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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.77
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00077
Lugano
8 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.97.137 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 20 febbraio 1997 da
tutti
rappr.ti dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 25’000.-- oltre
accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori in solido al
pagamento di fr. 113’954.05 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 10 marzo 1999 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale
per fr. 6’250.-- oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 14 aprile 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr. 24’772.60
oltre interessi;
Mentre
gli attori con osservazioni e appello adesivo del 25 maggio 1999 postulano la reiezione
del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui
chiedono la riforma del giudizio del Pretore nel senso della reiezione della riconvenzionale.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta ha escusso gli attori per fr. 25’000.-- oltre interessi sulla base
della dichiarazione rilasciata il 5 maggio 1995 dall’arch. __________ in
rappresentanza dei membri della comunione ereditaria del fu __________ in
relazione ad un credito della convenuta per le opere da elettricista da lei
eseguite nell’ambito della costruzione di uno stabile commerciale sul fondo n.
__________ di __________ (doc. 2C), ottenendo il 24 gennaio 1997 il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dagli attori al precetto esecutivo loro
intimato (doc. 1, 2A).
B. Con
la petizione del 20 febbraio 1997 gli attori hanno chiesto il disconoscimento
di tale debito, sostenendo che l’importo in questione non sarebbe dovuto perché
la fattura conterrebbe poste che non potevano essere conteggiate e per
l’esistenza di difetti dell’opera emersi dopo la sottoscrizione della
dichiarazione doc. 2C.
La
convenuta in risposta ha invece sostenuto la correttezza della propria
fatturazione e la validità dell’opera prestata.
Non
vi è comunque necessità di dilungarsi sulle argomentazioni delle parti relative
all’azione di disconoscimento, avendo gli attori accettato il giudizio
pretorile che l’ha integralmente respinta.
C. La
lite a questo stadio della causa verte invece sulla domanda riconvenzionale
presentata dalla convenuta con la risposta di causa e relativa allo sconto di
fr. 113’954.05 che essa avrebbe accordato agli attori sulla mercede di
complessivi fr. 441’867.10 alla condizione che il pagamento avvenisse entro il
30 aprile 1995, circostanza che non si sarebbe verificata
D. Gli
attori si sono opposti a tale domanda rilevando che lo sconto in questione
sarebbe stato in realtà un ribasso sulla mercede, pattuito fin dal 18 marzo
1992 per rendere concorrenziale l’offerta della convenuta.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, rilevata l’inconsistenza dell’azione
principale, si è espresso sulla riconvenzionale nel senso che la revoca dello
sconto del 25% sarebbe giustificata per la sola parte di mercede per cui gli
attori non si sarebbero attenuti ai termini ultimi di pagamento, ossia sui fr.
25’000.-- posti in esecuzione, dal che l’accoglimento della domanda per il 25%
di tale importo, ossia per fr. 6’250.-- oltre interessi.
F. Con
l’appello in rassegna la convenuta sostiene che il Pretore sarebbe incorso in
un errore nella quantificazione dello sconto da revocare, che a mente sua
dovrebbe invece risultare proporzionale ai fr. 25’000.-- non pagati nella
stessa misura in cui i fr. 115’000.-- della liquidazione concordata tra le
parti sarebbero in proporzione con lo sconto di complessivi fr. 113’954.05
promesso per il caso di puntuale pagamento.
G. Delle
osservazioni degli attori al gravame avversario, del quale è chiesta
l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Con
l’appello adesivo essi chiedono invece la riforma del giudizio impugnato nel
senso della reiezione della riconvenzionale, ribadendo la propria tesi secondo
cui le parti avrebbero in realtà pattuito un ribasso e non uno sconto, così che
non vi sarebbe spazio per una sua unilaterale revoca, ancorché parziale.
H. La
convenuta non si è espressa sull’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
- La
dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è
innanzitutto lo “sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una
riduzione percentuale della retribuzione che l’appaltatore concede al
committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il
cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che al contrario è una semplice riduzione della
mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della
mercede (Gauch, opera citata, n. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess,
- edizione, Düsseldorf, 1996, n. 1277). La differenziazione tra i due istituti
è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al
committente il diritto allo sconto (DTF 118 II 64; II CCA 17
maggio 1999 in re P./G., 27 gennaio 1995 in re O. SA/T., 23 febbraio 1994 in re
P./B., 3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA; Gauch, opera citata, n.
1237), ma non quello al ribasso (II CCA 11 marzo 1998 in re R./F.).
Atteso
che il termine “sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta
qualifica giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata
mediante interpretazione (DTF citata; II CCA 4 giugno 1999 in re
C. SA/S., 11 marzo 1998 citata; Gauch, opera citata, n. 1244).
- Nel
caso di specie risulta inutile indagare sulla natura degli accordi iniziali
delle parti, attestati dai doc. I (in particolare pag. 1) ed L, essendo gli
stessi manifestamente stati superati sia da altre circostanze successive, tra
cui l’esecuzione di prestazioni di vario genere riassunte nell’estratto conto
doc. 2B, che soprattutto da un accordo complessivo relativo a tutte queste
prestazioni, in virtù del quale l’importo residuo di fr. 130’215.55 -in cui già
erano computati il ribasso o lo sconto- veniva ulteriormente ridotto a
complessivi fr. 115’000.--, di cui fr. 90’000.-- pagabili subito (ossia il 5
maggio 1995), e fr. 25’000.-- (quelli posti in esecuzione) entro il 30 giugno
Con
tale accordo si è verificata la novazione dei precedenti crediti della
convenuta, sostituiti dal nuovo credito di fr. 115’000.--, in relazione al
quale è del tutto fuori luogo discutere ulteriormente di sconti o di ribassi, e
in cui l’inadempienza degli attori ha conferito diritto unicamente alla
riscossione di interessi moratori sul saldo dovuto, senza tuttavia la facoltà -non
prevista- di recedere per questo motivo da tale accordo globale.
Pertanto,
così come la petizione, anche la domanda riconvenzionale era del tutto
infondata, dovendo la fattispecie essere decisa unicamente in base alla lineare
situazione venutasi a creare con l’accordo del 5 maggio 1995.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame principale
e l’accoglimento di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
14 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alle controparti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 25 maggio 1999 __________, __________, __________, __________ e
__________ è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 4 e 5 della sentenza 10 marzo 1999 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2, sono riformati nel modo seguente:
-
La
domanda riconvenzionale è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese, da anticipare dalla convenuta e
attrice riconvenzionale, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli
attori complessivi fr. 7’500.-- per ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà alle
controparti complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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