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Numero d'incarto:
12.1999.61
Data decisione, Autorità:
17.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00061
Lugano
17 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 17 gennaio 1996 da
__________ __________ __________ tutti
rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
517’737.30 oltre interessi;
E ora
sulla domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 degli attori
riguardante la sentenza 26 febbraio 1999 di questa Camera in tema di edizione di
documenti;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
- che
il 30 settembre 1996, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno,
tra l’altro, formulato istanza di edizione nei confronti di __________ e
-
che
il Pretore ha respinto le domande di edizione;
-
che
questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le
doglianze degli attori, riformando i pronunciati pretorili nel senso di fare
ordine a __________ di produrre la documentazione richiesta (lista dei clienti
e copia delle fatture emesse) a far tempo dal 16 settembre 1994, data della sua
costituzione, e nel senso di fare ordine a __________ di produrre la medesima
documentazione a contare dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione
il cui asserito mancato rispetto ha dato origine alla causa;
-
che
con l’istanza in rassegna gli attori lamentano delle imprecisioni del giudizio
di appello relativo all’edizione da : l’edizione sarebbe stata
richiesta solo dall’inizio del 1994 e non dalla costituzione della società,
l’indirizzo del terzo sarebbe “, __________ ” e non “via __________,
__________ ”, ed inoltre l’edizione andrebbe accordata dall’inizio del 1994 e
non solo dal 6 giugno 1994, che sarebbe comunque solo la data della firma della
bozza della convenzione, e non della convenzione vera e propria, sottoscritta
il 1° luglio 1994;
-
che
per l’art. 333 CPC l’istituto dell’interpretazione concerne “dispositivi
ambigui od oscuri”;
-
che
questo non è il caso dei dispositivi in questione, né gli attori del resto lo
pretendono;
-
che
l’art. 340 CPC disciplina i casi di revisione;
-
che
nessuno di essi ricorre nella specie, e del resto gli attori non ne invocano
alcuno;
-
che
l’istanza va perciò disattesa, senza necessità di intimarla a controparte per
osservazioni (art. 313bis CPC);
-
che
l’eventuale errata indicazione del recapito di __________, all’interno del
medesimo Comune, non è fonte di equivoco circa l’identità del terzo designato e
non dovrebbe ostare al buon fine della procedura di edizione;
-
che
inoltre questa Camera ha volutamente vincolato l’edizione di documenti da
__________ alla data della convenzione in base alla considerazione del fatto
che la causa deriva dal preteso inadempimento di tale convenzione, così che non
è dato di capire come tale inadempienza potrebbe risultare da fatture emesse
prima della sua firma, ossia prima dell’assunzione degli impegni che il
convenuto avrebbe in seguito disatteso;
-
che
tale impostazione risultava chiaramente anche dall’appello degli attori (punti
1 e 2, pag. 3), che sono ora malvenuti nell’affermare che occorrerebbe loro
documentazione risalente a 6 mesi prima della firma della convenzione;
-
che
l’eventuale errore sulla data della firma della convenzione ha semmai favorito,
e non danneggiato gli attori;
-
che
per tali questioni gli attori, stante la mancanza di fondamento delle presenti
istanze, sono perciò rinviati ai rimedi offerti dall’Autorità federale;
-
che
le spese di questa procedura sono a carico degli attori in solido;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. La
domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 di __________, __________
e __________ è respinta
II. Le
spese di questa decisione, consistenti in fr. 180.-- di tassa di giustizia e di
fr. 20.-- di spese per un totale di fr. 200.--, sono a carico degli istanti in
solido.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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