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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.82
Data decisione, Autorità:
16.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00082
Lugano
16 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.99.00001 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza
28 dicembre 1998 da
__________ rappr. dal__________ di __________o e per esso
dalla __________
patr.
dall’avv. __________
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
quale
azione di convalida di diritto di ritenzione ai sensi degli art. 283 LEF e 268
CO per l’importo di Fr. 34’500.- oltre interessi e spese.
Domanda
avversata dalla convenuta che, in ordine, ne ha pure chiesto la reiezione per
inoltro tardivo della domanda, eccezione che il Pretore, con decisione 6 aprile
1999, ha integralmente respinto.
Appellante
la parte convenuta la quale, con appello 19 aprile 1999, chiede che in riforma
del primo giudizio vengano accolte le eccezioni di intempestività dell’azione
con conseguente reiezione, in ordine, dell’istanza.
Mentre
l’istante, con osservazioni 10 maggio 1999, chiede che l’appello venga respinto
ed il primo giudizio confermato.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con contratto 10
dicembre 1996 l'istante ha locato alla convenuta delle superfici, edificate e
non, di alcuni mappali contigui di sua proprietà a __________A seguito del
mancato pagamento delle pigioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto
1998, l'istante ha richiesto all’UE, in data 12 agosto 1998, l'allestimento, a
garanzia del suo diritto di ritenzione di cui all’art. 268 CO, di un inventario
come all’art. 283 LEF.
Eseguito l'inventario, l'UE
ha in seguito impartito al locatore un termine di 10 giorni per promuovere
l'esecuzione in realizzazione del pegno, termine che l'istante ha rispettato
richiedendo la notifica del precetto esecutivo nei confronti del conduttore il
quale vi ha interposto opposizione, notificata all'istante in data 8 settembre
1998.
- Il 18 settembre 1998
l'istante ha inoltrato, direttamente alla Pretura di Lugano, l’azione
creditoria a convalida del diritto di ritenzione.
Il Segretario-assessore
della Pretura, constatata l'assenza del preliminare obbligatorio tentativo di
conciliazione imposto dal diritto federale in ambito di locazioni di immobili,
ha stralciato la causa dai ruoli e ha direttamente provveduto a trasmettere
l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
L’Ufficio di conciliazione
ha citato le parti per l’udienza di conciliazione, risultata fallita come
constatato nel verbale dell’udienza del 1 dicembre 1998.
- L’istante ha quindi
inoltrato, alla Pretura, il 28 dicembre 1998 l’istanza di condanna a convalida
del diritto di ritenzione.
In occasione dell’udienza
di discussione la convenuta si é opposta all'istanza non solo contestando
integralmente il credito per pigioni vantato nei suoi confronti, ma, preliminarmente,
l’intempestività stessa dell'istanza con conseguente decadenza del diritto di
ritenzione sugli oggetti inventariati. A suo dire l'azione di convalida
dell'inventario a garanzia del diritto di ritenzione sarebbe stata inoltrata
tardivamente per due ragioni: in primo luogo la trasmissione d'ufficio
dell'istanza di conciliazione all’Ufficio di conciliazione da parte della
Pretura, a seguito dell'insinuazione dell'atto presso l'autorità incompetente,
non permetterebbe di sanare il difetto creatosi; in secondo luogo, l'azione,
dopo fallito il tentativo di conciliazione, avrebbe dovuto essere proposta
entro il termine di 10 giorni stabilito dagli art. 279 e 283 LEF e non nel
termine di 30 giorni previsto dall’art. 274f CO
- Con sentenza 6 aprile
1999 il Pretore, pronunciandosi esclusivamente sulle eccezioni d'irricevibilità
sollevate dalla convenuta, le ha respinte. Il Pretore ha innanzitutto ritenuto
che la notifica dell'istanza di conciliazione presso l'UC aveva validamente
avuto luogo, in virtù dell'art.126 CPC; per quanto attiene invece al termine da
osservare dopo la fallita conciliazione, pur lasciando la questione indecisa,
il giudice di prime cure ha dichiarato tempestiva l'azione creditoria
dell'attore, dato che il termine di 30 giorni era stato impartito dall'UC, e
che quindi la buona fede dell'istante doveva in ogni caso essere protetta.
Con appello 19
aprile 1999 la convenuta insorge contro la decisione pretorile, ribadendo le
eccezioni d’ordine e chiedendo quindi la reiezione dell'istanza già per questi
motivi. Vi si oppone, con osservazioni 10 maggio 1999, la parte istante.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
- Il
locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili
che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in
termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso
(art. 268 cpv. 1 CO).
La
LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art.
283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche
prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione
per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
L’ufficio esegue
l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno (art. 283 cpv. 3 LEF) che è di 10 giorni dalla comunicazione del verbale
di ritenzione e dalla scadenza delle pigioni in corso. Ove il debitore faccia
opposizione al precetto esecutivo, il creditore dovrà, entro 10 giorni dalla
notificazione, chiedere il rigetto dell’opposizione o intentare azione in
riconoscimento del credito o del diritto di ritenzione. Ove la domanda di
rigetto sia respinta, il creditore dovrà introdurre l’azione in riconoscimento
entro 10 giorni dall’intimazione del giudizio. In caso di inosservanza di
questi termini, di ritiro o di perenzione dell’azione o dell’esecuzione, o di
rigetto definitivo dell’azione, cessano gli effetti dell’inventario (come al
modulo n. 40 “Verbale per la formazione di un inventario degli oggetti
vincolati da un diritto di ritenzione”, cfr. doc. M; DTF 106 III 31).
- L'appellante ritiene
innanzitutto che la presentazione dell’azione a convalida del diritto di
ritenzione all’Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto essere fatta, nei 10
giorni dallo stralcio dai ruoli decretato dalla Pretura dell’istanza
presentatale, dallo stesso istante: il fatto che la Pretura, constatata la
mancanza di un presupposto processuale quale il tentativo di conciliazione in
ambito di locazione di immobili, e quindi constatata la propria incompetenza,
abbia ovviato alla lacuna trasmettendo d'ufficio l'istanza, non avrebbe sanato
tale vizio e di conseguenza il termine di 10 giorni sarebbe decorso
inutilizzato.
A sostegno della propria
tesi, l'appellante cita l'art. 32 cpv. 3 LEF, dichiarando che l'istante,
conformemente a questa norma, avrebbe dovuto promuovere nuovamente l'azione
entro un nuovo termine di 10 giorni, per presentarla, questa volta,
all'autorità competente.
È incontestato che le
azioni di riconoscimento del credito dipendenti da un contratto di locazione e
così quelle correlate al diritto di ritenzione devono essere sottoposte
preventivamente al tentativo di conciliazione dell’art. 274a CO (Higi,
Commentario zurighese, ad art. 274a, n. 51) e questa Camera ha già avuto modo
di affermare che l’azione giudiziaria avviata senza prima adire l’Ufficio di
conciliazione è nulla per difetto di presupposto processuale ma anche che il
giudice non deve trasmettere l’azione al competente Ufficio ma deve respingerla
in ordine, l’attore beneficiando comunque del termine supplementare, ridotto in
casu di 10 giorni, dell’art. 139 CO (Rep. 1994, 343).
Nel caso concreto, anche
se è vero che l’istante non ha materialmente e di persona riproposto l’istanza
all’Ufficio di conciliazione entro 10 giorni dal ricevimento della decisione 28
settembre 1998 del Segretario-assessore, è altrettanto chiaro che l’istanza è
pervenuta, nei termini, all’Ufficio di conciliazione avendogliela trasmessa la
Pretura. Infatti nell’ultimo considerando della citata decisione si legge
“Ritenuto inoltre che qualora il difetto risultante dalla mancanza di un
presupposto processuale può essere sanato, vi si deve provvedere, il presente
incarto viene trasmesso d’ufficio al competente ufficio di conciliazione” con
un’applicazione sicuramente errata della norma dell’art. 99 cpv. 3 CPC ma nello
spirito dell’art. 126 CPC.
Di fronte a questa
situazione, con la domanda trasmessa nei termini all’Ufficio di conciliazione,
l’eccezione della convenuta appare oltre che priva di ogni fondamento anche
temeraria dal momento che non si può rimproverare all’istante, in virtù del
principio dell’affidamento, di non aver compiuto un atto che già aveva, pur
anche andando oltre a quanto gli era imposto, eseguito il primo giudice e del
quale ne era stata data comunicazione alle parti.
- L'appellante
eccepisce inoltre anche l'intempestività dell'azione di convalida del diritto
di ritenzione presentata in Pretura il 28 dicembre 1998, la stessa essendo
stata inoltrata oltre il termine di 10 giorni dalla mancata conciliazione
avvenuta il 1° dicembre 1998. A mente della convenuta, fallito l'esperimento
obbligatorio di conciliazione, questa azione avrebbe dovuto essere promossa
entro il termine di 10 giorni sancito dalla LEF e non, come è invece avvenuto,
nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 274f CO.
Anche questa eccezione non
può essere condivisa.
La procedura di
conciliazione rappresenta in effetti il presupposto processuale indispensabile
per poter avviare una procedura giudiziaria in tale ambito. Tale procedura ha
un carattere autonomo e indipendente ed essendo fondamentalmente una procedura
non giudiziaria essa non riveste il ruolo di una prima istanza. Tuttavia,
malgrado il tentativo di conciliazione sia una procedura autonoma dalla
procedura giudiziaria, non si può interpretare tale autonomia in modo tale da
isolare completamente la fase conciliativa dalla procedura successiva,
considerato che quest'ultima non può intervenire in assenza della prima. Il
tentativo di conciliazione, in quanto obbligatorio, appare quindi come una
parte integrante ed essenziale della procedura prevista dal legislatore
federale per le controversie relative a locazioni di immobili.
Privilegiare il termine di
10 giorni della LEF, rispetto a quello di 30 giorni dell’art. 274f CO - dopo
che il primo è già stato rispettato con l’inoltro della domanda di
conciliazione - significherebbe quindi contravvenire alla volontà del
legislatore, misconoscendo il legame di interdipendenza fra la procedura
conciliativa (obbligatoria) e quella giudiziaria in ambito di locazioni di
immobili. In tal modo, del resto, vengono salvaguardate sia le esigenze del
diritto della locazione sia quelle del diritto esecutivo (Rep. 1994, 343
consid. 3 che affronta la stessa tematica riferita all’azione di
disconoscimento del debito). Del resto non appare ammissibile poter modificare
un termine giudiziario procedurale, direttamente fissato dal legislatore
federale (e che non soffre possibilità di sospensione o di riduzione), con un
termine più corto, preso in prestito da una procedura di tipo esecutivo.
Il termine di 10 giorni
della LEF di presentazione dell’azione a convalida del diritto di ritenzione è
quindi salvaguardato dalla presentazione della domanda all’Ufficio di
conciliazione (Rep. 1994, 343; Lachat, Le bail à loyer, pag. 218;
Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile....,
in Il Ticino e il diritto, collana studi e monografie della CFPG, 1997, pag.
297/298) con la conseguenza che, dopo fallito il tentativo di conciliazione,
il giudice deve essere adito entro i 30 giorni pena la decadenza della
procedura (MRA 1996, 86 ultimo paragrafo che tratta proprio delle azioni
creditorie per le quali il diritto esecutivo prevede dei termini perentori).
-
In ogni caso con il
verbale del 1 dicembre 1998 l’Ufficio di conciliazione ha espressamente
avvertito le parti che “la parte che persiste nella propria pretesa dovrà adire
la Pretura del distretto di Lugano entro 30 giorni da oggi” e sarebbe quindi
anche da proteggere l'affidamento che la parte ha riposto in una precisa
comunicazione scritta così come ha deciso il Tribunale federale per quella che
riporta in modo errato l'inizio di decorrenza del termine (DTF 122 III
316).
-
Ne discende la
reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 19 aprile
1999 __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 350.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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