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12.1999.54 ΓÇó Recognition of foreign judgment refused after applicant’s acquiescence
12.1999.54Other CourtMay 6, 1999Modified
In an appeal opposition against a first-instance order recognizing and declaring enforceable an Italian judgment under the Lugano Convention, the applicant later declared that it agreed with the respondent’s objections, while reserving costs. The Court of Appeal held that the applicant thereby became the losing party and that the normal cost consequences applied. It therefore upheld the opposition, reformed the lower court’s operative part, and rejected the request for recognition and enforceability in Switzerland. The applicant was ordered to bear the court fee, expenses, and party compensation.
Art. 148 cpv. 1 CPC; recognition of a foreign judgment under the Lugano Convention after the applicant’s acquiescence. A party that, after service of the opposition, expressly adheres to the opponent’s requests is to be treated as acquiescent and therefore as the losing party, with the consequence that the opposition is upheld, the first-instance grant of recognition/enforceability is reversed, and the usual allocation of judicial fees, expenses, and party compensation applies. No departure from the cost rule is warranted merely because the respondent remained defaulting in the foreign merits proceedings, since the applicant could anticipate the jurisdictional objection and the related opposition in Switzerland (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.54
Data decisione, Autorità: 06.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00054
Lugano 6 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CN.99.13 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 15 gennaio 1999 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, ai sensi della Convenzione di Lugano, la sentenza del Vice Pretore Onorario di Como del 9 novembre 1995 e relativo atto di precetto 11 dicembre 1996 e che il Pretore ha accolto con pronunciato del 4 febbraio 1999.
Da cui l’ opposizione 5 marzo 1999 della parte convenuta che ha postulato, in riforma del primo giudizio, la reiezione dell’ istanza di riconoscimento ed esecutività della sentenza 9 novembre 1995 della Pretura circondariale di Como.
Considerato
che la parte istante, dopo esaminata l’opposizione di controparte, ha comunicato, con lettera 22 aprile 1999, di aderire alle domande in essa contenute, protestando tuttavia spese e ripetibili;
che la parte istante va qualificata come parte acquiescente e come tale soccombente nella lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 n. 10 e ad art. 352 n. 5) con l’obbligo quindi di rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si può derogare a tale conseguenza nel caso specifico poiché, anche se il convenuto ed opponente è rimasto contumace nel giudizio di merito estero e quindi non ha espresso le proprie eccezioni quo alla competenza di quel giudice, l’istante poteva prevedere, permettendolo le riserve svizzere all’applicazione della Convenzione di Lugano, che la sua domanda di esecuzione avrebbe incontrato, appena al convenuto ne era data occasione (e quindi per la prima volta in questa sede), questo ostacolo;
Per i quali motivi
pronuncia
I. L’opposizione 5 marzo 1999 __________ è accolta e di conseguenza il dispositivo 1. della decisione 4 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano viene così riformato:
Invariati gli altri dispositivi.
II. La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dalla parte opponente, sono a carico della __________ che verserà inoltre a controparte Fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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