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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.86
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00086
Lugano
28 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. no. LA.99.00014 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con
istanza 8 febbraio 1999 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(entrambi rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
17’216.90 più interessi e accessori, nonché il rigetto in via definitiva per
tali importi delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE
di Lugano;
ed ora
sulla domanda 30 marzo 1999 con cui i convenuti hanno chiesto l’annullamento
dell’udienza 29 marzo 1999, e che il Pretore con decreto 13 aprile 1999 ha
respinto;
appellanti
i convenuti, che con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 22
aprile 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare
l’udienza 29 marzo 1999, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in
diritto che con istanza 8 febbraio 1999 __________ ha convenuto in
lite __________ (recte: __________) e __________ per ottenere il pagamento di
alcuni importi derivanti da un contratto di locazione;
che
l’udienza di discussione, inizialmente prevista per l’11 marzo 1999, è stata rinviata
al successivo 29 marzo, alle ore 11.00;
che
il mattino del 29 marzo il patrocinatore dei convenuti, dopo aver conferito
telefonicamente con la segretaria della Sezione 4, alle ore 9.05 ha inviato in
Pretura un fax con cui comunicava che egli, a seguito di un’improvvisa
indisposizione, non poteva presenziare all’udienza indetta per quella mattina
alle ore 11.00 nella causa indicata a margine, scusandosi per l’imprevisto;
che
il Pretore, preso atto che nel fax in questione non era specificata alcuna domanda
di rinvio dell’udienza e che lo stesso costituiva unicamente una comunicazione
di assenza da parte del patrocinatore dei convenuti, ha proceduto all’udienza
in presenza del solo patrocinatore dell’istante;
che
con scritto 30 marzo 1999, il patrocinatore dei convenuti, preso atto che
l’udienza era avvenuta nonostante la sua assenza, a nome dei clienti ha chiesto
l’annullamento di quell’udienza;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la richiesta, rilevando
che un atto inviato per fax non era proceduralmente ricevibile e che nello
stesso non era stato espressamente postulato il rinvio dell’udienza, precisando
inoltre che la comunicazione da parte della cancelleria della Pretura, per
altro nemmeno firmata da una persona abilitata al patrocinio, configurava un
semplice invito a formulare la domanda per iscritto, tanto più che la
telefonata non era avvenuta con il magistrato competente e pertanto nemmeno era
ipotizzabile qualsivoglia buona fede processuale meritevole di protezione;
che
con l’appello con domanda di effetto sospensivo i convenuti chiedono la riforma
del primo giudizio nel senso di annullare l’udienza 29 marzo 1999;
che
gli appellanti chiedono che sia accertata la nullità dell’udien-za in questione
ex art. 142 cpv. 1 litt. b CPC rispettivamente che la stessa sia annullata in
base all’art. 143 CPC, affermando in sostanza come il loro patrocinatore avesse
chiesto il rinvio dell’udienza già in occasione della telefonata alla
segretaria della Pretura; essi ravvisano infine nella decisione con cui il
Pretore aveva deciso di non considerare la comunicazione via fax del 29 marzo
un eccesso di formalismo;
che
l’appello, del tutto infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC;
che
gli appellanti pretendono innanzitutto che il loro patrocinatore avrebbe
chiesto il rinvio dell’udienza già nel corso della telefonata con la segretaria
della Pretura;
che
tale circostanza è tuttavia rimasta allo stadio di puro parlato e gli
appellanti in questa sede non hanno chiesto l’assunzione di prove in tal senso;
che
in realtà è di meridiana evidenza che tale eventuale richiesta -sempre che sia
stata espressa- è stata formulata nei confronti di una semplice segretaria
della Pretura, persona non abilitata a statuire sulla stessa;
che
ad ogni modo quest’ultima non ha comunicato alla parte convenuta l’accoglimento
della richiesta o ancora che la stessa era destinata ad essere accolta -gli
appellanti nemmeno lo pretendono, affermando per contro che alla richiesta del
loro patrocinatore se era possibile concordare direttamente la data di una
nuova udienza, essa aveva risposto che ciò non era possibile, in quanto era il
Pretore che personalmente fissava le nuove udienze (appello p. 3)- e si è
giustamente limitata ad invitare la parte stessa ad inviare un fax;
che
dal fax in questione non si evince in alcun modo che i convenuti intendessero
chiedere il rinvio dell’udienza, ma semplicemente che la parte non poteva
presenziare alla stessa e perciò si scusava con il giudice;
che,
confrontato con uno scritto del genere, non equivoco, il Pretore non poteva assolutamente
ritenere di essere in presenza di una richiesta di rinvio, rispettivamente
poteva senz’altro ammettere che l’eventuale richiesta effettuata
telefonicamente alla sua segretaria, non più riproposta e con ciò riconfermata
in quello scritto, era stata abbandonata;
che
pertanto, a giusta ragione, egli non si è determinato sulla domanda di rinvio,
ritenendola non formulata;
che
in definitiva la situazione che si è venuta a creare è dovuta unicamente alla negligenza
del rappresentante dei convenuti, che nel fax in questione -contrariamente ai
suoi soggettivi intendimenti- ha omesso di far accenno ad un eventuale rinvio;
che,
ciò premesso, la richiesta volta ad accertare la nullità dell’udienza ex art.
142 CPC è manifestamente infondata, dagli atti essendo stato accertato che i
convenuti, regolarmente citati all’udienza di discussione, alla quale essi non
sono comparsi senza chiederne validamente il rinvio, erano stati messi in condizione
di rispondere alle pretese dell’istante;
che
allo stesso modo va respinta anche la richiesta di annullamento dell’udienza ex
art. 143 CPC, il Pretore non avendo compiuto alcun atto in urto alle norme di
procedura;
che
infine nemmeno si ravvisa un eccesso di formalismo nel fatto che il Pretore abbia
deciso di non considerare la comunicazione avvenuta via fax, tanto più che dal
suo contenuto in ogni caso non si poteva evincere una richiesta di rinvio;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a
presentare osservazioni al gravame;
che
il presente giudizio rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata
nell’appello;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
22 aprile 1999 di __________ e __________ è respinto.
II. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 150.- (con una tassa di giustizia di fr.
130.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli appellanti in solido, restano a
loro carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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