gara e in particolare verso le 11.50, essendo
ormai prossima la fine della stessa (prevista per le 12.00, cfr. doc.
richiamata dalla polizia comunale di __________ e teste __________, mentre il
teste _________ si è limitato ad indicare per le ore 13.00 la fine della
manifestazione -si pensi ad es. alla premiazione, ecc.- non però della gara
vera e propria), la situazione iniziale si era profondamente modificata, di
fatto sfuggendo di mano agli organizzatori. Il teste _________ ha innanzitutto
dichiarato come oltre a lui e la moglie anche altre persone procedessero a
passo d'uomo nella stessa direzione dei concorrenti: con ciò egli ha attestato
che l'accesso di terze persone sul percorso era, se non permesso, quanto meno
tollerato dai commissari. A quel momento della gara non vi era inoltre (più)
alcuna segnaletica o altri segni, come nastri o transenne, che indicassero la
svolgimento della competizione sportiva (teste __________); in particolare i
testimoni che, come l'attore, sono transitati a quel momento in __________
provenienti dalla __________ non hanno (più) notato davanti al ristorante
_________ né le transenne, né i commissari di percorso, né i poliziotti, né
altri segni che facessero in qualche modo pensare allo svolgimento di una corsa
(testi _________ e __________ i); non è infine provato che l'attore, prima di
essere urtato, sia eventualmente stato superato da altri corridori (non notati
nemmeno dai testi _________ e __________), il teste __________, che pure
dichiara di averne visti prima dell'incidente, non avendo in effetti precisato
in che punto del percorso egli sarebbe stato superato.
In tali
circostanze è evidente che la convenuta, colposamente, non ha posto in atto le
misure di sicurezza necessarie per gestire l'evento in ogni sua fase. Lo stesso
presidente del settore atletico della convenuta ha del resto ammesso di non
aver più controllato le misure di sicurezza dopo l'inizio della gara (teste __________),
che in effetti si sono rivelate del tutto carenti.
2.2.3 Nemmeno può essere condiviso l'assunto della convenuta, laddove
ravvisa una concolpa nel comportamento dell'attore, oltretutto reduce da
un'operazione agli occhi, per non aver prestato attenzione a quanto stava
accadendo.
Al
considerando precedente già è stato appurato che al momento in cui l'attore era
entrato nel percorso nulla lasciava pensare allo svolgimento di una
manifestazione podistica, ciò che fa cadere nel vuoto i rimproveri mossi al suo
indirizzo dalla controparte. Neppure è provato che egli fosse a conoscenza
della manifestazione. Quanto ai presunti problemi di vista dell'attore
(confermati dal teste dr. __________ ad A3), da poco operato agli occhi (doc.
R), gli stessi sono in concreto del tutto ininfluenti, visto come egli sia
stato urtato da tergo (teste __________).
2.3 Con
riferimento al danno, la convenuta contesta che l'incidente abbia imposto
all'attore di far capo per mezz'ora al giorno all'aiuto da parte di terzi,
remunerato in ragione di fr. 27.- all'ora, tanto più che sino ad oggi tale
mansione è stata svolta dalla moglie. L'attore, dal canto suo, ribadisce che
l'aiuto dei terzi si imporrebbe per almeno 2 ore al giorno.
2.3.1 L'attore
è pacificamente destrimano (perizia dr. __________ p. 6 e 8). I medici che lo
hanno visitato sono sostanzialmente giunti alla conclusione che la menomazione
alla spalla sinistra da lui subita abbia limitato in ragione del 10% circa le
mansioni che egli poteva svolgere in modo autonomo (complemento perizia dr.
__________r): da un punto di vista pratico, ciò comporta per lui delle
difficoltà nel fare il bagno (teste dr. _________ ad B6, perizia dr. _________
p. 8, 10 e 11), nel lavarsi la testa (teste dr. _________ ad B6), nell'accudire
ai lavoretti tipici del pensionato (teste dr. _________ ad B6), nello
svolgimento di certe mansioni di pulizia nell'ambito domestico (teste dr.
_________ ad B6), nel mettere la camicia (teste dr. _________ ad B6) o un
vestito a collo alto (perizia dr. _________ p. 9 e 10) rispettivamente una
giacca (teste dr. _________ ad B6) o un cappotto (teste dr. _________ ad 6).
Tali difficoltà sono state comprovate anche da altri testimoni (teste
__________, riferita alla giacca).
2.3.2 La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le spese per le
cure a domicilio prestate al danneggiato a seguito dell'evento dannoso devono
essergli senz'altro rimborsate (Brehm, op. cit., N. 14 e 23 ad art. 46
CO; Schnyder, Basler Kommentar, N. 2 ad art. 46 CO; IICCA 13
giugno 1995 in re L./E.) e ciò quantunque le stesse siano state prestate da
suoi famigliari (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, II, p. 48; Brehm,
op. cit., N. 14 ad art. 46 CO; IICCA 6 settembre 1999 in re M./A. AG).
Nella
fattispecie, sulla base degli accertamenti di fatto operati al considerando
precedente, è chiaro che l'attore in conseguenza della menomazione occorsagli
necessiti dell'aiuto di terzi, anche se poi di fatto egli, a tutt'oggi, è
riuscito a cavarsela solo con l'aiuto della moglie (teste __________). Di
principio la convenuta è dunque tenuta a risarcire l'attore per l'aiuto di cui
egli ha beneficiato.
2.3.3 A giudizio della scrivente Camera, il tempo impiegato da una
terza persona per aiutare l'attore nello svolgimento delle mansioni indicate al
consid. 2.3.1, in sostanza nella pulizia e nella vestizione, escluso dunque
l'eventuale aiuto nell'effettuazione dei lavoretti da pensionato -che non
rientrano nelle spese risarcibili (cfr. Brehm, op. cit., N. 31 e segg.
ad art. 46 CO)- può essere ragionevolmente quantificato, come indicato dal
Pretore, in ragione di mezz'ora al giorno.
2.3.4 Per
determinare la retribuzione oraria del terzo appare corretto far capo al
tariffario per le prestazioni di aiuto familiare (doc. AR) rispettivamente di
aiuto domiciliare (allegato alle conclusioni di parte attrice), che prevede una
tariffa differenziata a dipendenza del reddito del beneficiario, reddito
quest'ultimo che va calcolato in base all'art. 3c della legge federale sulle
prestazioni complementari AVS e AI.
Per
quanto riguarda l'attore, vista la sua notifica di tassazione (doc. AS), si può
pertanto considerare un reddito determinante di ca. fr. 57'000.- (fr. 7'430.-
reddito della sostanza (lett. b) + fr. 19'467.- pari a 1/15 della sostanza
netta dedotti fr. 75'000.- (lett. c) + fr. 30'324.- rendite AVS/AI (lett. d)),
superiore dunque a quello preteso dallo stesso attore in fr. 49'791.-. Ora, si
volesse considerare anche solo quest'ultimo, ne risulterebbe dal 1995 una
tariffa oraria di fr. 18.50 e un importo forfetario di fr. 24.- per l'igiene
della persona; dal 1999 invece si avrebbe una retribuzione oraria
"normale" di fr. 30.90 e per l'igiene personale di fr. 35.- all'ora.
L'importo medio di fr. 27.- considerato dal Pretore fino alla data della sentenza
e finanche per il futuro si appalesa dunque senz'altro adeguato e può essere
confermato.
2.4 Ciò
posto, è pertanto a ragione che il giudice di prime cure ha condannato la
convenuta a risarcire all'attore fr. 56'000.- per i danni subiti fino alla data
della sentenza e per il futuro.
- La
convenuta contesta infine l'ammontare dell'indennità per torto morale
riconosciuta all'attore, asserendo in sostanza che un importo di fr. 15'000.-
sarebbe decisamente eccessivo, vista l'età dell'attore e considerate le lievi
conseguenze che gli erano derivate a seguito dell'incidente. L'attore chiede
per contro la conferma della somma attribuitagli in prima sede, auspicando che
gli interessi su tale importo siano fatti decorrere dalla data dell'incidente.
Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e
durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa
dell’autore, ecc.).
Nel caso
di specie già si è detto che l'attore, prima dell'incidente, nonostante la sua
età ormai avanzata, godeva di buona salute. L'incidente in questione ha avuto
per lui importanti conseguenze: egli ha dovuto essere ricoverato al pronto
soccorso per il riposizionamento della lussazione e per le cure del caso al
naso e all'emotorace; egli si è quindi sottoposto ad oltre 80 sedute di
fisioterapia per mantenere intatta la mobilità della spalla (doc. O);
un'ulteriore operazione si è in seguito resa necessaria per asportare dal
tendine del muscolo dalla spalla un frammento osseo. Attualmente, oltre alle
conseguenze già accertate in precedenza, in particolare al consid. 2.3.1, egli
è confrontato con dolori più o meno intensi a dipendenza dei movimenti eseguiti
(teste dr. _________ ad B5 e B6) ed ha problemi nel trovare la giusta posizione
per il riposo notturno (teste dr. _________ ad B6).
Alla luce
di quanto precede, vista in particolare l'età dell'attore (Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, p. I/77-78 e I/80), questa Camera ritenere
di dover modificare l'importo riconosciuto dal primo giudice per torto morale,
atteso che un'indennità di fr. 7'500.- meglio tiene conto delle particolarità
del caso. Siccome per la determinazione dell'indennità si è fatto capo ai criteri
di valutazione vigenti al momento della sentenza e non al momento
dell'incidente, gli interessi su tale importo decorreranno -come stabilito dal
Pretore- dal 15 giugno 2000 (Brehm, op. cit., N. 96 ad art. 47 CO; DTF
116 II 299; IICCA 16 agosto 1994 in re I. llcc./A. llcc.).
- L'attore
chiede in questa sede che gli venga riservata la possibilità di adeguare il
danno alla nuova edizione (5. ed.) delle tavole di capitalizzazione __________
/__________.
La
richiesta, oltre ad essere proceduralmente irricevibile siccome sollevata per
la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è del tutto
infondata anche nel merito. Giusta l'art. 46 cpv. 2 CO il giudice può infatti
riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data, ma
ciò unicamente se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono
sufficientemente accertate: la norma in questione non risulta pertanto
applicabile nel caso di specie, ove le conseguenze della lesione sono ormai
stabilite, definitive (cfr. doc. Q) e stazionarie (perizia dr. _________ p. 9);
tanto più che per capitalizzare il danno futuro occorre far riferimento alle
tabelle statistiche vigenti al momento della sentenza e non a quelle che
verranno eventualmente allestite nei prossimi anni.
- La
convenuta contesta infine il giudizio su spese e ripetibili di prima sede,
chiedendo in sostanza che in tale ambito si tenga conto dell'effettiva
soccombenza delle parti (2/3 dell'attore e 1/3 della convenuta). La censura è
infondata.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono di regola la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC), fermo restando che in presenza di giusti motivi, il giudice è
autorizzato a ordinare una loro ripartizione tra le parti (cpv. 2). Nel caso
concreto va evidenziato che l'attore, nonostante la sua maggior soccombenza con
riferimento all'ammontare del risarcimento del danno e del torto morale, è
tuttavia risultato integralmente vincente sulla controversa questione della responsabilità
dell'organizzatore di una manifestazione sportiva, di modo che a giudizio di
questa Camera, che dispone in materia di un ampio potere di apprezzamento (cfr.
DTF 126 II 168), ricorrono senz'altro giusti motivi per caricare le
spese giudiziarie della sede pretorile alle parti in ragione di metà ciascuna e
per compensare le ripetibili (IICCA 15 gennaio 2001 in re S./K.). E ciò,
nonostante la lieve modifica del dispositivo di primo grado in conseguenza
della diminuzione dell'indennità per torto morale.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell'appello principale nel senso di ridurre
da fr. 15'000.- a fr. 7'500.- l'indennità per torto morale dovuta all'attore e
l'integrale reiezione di quello adesivo.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 luglio 2000 dell'__________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 giugno 2000 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
-
In parziale accoglimento della
petizione, l'__________ a, è tenuta a versare ad __________, la somma di fr.
63'500.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1997 su fr. 32'500.- e dal 15
giugno 2000 su fr. 31'000.-.
-
(invariato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono a carico
della parte appellata, alla quale essa rifonderà fr. 1'200.- per ripetibili
parziali.
III. L’appello adesivo 8 settembre 2000 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
3'500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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